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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 146/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 146 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da:
(C.F.: , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]in Volta, 418, Pellestrina – Venezia
e
(C.F.: ), nato a [...], l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], Pellestrina - Venezia, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Chiara Vianello (pec:
in Venezia, San Polo 3079, che li rappresenta e difende come Email_1
da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 07.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 5 giugno 2010, con rito civile, Parte_1 Parte_2
celebrato in Venezia, registrato nell'anno 2010 presso il comune di VENEZIA, parte I, n. 45, • ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni: a) il figlio minore è affidato ad entrambi Per_1
i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale in maniera congiunta, con residenza e dimora prevalente presso la madre, b) il padre potrà vedere e tenere con se il figlio - nei fine settimana, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due giorni infrasettimanali nella settimana che si conclude con il week- end di sua pertinenza, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 del secondo giorno – con un pernotto;
- tre giorni infrasettimanali nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 del terzo giorno – con due pernotti;
c) durante le vacanze natalizie il minore starà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
e) nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
g) entrambi i genitori s'impegnano, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, a garantire il rispetto degli impegni ludico-sportivi del figlio;
h) i genitori potranno, in ogni momento, accordarsi per la modifica degli orari e dei giorni di frequentazione, tenendo conto degli impegni assunti del minore e prediligendo, nel caso di impegni personali, la frequentazione del figlio con l'altro genitore rispetto alla frequentazione di altri familiari o soggetti terzi;
i) l'ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio viene esercitata da ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, mentre le scelte straordinarie e le decisioni più importanti nell'interesse di , Per_1
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore;
j) verserà a l'importo di € 200,00 Parte_2 Parte_1
(euro centocinquanta) mensili a titolo di contributo per il mantenimento in favore di , entro Per_1
il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato a già noto alle parti;
k) l'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT al 100% se positiva, con decorrenza dalla data di omologa;
l)
l'assegno unico verrà versato in favore esclusivo della madre al 100%; m) le spese Parte_1
ordinarie per il mantenimento del figlio verranno sostenute direttamente da ciascun genitore per il periodo di competenza di ognuno;
n) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio
(scolastiche, medico – sanitarie e di natura ludica o parascolastica, nonché le altre spese straordinarie) verranno sostenute in ugual misura tra i genitori al 50%, previa esibizione degli originali dei giustificativi di spesa e consegna di copia degli stessi ogni due mesi, da corrispondersi entro 30 gg dalla richiesta;
o) per la individuazione delle spese straordinarie e per la identificazione di quali spese straordinarie richiedano l'accordo tra le parti si applicherà il protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Venezia il
20 settembre 2019; p) i genitori si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio del figlio minore;
q) le parti danno atto di aver Per_1
così disciplinato ogni aspetto economico tra loro pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 05.06.2010 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 02.02.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia del 02.02.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 07.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 02.02.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia del 02.02.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.06.2010 da e Parte_1
, iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 45, Parte_2
parte I dell'anno 2010.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 146 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.01.2025 da:
(C.F.: , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]in Volta, 418, Pellestrina – Venezia
e
(C.F.: ), nato a [...], l'[...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], Pellestrina - Venezia, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Chiara Vianello (pec:
in Venezia, San Polo 3079, che li rappresenta e difende come Email_1
da procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: scioglimento del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 07.05.2025, in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 07.05.2025, che di seguito si riproducono: “dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 5 giugno 2010, con rito civile, Parte_1 Parte_2
celebrato in Venezia, registrato nell'anno 2010 presso il comune di VENEZIA, parte I, n. 45, • ordinare al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• omologare le seguenti condizioni: a) il figlio minore è affidato ad entrambi Per_1
i genitori, che eserciteranno la potestà genitoriale in maniera congiunta, con residenza e dimora prevalente presso la madre, b) il padre potrà vedere e tenere con se il figlio - nei fine settimana, a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola;
- due giorni infrasettimanali nella settimana che si conclude con il week- end di sua pertinenza, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 del secondo giorno – con un pernotto;
- tre giorni infrasettimanali nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre, dall'uscita da scuola fino alle ore 21,00 del terzo giorno – con due pernotti;
c) durante le vacanze natalizie il minore starà con ciascun genitore, ad anni alterni, i periodi dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
d) nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
e) nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
f) per le altre festività e per i giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
g) entrambi i genitori s'impegnano, compatibilmente con i loro impegni lavorativi, a garantire il rispetto degli impegni ludico-sportivi del figlio;
h) i genitori potranno, in ogni momento, accordarsi per la modifica degli orari e dei giorni di frequentazione, tenendo conto degli impegni assunti del minore e prediligendo, nel caso di impegni personali, la frequentazione del figlio con l'altro genitore rispetto alla frequentazione di altri familiari o soggetti terzi;
i) l'ordinaria amministrazione nell'interesse del figlio viene esercitata da ciascun genitore nel proprio periodo di competenza, mentre le scelte straordinarie e le decisioni più importanti nell'interesse di , Per_1
relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del minore;
j) verserà a l'importo di € 200,00 Parte_2 Parte_1
(euro centocinquanta) mensili a titolo di contributo per il mantenimento in favore di , entro Per_1
il giorno 20 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario permanente sul conto corrente intestato a già noto alle parti;
k) l'importo dell'assegno di mantenimento sarà soggetto a Parte_1
rivalutazione annuale ISTAT al 100% se positiva, con decorrenza dalla data di omologa;
l)
l'assegno unico verrà versato in favore esclusivo della madre al 100%; m) le spese Parte_1
ordinarie per il mantenimento del figlio verranno sostenute direttamente da ciascun genitore per il periodo di competenza di ognuno;
n) le spese straordinarie per il mantenimento del figlio
(scolastiche, medico – sanitarie e di natura ludica o parascolastica, nonché le altre spese straordinarie) verranno sostenute in ugual misura tra i genitori al 50%, previa esibizione degli originali dei giustificativi di spesa e consegna di copia degli stessi ogni due mesi, da corrispondersi entro 30 gg dalla richiesta;
o) per la individuazione delle spese straordinarie e per la identificazione di quali spese straordinarie richiedano l'accordo tra le parti si applicherà il protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente del Tribunale di Venezia il
20 settembre 2019; p) i genitori si autorizzano reciprocamente a recarsi all'estero e ad ottenere i relativi documenti e permessi per l'espatrio del figlio minore;
q) le parti danno atto di aver Per_1
così disciplinato ogni aspetto economico tra loro pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 05.06.2010 contratto matrimonio con rito civile in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 02.02.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia del 02.02.2023.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione dello scioglimento del loro matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 07.05.2025 in sostituzione dell'udienza del 03.06.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 02.02.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale omologata con decreto del
Tribunale di Venezia del 02.02.2023.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse morale e materiale del figlio minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.06.2010 da e Parte_1
, iscritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 45, Parte_2
parte I dell'anno 2010.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe.
- Nulla sulle spese. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 05/06/2025.
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore