Art. 2.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.