Articolo 2 della Legge 6 luglio 1939, n. 1035
Articolo 1Articolo 3
Versione
1 gennaio 1938
Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nei riguardi della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1938