Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2358/2025 promossa con ricorso congiunto in data 4.4.2005 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Valentina
Pillosio che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Seregno (MB) in Via Antonio Stoppani n.75, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Gianluca Paracciani che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
C O N D I Z I O N I
- Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi e rispetto al Parte_2 Parte_1 matrimonio civile celebrato in data 18.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Concesio (Bs) al n. 11, P.1, anno 2004;
- ordinare al Comune di Concesio (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- autorizzare i coniugi a vivere separatamente con obbligo di reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
In via Principale nel merito:
.
[...]
NE (doc. n. 4) Controparte_1
2) In merito alla responsabilità genitoriale disporre l'affidamento condiviso della figlia minore
Persona_2
3) Disporre il collocamento della figlia minore presso la madre. Persona_2
Tutte le decisioni di maggiore rilevanza relative alla figlia minore verranno assunte Persona_2 di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle sue aspirazioni, attitudini, desideri, collaborando perché la minore non risenta delle difficoltà emerse nei rapporti tra i genitori.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte di volta in volta da ciascun genitore durante la permanenza della figlia presso di sé.
4) Disporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore per n. 2 giorni Persona_2 settimanali con prelievo da scuola, pernottamento e riaccompagnamento a scuola il giorno seguente;
due week end al mese dal venerdì al lunedì recandosi presso l'abitazione materna e riportandola il lunedì a scuola o alla residenza materna;
è fatto salvo che, qualora il genitore non collocatario dei figli, compatibilmente con la disponibilità dell'altro genitore e degli impegni della figlia, abbia durante il mese dei permessi per vacanze/festività, potrà vedere quest'ultima anche per più giorni previo avviso.
La figlia minore trascorrerà le festività Pasquali con ciascuno dei genitori, ad anni Persona_2 alterni, in coincidenza con la sospensione dell'attività scolastica;
per le festività natalizie, la figlia minore starà, ad anni alterni, con la madre dal 26 Persona_2 dicembre al 30 dicembre;
nel successivo periodo, ricompreso tra il 31 dicembre ed il 7 gennaio, la figlia minore resterà con il padre e così via sempre alternativamente;
è fatto salvo che il giorno della
Vigilia di Natale e il giorno di Natale, la figlia lo trascorrerà con i genitori alternativamente.
Durante le vacanze estive la figlia minore trascorrerà tempi paritari con i rispettivi Persona_2 genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascuno di loro;
in ogni caso, il SI.
[...]
potrà trascorrere 2 settimane consecutivamente con la propria figlia. Parte_1
5) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1 Per_2
provvedendo al mantenimento diretto della stessa nei periodi di permanenza presso di sé,
[...] oltre a versare a far data dal deposito del ricorso a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore l'importo mensile di € 500,00, somma da rivalutarsi annualmente Per_2 secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al domicilio della madre collocataria entro il giorno 10 di ogni mese.
6) Il SI. provvederà nella misura del 50% ad ogni spesa medico-sanitaria Parte_1 specialistica (visite specialistiche e ogni altro trattamento sanitario non corrisposto dal S.S.N., cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastica (tasse, rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici)
e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva), così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Monza.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Il SI. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della moglie Parte_1 l'importo mensile di € 4.000,00 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al domicilio della moglie entro il giorno 10 di ogni mese. 8) Il SI. contribuirà al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne Parte_1 Per_1
provvedendo al mantenimento diretto della stesso nei periodi di permanenza presso di sé,
[...] oltre a versare a far data dal deposito del ricorso a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne l'importo mensile di € 500,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi al domicilio della madre collocataria entro il giorno 10 di ogni mese.
9) Il SI. provvederà nella misura del 50% ad ogni spesa medico-sanitaria Parte_1 specialistica per il figlio maggiorenne (visite specialistiche e ogni altro trattamento Persona_1 sanitario non corrisposto dal cure odontoiatriche e ortodontiche, tickets), scolastica (tasse, CP_2 rette, mensa, libri di testo e corredo scolastico a inizio anno, gite scolastiche, vacanze studio, spese per abbonamenti ai trasporti pubblici) e ludico sportiva (iscrizioni a corsi, acquisto di attrezzatura per attività sportiva) così come previsto nel Protocollo Spese straordinarie del Tribunale di Monza.
10)Entrambi i genitori si concedono il reciproco assenso a che i nonni paterni e materni si possano prendere cura della nipote Persona_2
11) Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le seguenti attribuzioni patrimoniali, ed anche al fine di assicurarne e contribuire al mantenimento dei figli ai figli e con Persona_1 Persona_2 relativo riconoscimento agli stessi della quota indivisa pari al 100% del diritto di nuda proprietà esclusiva dell'immobile/appartamento di proprietà per intero del SI. sito in Parte_1 Comune di Arzachena (SS) regione “Liscia di Vacca” località “Li Lacuni” nel complesso turistico residenziale denominato “BEDDA ISTA” e della quota indivisa pari al 100% del diritto nuda proprietà esclusiva del box ad uso autorimessa privata di proprietà per intero del SI. Parte_1 osto al piano terra - interno n.10 della corsia “A” censito nel Catasto fabbricati del Comune
[...] di Olbia località “La Contra De Sorellana -Scalitta Predosa” meglio descritti nei successivi paragrafi al fine di assicurarne il mantenimento.
Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà e/o alla costituzione di diritti reali immobiliari.
Il SI. dichiara espressamente l'intenzione di volere trasferire a corpo, nello stato Parte_1 di fatto e di diritto conosciuto ed accettato, comprendendo tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali, senza ricevere alcuna somma di danaro, al figlio maggiorenne ed alla figlia minorenne che Persona_1 Persona_2 accettano, il diritto di nuda proprietà per la quota indivisa pari al 100% con riserva di usufrutto in suo favore, dell'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Comune di Arzachena (SS) regione
“Liscia di Vacca” località “Li Laccuni” nel complesso turistico residenziale denominato “BEDDA ISTA” così meglio descritto nell'atto di compravendita redatto in data 5.3.2002 presso lo Studio del Notaio Dott. in Milano Via Canova n.33, N. 28262 di Repertorio, N.4626 Persona_3 di raccolta e registrato a Milano il 19.3.2002 al n.1438 serie 1V- Nota di trascrizione: Presentazione
n.6 del 29.12.1997- Registro Particolare n.5760 Registro generale n.8063:
- Appartamento distinto con il n.6 facente parte del corpo 2 costituito da soggiorno, due camere, cucina, due bagni, veranda e terrazza al piano primo, nonché da altra terrazza sovrastante il soggiorno, distinto al N.C.E.U. di detto Comune alla partita 1011659 regolarmente intestata come segue:
- Foglio 12 (dodici) –– mappale 296 (duecentonovantasei)-subalterno 5 (cinque) -località Liscia di vacca –– P.T.- cat. A/2- cl.
3 -vani 4,5 vani -R.C. Euro 697,22;
-Piano Primo: Realizzazione della copertura della veranda fronte mare al piano primo avente una superficie di mq.29,24; -Piano secondo: Realizzazione di pergolato in legno su una parte di solarium esistente al piano copertura, il tutto senza aumento della volumetria.
- box ad uso autorimessa privata di proprietà per intero del SI. posto al piano Parte_1 terra-interno n.10 della corsia “A” censito nel Catasto fabbricati del Comune di Olbia località “La
Contra De Sorellana - Scalitta Predosa” al foglio 42 mappale 84 subalterno 150, zona 1, mq 20, rendita catastale Euro 106,39.
Il SI. dichiara espressamente l'intenzione di volere trasferire a corpo, nello stato Parte_1 di fatto e di diritto conosciuto ed accettato, comprendendo tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota proporzionale degli enti e spazi condominiali.
Il SI. dichiara di voler rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale. Parte_1
In conseguenza dei futuri trasferimenti di cui ante, che avverranno senza pagamento alcuno, il figlio maggiorenne e la figlia minorenne diverranno pieni ed esclusivi Persona_1 Persona_2 proprietari della quota indivisa pari al 100% della nuda proprietà con riserva di usufrutto a favore del SI. degli immobili più sopra descritti. Parte_1
12) Il SI. intende riservarsi di far valere la clausola di riversibilità stabilendo Parte_1 che i diritti di nuda proprietà oggetto di futuro trasferimento a favore dei figli, nel caso di premorienza di uno di questi ultimi, tornino di sua esclusiva proprietà.
13) I coniugi si impegnano, inoltre, ad effettuare a propria cura e spese la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il cancelliere da ogni responsabilità, e a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dalla Agenzia del Territorio.
14) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
15)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia minore consentendo, altresì, che ciascuno possa inserirla nel proprio Persona_2 passaporto”.
Le parti, con note di trattazione scritta depositate in data 6.6.2025, hanno precisato che “si riportano integralmente al ricorso depositato in data 4/04/2025 ed alle condizioni ivi contenute, dichiarando di non volersi riconciliare, di confermare le condizioni medesime e di rinunciare all'impugnazione della sentenza. Precisano, altresì, che il trasferimento da parte del sig. della nuda Parte_1 proprietà ai figli (di cui un minorenne), con riserva di usufrutto in proprio favore, avverrà attraverso atto notarile”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Concesio
(BS) in data 18.9.2004 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 6.6.2025 per l'udienza del giorno 11.6.2025 n trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e, per la restante parte, relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Concesio (BS) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi