2. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 , in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 14 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale), e' il seguente:
"Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11".
- Il testo vigente dell' art. 10 del decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 2001, n. 162 (Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342 ), e' il seguente:
"Art. 10 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio). - 1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'art. 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Il regime dell'art. 14 e' applicabile ai beni per i quali l'art. 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime puo' essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'arti. 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.
3. Per le partecipazioni in societa' controllate e in societa' collegate ai sensi dell' art. 2359 del codice civile il regime dell'art. 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1.
4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente art. 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili puo' essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.".