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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa RI TO - Presidente
Dott.ssa TA NT - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10488/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/09/2025 da e da entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. GRAZIANI DANIELA per mandato allegato ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa TA NT,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/05/1998 in
ON (GO), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 1998;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 10.11.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
ON (GO) il 11/06/1971, e , nato a [...] il Parte_2
07/08/1969, uniti in matrimonio in data 02/05/1998 in ON (GO), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterrà, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
3. Dispone che la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota, sia assegnata al signor presso cui il figlio maggiorenne ma non Pt_2 Per_1
economicamente autonomo, è prevalentemente domiciliato quando rientra dalla sede universitaria.
4. Dà atto che il signor continuerà a corrispondere integralmente le rate Pt_2
residue del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare, fino alla sua estinzione.
5. Dispone che il padre corrisponderà direttamente a a titolo di concorso Per_1
ordinario al suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio, entro il giorno 1 di ogni mese, con
2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre
2026.
6. Dispone che il papà si farà, altresì, carico integralmente delle spese universitarie di (tasse universitarie, alloggio), mentre le ulteriori spese straordinarie Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.08.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Udine.
7. Dà atto che i coniugi si impegnano a concordare quali saranno gli arredi, utensili, elettrodomestici e suppellettili che ciascuno terrà per sé, e ad eseguire o far eseguire – di comune accordo – regolari e tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, avendo cura di preservare l'immobile ed i suoi arredi e corredi, e le pertinenze, in buono stato di pulizia e manutenzione.
8. Dà atto che le parti concorderanno insieme la destinazione di arredi e corredi acquistati per i figli durante il matrimonio e ancora presenti nella casa familiare.
9. Dà atto che la signora potrà continuare ad accedere alla casa Parte_1
familiare, previo accordo con il sig. Pt_2
10. Dà atto che il sig. è proprietario dell'autovettura VW Golf tg. Pt_2
GM913DF che ha in uso, ed è, altresì, proprietario del veicolo in uso alla moglie,
Fiat 500 tg FT882PK. Dà atto che le parti convengono che il marito entro il
31.12.2025 trasferirà alla moglie la proprietà dell'autovettura a titolo non oneroso, con oneri di cessione a carico della signora . Parte_1
11. Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
12. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (GO), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1998.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa TA NT
Il Presidente
Dott.ssa RI TO
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa RI TO - Presidente
Dott.ssa TA NT - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10488/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 25/09/2025 da e da entrambi con il proc. e dom. Parte_1 Parte_2
avv. GRAZIANI DANIELA per mandato allegato ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa TA NT,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto: chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 02/05/1998 in
ON (GO), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte 2, serie A, dell'anno 1998;
- rilevato che dal matrimonio è nato il figlio (il 10.11.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
ON (GO) il 11/06/1971, e , nato a [...] il Parte_2
07/08/1969, uniti in matrimonio in data 02/05/1998 in ON (GO), alle seguenti condizioni:
1. autorizza i coniugi a vivere separati, liberi di fissare ciascuno la propria residenza ove lo riterrà, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
3. Dispone che la casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi in pari quota, sia assegnata al signor presso cui il figlio maggiorenne ma non Pt_2 Per_1
economicamente autonomo, è prevalentemente domiciliato quando rientra dalla sede universitaria.
4. Dà atto che il signor continuerà a corrispondere integralmente le rate Pt_2
residue del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare, fino alla sua estinzione.
5. Dispone che il padre corrisponderà direttamente a a titolo di concorso Per_1
ordinario al suo mantenimento, la somma di € 500,00 mensili, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al figlio, entro il giorno 1 di ogni mese, con
2 rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di settembre
2026.
6. Dispone che il papà si farà, altresì, carico integralmente delle spese universitarie di (tasse universitarie, alloggio), mentre le ulteriori spese straordinarie Per_1
sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, e saranno disciplinate dal Protocollo di intesa sulle spese straordinarie del 28.08.2015 dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia Sezione di Udine.
7. Dà atto che i coniugi si impegnano a concordare quali saranno gli arredi, utensili, elettrodomestici e suppellettili che ciascuno terrà per sé, e ad eseguire o far eseguire – di comune accordo – regolari e tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, avendo cura di preservare l'immobile ed i suoi arredi e corredi, e le pertinenze, in buono stato di pulizia e manutenzione.
8. Dà atto che le parti concorderanno insieme la destinazione di arredi e corredi acquistati per i figli durante il matrimonio e ancora presenti nella casa familiare.
9. Dà atto che la signora potrà continuare ad accedere alla casa Parte_1
familiare, previo accordo con il sig. Pt_2
10. Dà atto che il sig. è proprietario dell'autovettura VW Golf tg. Pt_2
GM913DF che ha in uso, ed è, altresì, proprietario del veicolo in uso alla moglie,
Fiat 500 tg FT882PK. Dà atto che le parti convengono che il marito entro il
31.12.2025 trasferirà alla moglie la proprietà dell'autovettura a titolo non oneroso, con oneri di cessione a carico della signora . Parte_1
11. Dà atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
12. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (GO), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 4, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 1998.
Udine, li 17/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa TA NT
Il Presidente
Dott.ssa RI TO
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