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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZ. CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco
Pugliese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 10736 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
il (codice fiscale: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del curatore p.t. e rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAGANINI
VINCENZO PIETRO quale procuratore ad litem giusto mandato in atti e domiciliato in Napoli VIA DE GASPERI 45;
E
(codice fiscale: Controparte_1
) con sede in SERAVEZZA (LU) PIAZZA MAZZINI 1, rimasta P.IVA_2
contumace;
1 avente ad oggetto: revocatori fallimentari pagamenti;
ed in cui le parti hanno così rassegnato le loro
CONCLUSIONI
parte attrice: per l'accoglimento della domanda;
parte convenuta: contumace;
sulla base dei seguenti
MOTIVI
Il fallimento ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 67 legge fall. dei pagamenti effettuati dall'impresa in fallimento poco prima dell'apertura della procedura concorsuale (avvenuta nel maggio del 2021) in favore della convenuta, meglio specificati in citazione (che risultano effettuati tra il
2020 e 2021) per un totale di euro 11.700 circa.
La convenuta benché citata in giudizio è rimasta contumace.
La domanda è infondata.
In via assorbente, dagli atti non emerge la prova della scientia decoctionis
in capo alla convenuta all'atto dei pagamenti ricevuti dall'impresa in fallimento allorquando era in bonis.
2 Non sussistono agli atti elementi sufficientemente in grado di provare detta circostanza, sia pur solo in termini “oggettivi” in ragione della qualifica di operatore commerciale professionale attribuibile alla convenuta.
Il ricorso “prefallimentare” che ha dato causa all'apertura del fallimento è
stato proposto da soggetto diverso dalla convenuta.
Nel fascicolo risultano i seguenti documenti (come da doc. 1 allegato alla citazione intitolato “nota di deposito”):
“0) atto di citazione;
1) procura alle liti ed autorizzazione del G.D. alla costituzione;
2) sentenza dichiarativa di Fallimento emessa dal Tribunale di Napoli
n°62/2021;
3) visura camerale della;
Parte_1
4) estratto conto della Banca Padana;
5) estratto conto della Banca MPS;
6) istanza di fallimento, D.I., atto di precetto, verbale di pignoramento ed
ordinanza di assegnazione;
”.
In sostanza, risulta provato lo stato di decozione dell'impresa in fallimento soltanto attraverso la produzione di atti giudiziari (precetti, pignoramenti etc.) provenienti da soggetti terzi rispetto alle parti del presente giudizio.
3 Quanto invece alla produzione degli estratti conto da cui emergono i pagamenti impugnati, non risulta che vi siano stati pagamenti “anomali” e,
quindi, sintomatici di uno stato di decozione. Dagli stessi, infatti, è dato desumere solo che i pagamenti venivano effettuati “in acconto” o “a saldo”
di fatture emesse per forniture, come è d'uso nelle prassi commerciali.
Dunque, in mancanza di ulteriori elementi, né dedotti né tantomeno forniti dall'attore, non può affermarsi che le modalità dei pagamenti delle fatture,
come risultanti dagli estratti conto allegati, siano denotative di uno stato di crisi ovvero di decozione dell'impresa debitrice oggi in fallimento.
Come visto, poi, gli atti giudiziari di escussione (precetti, ingiunzioni etc.)
prodotti in questa causa attengono ad iniziative di terzi soggetti rispetto alla convenuta e non risulta nessun elemento, neppure dedotto (sia pur implicitamente), su cui basare l'affermazione secondo cui “l credito della
convenuta era sorto nel 2019 ed è stato pagato parzialmente solo a far
data dal 19.11.2020 (quasi due anni dopo)”.
Infine, anche dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di commercio da parte dell'impresa in bonis, riferito all'esercizio 2019 con raffronto a quello 2018, sono emersi elementi da cui desumere uno stato di decozione della stessa. Anzi, per entrambe dette annualità non emerge neppure una situazione di “crisi” della debitrice poi fallita.
4 Di conseguenza, difetta l'elemento soggettivo richiesto dalla legge quale presupposto affinché possa dichiararsi inefficaci i pagamenti impugnati dalla curatela.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
- rigetta la domanda;
- spese irripetibili.
Così deciso il 18/03/2025
Il Giudice
dr. Marco Pugliese
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