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Sentenza 8 marzo 2024
Sentenza 8 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/03/2024, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. n°1293/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1293 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso ordinanza emessa da giudice monocratico in materia di “accesso coattivo a locali privati ospitanti il contatore relativo alla fornitura di gas”, vertente T R A
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Parte_1
Albricci n°10, (C.F. e P. IVA ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott.
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_2 dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frattamaggiore [NA], Via Vittorio Emanuele n°66, in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio in Persona_1
Milano, (Rep. 18352, Racc. 9467); APPELLANTE C O N T R O
, (codice fiscale , residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Casavatore [NA], (cap 80020), Via Taverna Rossa n°89; APPELLATO CONTUMACE A V V E R S O l'ordinanza, (R.G. n°10802/2022), emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, datata 27.1.23, pubblicata il giorno precedente e comunicata alle parti in data 1° febbraio 2023, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito”. CONCLUSIONI
1 Proc. n°1293/2023 R.G.
All'udienza celebratasi nelle forme cartolari come previste dalla trattazione scritta introdotta dalla normativa sopravvenuta in materia di emergenza epidemiologica, (art. 83, comma 1, del d.l. 18 marzo 2020, n°18, conv. in legge 24.4.2020 n°27), la sola appellante difesa, nelle note depositate, così concludeva: “chiede la estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata materia del contendere, già depositata telematicamente dall'Avv. Lobuono Tajani, nell'interesse della Pt_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.10.2022 e notificato in data 18.11.2022 la ricorrente, odierna appellante, esponeva: di svolgere il servizio di distribuzione del gas nell'area della regione Campania e di essere proprietaria del contatore sito all'interno dell'immobile di parte resistente;
che la propria attività, ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il servizio idrico del 6 giugno 2006 n. 108 e succ. modd., consisteva nella presa in consegna del gas che le società di vendita avevano titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd. punti di riconsegna;
che la parte resistente, , era risultata Controparte_1 inadempiente al pagamento delle fatture emesse dalla società di vendita del gas la quale, pertanto, aveva richiesto alla ricorrente di procedere alla chiusura del PDR;
che nonostante la comunicazione inviata all' , la società ricorrente non era stata in grado di accedere ai P_ locali di pertinenza della stessa ove era ubicato il contatore relativo alla fornitura innanzi indicata;
che, pertanto, sorgeva la necessità della ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per accedere al detto contatore per assolvere gli obblighi e i compiti istituzionali sulla stessa gravanti. Concludeva chiedendo al Tribunale adito: di essere autorizzata ad accedere ai locali, delegando per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario e con l'ausilio della forza pubblica, siti in Casavatore [NA], (cap 80020), Via Taverna Rossa n°89, dove era sito il contatore gas dell'utenza intestata all' , al fine di procedere alla disalimentazione del predetto Pdr;
P_ il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio. Rimaneva contumace la parte resistente. Il giudice adito, con la ordinanza di cui al dispositivo
2 Proc. n°1293/2023 R.G.
in epigrafe, premessa la qualificazione normativa del rapporto dedotto in lite, inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presentante delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, così da trasformare il tradizionale contratto di somministrazione da bilaterale in trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, Controparte_2 rigettava il ricorso non essendo stato prodotto il contratto tra utente e cliente, il contratto tra utente e distributore, così che in difetto di prova della effettiva ricezione della diffida ad adempiere non era nemmeno certo che potesse ritenersi effettivamente risolto il contratto e, dunque, anche sotto questo aspetto, la società ricorrente legittimata a richiedere la restituzione del contatore, non trattandosi peraltro di fatti impeditivi del diritto di chiedere la disalimentazione, ma di fatti costitutivi del diritto potestativo del gestore di sospendere/interrompere il servizio, sicché anch'essi si sarebbero dovuti provare dal ricorrente. Avverso la ordinanza, ritenuta errata ed illegittima, proponeva appello la ricorrente così concludendo: “previo accertamento del relativo diritto, autorizzare l'Appellante, nei confronti della Parte Appellata e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere ai locali siti in Casavatore [NA], cap 80020, Via Taverna Rossa, 89, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a P_
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR
[...]
10400001027939, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Appellata, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
condannare ai sensi dell'art. 614 bis cpc parte Appellata, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento
3 Proc. n°1293/2023 R.G.
conseguente; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Disertato dall'appellato anche il presente grado di giudizio l'appellante difesa, con le note di trattazione scritta depositate il 12.9.23, chiedeva che, in mancanza di costituzione della controparte, si fosse dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, laddove, in ipotesi di sua sopravvenuta costituzione tardiva e di mancata accettazione della rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con spese compensate, o di non prestata adesione alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, si fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della controparte, con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale. Con successive note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 28.12.23, la stessa difesa insisteva nella richiesta di declaratoria di estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione. La Corte, infatti, con ordinanza del 7.11.23, considerato che sia la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come auspicata dalla istante difesa, che quella di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., pure richiesta in subordine dalla medesima difesa, apparendo comunque quest'ultima può consona e in linea con la prospettata, sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione della impugnazione, si sarebbero dovute rendere con sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione fosse divenuta definitiva, della sentenza di primo grado, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, rinviava la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per l'udienza del 1°.3.24, sostituita anch'essa dalla trattazione scritta, concedendo i termini previsti per conclusionali ed eventuali repliche e riservando all'esito la decisione collegiale. Con le ultime note di trattazione scritta l'appellante difesa reiterava la istanza di estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata
4 Proc. n°1293/2023 R.G.
materia del contendere, già depositata telematicamente. Tanto premesso, e dichiarata preliminarmente la contumacia dell'appellato, non costituitosi malgrado rituale notifica dell'atto di impugnazione, (c.f.r., tra allegati alla citazione depositata telematicamente, atto di appello notificato), va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. A tanto deve ritenersi finalizzata, almeno in prima battuta, sia la originaria richiesta formulata dall'appellante difesa, che aveva contemplato solo in subordine una declaratoria di cessata materia del contendere, che quella da ultimo ribadita. Per il resto, “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.” (Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019). Nessuna pronuncia va resa sulle spese del giudizio nella contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la ordinanza in epigrafe, dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1 confronti di con citazione del marzo 2023, previa Controparte_1 dichiarazione di contumacia di quest'ultimo, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1°.03.2024 IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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Proc. n°1293/2023 R.G.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n°1293 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello avverso ordinanza emessa da giudice monocratico in materia di “accesso coattivo a locali privati ospitanti il contatore relativo alla fornitura di gas”, vertente T R A
con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Parte_1
Albricci n°10, (C.F. e P. IVA ), in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Dott.
[...]
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, Parte_2 dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani e Michele Massimiliano Capasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Frattamaggiore [NA], Via Vittorio Emanuele n°66, in forza di procura generale alle liti del 31 marzo 2016 per atto Notaio in Persona_1
Milano, (Rep. 18352, Racc. 9467); APPELLANTE C O N T R O
, (codice fiscale , residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Casavatore [NA], (cap 80020), Via Taverna Rossa n°89; APPELLATO CONTUMACE A V V E R S O l'ordinanza, (R.G. n°10802/2022), emessa dal G. U. presso il Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, datata 27.1.23, pubblicata il giorno precedente e comunicata alle parti in data 1° febbraio 2023, con la quale l'adito giudice così provvedeva: “rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito”. CONCLUSIONI
1 Proc. n°1293/2023 R.G.
All'udienza celebratasi nelle forme cartolari come previste dalla trattazione scritta introdotta dalla normativa sopravvenuta in materia di emergenza epidemiologica, (art. 83, comma 1, del d.l. 18 marzo 2020, n°18, conv. in legge 24.4.2020 n°27), la sola appellante difesa, nelle note depositate, così concludeva: “chiede la estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata materia del contendere, già depositata telematicamente dall'Avv. Lobuono Tajani, nell'interesse della Pt_1
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 21.10.2022 e notificato in data 18.11.2022 la ricorrente, odierna appellante, esponeva: di svolgere il servizio di distribuzione del gas nell'area della regione Campania e di essere proprietaria del contatore sito all'interno dell'immobile di parte resistente;
che la propria attività, ai sensi del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il servizio idrico del 6 giugno 2006 n. 108 e succ. modd., consisteva nella presa in consegna del gas che le società di vendita avevano titolo di immettere nell'impianto di distribuzione e nel trasportarlo ai cc.dd. punti di riconsegna;
che la parte resistente, , era risultata Controparte_1 inadempiente al pagamento delle fatture emesse dalla società di vendita del gas la quale, pertanto, aveva richiesto alla ricorrente di procedere alla chiusura del PDR;
che nonostante la comunicazione inviata all' , la società ricorrente non era stata in grado di accedere ai P_ locali di pertinenza della stessa ove era ubicato il contatore relativo alla fornitura innanzi indicata;
che, pertanto, sorgeva la necessità della ricorrente di adire l'autorità giudiziaria per accedere al detto contatore per assolvere gli obblighi e i compiti istituzionali sulla stessa gravanti. Concludeva chiedendo al Tribunale adito: di essere autorizzata ad accedere ai locali, delegando per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario e con l'ausilio della forza pubblica, siti in Casavatore [NA], (cap 80020), Via Taverna Rossa n°89, dove era sito il contatore gas dell'utenza intestata all' , al fine di procedere alla disalimentazione del predetto Pdr;
P_ il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio. Rimaneva contumace la parte resistente. Il giudice adito, con la ordinanza di cui al dispositivo
2 Proc. n°1293/2023 R.G.
in epigrafe, premessa la qualificazione normativa del rapporto dedotto in lite, inquadrabile nell'ambito del contratto di somministrazione, ma presentante delle peculiarità derivanti dalla scissione tra distributore, utente e cliente finale, così da trasformare il tradizionale contratto di somministrazione da bilaterale in trilaterale, in quanto l'utente, ossia colui che stipula con il cliente finale il contratto di vendita del gas, non è anche colui che esegue materialmente la prestazione di
, in quanto di essa si occupa il distributore, Controparte_2 rigettava il ricorso non essendo stato prodotto il contratto tra utente e cliente, il contratto tra utente e distributore, così che in difetto di prova della effettiva ricezione della diffida ad adempiere non era nemmeno certo che potesse ritenersi effettivamente risolto il contratto e, dunque, anche sotto questo aspetto, la società ricorrente legittimata a richiedere la restituzione del contatore, non trattandosi peraltro di fatti impeditivi del diritto di chiedere la disalimentazione, ma di fatti costitutivi del diritto potestativo del gestore di sospendere/interrompere il servizio, sicché anch'essi si sarebbero dovuti provare dal ricorrente. Avverso la ordinanza, ritenuta errata ed illegittima, proponeva appello la ricorrente così concludendo: “previo accertamento del relativo diritto, autorizzare l'Appellante, nei confronti della Parte Appellata e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere ai locali siti in Casavatore [NA], cap 80020, Via Taverna Rossa, 89, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a P_
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR
[...]
10400001027939, anche tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa, contestualmente ordinando a Parte Appellata, nonché a qualunque terzo occupi i locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore;
condannare ai sensi dell'art. 614 bis cpc parte Appellata, in caso di inottemperanza al provvedimento emesso, a titolo di penalità di mora, al pagamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso per la disalimentazione del PDR, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, prevedendo a tale ultimo fine un breve ma congruo periodo iniziale di “franchigia” per consentire l'eventuale adempimento spontaneo;
adottare ogni ulteriore necessario provvedimento
3 Proc. n°1293/2023 R.G.
conseguente; con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”. Disertato dall'appellato anche il presente grado di giudizio l'appellante difesa, con le note di trattazione scritta depositate il 12.9.23, chiedeva che, in mancanza di costituzione della controparte, si fosse dichiarata estinta la procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione, laddove, in ipotesi di sua sopravvenuta costituzione tardiva e di mancata accettazione della rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con spese compensate, o di non prestata adesione alla istanza di cessazione della materia del contendere a spese compensate, si fosse dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per fatto della controparte, con condanna alla refusione delle spese di lite per soccombenza virtuale. Con successive note scritte di precisazione delle conclusioni, depositate in data 28.12.23, la stessa difesa insisteva nella richiesta di declaratoria di estinzione della procedura per rinuncia determinata dal venir meno dell'obbligo legale di agire per la disalimentazione. La Corte, infatti, con ordinanza del 7.11.23, considerato che sia la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come auspicata dalla istante difesa, che quella di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., pure richiesta in subordine dalla medesima difesa, apparendo comunque quest'ultima può consona e in linea con la prospettata, sopraggiunta carenza di interesse alla coltivazione della impugnazione, si sarebbero dovute rendere con sentenza, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione fosse divenuta definitiva, della sentenza di primo grado, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi, rinviava la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c. per l'udienza del 1°.3.24, sostituita anch'essa dalla trattazione scritta, concedendo i termini previsti per conclusionali ed eventuali repliche e riservando all'esito la decisione collegiale. Con le ultime note di trattazione scritta l'appellante difesa reiterava la istanza di estinzione del giudizio, essendo stata comunicata l'uscita dal default dell'appellato, come da istanza di cessata
4 Proc. n°1293/2023 R.G.
materia del contendere, già depositata telematicamente. Tanto premesso, e dichiarata preliminarmente la contumacia dell'appellato, non costituitosi malgrado rituale notifica dell'atto di impugnazione, (c.f.r., tra allegati alla citazione depositata telematicamente, atto di appello notificato), va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. A tanto deve ritenersi finalizzata, almeno in prima battuta, sia la originaria richiesta formulata dall'appellante difesa, che aveva contemplato solo in subordine una declaratoria di cessata materia del contendere, che quella da ultimo ribadita. Per il resto, “ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto. Non solo, anche nel caso in cui la rinuncia agli atti del giudizio non sia formulata in udienza, l'atto che la contiene non deve essere notificato al convenuto contumace, ai sensi del secondo comma dell'art. 306 c.p.c., non essendo compresa la rinuncia tra gli atti elencati tassativamente nell'art. 292 c.p.c.” (Corte appello Cagliari, sez. I, 01/10/2018, n°831, Redazione Giuffrè 2019). Nessuna pronuncia va resa sulle spese del giudizio nella contumacia dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la ordinanza in epigrafe, dalla in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1 confronti di con citazione del marzo 2023, previa Controparte_1 dichiarazione di contumacia di quest'ultimo, così provvede:
1°) Dichiara la estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti dello stesso;
2°) Nulla per le spese del grado. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1°.03.2024 IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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