Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 13.1.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritta al numero 962 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente nella
TRA
, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Carolina Citrigno
appellante e resistente in riassunzione
E
, con gli Avv.ti Giovanni Spataro e Guido Siciliano CP_1
appellata e ricorrente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Risoluzione anticipata contratto a progetto. Differenze retributive e risarcimento danni.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) ha stipulato, in data 22.7.2014, con l' CP_1 Parte_1 di Cosenza – che è un ente pubblico non economico – un contratto di lavoro a
[...] progetto con durata prevista sino alla conclusione del progetto e, comunque, non oltre il 30.6.2017.
2) Il 10.8.2015, l' gli ha comunicato la sospensione del rapporto di lavoro a causa Pt_1 dell'intervenuta riduzione, da parte della Regione Calabria, della provvista finanziaria occorrente per la realizzazione del progetto. Il 29.9.2016, la neocostituita Regione Calabria, che aveva CP_2 accorpato l'azienda datrice di lavoro, ha deliberato la risoluzione del contratto a progetto per
3) Con sentenza n° 251/18 il tribunale di Cosenza ha accolto in parte il ricorso che la aveva CP_1 proposto il 31.10.16. In particolare, il tribunale: a) ha dichiarato illegittimo il recesso dal contratto a progetto comunicato con nota del 6.10.16; b) ha pronunciato condanna generica nei confronti di
[...]
per il pagamento delle spettanze dovute per le prestazioni che aveva effettivamente eseguito Pt_1 nel mese di luglio e nei primi 10 giorni di agosto del 2015, nonché per il risarcimento del danno commisurato al compenso che avrebbe maturato, in base all'art. 9 del contratto individuale di lavoro, se avesse lavorato nel periodo dal 10 agosto 2015 alla “naturale scadenza del contratto fissata al 30.6.2017”. Ha posto a carico della resistente le spese processuali che ha liquidato in complessivi € 2.500,00, oltre accessori e rimborso di legge.
4) Il tribunale ha infatti ritenuto, da un canto, che le clausole contenute negli articoli 9 e 12 del contratto individuale di lavoro a progetto non consentissero all' di sospendere l'esecuzione Pt_1 del contratto in ragione della riduzione della provvista finanziaria assicurata dalla regione Calabria;
d'altro canto, che la risoluzione del contratto, comunicata con nota del 6.10.2016, non avrebbe potuto avere effetto retroattivo, ai sensi dell'art. 1458 c.c., in mancanza di un inadempimento imputabile alla ricorrente.
5) Avverso la sentenza n° 251/18 proponeva appello, che questa Corte, con sentenza Parte_1
n° 1278/19, ha integralmente respinto.
6) Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre Parte_1 motivi e la Suprema Corte, con ordinanza n° 21846/22, ha accolto il secondo e terzo motivo di ricorso, per l'effetto cassando la sentenza di appello e rinviando a questa Corte in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
7) In particolare, la Corte di Cassazione ha rilevato che:
1. la Corte d'Appello di Catanzaro ha respinto l'appello proposto da
[...]
- avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva accolto Parte_1 il ricorso di e, accertata l'illegittimità del recesso ante tempus dal contratto a progetto CP_1 del 22 luglio 2014, aveva condannato l'azienda appellante al risarcimento del danno parametrato al compenso che sarebbe spettato al collaboratore in caso di regolare esecuzione del contratto, sino alla sua naturale scadenza;
2. la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. il motivo di appello con il quale l'ente aveva fatto leva sulla delibera della Giunta Regionale
n. 319/2016 di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt. 9 e 12;
3. il giudice d'appello, rilevato che nel primo grado di giudizio l' si era concentrata sul difetto Pt_1 di giurisdizione, senza menzionare la richiamata delibera, tardivamente prodotta, ha aggiunto che il contratto individuale prevedeva che all'erogazione del finanziamento fosse subordinato il pagamento del compenso, non l'efficacia del contratto, e pertanto il collaboratore avrebbe potuto comunque eseguire la prestazione, sia pure correndo il rischio di non essere ricompensato;
4. ha rilevato, infine, che nel giudizio di primo grado non era stata posta la questione della regolarità delle delibere regionali, con le quali era stata disposta la revoca del finanziamento, e pertanto, correttamente il Tribunale aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, giacché non si discuteva dell'annullamento o della disapplicazione di un atto amministrativo; 8) Ha quindi accolto il secondo e terzo motivo di ricorso di con le seguenti Parte_1 motivazioni:
2. la seconda censura, intitolata «violazione di legge - error in procedendo - difetto assoluto di motivazione - sub specie motivazione apparente - su di un argomento decisivo della controversia prospettato dalla parte - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto inammissibile il motivo d'appello con il quale si era fatto leva sulla delibera della Giunta Regionale che aveva disposto la revoca del finanziamento;
2.1. l' ricorrente aggiunge che la Corte, dopo avere riportato nella motivazione il testo di Pt_2 entrambe le clausole contrattuali (art. 9 e art. 12 del contratto) ha contraddittoriamente affermato che la revoca condizionava il solo pagamento del corrispettivo, affermazione, questa, smentita dal testo dell'art. 12, egualmente riportato in sentenza, che consente, invece, il recesso;
3. con la terza censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e si addebita alla Corte territoriale di avere del tutto trascurato a fini interpretativi l'art. 12 del regolamento contrattuale che riconosce come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento;
3.1. l' ricorrente aggiunge che, contraddittoriamente, il giudice d'appello ha confermato la Pt_2 sentenza di primo grado che aveva riconosciuto e liquidato il danno in misura pari al compenso che sarebbe stato percepito ove la prestazione fosse stata resa, pur affermando che in caso di revoca del finanziamento nessuna pretesa di carattere economico poteva essere avanzata dal collaboratore per
l'attività prestata a proprio rischio;
5. il secondo motivo è fondato in entrambe le articolazioni, perché ha errato la Corte territoriale nel ritenere inammissibile il motivo di appello incentrato sull'avvenuta revoca del finanziamento regionale e perché sussiste il denunciato vizio di contraddittorietà intrinseca della motivazione, rilevante ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ.; 5.1. quanto al primo profilo va osservato che è ius receptum il principio secondo cui nel rito del lavoro la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel solo caso in cui la stessa abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 2271/2021);
5.2. non costituisce eccezione, bensì mera difesa, la contestazione dei fatti posti dall'altra parte a fondamento del suo diritto (Cass. n. 14515/2019) e pertanto nella fattispecie, poiché l'originaria ricorrente aveva contestato la legittimità del recesso, pacificamente disposto in ragione della sospensione e della successiva perdita del finanziamento regionale (cfr. pag. 2 della motivazione e pag. 3 del controricorso), la questione dell'incidenza della revoca della sovvenzione apparteneva al thema decidendum della causa, con la conseguenza che il motivo d'appello sul punto formulato non poteva essere dichiarato inammissibile ex art. 437, comma 2, cod. proc. civ. (errato è il riferimento all'art. 345 cod. proc. civ. che si legge nella pronuncia gravata);
5.3. il giudice d'appello, dopo aver trascritto nel testo della decisione, sia l'art. 9 del regolamento contrattuale (secondo cui ....le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto) sia l'art. 12 dello stesso contratto (trascritto nei seguenti termini nella motivazione: ....Le parti possono recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione decida di non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione.....del patrimonio dell . In ogni caso riconoscono Pt_1 come valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento) ha, poi, ritenuto che il regolamento contrattuale ricollegasse alla revoca o alla sospensione del finanziamento unicamente il pagamento del corrispettivo, anche nel caso in cui la prestazione fosse stata resa, e per giungere a questa conclusione ha incentrato la motivazione sul contenuto dell'art. 9, omettendo del tutto di indicare le ragioni per le quali non potesse operare la causa di risoluzione, della quale la stessa sentenza dà atto, prevista nel richiamato art. 12;
5.4. ulteriore profilo di intrinseca contraddittorietà si rinviene nell'avere la sentenza impugnata, da un lato, affermato che il finanziamento condizionava il diritto al compenso e che la prestazione poteva «essere eseguita dal prestatore anche a rischio di non essere successivamente ricompensata»
e dall'altro ritenuto sussistente un danno risarcibile, pur a fronte della pacifica sospensione, seguita dalla revoca, del finanziamento medesimo;
5.5. è fondato, pertanto, anche il terzo motivo di ricorso che denuncia quest'ultimo ulteriore profilo di contraddittorietà, unitamente alla violazione dell'art. 1363 cod. civ., egualmente sussistente in ragione dell'evidente mancato rispetto del canone di ermeneutica che impone la complessiva valutazione delle clausole contrattuali;
6. in via conclusiva meritano accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;
9) ha tempestivamente riassunto il processo riproponendo le medesime conclusioni CP_1 contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di preavviso e al risarcimento del danno per mancato godimento dell'indennità di disoccupazione, che il tribunale di Cosenza ha definitivamente respinto con la sentenza n° 251/18 in mancanza di impugnazione da parte della lavoratrice.
10) si è costituita concludendo nei seguenti termini “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In subordine, limitare la condanna dell'Aterp, a titolo risarcitorio, dal 10.8.2015 al 9.8.2016. Riconoscere non dovuta la mensilità relativa al mese di luglio 2015 perché già pagata. Con compensazione delle spese;
atteso il presumibile rigetto delle conclusioni avverse di cui alla lettera B di condanna dell'ente al “doppio” periodo di sospensione e risoluzione, nonché in considerazione dell'accoglimento del ricorso in Cassazione e/o attesa la novità della questione trattata e/o complessità della vicenda”.
11) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12) Con l'appello del 2.8.18 ha censurato la decisione di primo grado perché: Parte_1
12.1) sostiene che la sospensione delle attività del progetto affidato alla ricorrente aveva trovato conferma nella delibera della giunta regionale n. 319/2016 con cui erano stati revocati i finanziamenti che alimentavano quelle attività;
12.2) addebita al tribunale di non aver considerato che gli artt. 9 e 12 dei contratti di lavoro a progetto contemplavano la condizione risolutiva della sospensione o della cessazione dei finanziamenti regionali, e che la predetta delibera giunta regionale, con cui i finanziamenti erano stati revocati, aveva realizzato l'evento dedotto in condizione;
12.3) segnala che la medesima delibera della giunta regionale, che il giudice ordinario non avrebbe comunque potuto disapplicare e che l'appellata non aveva impugnato, è stata giudicata legittima dal
TAR – Catanzaro con sentenza n. 870 del 31.5.2017; Pt_1 12.4) deduce che le prestazioni effettuate dal ricorrente fino a luglio del 2015 siano state già ricompensate, siccome risulta dalle buste paga che ha allegato.
13) Ha concluso chiedendo, in via principale, la integrale riforma della sentenza impugnata e, in via subordinata, che alla ricorrente si riconosca quanto dovuto nel “solo periodo ricompreso tra l'agosto 2015 ad ottobre 2016”.
14) L'appellata ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione perché carente della possibilità di accoglimento e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto assumendola infondata.
15) In via preliminare si osserva che:
15.1) quanto alla eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., la stessa non può essere più esaminata, dal momento che con la sentenza di secondo grado n° 1278/19, l'eccezione era stata espressamente respinta e la lavoratrice non ha proposto sul punto ricorso per cassazione;
15.2) in ossequio a quanto stabilito con l'ordinanza della Corte di Cassazione n° 21846/22, deve essere esaminato anche il motivo di appello con il quale l'ente ha fatto leva sulla delibera della Giunta
Regionale n. 319/2016 di revoca dei finanziamenti, al fine di giustificare il recesso dal contratto, consentito, a detta dell'appellante, sulla base del regolamento contrattuale, ed in particolare degli artt.
9 e 12.
16) Ciò detto, il primo motivo di appello, con cui l'amministrazione resistente ribadisce la legittimità della sospensione del rapporto di lavoro a progetto, siccome decisa a seguito della “riduzione” della provvista finanziaria, che la regione Calabria le aveva comunicato con nota del 17.7.2015, è infondato. Ciò in quanto, come ha correttamente constatato il tribunale, tale evenienza non è contemplata, nel contratto di lavoro, come causa di sospensione del rapporto.
16.1) L'art. 9 di quel contratto, infatti, subordina “all'erogazione delle somme necessarie da parte della regione ” non già l'esecuzione della prestazione lavorativa dedotta in contratto, bensì Pt_1 il pagamento del compenso pattuito per quella stessa prestazione2. Trattasi di una previsione illegittima perché l'art. 63, c.1, del d.lgs. n. 276 del 2003 assicura al collaboratore a progetto un compenso proporzionato e rapportato ai minimi salariali che sono applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati. Tale previsione (a) avvicina il compenso del lavoratore a progetto alla retribuzione del lavoratore subordinato;
(b) evoca il requisito della proporzionalità di cui all'art. 36 della Costituzione;
(c) richiama implicitamente quello della necessaria sufficienza della retribuzione, poiché vieta compensi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, costituiscono il parametro della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta;
(d) si differenzia dall'art. 2225 c.c., in base al quale il corrispettivo dovuto al prestatore d'opera compensa soprattutto il risultato e non la mera prestazione lavorativa, tanto da legittimare il pagamento del prezzo pattuito a condizione che l'opera sia ultimata, con conseguente rischio a carico del prestatore, mentre invece la norma in parola, nel riconoscere il diritto al compenso proporzionato alla quantità e qualità del suo lavoro, pone il rischio del mancato completamento dell'opera a carico del datore di lavoro. Questi indici, e soprattutto il richiamo alla proporzionalità e qualità del lavoro eseguito che è contenuto nell'art. 63, depongono, secondo l'indicazione dottrinaria condivisa dal Collegio, a favore della natura inderogabile della norma. È dunque illegittima una clausola pattizia che, in contrasto con essa, condizioni il diritto al compenso all'ultimazione dell'opera o, come nella specie, all'erogazione del finanziamento pubblico della stessa.
16.2) L'art. 12 del contratto di lavoro a progetto, invece, contempla quale “valido motivo di risoluzione del contratto la sospensione o la cessazione del finanziamento” occorrente per l'esecuzione dell'attività lavorativa rimessa all'odierno appellato3. La “riduzione” del finanziamento regionale non è dunque contemplata tra le sopravvenienze capaci di incidere sulla prosecuzione del rapporto lavorativo. E, anzi, anche la “sospensione” e la “cessazione” del finanziamento regionale non sono previste come cause legittimanti la sospensione di quel rapporto, che invece l'azienda ha comunicato al lavoratore con nota del 10.8.2015.
16.3) Di talché, la sospensione del rapporto, unilateralmente decisa dall'azienda appellante, non la esonerava dall'obbligo di corrispondere al lavoratore il compenso pattuito.
17) I restanti motivi di appello meritano accoglimento per quanto di ragione.
17.1) Questa Corte ha già avuto modo di esaminare analoga fattispecie e, dopo aver rilevato che “né l'art. 12 né altra disposizione contrattuale autorizzava la sospensione dell'attività progettuale”, ha ritenuto che: “La risoluzione è stata invece legittimamente comminata dopo che la Regione, con la delibera di GR n. 319 del 9.8.2016 … ha disposto la 'revoca degli interventi finanziati con provvedimenti della giunta regionale DGR n. 347/2012… che autorizzavano programmi di interventi con oneri a valere sul conto corrente…'; solo con l'adozione di detta delibera regionale, infatti, si è avverata la causa di risoluzione stabilita dalle parti. Di conseguenza, l'impedimento frapposto dall'agenzia allo svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei collaboratori è illegittimo in quanto non giustificato dal contratto in essere tra le parti. Viceversa, a decorrere dal 9.8.2016, data di adozione della delibera n. 319, si è avverata la causa di risoluzione, sicché, da quella data in poi, la prestazione lavorativa non era più dovuta. Ed allora, la sentenza va riformata nella parte in cui ha esteso il diritto al risarcimento del danno anche al periodo compreso tra il 9.8.2016 e la data di scadenza dei contratti originariamente pattuita dalle parti”.
17.2) In adesione a tale indicazione ermeneutica, che si ribadisce per intuitive ragioni di omogeneità del trattamento di casi simili, deve quindi riconoscersi che l'appellata:
a) ha diritto al compenso pattuito per la prestazione lavorativa che ha espletato in favore dell' Pt_1 sino alla data del 10.8.2015, dalla quale il rapporto è stato sospeso. L'eccezione di pagamento che l' ha sollevato in primo grado e riproposto in appello, sostenendo di aver già erogato al Pt_1 lavoratore il compenso per l'attività svolta sino a luglio del 2015, non può essere accolta perché di quel pagamento l' continua a non dare prova nemmeno in questo giudizio di rinvio. Le buste Pt_1 paga che ha prodotto nel primo grado di giudizio, infatti, non coprono il mese di luglio. A ciò si aggiunga che nell'indice dei documenti prodotti con la memoria di costituzione nel presente giudizio di rinvio, menziona l'allegato 28) come “busta paga luglio 2015”, ma non produce Parte_1 tale documento che dovrebbe attestare il pagamento di quella mensilità; b) ha diritto al risarcimento del danno parametrato unicamente ai compensi che avrebbe percepito se avesse lavorato sino alla data del 9.8.2016, in cui il suo rapporto si è legittimamente risolto in forza della intervenuta revoca dei finanziamenti regionali e della disposizione pattizia che, per l'appunto, contemplava tale evenienza come causa risolutiva del rapporto di lavoro.
18) Nei termini che precedono, l'appello va pertanto accolto.
19) Quanto alle spese di lite, le stesse devono essere regolate in applicazione del principio di legittimità (Cass. SSUU n° 32906/22), secondo cui: In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
19.1) Ciò detto, le spese di tutti i gradi di lite devono essere compensate per metà e la restante metà posta a carico dell'ente, tenuto conto che la domanda giudiziale è stata comunque accolta quanto alla domanda delle retribuzioni omesse e quanto alla domanda risarcitoria fino al 9.8.16. Le stesse si liquidano come da dispositivo sulla base del valore indeterminabile della controversia dichiarato dalla ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta ordinanza della Corte di
Cassazione n° 21846/22, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Cosenza n° 251/18, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'azienda appellante a corrispondere all'appellato il compenso per il lavoro che ha svolto nel mese di luglio 2015 e nei primi 10 giorni di agosto 2015, nonché, a titolo risarcitorio, l'importo che avrebbe percepito, in base al contratto individuale di lavoro a progetto, se avessero lavorato dal 10.8.2015 al
9.8.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
2) rigetta nel resto;
3) compensa per metà le spese di lite e pone la restante metà a carico dell'appellante , Parte_1 che si liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, in euro 1.500,00, per il grado di appello, in euro 780,00, per il giudizio di legittimità, e in euro 1.500,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 3.3.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. in motiv. Cass. n. 29617/2019. 2 “Questo è il testo dell'art. 9 nella parte che interessa: “Il corrispettivo verrà erogato previa verifica positiva dell'esatto adempimento in ratei bimestrali … Le parti convengono sul fatto che il pagamento è subordinato all'erogazione delle somme necessarie da parte della Regione Calabria. Nel caso di scioglimento del contratto prima del termine, il corrispettivo spettante al collaboratore sarà erogato proporzionalmente alla prestazione d'opera effettuata relativamente alla realizzazione del progetto”. 3 Questo è il testo dell'art. 12: “Il presente contratto cessa alla scadenza del termine previsto nell'art. 3, fatto salvo quanto indicato nell'art. 8 e nei successivi periodi del presente articolo. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. … E' altresì facoltà del committente recedere dagli obblighi contrattuali qualora la Regione Calabria decida di non finanziare ulteriormente il Progetto di ricognizione, regolarizzazione giuridica, valorizzazione e gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell' In ogni caso le parti riconoscono come valido motivo Pt_1 di risoluzione del contratto la sospensione ovvero la cessazione del finanziamento. …”.