Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da
Dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 826/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 4.12.2024 e promossa d a residente in [...], C.F. Parte_1
P.VA , rappresentato e difeso, per procura C.F._1 P.VA_1
in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, dall'Avv. Gaetano Marco Parisi di Bergamo (C.F. fax C.F._2
035/4258138, pec , ed elettivamente Email_1
domiciliato presso il suo Studio in Trescore Balneario (BG), Via Marconi, 3.
APPELLANTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.VA_2
tempore con sede in Senago (MI), alla Via dell'Artigianato n. 4, rappresenta e difesa, giusta procura rilasciata nell'ambito del giudizio di primo grado rubricato al RG 1996/2021, dall'Avv. Vittorio Accarino ( ) del CodiceFiscale_3
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo Terza Sezione
Civile, pubblicata in data 25.1.2022 con il n.° 151/2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza e deduzione:
In via principale e di merito:
- a riforma integrale della pronuncia di primo grado, respingersi le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarsi
l'opposto decreto ingiuntivo.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese del doppio grado”
Per parte appellata:
” In via preliminare:
- per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c.;
In via principale:
- per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 151/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo (RG.1996/201);
- per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa condannare il signor
ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio-“.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, avanti il Tribunale di
Bergamo, conveniva in giudizio chiedendo Controparte_1 Parte_1
la revoca del decreto ingiuntivo da quest'ultimo ottenuto, in relazione a una fattura per prestazioni professionali non pagata.
Sosteneva l'opponente che fosse solo un lavoratore dipendente;
che Parte_1
fosse stato sempre regolarmente retribuito per l'attività prestata e non avesse alcun titolo, per avanzare ulteriori pretese.
Si costituiva precisando di aver intrattenuto già dal 2016 un rapporto di Parte_1
prestazione professionale con e che solo recentemente, per Controparte_1
venire incontro a necessità dell'azienda, aveva accettato un'assunzione in qualità di dipendente, ma con il patto che avrebbe continuato a svolgere il lavoro precedente e con il medesimo compenso, la cui differenza, rispetto allo stipendio, sarebbe stata fatturata a parte.
A supporto delle proprie argomentazioni, quale prova documentale dell'accordo predetto, produceva ulteriori due precedenti fatture, emesse in costanza di rapporto di lavoro subordinato e regolarmente saldate da Controparte_1
Quest'ultima non replicava sul punto, nelle memorie ex articolo 183 comma sesto c.p.c., salvo affermare per la prima volta nella comparsa conclusionale, che non aveva fornito dimostrazione dell'avvenuto pagamento di suddette Parte_1
fatture, mentre quest'ultimo alla memoria conclusionale di replica allegava le ricevute attestanti i bonifici effettuati da Controparte_1
In difetto di istruttoria con sentenza n.° 151/2022 pubblicata in data 25.1.2022 il
Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando io decreto ingiuntivo e condannava al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1
[...]
La sentenza veniva gravata da a cui resisteva, Parte_1 CP_1 [...]
Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste venivano precisate all'udienza del 4.12.2024 e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante censura la sentenza, laddove, il Tribunale ha ritenuto tardiva l'allegazione della dimostrazione dei pagamenti ricevuti a saldo delle fatture.
Invero, nella propria comparsa di costituzione e risposta, aveva Parte_1
prodotto due fatture, emesse in costanza il rapporto di lavoro subordinato con precisando che le stesse, erano state saldate. Controparte_2
Avendo la dichiarazione di avvenuto pagamento valore confessorio, nel decreto ingiuntivo aveva azionato una sola fattura e non tutte e tre, non ha ritenuto necessario allegare anche le contabili dei bonifici ricevuti.
Tuttavia, tale “mancanza” era, comunque, colmabile a semplice richiesta, che sarebbe dovuta avvenire con la prima memoria ex articolo 183 sesto comma c.p.c..
La circostanza è stata invece eccepita da per la prima volta, Controparte_2
in sede di comparsa conclusionale.
Per tale motivo, la prima occasione utile per dimostrare quanto negato da controparte, era la memoria conclusionale di replica.
…
Il motivo è infondato.
Sul punto, questa Corte osserva che, come correttamente evidenziato dal
Tribunale, nella fattispecie concreta, contrariamente a quanto dedotto da parte appellata controparte che in primo grado si era limitata a depositare la comparsa di costituzione e la memoria conclusionale di replica, la società appellata ha prontamente contestato nelle proprie note di prima udienza, sia la tardività della domanda volta all'accertamento, sia un asserito accordo simulato, sia la produzione avversaria ed, in particolare, anche le fatture precedentemente emesse in quanto relative a prestazioni eseguite prima dell'assunzione come lavoratore subordinato, a nulla rilevando che il pagamento sia stato eseguito, in costanza di rapporto di lavoro dipendente.
In ordine al pagamento della fattura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo,
Carissimi con il ricorso monitorio, aveva chiesto il pagamento della fattura n.° 1 emessa il 31 maggio 2019 per attività di “marketing”, senza meglio chiarire i termini dell'accordo.
Il Collegio osserva come il giudice di primo grado, ha esattamente rilevato come non aveva fornito prova del titolo fonte del credito azionato nel Parte_1
procedimento monitorio.
E' appena il caso di rilevare che la fattura non ha alcun valore probatorio in merito all'attività in essa indicata che deve essere, puntualmente, provata dal ricorrente, tanto più perché ha sempre contestato per iscritto tale fattura Controparte_1
anche prima della presente causa (cfr.: comunicazione del 3.2.2020 sub doc. 8
. Controparte_1
In conclusione, l'appello di , è rigettato così confermando la Parte_1
sentenza appellata.
Atteso l'esito del giudizio. parte appellante soccombente va Parte_1
condannata a rifondere in favore di le spese del presente Controparte_1
grado, liquidate in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1,134,00 per la fase di studio,
€ 921,00 per la fase introduttiva e € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, ed accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Bergamo pubblicata in data 25.1.2022 con il n.° 151/2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello; - condanna, la parte soccombente a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado liquidate, come in parte motiva;
Controparte_1
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
, l'onere del pagamento di una somma pari al contributo Parte_1
unificato versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao