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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1065/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1065/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CICHELLA GIANNI
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CICHELLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 14/08/2004 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in RAIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/07/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 7 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
vista l'autorizzazione del Giudice Tutelare del 16/06/2025, con cui si autorizza la cessione di beni a favore dei figli minori e;
Persona_1 Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 03/07/2025:
l. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del
50% cadauno, è assegnata alla IG.ra che ci vivrà con i propri Controparte_1 figli minori e , non autosufficienti Persona_2 Persona_1 economicamente.
3. Il IG. rinuncia alla sua quota/parte del 50% sull'immobile sito a Parte_1
Cepagatti (PE) alla Via Giovanna D'Arco n.33, in espresso accordo con la moglie
IG.ra e la cede a titolo di liberalità ad entrambi i figli, nella Controparte_1 misura del 25% cadauno.
I dati relativi al suddetto immobile, come da visura allegata al ricorso, risultano essere i seguenti:
N. I —Foglio 30 -Numero 461- Sub 5- Categoria C6 - Classe 2-
pagina 3 di 7 Consistenza
80 mq-Superficie catastale 83mq —Rendita € 165,27;
N.2 —Foglio 30 -Numero 461- Sub 6- Categoria A3 - Classe l-
Consistenza
9,5 vani -Superficie 239 mq —Rendita € 461,20;
N.3 —Foglio 30 -Numero 461- Sub 7- Categoria C6 - Classe 2-
Consistenza 97 mq -Superficie catastale totale 74 mq —Rendita €
200,39.
I titoli abilitativi dell'immobile da trasferire risultano i seguenti: DIA e VARIANTE
DIA, APE.
L'atto di provenienza dell'immobile risulta essere il seguente: Atto di compravendita del 10 aprile 2008 a cura del Notaio Rep. 42885 Racc.7473 Persona_3
Registrato a Chieti il 23/04/2008 n.1800;
4. In caso di eventuale futura vendita dell'immobile, la decisione sarà sempre rimessa a tutti i comproprietari, madre e figli.
5. Il IG. si impegna a non alienare la propria quota societaria della Parte_1 con sede legale in Chieti in via Madonna della Vittoria n. 145 e si Controparte_2 impegna altresì a lasciarla, nel caso di eventuale futura cessione e/o trasformazione sociale a qualunque titolo, esclusivamente, in parti uguali, ai suoi due figli Per_1
e nella misura del 50% ed il 50% residuo rimane di sua
[...] Persona_2 esclusiva proprietà.
6. Il cedente sig. dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e Per_1 delle planimetrie dell'immobile che trasferisce ai figli minori.
7. Il cedente sig. rinuncia all'iscrizione ipotecaria sull'immobile e si Per_1 impegna a procedere alla trascrizione dell'atto di trasferimento con esonero di responsabilità del cancelliere.
pagina 4 di 7 8. Il cedente dichiara sotto la propria responsabilità che il valore complessivo catastale dei beni immobiliari oggetto di trasferimento nell'ambito dell'accordo di separazione e divorzio, identificati catastalmente presso l'Agenzia delle Entrate di
Pescara al foglio n. 30 particella 461 sub 4 (BCNC), 5, 6 e 7, ammonta ad Euro:
Foglio 30 part. 461 sub 4 - categoria BCNC (corte)
Foglio 30 part. 461 sub 5 - categoria C/6 – rendita € 165,27 - valore immobile €
22.000,00;
Foglio 30 part. 461 sub 6 - categoria A/3 – rendita € 461,20 - valore immobile €
61.500,00;
Foglio 30 part. 461 sub 7 - categoria C/6 – rendita € 200,39 - valore immobile €
26.700,00.
9. I coniugi stabiliscono di comune accordo che la IG.ra Controparte_1 continua a pagare il mutuo della casa coniugale, rimanendo proprietaria al 50% di essa e ribadendo che l'altra metà dell'immobile di proprietà del IG. Parte_1 verrà intestata ai figli in parti uguali.
10. Il IG. invece continua a pagare un mutuo, acceso per l'acquisto Parte_1 della quota societaria del 33% nell'azienda denominata La Vittoria S.r.l. con sede legale in Chieti in via Madonna della Vittoria n. 145, P .1.02227890692, dove il ricorrente presta anche lavoro.
11. Entrambi i figli minori e , non autonomi Persona_1 Persona_2 economicamente, sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
12. Premesso che, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, entrambi i coniugi stabiliscono che, in qualsiasi giorno o periodo dell'anno, i due figli sono liberi di rimanere con il padre o la madre, senza vincoli temporali e secondo gli impegni lavorativi dei genitori, si riportano, nello specifico, le condizioni stabilite nel pagina 5 di 7 piano genitoriale allegato al ricorso. I figli minori staranno con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena: con la mamma nelle restanti giornate, salvo impegni lavorativi che prevedono il rientro in tarda serata (una o due volte a settimana). Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico con la mamma, salvo impegni lavorativi (1 o 2 volte a settimana). Nel corso delle ferie estive con la mamma, salvo impegni lavorativi (1 o 2 volte a sett.). Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali, in maniera alternata tra mamma e papà. Natale, dalla fine delle lezioni all'Epifania, con mamma e papà tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Pasqua con mamma e papà, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: in maniera alternata tra mamma e papà.
13. verserà a titolo di mantenimento mensile dei due figli Parte_1 minorenni, tramite accredito su conto corrente o altro sistema tracciabile, la somma complessiva di € 400,00 nulla a carico della coniuge IG.ra Controparte_1 economicamente autosufficiente.
14. L' assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT.
15. IGg. e s'impegnano al pagamento del 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, come da protocollo del
Tribunale, purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche non coperte dal SSN.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAIANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1065/2025 v.g., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. CICHELLA GIANNI
e nata a [...] il [...], Controparte_1 assistita e difesa dall'avv. CICHELLA GIANNI
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili)
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 14/08/2004 avevano contratto matrimonio con
[...] rito concordatario, in RAIANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
All'udienza del 03/07/2025 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
pagina 2 di 7 atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
vista l'autorizzazione del Giudice Tutelare del 16/06/2025, con cui si autorizza la cessione di beni a favore dei figli minori e;
Persona_1 Persona_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate all'udienza del 03/07/2025:
l. I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La casa coniugale, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del
50% cadauno, è assegnata alla IG.ra che ci vivrà con i propri Controparte_1 figli minori e , non autosufficienti Persona_2 Persona_1 economicamente.
3. Il IG. rinuncia alla sua quota/parte del 50% sull'immobile sito a Parte_1
Cepagatti (PE) alla Via Giovanna D'Arco n.33, in espresso accordo con la moglie
IG.ra e la cede a titolo di liberalità ad entrambi i figli, nella Controparte_1 misura del 25% cadauno.
I dati relativi al suddetto immobile, come da visura allegata al ricorso, risultano essere i seguenti:
N. I —Foglio 30 -Numero 461- Sub 5- Categoria C6 - Classe 2-
pagina 3 di 7 Consistenza
80 mq-Superficie catastale 83mq —Rendita € 165,27;
N.2 —Foglio 30 -Numero 461- Sub 6- Categoria A3 - Classe l-
Consistenza
9,5 vani -Superficie 239 mq —Rendita € 461,20;
N.3 —Foglio 30 -Numero 461- Sub 7- Categoria C6 - Classe 2-
Consistenza 97 mq -Superficie catastale totale 74 mq —Rendita €
200,39.
I titoli abilitativi dell'immobile da trasferire risultano i seguenti: DIA e VARIANTE
DIA, APE.
L'atto di provenienza dell'immobile risulta essere il seguente: Atto di compravendita del 10 aprile 2008 a cura del Notaio Rep. 42885 Racc.7473 Persona_3
Registrato a Chieti il 23/04/2008 n.1800;
4. In caso di eventuale futura vendita dell'immobile, la decisione sarà sempre rimessa a tutti i comproprietari, madre e figli.
5. Il IG. si impegna a non alienare la propria quota societaria della Parte_1 con sede legale in Chieti in via Madonna della Vittoria n. 145 e si Controparte_2 impegna altresì a lasciarla, nel caso di eventuale futura cessione e/o trasformazione sociale a qualunque titolo, esclusivamente, in parti uguali, ai suoi due figli Per_1
e nella misura del 50% ed il 50% residuo rimane di sua
[...] Persona_2 esclusiva proprietà.
6. Il cedente sig. dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e Per_1 delle planimetrie dell'immobile che trasferisce ai figli minori.
7. Il cedente sig. rinuncia all'iscrizione ipotecaria sull'immobile e si Per_1 impegna a procedere alla trascrizione dell'atto di trasferimento con esonero di responsabilità del cancelliere.
pagina 4 di 7 8. Il cedente dichiara sotto la propria responsabilità che il valore complessivo catastale dei beni immobiliari oggetto di trasferimento nell'ambito dell'accordo di separazione e divorzio, identificati catastalmente presso l'Agenzia delle Entrate di
Pescara al foglio n. 30 particella 461 sub 4 (BCNC), 5, 6 e 7, ammonta ad Euro:
Foglio 30 part. 461 sub 4 - categoria BCNC (corte)
Foglio 30 part. 461 sub 5 - categoria C/6 – rendita € 165,27 - valore immobile €
22.000,00;
Foglio 30 part. 461 sub 6 - categoria A/3 – rendita € 461,20 - valore immobile €
61.500,00;
Foglio 30 part. 461 sub 7 - categoria C/6 – rendita € 200,39 - valore immobile €
26.700,00.
9. I coniugi stabiliscono di comune accordo che la IG.ra Controparte_1 continua a pagare il mutuo della casa coniugale, rimanendo proprietaria al 50% di essa e ribadendo che l'altra metà dell'immobile di proprietà del IG. Parte_1 verrà intestata ai figli in parti uguali.
10. Il IG. invece continua a pagare un mutuo, acceso per l'acquisto Parte_1 della quota societaria del 33% nell'azienda denominata La Vittoria S.r.l. con sede legale in Chieti in via Madonna della Vittoria n. 145, P .1.02227890692, dove il ricorrente presta anche lavoro.
11. Entrambi i figli minori e , non autonomi Persona_1 Persona_2 economicamente, sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre.
12. Premesso che, quanto alla regolamentazione del diritto di visita, entrambi i coniugi stabiliscono che, in qualsiasi giorno o periodo dell'anno, i due figli sono liberi di rimanere con il padre o la madre, senza vincoli temporali e secondo gli impegni lavorativi dei genitori, si riportano, nello specifico, le condizioni stabilite nel pagina 5 di 7 piano genitoriale allegato al ricorso. I figli minori staranno con i genitori a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena: con la mamma nelle restanti giornate, salvo impegni lavorativi che prevedono il rientro in tarda serata (una o due volte a settimana). Nel corso della settimana i genitori si ripartiranno i giorni come segue: durante l'anno scolastico con la mamma, salvo impegni lavorativi (1 o 2 volte a settimana). Nel corso delle ferie estive con la mamma, salvo impegni lavorativi (1 o 2 volte a sett.). Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali, in maniera alternata tra mamma e papà. Natale, dalla fine delle lezioni all'Epifania, con mamma e papà tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Pasqua con mamma e papà, tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi. Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: in maniera alternata tra mamma e papà.
13. verserà a titolo di mantenimento mensile dei due figli Parte_1 minorenni, tramite accredito su conto corrente o altro sistema tracciabile, la somma complessiva di € 400,00 nulla a carico della coniuge IG.ra Controparte_1 economicamente autosufficiente.
14. L' assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice
ISTAT.
15. IGg. e s'impegnano al pagamento del 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese straordinarie sostenute per i figli minori, come da protocollo del
Tribunale, purché previamente concordate e debitamente documentate. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, apparecchi per la salute, trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche non coperte dal SSN.
16. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
pagina 6 di 7 Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RAIANO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 03/07/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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