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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1176/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4401/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042258289000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042258289000 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0042258289000 relativa all'Imu e alla Tasi anno 2016, notificata l'01.04.2025, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Rizziconi il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, osservando che l'avviso di accertamento sotteso era stato regolarmente notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze involgenti la posizione dell'ente impositore.
All'udienza di trattazione del 24.10.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Va premesso che l'art.1 comma 161 della legge n.296 del 2006 prevede testualmente che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art.16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni”.
Dunque, la normativa vigente in tema di tributi locali stabilisce che i termini di accertamento di cui all'art.1 comma 161 L. n.296/2006 decorrono dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
Ciò significa che nel caso in esame, trattandosi di omesso versamento del tributo per l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale deve farsi riferimento all'anno successivo a quello oggetto di accertamento rispetto a quale doveva avvenire il pagamento, e dunque l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(a partire dal 2017 per l'avviso di accertamento impugnato) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31.12.2021.
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione comunale convenuta, va rimarcato che il Comune di Rizziconi ha dimostrato e adeguatamente documentato, mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, che l'avviso di accertamento è stato regolarmente spedito il 21.12.2021 e notificato in data 11.01.2022.
Va rilevato, a proposito del principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione”, che a dissipare ogni dubbio interpretativo formatosi in giurisprudenza, sono intervenute le sezioni unite della Cassazione che hanno avuto modo di evidenziare che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. sez. un. n.40543/2021).
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione comunale convenuta, va poi aggiunto che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco dei relativi termini di prescrizione.
Ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione, laddove, in particolare, l'art.12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 (esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020) ha disposto espressamente, con riferimenti ad eventi eccezionali, che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. sul punto, Cass. n.960/2025)
Ebbene, il Comune di Rizziconi, come detto, ha documentato che l'avviso di accertamento sotteso è stato spedito il 21.12.2021 ed è stato ricevuto in data 11.01.2022, sicchè, operando peraltro la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nessuna decadenza era ancora maturata.
Dunque, per ciò che concerne l'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributo locale), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'01.04.2025 non era certamente ancora decorso il termine quinquennale.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CAMPAGNA GI, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4401/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rizziconi
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via D Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042258289000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240042258289000 TASI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 523/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame, inviato il 27.06.2025, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.094 2024 0042258289000 relativa all'Imu e alla Tasi anno 2016, notificata l'01.04.2025, eccependo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso nonché la prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva il Comune di Rizziconi il quale deduceva l'infondatezza del ricorso, osservando che l'avviso di accertamento sotteso era stato regolarmente notificato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di doglianze involgenti la posizione dell'ente impositore.
All'udienza di trattazione del 24.10.2025, udita la relazione, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le causali qui appresso enunciate.
Va premesso che l'art.1 comma 161 della legge n.296 del 2006 prevede testualmente che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli art.16 e 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997 n.472, e successive modificazioni”.
Dunque, la normativa vigente in tema di tributi locali stabilisce che i termini di accertamento di cui all'art.1 comma 161 L. n.296/2006 decorrono dall'anno successivo a quello oggetto di accertamento e nel corso del quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato.
Ciò significa che nel caso in esame, trattandosi di omesso versamento del tributo per l'individuazione del dies a quo per il calcolo del termine prescrizionale deve farsi riferimento all'anno successivo a quello oggetto di accertamento rispetto a quale doveva avvenire il pagamento, e dunque l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
(a partire dal 2017 per l'avviso di accertamento impugnato) a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, ossia entro il 31.12.2021.
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione comunale convenuta, va rimarcato che il Comune di Rizziconi ha dimostrato e adeguatamente documentato, mediante la produzione del relativo avviso di ricevimento, che l'avviso di accertamento è stato regolarmente spedito il 21.12.2021 e notificato in data 11.01.2022.
Va rilevato, a proposito del principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione”, che a dissipare ogni dubbio interpretativo formatosi in giurisprudenza, sono intervenute le sezioni unite della Cassazione che hanno avuto modo di evidenziare che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del D.P.R. n.600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.
Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. sez. un. n.40543/2021).
Ebbene, per ciò che concerne l'eccepita decadenza dalla potestà impositiva dell'amministrazione comunale convenuta, va poi aggiunto che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, sono stati adottati una serie di provvedimenti succedutisi nel tempo con i quali è stata disposta la sospensione dell'attività di notificazione di qualsiasi atto della riscossione con il conseguente blocco dei relativi termini di prescrizione.
Ciò ha comportato che durante il periodo di sospensione dell'attività di riscossione non sono decorsi i termini di prescrizione dei crediti esattoriali, proprio perché la voluntas del Legislatore è stata quella di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovavano in manifesta situazione di difficoltà a causa della situazione determinatasi, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione, laddove, in particolare, l'art.12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 (esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020) ha disposto espressamente, con riferimenti ad eventi eccezionali, che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. sul punto, Cass. n.960/2025)
Ebbene, il Comune di Rizziconi, come detto, ha documentato che l'avviso di accertamento sotteso è stato spedito il 21.12.2021 ed è stato ricevuto in data 11.01.2022, sicchè, operando peraltro la sospensione dei relativi termini a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nessuna decadenza era ancora maturata.
Dunque, per ciò che concerne l'eccepita prescrizione della pretesa impositiva, osservato che per il credito per il quale si procede la prescrizione è pacificamente quinquennale (tributo locale), non può che pervenirsi alla reiezione della relativa eccezione, atteso che alla data di notifica dell'atto qui impugnato risalente all'01.04.2025 non era certamente ancora decorso il termine quinquennale.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 150,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Reggio
Calabria, 13.02.2026 Il Giudice dott. Giuseppe Campagna