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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5641/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 29.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5641/2019 R.G., vertente tra:
[...]
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Giuseppe Mauro che dichiara di essere presente per de- lega orale dell'Avvocato David Pellegrino e si riporta agli atti e verbali di causa.
L'Avvocato Giuseppe Mauro è presente anche per la e si riporta agli atti e ver- Controparte_1 bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Mauro, anche per l'Avvocato Pellegrino, si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 5641/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5641/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso l'ordinanza n. 3937/20129 di repertorio del 27.11.2019, emessa nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 3063/2018, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - vertente
tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
David Pellegrino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Santa Maria Capua Vetere, Viale Kennedy, n. 50; appellante
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Vincenzo Bizzarro, elettivamente domiciliata presso lo studio del pro- prio difensore in Capodrise (Ce), Via Dante, n. 37;
appellato nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Mauro, elettivamente domi- ciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Corso Trieste, n. 291; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
2
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 28.3.2019, esponeva: a) in Controparte_1 data 13.4.1980 aveva contratto matrimonio con il Sig. e Controparte_1 dall'unione erano nati due figli;
b) l'abitazione coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Maddaloni, Via Appia n. 366, ora 486, edificato prima del ma- trimonio anche con i risparmi della famiglia della Signora ma su terreno CP_1 di proprietà di;
c) in data 04/09/1989 il Sig. iniziava atti- Controparte_1 CP_1 vità di vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e della persona, stabi- lendo la sede legale ed operativa in Maddaloni, presso l'abitazione coniugale di via
Appia, n. 366; d) a partire dal mese di settembre 1994, il Sig. trasferiva la
CP_1 sede in Via Appia n.458 (ex 392/A) presso l'immobile consistente in un magazzino- deposito e relativi uffici amministrativi, edificati su terreno di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per quota del 50%; e) i coniugi, con atto del 09/06/84, sceglievano il regime di separazione dei beni e in data 06/02/1995 costituivano un fondo patrimo- niale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia l'immobile adibito a casa co- niugale composto da un piano terra, 1° piano e sottotetto;
f) la ricorrente, sin dall'inizio dell'attività imprenditoriale e fino al mese di dicembre 2007, metteva a di- sposizione dell'impresa del coniuge le proprie energie lavorative, mentre il rapporto professionale che legava la al marito veniva inquadrato come collabora-
CP_1 zione nell'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ.; g) gli utili dell'impresa erano stati ripartiti nella misura del 51% in favore del Sig. e del 49% in favore
CP_1 della Sig.ra mentre, successivamente, la quota dell'istante era stata ri-
CP_1 dotta al 25%; h) i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati e nel corso dell'anno 2007 il Sig. aveva presentato al Tribunale di S. Maria C.V. ricorso per la separa-
CP_1 zione;
i) nel corso del giudizio la casa coniugale veniva assegnata alla moglie, anche se poi l'assegnazione veniva revocata, mentre il Tribunale, con sentenza n. 75/18 del
10.01.18, aveva stabilito in via definitiva l'obbligo a carico del Sig. di corri- CP_1 spondere alla moglie l'assegno di mantenimento di € 650,00 al mese, oltre rivaluta- zione;
i) , in seguito al provvedimento che, nelle more del giudizio, Controparte_1 aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale, aveva ottenuto rilascio da parte della Signora i) nel 2006, ovvero nell'anno precedente la richiesta di se- CP_1 parazione, aveva convinto la moglie a dare il consenso per Controparte_1
l'iscrizione ipotecaria a fronte di un finanziamento bancario;
l) in detto immobile, senza consenso della moglie, aveva insediato altra società, la nelle more CP_2 costituita;
m) in data 05/12/13, prima di mettere in liquidazione e Controparte_1 cancellare la aveva costituito altra società denominata CP_2 Controparte_3
insediandola sempre nel medesimo immobile detenuto in comproprietà
[...] con la moglie, della quale erano soci per una quota pari al 95% la compagna CP_4
anche amministratrice, e per il 5% un suo dipendente di fiducia;
n) con pro-
[...] nuncia n. 4799/17 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/11/17, corretta
3
con provvedimento dell'8/11/17, veniva condannato per il reato di Controparte_1 cui all'art. 570, comma 1 e 2 n. 2 c.p., alla pena di mesi 6 di reclusione ed €.500,00 di multa, con sospensione della stessa subordinata all'adempimento del pagamento di una provvisionale di €.20.000,00 in favore della costituita parte civile CP_1
; o) quest'ultima era creditrice, a titolo di assegni di mantenimento non corri-
[...] sposti, di un importo complessivo superiore ad euro 70.000,00, di cui € 25.318,49 già oggetto di precetto;
p) i beni di proprietà del resistente erano gravati da ipoteca in fa- vore di Equitalia Sud S.p.A. per un importo di €uro 618.602,50; q) nel contempo
[...]
aveva proposto appello avverso una sentenza del Giudice del Lavo- Parte_1 ro di S. Maria C.V. che le aveva riconosciuto solo l'importo di €uro 6.478,40 a titolo di risarcimento danni a fronte della richiesta di €uro 378.086,71; r) Persona_1
[.
, con atto per notaio del 26.1.17 Rep. 35415 Racc. 6962, aveva Persona_2 ceduto alla ½ della piena proprietà dei beni siti nel Comune Controparte_1 di Maddaloni, Via Appia n. 392, distinti in catasto al foglio 8, particella 5049 sub. 1 e sub. 2 per il prezzo di euro 150.000,00 non corrisposto, ma da corrispondere entro il
30.6.17; s) su tale immobile risultavano iscrizioni ipotecarie a favore di Banca di
Roma e nel frattempo estinte, ed una ipoteca a favore di Equitalia Sud Spa CP_5 per euro 618.602,50; t) per lo stesso bene era pendente innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere giudizio iscritto al n. 601357/2012 R.G., avente ad oggetto la di- visione dell'immobile, la condanna dei convenuti al rilascio della quota da attribuire all'attrice, nonché la condanna dei medesimi al pagamento delle somme a titolo di in- dennizzo per l'occupazione e godimento esclusivo dell'immobile, da novembre 2007 fino all'effettivo rilascio.
L'istante chiedeva “sentire dichiarare inefficace l'atto di trasferimento degli immobi- li come indicati in premessa avvenuto in data 26/01/2017, a mezzo Notaio Per_2
Rep. N.35415, Racc. 6962 trascritto a S. Maria C.V. il 21.2.17 ai numeri
[...]
5598/4424, con il quale l' ha ceduto e trasferito in favore della Controparte_1 il diritto pari alla giusta metà in piena proprietà dell'intero Controparte_1 fabbricato a destinazione commerciale riportato al foglio 8 particella 5049 sub. 1 e sub. 2”
1.2 Si costituivano e la società, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
chiedeva anche la trasformazione del rito. Controparte_1
Quest'ultimo deduceva di essere proprietario di altri beni immobili rappresentati: a) da un fondo in Cervino riportato nel catasto terreni al foglio 8, particelle 13 e 14; b) dal fabbricato per civili abitazioni in Maddaloni riportato nel catasto urbano del co- mune di Maddaloni al foglio 8, particella 5183 sub. 4 di 5,5 vani e foglio 8, particella
5183 sub 5, consistenza 6,0 vani, costituito in fondo patrimoniale.
Deduceva altresì che “la giusta metà del bene alienato con l'atto oggi impugnato è gravato da iscrizioni ipotecarie per euro 1.316.221,18, in favore dell'Equitalia ed
4
Agenzia delle Entrate Riscossione”.
Deduceva, ancora, che la Signora aveva iscritto “un'ipoteca giudiziale CP_1
(iscrizione del 5 dicembre 2012) ai danni del per euro 30.000,00 Controparte_1 su tutti gli immobili di proprietà dell' , ad eccezione del terreno in Cervino CP_1 non ancora di proprietà dell'attuale comparente, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere…”; inoltre era stato “autorizzato il sequestro dei beni dell' sino alla concorrenza di euro Controparte_1
27.950,00”.
1.3 Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha così disposto: “dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice dell'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso per no- tar del 26.1.2017, rep. 35415, racc. n. 6962, trascritto a Santa Persona_2
Maria Capua Vetere in data 21.2.2017 ai nn. 5598/4424, con cui Controparte_1 aveva ceduto alla il diritto pari alla giusta metà in piena pro- Controparte_1 prietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Maddaloni alla via Appia n. 392: intero fabbricato a destinazione commerciale, su due livelli tra piano terra e piano seminterrato, con circostante annessa zona di suolo dell'estensione di mq 1540 (mil- lecinquecentoquaranta) circa, nell'insieme confinante con strada interpoderale, pro- prietà o suoi aventi causa, via Appia, beni o suoi aventi CP_6 Controparte_7 causa, il tutto riportato nel catasto fabbricati del Comune di Maddaloni in ditta alla parte cedente al foglio 8, - particella 5049 sub 1 cat. D8 RC Euro 6.253,78, via Appia
n. 392, piano T-S1;- particella 5049 sub 2 area urbana vi Appia n. 392, piano T”.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 19.12.2019, ha Controparte_1 promosso appello, deducendo che “in merito all'esistenza del credito posto alla base della domanda della , esso non è stato contestato e non viene Controparte_1 contestato, per cui correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto esistente uno dei presupposti che legittimano l'accoglimento della domanda revocatoria”.
Parte appellante ha invece contestato la sussistenza dell'“eventus damni” e della
“scientia damni”.
Per l'istante, il Giudice di primo grado non ha valutato che l'alienazione effettuata da non aveva reso incerta l'esecuzione coattiva del credito, essendo Controparte_1
l'appellante proprietario di altri beni immobili, “come dedotto e provato nel giudizio con l'esibizione delle visure immobiliari e degli atti notarili attestanti il diritto di proprietà vantato dall' sugli immobili oggetto dell'atto esibito”. CP_1
Sempre secondo l'appellante, il Giudice ha errato nel ritenere che Controparte_1 non avesse provato l'esistenza della sua residua capacità patrimoniale in quanto, “non solo sono state esibite le visure immobiliari, ma sono stati esibiti gli atti di compra- vendita dai quali risultavano le proprietà immobiliari del sig. ”. Controparte_1
Secondo il Sig. , “il Giudice di primo grado…avrebbe dovuto prendere atto CP_1 delle richieste avanzate dal convenuto ed accertare, proprio per un senso di Pt_2
5
zia, il reale valore del patrimonio residuo dell' per rendersi effet- Controparte_1 tivamente conto se esso fosse stato sufficiente a soddisfare le pretese dell'attrice”.
L'istante ha anche allegato che “il credito della era già garanti- Controparte_1 to da un'iscrizione ipotecaria di euro 30.000,00 su tutti gli immobili di proprietà del signor , nonché da un sequestro conservativo sui beni del Controparte_1 [...]
autorizzato dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vete- Persona_1 re dr. Spezzaferri, sino alla concorrenza dell'importo di euro 27.950,00, il tutto pro- vato con documenti esibiti”.
Si è anche dedotta l'insussistenza della “scientia damni” in capo ad Persona_1
[.
, così come la “partecipatio fraudis” in capo al terzo, perché la “la Controparte_8
è una società a responsabilità limitata è come tale è un soggetto giuridico di-
[...] stinto sia dall'amministratore che dai singoli soci che ne fanno parte, né d'altra par- te il fatto che la era la convivente di può far presu- CP_4 Controparte_1 mere che la stessa fosse a conoscenza del debito che l' aveva nei Controparte_1 confronti della ed in ogni caso non si comprende che rilevanza Controparte_1 potesse avere la conoscenza da parte del socio di una società a responsabilità limita- ta dell'esistenza di un unico debito da parte dell' ai fini della pro- Controparte_1 va della “ partecipatio fraudis” che avrebbe dovuto avere la società a responsabilità limitata (acquirente) alla quale partecipava il socio”.
Sempre secondo l'appellante, “nell'atto notarile per cui si discute era previsto che il pagamento sarebbe avvenuto entro e non oltre il 30 giugno 2017 il che sta a signifi- care che alla data di proposizione della presente domanda giudiziale il prezzo era stato regolarmente pagato dalla società acquirente.
Secondo i principi che regolano l'onere della prova sarebbe stato onere dell'attore in primo luogo assumere che l'atto per notar del 26 gennaio 2017 rappresen- Per_2 tasse un atto simulato in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito ed inoltre forni- re la prova di detta simulazione”.
L'istante, che si è costituito in data 23.12.2019, ha anche contestato la motivazione del Giudice di prime cure che ha attribuito rilevanza probatoria alla sentenza resa nel giudizio penale.
1.5 Si è costituita sia , sia la società, e quest'ultima ha concluso Controparte_1 per la riforma della sentenza impugnata.
, invece, ha evidenziato l'esistenza di ipoteca gravante non solo Controparte_1 sul capannone, ma su tutti i beni immobili di , mentre, per quanto Controparte_1 riguarda l'ipoteca di €uro 30.000,00 iscritta in data 5/12/2012 in suo favore sulla scorta del decreto ingiuntivo di €uro 15.822,00, ha evidenziato la revoca del decreto, avvenuta con sentenza n. 1704 dell'11/5/2015.
Quanto poi al sequestro, di euro 27.950,00, concesso dal Tribunale nel corso del giu- dizio di separazione, è stata dedotta la decadenza per la mancata conversione del se-
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questro in pignoramento dopo la sentenza di separazione 1° grado ed anche dopo quella di appello.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, ha allegato che nel giudizio di primo grado, “dopo una ricostruzione dei rapporti con il marito, rappresentava la sussisten- za dei presupposti dell'azione fornendo ampia documentazione al riguardo elencata dal n. 1 al n.20 del ricorso introduttivo del giudizio”, riportandosi a “tutto quanto al- tro dichiarato, dedotto, eccepito, richiesto e documentato nel giudizio di primo gra- do”.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugna- zione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che non occorre verificare l'effettiva estinzio- ne del credito fatto valere a titolo di assegno mantenimento, come rappresentato dall'appellante in corso di giudizio, atteso che, come accennato, la Signora
[...] ha comunque rappresentato, sin dal ricorso originario, anche la proposizione Parte_1 di azione di divisione e di pagamento di indennità per l'occupazione (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo: “inoltre, per l'immobile oggetto di vendita è pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C. V. giudizio iscritto al n. 601357/2012 R.G., con prossima udienza 3.4.2019 – GOP Avv. Raffaelina Chioccarelli, promosso dalla CP_1
contro l' nonché la avente ad oggetto la divi-
[...] Controparte_1 CP_2 sione dell'immobile, la condanna dei convenuti al rilascio della quota da attribuire all'attrice, nonché la condanna dei medesimi al pagamento in suo favore delle som- me tutte a titolo di indennizzo per l'occupazione e godimento esclusivo dell'immobile ai danni della stessa da novembre 2007 fino all'effettivo rilascio”).
Nel corso del giudizio è stata prodotta sentenza dell'1.6.2023 con la quale CP_1
è stato condannato al pagamento di euro 257.933,545 in favore di
[...] [...]
, per cui anche questa posta va presa in considerazione. Parte_1
Va dunque fatta applicazione di due principi.
A tenore del primo, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello inciden- tale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, di- fettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la pre- sunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/09/2021, n. 25840).
In forza del secondo, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrisponden- za tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ri- costruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in ba-
7
se alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la deci- sione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III,
12/03/2024, n. 6533).
Va aggiunto che parte appellante, come visto, non ha contestato il credito per cui il detto requisito si reputa sussistente.
Parte appellante ha anche allegato di avere promosso appello avverso la sentenza di divisione, producendo altro appello (cfr. note del 23.4.2025), ma la produzione sareb- be stata comunque irrilevante, stante la sufficienza del requisito della litigiosità del credito.
3. Il Merito
3.1 Richiamato quanto appena detto in ordine al requisito del credito, si aggiunge che l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il credi- tore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del cre- ditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolo- samente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esi- stenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III,
27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del cre- dito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito
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stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez.
I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contesta- zione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto il- lecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione re- vocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debi- tore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto com- porti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr.
Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n.
12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patri- moniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debi- tore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposi- zione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il sod- disfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III,
04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassa- zione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
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Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocen- di (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è neces- saria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del credi- tore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice cono- scenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordi- ne alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'in- tegrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debi- tore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma
è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbliga- zione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pre- giudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consi- stenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trat- tandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a tito- lo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la di- versa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n.
4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
3.2 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, si è già diffusamente esposto in ordine alla sussistenza del credito, per cui su questo punto è possibile procedere oltre.
Quanto all'eventus damni, l'appellante ha dedotto:
• l'iscrizione di ipoteca, in favore di , su tutti gli immobili di Controparte_1 proprietà dell'appellante, per euro 30.000,00 in forza di decreto ingiuntivo ot- tenuto dalla predetta;
• l'esistenza del sequestro sino alla concorrenza dell'importo di euro 27.950,00, sempre in favore della Signora CP_1
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Ebbene, per ciò che concerne l'ipoteca, a prescindere da ogni considerazione sulla deduzione dell'appellata circa la revoca del decreto ingiuntivo, va detto come su beni dell'appellante appare gravare altra ipoteca di data anteriore, del 12.5.2009, in favore di Equitalia Polis spa, per euro 697.618,88 (quella in favore dell'appellata è del
5.12.2012; ne risulta altra, del 29.2.2011, di euro 150.000,00 in favore di CP_9
per la quale però parte ricorrente, in primo grado, ne ha evidenziato l'estinzione;
[...] vi è poi altra ipoteca, successiva, dell'anno 2016, in favore di Equitalia sud).
Qui si aggiunge, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, che la specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito ga- rantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamen- to del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limi- te della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione,
e non si identifica con l'importo del credito garantito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/08/2014, n. 18325).
Peraltro, si è già accennato che l'ipoteca in questione è conseguente al decreto ingiun- tivo per assegno di mantenimento e per soli euro 30.000,00, a fronte di quanto prima scritto riguardo la valutazione ben più ampia del credito, nel senso in cui è inteso in giurisprudenza.
Quanto poi alla circostanza che i beni sono gravati da ipoteca (anche) in favore di al- tri, va detto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valuta- zione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio pro- gnostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, in- combe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revo- ca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito;
tale prova non può essere considerata "diabolica" se è sufficiente allegare lo stato patri- moniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/07/2024, n. 18213).
Infine, in ordine al provvedimento di sequestro, ed a prescindere da quanto sostenuto dall'appellata (nel corso del giudizio di separazione è avvenuta decadenza (mancata conversione del sequestro in pignoramento dopo la sentenza di separazione 1° grado ed anche dopo quella di appello, prodotta nel giudizio di primo grado), in quanto la
non ha avuto disponibilità economiche per la sua esecuzione Controparte_1 con ogni quanto altro necessario a coltivare l'azione), vale richiamare il principio, di ordine generale, secondo cui il creditore che abbia ottenuto la concessione di un se-
11
questro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione re- vocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equiva- lente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del seque- stro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 26/09/2018, n.
22835).
La sussistenza di varie iscrizioni sul complesso immobiliare dell'appellante, poi, esclude che si possa attribuire rilevanza, nel senso voluto da questi, alla titolarità di altri beni, tra cui i terreni.
E in ragione di quanto fin qui detto, alcuna attività istruttoria volta alla verifica della consistenza patrimoniale sarebbe stata possibile, in quanto meramente esplorativa, ol- tre che irrilevante.
3.3 Per ciò che riguarda la valutazione dell'elemento soggettivo, e cioè sia la c.d. scientia damni, sia la partecipazione del terzo, si è visto come vada valutato il mo- mento della realizzazione delle condotte contestate e non di quello dell'accertamento giudiziale (Cass. 1050/96, Cass. 22161/19 citate) e che la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), è integrata dalla agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pre- giudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazio- ne o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debito- re” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, citate).
La grave esposizione debitoria risultante dalle visure prodotte dallo stesso appellante rendeva manifesta la duplice condizione soggettiva, a prescindere dai rapporti socie- tari sottesi e pure evidenziati dal Giudice di prime cure in maniera condivisibile.
4. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
Per completezza va detto come non sia condivisibile l'affermazione dell'appellante
“che con l'atto per notar veniva trasferita solo una quota dell'immobile e Per_2 non già, l'intera quota, come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, per cui la domanda andava rigettata sin dal primo grado di giudizio” (pag. 5 delle note finali), atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è chiesto “sentire di- chiarare inefficace l'atto di trasferimento degli immobili come indicati in premessa avvenuto in data 26/01/2017, a mezzo Notaio Rep. N.35415, Persona_2
12
Racc. 6962 trascritto a S. Maria C.V. il 21.2.17 ai numeri 5598/4424, con il quale
l' ha ceduto e trasferito in favore della il Controparte_1 Controparte_1 diritto pari alla giusta metà in piena proprietà dell'intero fabbricato a destinazione commerciale riportato al foglio 8 particella 5049 sub. 1 e sub. 2” (pag. 13).
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche e vanno distratte in favore del difensore di
[...]
, come richiesto. Parte_1
Va considerata soccombente anche la società, avendo questa aderito all'impostazione dell'appellante.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in consi- derazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez.
III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
13
nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso l'ordinanza n. 3937/20129 di repertorio del 27.11.2019, emessa nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 3063/2018, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte appellante;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 29.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
14
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 29.5.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 5641/2019 R.G., vertente tra:
[...]
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Giuseppe Mauro che dichiara di essere presente per de- lega orale dell'Avvocato David Pellegrino e si riporta agli atti e verbali di causa.
L'Avvocato Giuseppe Mauro è presente anche per la e si riporta agli atti e ver- Controparte_1 bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Mauro, anche per l'Avvocato Pellegrino, si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
R.G. 5641/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5641/2019 R.G. - avente ad oggetto appello promosso avverso l'ordinanza n. 3937/20129 di repertorio del 27.11.2019, emessa nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 3063/2018, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - vertente
tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Controparte_1 C.F._1
David Pellegrino, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Santa Maria Capua Vetere, Viale Kennedy, n. 50; appellante
e
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Vincenzo Bizzarro, elettivamente domiciliata presso lo studio del pro- prio difensore in Capodrise (Ce), Via Dante, n. 37;
appellato nonché
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Giuseppe Mauro, elettivamente domi- ciliata presso lo studio del proprio difensore in Caserta, Corso Trieste, n. 291; appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
2
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 28.3.2019, esponeva: a) in Controparte_1 data 13.4.1980 aveva contratto matrimonio con il Sig. e Controparte_1 dall'unione erano nati due figli;
b) l'abitazione coniugale veniva fissata nell'immobile sito in Maddaloni, Via Appia n. 366, ora 486, edificato prima del ma- trimonio anche con i risparmi della famiglia della Signora ma su terreno CP_1 di proprietà di;
c) in data 04/09/1989 il Sig. iniziava atti- Controparte_1 CP_1 vità di vendita all'ingrosso di prodotti per l'igiene della casa e della persona, stabi- lendo la sede legale ed operativa in Maddaloni, presso l'abitazione coniugale di via
Appia, n. 366; d) a partire dal mese di settembre 1994, il Sig. trasferiva la
CP_1 sede in Via Appia n.458 (ex 392/A) presso l'immobile consistente in un magazzino- deposito e relativi uffici amministrativi, edificati su terreno di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per quota del 50%; e) i coniugi, con atto del 09/06/84, sceglievano il regime di separazione dei beni e in data 06/02/1995 costituivano un fondo patrimo- niale destinando a far fronte ai bisogni della famiglia l'immobile adibito a casa co- niugale composto da un piano terra, 1° piano e sottotetto;
f) la ricorrente, sin dall'inizio dell'attività imprenditoriale e fino al mese di dicembre 2007, metteva a di- sposizione dell'impresa del coniuge le proprie energie lavorative, mentre il rapporto professionale che legava la al marito veniva inquadrato come collabora-
CP_1 zione nell'impresa familiare ex art. 230 bis cod. civ.; g) gli utili dell'impresa erano stati ripartiti nella misura del 51% in favore del Sig. e del 49% in favore
CP_1 della Sig.ra mentre, successivamente, la quota dell'istante era stata ri-
CP_1 dotta al 25%; h) i rapporti tra i coniugi si erano deteriorati e nel corso dell'anno 2007 il Sig. aveva presentato al Tribunale di S. Maria C.V. ricorso per la separa-
CP_1 zione;
i) nel corso del giudizio la casa coniugale veniva assegnata alla moglie, anche se poi l'assegnazione veniva revocata, mentre il Tribunale, con sentenza n. 75/18 del
10.01.18, aveva stabilito in via definitiva l'obbligo a carico del Sig. di corri- CP_1 spondere alla moglie l'assegno di mantenimento di € 650,00 al mese, oltre rivaluta- zione;
i) , in seguito al provvedimento che, nelle more del giudizio, Controparte_1 aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale, aveva ottenuto rilascio da parte della Signora i) nel 2006, ovvero nell'anno precedente la richiesta di se- CP_1 parazione, aveva convinto la moglie a dare il consenso per Controparte_1
l'iscrizione ipotecaria a fronte di un finanziamento bancario;
l) in detto immobile, senza consenso della moglie, aveva insediato altra società, la nelle more CP_2 costituita;
m) in data 05/12/13, prima di mettere in liquidazione e Controparte_1 cancellare la aveva costituito altra società denominata CP_2 Controparte_3
insediandola sempre nel medesimo immobile detenuto in comproprietà
[...] con la moglie, della quale erano soci per una quota pari al 95% la compagna CP_4
anche amministratrice, e per il 5% un suo dipendente di fiducia;
n) con pro-
[...] nuncia n. 4799/17 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 6/11/17, corretta
3
con provvedimento dell'8/11/17, veniva condannato per il reato di Controparte_1 cui all'art. 570, comma 1 e 2 n. 2 c.p., alla pena di mesi 6 di reclusione ed €.500,00 di multa, con sospensione della stessa subordinata all'adempimento del pagamento di una provvisionale di €.20.000,00 in favore della costituita parte civile CP_1
; o) quest'ultima era creditrice, a titolo di assegni di mantenimento non corri-
[...] sposti, di un importo complessivo superiore ad euro 70.000,00, di cui € 25.318,49 già oggetto di precetto;
p) i beni di proprietà del resistente erano gravati da ipoteca in fa- vore di Equitalia Sud S.p.A. per un importo di €uro 618.602,50; q) nel contempo
[...]
aveva proposto appello avverso una sentenza del Giudice del Lavo- Parte_1 ro di S. Maria C.V. che le aveva riconosciuto solo l'importo di €uro 6.478,40 a titolo di risarcimento danni a fronte della richiesta di €uro 378.086,71; r) Persona_1
[.
, con atto per notaio del 26.1.17 Rep. 35415 Racc. 6962, aveva Persona_2 ceduto alla ½ della piena proprietà dei beni siti nel Comune Controparte_1 di Maddaloni, Via Appia n. 392, distinti in catasto al foglio 8, particella 5049 sub. 1 e sub. 2 per il prezzo di euro 150.000,00 non corrisposto, ma da corrispondere entro il
30.6.17; s) su tale immobile risultavano iscrizioni ipotecarie a favore di Banca di
Roma e nel frattempo estinte, ed una ipoteca a favore di Equitalia Sud Spa CP_5 per euro 618.602,50; t) per lo stesso bene era pendente innanzi al Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere giudizio iscritto al n. 601357/2012 R.G., avente ad oggetto la di- visione dell'immobile, la condanna dei convenuti al rilascio della quota da attribuire all'attrice, nonché la condanna dei medesimi al pagamento delle somme a titolo di in- dennizzo per l'occupazione e godimento esclusivo dell'immobile, da novembre 2007 fino all'effettivo rilascio.
L'istante chiedeva “sentire dichiarare inefficace l'atto di trasferimento degli immobi- li come indicati in premessa avvenuto in data 26/01/2017, a mezzo Notaio Per_2
Rep. N.35415, Racc. 6962 trascritto a S. Maria C.V. il 21.2.17 ai numeri
[...]
5598/4424, con il quale l' ha ceduto e trasferito in favore della Controparte_1 il diritto pari alla giusta metà in piena proprietà dell'intero Controparte_1 fabbricato a destinazione commerciale riportato al foglio 8 particella 5049 sub. 1 e sub. 2”
1.2 Si costituivano e la società, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
chiedeva anche la trasformazione del rito. Controparte_1
Quest'ultimo deduceva di essere proprietario di altri beni immobili rappresentati: a) da un fondo in Cervino riportato nel catasto terreni al foglio 8, particelle 13 e 14; b) dal fabbricato per civili abitazioni in Maddaloni riportato nel catasto urbano del co- mune di Maddaloni al foglio 8, particella 5183 sub. 4 di 5,5 vani e foglio 8, particella
5183 sub 5, consistenza 6,0 vani, costituito in fondo patrimoniale.
Deduceva altresì che “la giusta metà del bene alienato con l'atto oggi impugnato è gravato da iscrizioni ipotecarie per euro 1.316.221,18, in favore dell'Equitalia ed
4
Agenzia delle Entrate Riscossione”.
Deduceva, ancora, che la Signora aveva iscritto “un'ipoteca giudiziale CP_1
(iscrizione del 5 dicembre 2012) ai danni del per euro 30.000,00 Controparte_1 su tutti gli immobili di proprietà dell' , ad eccezione del terreno in Cervino CP_1 non ancora di proprietà dell'attuale comparente, in forza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere…”; inoltre era stato “autorizzato il sequestro dei beni dell' sino alla concorrenza di euro Controparte_1
27.950,00”.
1.3 Il Tribunale, all'esito del giudizio, ha così disposto: “dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice dell'atto di cessione di diritti reali a titolo oneroso per no- tar del 26.1.2017, rep. 35415, racc. n. 6962, trascritto a Santa Persona_2
Maria Capua Vetere in data 21.2.2017 ai nn. 5598/4424, con cui Controparte_1 aveva ceduto alla il diritto pari alla giusta metà in piena pro- Controparte_1 prietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di Maddaloni alla via Appia n. 392: intero fabbricato a destinazione commerciale, su due livelli tra piano terra e piano seminterrato, con circostante annessa zona di suolo dell'estensione di mq 1540 (mil- lecinquecentoquaranta) circa, nell'insieme confinante con strada interpoderale, pro- prietà o suoi aventi causa, via Appia, beni o suoi aventi CP_6 Controparte_7 causa, il tutto riportato nel catasto fabbricati del Comune di Maddaloni in ditta alla parte cedente al foglio 8, - particella 5049 sub 1 cat. D8 RC Euro 6.253,78, via Appia
n. 392, piano T-S1;- particella 5049 sub 2 area urbana vi Appia n. 392, piano T”.
1.4 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 19.12.2019, ha Controparte_1 promosso appello, deducendo che “in merito all'esistenza del credito posto alla base della domanda della , esso non è stato contestato e non viene Controparte_1 contestato, per cui correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto esistente uno dei presupposti che legittimano l'accoglimento della domanda revocatoria”.
Parte appellante ha invece contestato la sussistenza dell'“eventus damni” e della
“scientia damni”.
Per l'istante, il Giudice di primo grado non ha valutato che l'alienazione effettuata da non aveva reso incerta l'esecuzione coattiva del credito, essendo Controparte_1
l'appellante proprietario di altri beni immobili, “come dedotto e provato nel giudizio con l'esibizione delle visure immobiliari e degli atti notarili attestanti il diritto di proprietà vantato dall' sugli immobili oggetto dell'atto esibito”. CP_1
Sempre secondo l'appellante, il Giudice ha errato nel ritenere che Controparte_1 non avesse provato l'esistenza della sua residua capacità patrimoniale in quanto, “non solo sono state esibite le visure immobiliari, ma sono stati esibiti gli atti di compra- vendita dai quali risultavano le proprietà immobiliari del sig. ”. Controparte_1
Secondo il Sig. , “il Giudice di primo grado…avrebbe dovuto prendere atto CP_1 delle richieste avanzate dal convenuto ed accertare, proprio per un senso di Pt_2
5
zia, il reale valore del patrimonio residuo dell' per rendersi effet- Controparte_1 tivamente conto se esso fosse stato sufficiente a soddisfare le pretese dell'attrice”.
L'istante ha anche allegato che “il credito della era già garanti- Controparte_1 to da un'iscrizione ipotecaria di euro 30.000,00 su tutti gli immobili di proprietà del signor , nonché da un sequestro conservativo sui beni del Controparte_1 [...]
autorizzato dal Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vete- Persona_1 re dr. Spezzaferri, sino alla concorrenza dell'importo di euro 27.950,00, il tutto pro- vato con documenti esibiti”.
Si è anche dedotta l'insussistenza della “scientia damni” in capo ad Persona_1
[.
, così come la “partecipatio fraudis” in capo al terzo, perché la “la Controparte_8
è una società a responsabilità limitata è come tale è un soggetto giuridico di-
[...] stinto sia dall'amministratore che dai singoli soci che ne fanno parte, né d'altra par- te il fatto che la era la convivente di può far presu- CP_4 Controparte_1 mere che la stessa fosse a conoscenza del debito che l' aveva nei Controparte_1 confronti della ed in ogni caso non si comprende che rilevanza Controparte_1 potesse avere la conoscenza da parte del socio di una società a responsabilità limita- ta dell'esistenza di un unico debito da parte dell' ai fini della pro- Controparte_1 va della “ partecipatio fraudis” che avrebbe dovuto avere la società a responsabilità limitata (acquirente) alla quale partecipava il socio”.
Sempre secondo l'appellante, “nell'atto notarile per cui si discute era previsto che il pagamento sarebbe avvenuto entro e non oltre il 30 giugno 2017 il che sta a signifi- care che alla data di proposizione della presente domanda giudiziale il prezzo era stato regolarmente pagato dalla società acquirente.
Secondo i principi che regolano l'onere della prova sarebbe stato onere dell'attore in primo luogo assumere che l'atto per notar del 26 gennaio 2017 rappresen- Per_2 tasse un atto simulato in quanto dissimulante un atto a titolo gratuito ed inoltre forni- re la prova di detta simulazione”.
L'istante, che si è costituito in data 23.12.2019, ha anche contestato la motivazione del Giudice di prime cure che ha attribuito rilevanza probatoria alla sentenza resa nel giudizio penale.
1.5 Si è costituita sia , sia la società, e quest'ultima ha concluso Controparte_1 per la riforma della sentenza impugnata.
, invece, ha evidenziato l'esistenza di ipoteca gravante non solo Controparte_1 sul capannone, ma su tutti i beni immobili di , mentre, per quanto Controparte_1 riguarda l'ipoteca di €uro 30.000,00 iscritta in data 5/12/2012 in suo favore sulla scorta del decreto ingiuntivo di €uro 15.822,00, ha evidenziato la revoca del decreto, avvenuta con sentenza n. 1704 dell'11/5/2015.
Quanto poi al sequestro, di euro 27.950,00, concesso dal Tribunale nel corso del giu- dizio di separazione, è stata dedotta la decadenza per la mancata conversione del se-
6
questro in pignoramento dopo la sentenza di separazione 1° grado ed anche dopo quella di appello.
Parte appellata, nella comparsa di costituzione, ha allegato che nel giudizio di primo grado, “dopo una ricostruzione dei rapporti con il marito, rappresentava la sussisten- za dei presupposti dell'azione fornendo ampia documentazione al riguardo elencata dal n. 1 al n.20 del ricorso introduttivo del giudizio”, riportandosi a “tutto quanto al- tro dichiarato, dedotto, eccepito, richiesto e documentato nel giudizio di primo gra- do”.
2. Questioni preliminari
2.1 In primo luogo, va chiarito che ogni statuizione non oggetto di univoca impugna- zione, ex art. 342 cpc, deve reputarsi coperta dal giudicato.
2.2 Sempre in via preliminare, va detto che non occorre verificare l'effettiva estinzio- ne del credito fatto valere a titolo di assegno mantenimento, come rappresentato dall'appellante in corso di giudizio, atteso che, come accennato, la Signora
[...] ha comunque rappresentato, sin dal ricorso originario, anche la proposizione Parte_1 di azione di divisione e di pagamento di indennità per l'occupazione (cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo: “inoltre, per l'immobile oggetto di vendita è pendente innanzi al
Tribunale di S. Maria C. V. giudizio iscritto al n. 601357/2012 R.G., con prossima udienza 3.4.2019 – GOP Avv. Raffaelina Chioccarelli, promosso dalla CP_1
contro l' nonché la avente ad oggetto la divi-
[...] Controparte_1 CP_2 sione dell'immobile, la condanna dei convenuti al rilascio della quota da attribuire all'attrice, nonché la condanna dei medesimi al pagamento in suo favore delle som- me tutte a titolo di indennizzo per l'occupazione e godimento esclusivo dell'immobile ai danni della stessa da novembre 2007 fino all'effettivo rilascio”).
Nel corso del giudizio è stata prodotta sentenza dell'1.6.2023 con la quale CP_1
è stato condannato al pagamento di euro 257.933,545 in favore di
[...] [...]
, per cui anche questa posta va presa in considerazione. Parte_1
Va dunque fatta applicazione di due principi.
A tenore del primo, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello inciden- tale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, di- fettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la pre- sunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346
c.p.c. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/09/2021, n. 25840).
In forza del secondo, “in tema di giudizio di appello, il principio della corrisponden- za tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ri- costruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in ba-
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se alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum" e della "causa petendi", confermi la deci- sione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009; Cass. civ., III,
12/03/2024, n. 6533).
Va aggiunto che parte appellante, come visto, non ha contestato il credito per cui il detto requisito si reputa sussistente.
Parte appellante ha anche allegato di avere promosso appello avverso la sentenza di divisione, producendo altro appello (cfr. note del 23.4.2025), ma la produzione sareb- be stata comunque irrilevante, stante la sufficienza del requisito della litigiosità del credito.
3. Il Merito
3.1 Richiamato quanto appena detto in ordine al requisito del credito, si aggiunge che l'art. 2901 cc, nel disciplinare l'esercizio dell'azione revocatoria, prevede che il credi- tore, anche se il credito sia soggetto a condizione o a termine, possa domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
• che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del cre- ditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolo- samente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
• che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Necessario presupposto dell'azione revocatoria è, dunque, in primo luogo, l'esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione.
Non è necessario che il credito sia "liquido", ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile (Cassazione civile, sez. I, 2 aprile 2004, n. 6511).
Inoltre, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esi- stenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (Cassazione civile, sez. III,
27 giugno 2002, n. 9349; Cass. civ. VI-III, 03/06/2020, n. 10522).
Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del cre- dito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita, deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito
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stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cassazione civile, sez.
I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass. civ., III, 05/09/2019, n. 22161).
Infatti, va detto che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contesta- zione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto il- lecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione re- vocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debi- tore (Cass. civ., Sez. Unite, 18/05/2004, n. 9440; Cass. civ. VI-III, 05/02/2019, n.
3369).
Ulteriore necessario presupposto per l'esercizio dell'azione revocatoria è l'eventus damni, ovvero il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore.
L'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimo- nio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1998, n. 4578; cfr. anche
Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 17/05/2022, n. 15866).
Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cassazione civile, ult. cit.).
In ogni caso, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto com- porti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (cfr.
Cassazione Civ., I, 26.2.2002, n. 2792; Cassazione civile, sez. II, 29 ottobre 1999, n.
12144; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113).
L'onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patri- moniale, senza che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debi- tore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l'atto di disposi- zione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il sod- disfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. civ., Sez. III,
04/07/2006, n. 15265; Cass. civ. Sez. I Ord., 27/02/2024, n. 5113, cit.).
Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono in re ipsa (Cassa- zione civile, sez. III, 21 giugno 1999, n. 6248; Cass. civ., III, 25/07/2013, n. 18034).
Perché l'atto venga revocato, è necessario altresì che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio.
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Per la sussistenza del requisito, è tuttavia necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l'animus nocen- di (Cassazione civile, sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).
Ancora: “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è neces- saria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del credi- tore ("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice cono- scenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza
l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore
("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordi- ne alla intenzione fraudolenta del debitore” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489).
Invece, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ai fini dell'in- tegrazione dell'elemento soggettivo della "dolosa preordinazione", richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debi- tore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (cd. dolo generico) ma
è necessario che l'atto sia stato da lui compiuto in funzione del sorgere dell'obbliga- zione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pre- giudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consi- stenza o della composizione del proprio patrimonio (cd. dolo specifico), e che, trat- tandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
27/01/2025, n. 1898).
La partecipatio fraudis del terzo è richiesta invece per i soli atti di disposizione a tito- lo oneroso. La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula infatti che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto appunto solo per la di- versa ipotesi degli atti a titolo oneroso (Cassazione civile, sez. I, 12 aprile 2000, n.
4642; Cass. civ., sez. II, 17/05/2010, n. 12045).
3.2 Questi i principi espressi dalla giurisprudenza, che la Corte condivide e fa propri, si è già diffusamente esposto in ordine alla sussistenza del credito, per cui su questo punto è possibile procedere oltre.
Quanto all'eventus damni, l'appellante ha dedotto:
• l'iscrizione di ipoteca, in favore di , su tutti gli immobili di Controparte_1 proprietà dell'appellante, per euro 30.000,00 in forza di decreto ingiuntivo ot- tenuto dalla predetta;
• l'esistenza del sequestro sino alla concorrenza dell'importo di euro 27.950,00, sempre in favore della Signora CP_1
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Ebbene, per ciò che concerne l'ipoteca, a prescindere da ogni considerazione sulla deduzione dell'appellata circa la revoca del decreto ingiuntivo, va detto come su beni dell'appellante appare gravare altra ipoteca di data anteriore, del 12.5.2009, in favore di Equitalia Polis spa, per euro 697.618,88 (quella in favore dell'appellata è del
5.12.2012; ne risulta altra, del 29.2.2011, di euro 150.000,00 in favore di CP_9
per la quale però parte ricorrente, in primo grado, ne ha evidenziato l'estinzione;
[...] vi è poi altra ipoteca, successiva, dell'anno 2016, in favore di Equitalia sud).
Qui si aggiunge, quale ulteriore e autonomo motivo di reiezione, che la specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito ga- rantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamen- to del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limi- te della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione,
e non si identifica con l'importo del credito garantito (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
27/08/2014, n. 18325).
Peraltro, si è già accennato che l'ipoteca in questione è conseguente al decreto ingiun- tivo per assegno di mantenimento e per soli euro 30.000,00, a fronte di quanto prima scritto riguardo la valutazione ben più ampia del credito, nel senso in cui è inteso in giurisprudenza.
Quanto poi alla circostanza che i beni sono gravati da ipoteca (anche) in favore di al- tri, va detto che l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni", in quanto la valuta- zione della idoneità dell'atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all'ipoteca va compiuta attraverso un giudizio pro- gnostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell'azione revocatoria ordinaria, in- combe al convenuto dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione oggetto di revo- ca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito;
tale prova non può essere considerata "diabolica" se è sufficiente allegare lo stato patri- moniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo
(Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/07/2024, n. 18213).
Infine, in ordine al provvedimento di sequestro, ed a prescindere da quanto sostenuto dall'appellata (nel corso del giudizio di separazione è avvenuta decadenza (mancata conversione del sequestro in pignoramento dopo la sentenza di separazione 1° grado ed anche dopo quella di appello, prodotta nel giudizio di primo grado), in quanto la
non ha avuto disponibilità economiche per la sua esecuzione Controparte_1 con ogni quanto altro necessario a coltivare l'azione), vale richiamare il principio, di ordine generale, secondo cui il creditore che abbia ottenuto la concessione di un se-
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questro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione re- vocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equiva- lente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del seque- stro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 26/09/2018, n.
22835).
La sussistenza di varie iscrizioni sul complesso immobiliare dell'appellante, poi, esclude che si possa attribuire rilevanza, nel senso voluto da questi, alla titolarità di altri beni, tra cui i terreni.
E in ragione di quanto fin qui detto, alcuna attività istruttoria volta alla verifica della consistenza patrimoniale sarebbe stata possibile, in quanto meramente esplorativa, ol- tre che irrilevante.
3.3 Per ciò che riguarda la valutazione dell'elemento soggettivo, e cioè sia la c.d. scientia damni, sia la partecipazione del terzo, si è visto come vada valutato il mo- mento della realizzazione delle condotte contestate e non di quello dell'accertamento giudiziale (Cass. 1050/96, Cass. 22161/19 citate) e che la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), è integrata dalla agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pre- giudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazio- ne o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debito- re” (Cass. civ., III, 1.6. 2000, n. 7262; Cass. civ., III, 29.7.2004, n. 14489, citate).
La grave esposizione debitoria risultante dalle visure prodotte dallo stesso appellante rendeva manifesta la duplice condizione soggettiva, a prescindere dai rapporti socie- tari sottesi e pure evidenziati dal Giudice di prime cure in maniera condivisibile.
4. Considerazioni conclusive e spese
Pertanto, per tutti i riferiti motivi, l'appello va rigettato.
Per completezza va detto come non sia condivisibile l'affermazione dell'appellante
“che con l'atto per notar veniva trasferita solo una quota dell'immobile e Per_2 non già, l'intera quota, come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, per cui la domanda andava rigettata sin dal primo grado di giudizio” (pag. 5 delle note finali), atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado si è chiesto “sentire di- chiarare inefficace l'atto di trasferimento degli immobili come indicati in premessa avvenuto in data 26/01/2017, a mezzo Notaio Rep. N.35415, Persona_2
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Racc. 6962 trascritto a S. Maria C.V. il 21.2.17 ai numeri 5598/4424, con il quale
l' ha ceduto e trasferito in favore della il Controparte_1 Controparte_1 diritto pari alla giusta metà in piena proprietà dell'intero fabbricato a destinazione commerciale riportato al foglio 8 particella 5049 sub. 1 e sub. 2” (pag. 13).
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio, in applicazione del DM 55/14 e successive modifiche e vanno distratte in favore del difensore di
[...]
, come richiesto. Parte_1
Va considerata soccombente anche la società, avendo questa aderito all'impostazione dell'appellante.
Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già dell'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in consi- derazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. civ., VI -III, 09/05/2014, n. 10089; cfr. anche Cass. civ., III, 13.2.2020, n. 3697).
Va invece rigettata la domanda di responsabilità aggravata, non emergendo dagli atti il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060).
Peraltro, la richiesta richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'"an", sia del "quantum debeatur" o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sez.
III, 08/06/2007, n.13395).
Inoltre, la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n.
69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza,
30-11-2012, n. 21570).
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto
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nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello promosso av- verso l'ordinanza n. 3937/20129 di repertorio del 27.11.2019, emessa nel procedi- mento ex art. 702 bis cpc n. 3063/2018, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna e la in solido tra loro, al Controparte_1 Controparte_1 pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte appellata, che liquida in euro 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e cpa come per legge, con distrazione delle spese, ex art. 93 cpc, in favore del difensore di parte appellante;
• rigetta la domanda di responsabilità aggravata;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere tenuto a Controparte_1 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 29.5.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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