TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1017 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. IACOVACCI Parte_1
LUCA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. GANDOLFO GIAN MARIA, giusta delega CP_1
in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di affidamento esclusivo del figlio minore (nato il [...]) alla madre Per_1
deve essere accolta. Infatti, dagli atti di causa e dalle stesse dichiarazioni rese dal resistente durante l'udienza ex art. 473bis.22 c.p.c., è emersa una certa difficoltà del padre a prendersi compiutamente cura del minore.
Risulta pacifico in atti, infatti, da un lato che il padre abbia totalmente omesso di versare il contributo al mantenimento del minore per circa un anno (e, segnatamente dal settembre 2023 sino all'ottobre 2024), avendo ripreso la regolare dazione di denaro solo successivamente all'instaurazione, da parte della ricorrente, della presente controversia. Sono emerse, inoltre, gravi carenze nella comunicazione con l'altro genitore: il ha infatti ammesso durante l'udienza del CP_1
26.09.2024 di aver bloccato l'utenza telefonica della ricorrente e di non rispondere alle chiamate di quest'ultima, in tal modo ovviamente impedendo alla madre di comunicare esigenze, anche urgenti,
relative al minore. Nonostante le sollecitazioni effettuate anche dal Giudice Relatore all'udienza del
26.09.2024 non pare che la situazione sia successivamente migliorata. Risulta, infine, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente – e non smentite sul punto dal resistente – che il padre non eserciti con regolarità il proprio diritto di visita, limitandosi a vedere il minore nei soli fine settimana di sua competenza (e, dunque, non nella giornata infrasettimanale pure prevista compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre) e, soprattutto, conducendo presso Per_1
l'abitazione della nonna paterna, mentre il si reca a dormire presso la casa ove lo stesso vive CP_1
Per_ unitamente alla moglie ed al figlio (nato il [...]), avuto da quest'ultima. Tale modalità
di visita, se da un lato consente il contatto tra il minore e la nonna paterna, dall'altro riduce ulteriormente i già pochi momenti di incontro padre-figlio ed è indicativo dell'assenza di volontà, in capo al padre, di coinvolgere nel nuovo nucleo famigliare dallo stesso creato. Tali elementi Per_1
inducono pertanto a ritenere sussistenti carenze genitoriali in capo al padre, che ostano alla previsione di un affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, atteso il forte rischio di paralisi nella macchina di rappresentanza degli interessi del minore, soprattutto a causa della difficoltà, manifestata dal padre, nella comunicazione con l'altro genitore.
Viceversa, non sono emersi nel corso del giudizio elementi di inidoneità genitoriale in capo alla madre, neppure dedotti dal resistente.
Ciò posto, ritiene pertanto il Collegio di dover disporre l'affido esclusivo del minore alla Per_1
madre ricorrente, come dalla stessa richiesto. Al contempo, allo stato – e confidando nel recupero delle competenze genitoriali paterne anche grazie alla frequentazione dei percorsi di cui infra - non appare necessario disporre in favore della madre un affido esclusivo rafforzato, con totale esonero dall'esercizio della responsabilità genitoriale del padre, e ciò al fine di non deresponsabilizzare completamente la figura paterna e comunque tenuto conto dell'affetto manifestato dal padre nei confronti del figlio, nonché del costante rapporto comunque mantenuto dal con il minore. CP_1
Appare piuttosto sufficiente prevedere che la madre abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità
sul figlio, fermo restando che le decisioni di maggiore interesse per il bambino dovranno comunque essere adottate da entrambi i genitori.
Tenuto conto delle carenze genitoriali manifestate dal padre il Collegio ritiene inoltre di dover invitare il resistente a sottoporsi ad idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, da svolgersi privatamente ovvero per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Per ciò che attiene al collocamento del minore, deve disporsi che rimanga collocato presso la Per_1
madre (come peraltro richiesto da entrambe le parti del giudizio), che si è sempre occupata di lui e nei cui confronti non è emerso alcun profilo di inidoneità genitoriale.
Stante la collocazione del minore presso la madre deve disporsi, ex officio nell'interesse del minore,
l'assegnazione della casa famigliare alla madre affinché vi coabiti con il figlio minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo.
Quanto al regime di visita in favore del genitore non collocatario, tenuto conto della situazione di fatto ormai consolidatasi e considerata la difficoltà da parte del padre ad esercitare il proprio diritto di visita durante la settimana, il Collegio ritiene di dover disporre che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera oppure al lunedì mattina, previo accordo con la madre;
metà vacanze scolastiche natalizie e pasquali
(alternativamente comprendenti il giorno di Natale e Pasqua;
in caso di mancato accordo si parte da
Natale 2024 con la madre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31 maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. la ricorrente, di anni 37, svolge la professione di Operatrice Socio-Sanitaria presso una residenza per anziani, con contratto a tempo determinato ed ha dichiarato di percepire uno stipendio netto mensile pari a circa euro
1.200,00/1.300,00; 2. la madre vive, unitamente al figlio minore, nell'immobile di proprietà del non sostenendo, pertanto, oneri alloggiativi;
3. la ricorrente ha dichiarato un reddito annuo CP_1
lordo pari ad euro 14.530,00 nell'anno 2021 e ad euro 16.706,00 nell'anno 2022; 4. la Parte_1
ha depositato gli estratti di un conto corrente a sé intestato acceso presso Banca Intesa Sanpaolo con saldo attivo alla data del 31.03.2024 pari ad euro 536,80: tale conto risulta alimentato dagli stipendi percepiti dalla dal versamento dell'assegno unico in favore del figlio minore pari a Parte_1
circa euro 200,00 mensili, oltre che da erogazioni di finanziamenti;
in uscita si registrano i normali movimenti della vita quotidiana (prelievi di denaro contante e pagamenti vari);
5. viceversa, il resistente, di anni 40, svolge la professione di autista operatore ecologico presso una ditta con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed ha dichiarato di percepire uno stipendio mensile pari a circa euro 1.800,00/2.000,00; 6. in sede di udienza ex art. 473bis.22 c.p.c. il ha inoltre CP_1
Per_ dichiarato di vivere, unitamente alla moglie, priva di attività lavorativa, ed al figlio , avuto da quest'ultima, presso un immobile condotto in locazione, pagando un canone mensile di euro 450,00;
7. nella medesima udienza il resistente ha altresì dichiarato di essere proprietario esclusivo dell'abitazione ove vivono la ricorrente ed il figlio e che sulla stessa grava un mutuo con rata Per_1
mensile di euro 580,00 che scadrà nel 2042; 8. nonostante l'ordine impartito dal Giudice Relatore, il non ha depositato alcuna documentazione economica, limitandosi a depositare copia cartacea CP_1
della certificazione unica relativa all'anno di imposta 2023 rilasciata a Ecotech s.r.l. pari ad euro
31.127,88.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra riportate, applicato l'art. 473bis.18 c.p.c. (nonostante le prescrizioni legislative in materia e l'ordine impartito dal Giudice
relatore con provvedimento del 29.11.2024, il resistente non ha depositato la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c.) e valutata in particolare la capacità lavorativa del resistente, considerata l'età del figlio minore delle parti ( ha appena compiuto 11 anni), valutati i periodi di Per_1
permanenza del minore presso ciascun genitore (allo stato quasi integralmente a carico della madre), il Collegio ritiene di dover porre a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di Euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente.
L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante,
la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità
o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece,
subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Attesa la soccombenza prevalente, le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento - attesa l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia – devono essere compensate tra le parti nella misura del 50% (pari ad euro
1.904,50), ponendo il restante 50% (pari ad euro 1.904,50) a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
Per_1
* invita il resistente a sottoporsi ad idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, da svolgersi privatamente ovvero per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
* dispone che resti prevalentemente collocato presso la madre;
Per_1
* assegna la casa famigliare alla madre affinché vi coabiti con il figlio minore sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di quest'ultimo
* dispone che il padre possa vedere e tenere presso di sé il figlio minore a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera oppure al lunedì mattina, previo accordo con la madre;
metà
vacanze scolastiche natalizie e pasquali (alternativamente comprendenti il giorno di Natale e
Pasqua; in caso di mancato accordo si parte da Natale 2024 con la madre) e per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive (in caso di mancato accordo entro il 31
maggio di ogni anno, la seconda settimana di luglio e la terza settimana di agosto), il tutto compatibilmente e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi-ricreativi del minore, aventi valenza prevalente;
* pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore CP_1
, la somma mensile di euro 300,00 da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, Per_1
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, CP_1
che liquida in Euro 1.904,50 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Savona, 26 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)