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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1754/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1754/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIACCHI ALESSIO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUSTRI' ELLIANA e dall'Avv.
TAMBURRO ANDREA;
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha convenuto la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectris, accertare e dichiarare che la Sig.ra meglio in epigrafe qualificata, è Parte_1
proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, della porzione di 220 mq della particella immobiliare sito nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) identificata al
NCEU del suddetto Comune al Foglio 103 part 443 cl. 4 - “bosco ceduo”, in ati meglio descritta. Voglia conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Si è costituita la società convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) ove sia accertato che le opere descritte in narrativa dell'atto di citazione siano posizionate su terreno di proprietà della
in accoglimento della spiegata riconvenzionale: a) Controparte_1
condannare l'attrice a rimuovere tutte le opere posizionate su terreno di proprietà Parte_1
della a ripristinare lo stato dei luoghi, e in difetto Controparte_2
facultare parte istante al ripristino a spese dell'attrice; condannare l'attrice a risarcire il danno nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; b) ordinare all'attrice di reintegrare la Parte_1 [...]
nel possesso del terreno illegittimamente ed occultamente Controparte_3
occupato, con la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della per CP_1
la diminuzione patrimoniale subita per effetto della illegittima occupazione, nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. ;
Con vittoria di spese di lite, ed il risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per
i fatti di cui in narrativa”.
Ciò posto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale
è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
Di conseguenza, l'attività di cura e manutenzione del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n. 1796/2022).
Ad ogni modo, è stato evidenziato che “il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (Cass. Civ. n. 25922/2005).
In conformità ai suddetti principi, è stato chiarito altresì che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n. 4206/1987).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
Ciò chiarito, secondo la prospettazione di parte attrice, la stessa ha posseduto alla stregua di un proprietario una porzione del terreno appartenente alla convenuta, sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al Foglio 103 part 443, limitrofa all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in
Castiglione della Pescaia via degli Olivi, censito al NCEU di detto Comune al
Foglio 103 part 476 sub 1, che in prospettazione, sarebbe stato acquistato nel
1984; secondo la prospettazione attorea, il possesso sarebbe iniziato nel 1984, anno in cui l'attrice ha acquistato la propria unità immobiliare, e si sarebbe esplicato nel godimento di un'autoclave protetto da un annesso in muratura, di una piccola doccia in ferro e di un capanno di lamiera posto su una base di cemento, manufatti già esistenti quando l'attrice avrebbe iniziato il proprio possesso, nella manutenzione di tali opere, nell'installazione di un serbatoio per l'erogazione di GPL alla propria abitazione, nel miglioramento del fondo anche esteticamente mediante fiori e piante ornamentali nonché nell'apposizione di stendino per panni e lavabo in pietra, evidenziando l'attrice altresì che alla suddetta porzione di terreno è possibile accedere solo tramite il passaggio dalla proprietà della stessa attrice.
La domanda di parte attrice è infondata.
Innanzi tutto, va osservato che l'inizio del possesso allegato dall'attrice non risulta adeguatamente dimostrato.
L'attrice sostiene di avere iniziato a possedere la propria abitazione e la porzione di terreno della convenuta sin dal 1984, come sarebbe confermato dal certificato di residenza anagrafica prodotto (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Va osservato che non appare fondato quanto allegato dall'attrice circa il fatto che la stessa ha acquistato il proprio immobile nel 1984. Dalla documentazione in atti, risulta che l'attrice ha acquistato la propria abitazione, con annesso resede scosceso di 1.000 mq, con atto di compravendita a rogito del Notaio del 28.09.1992 (cfr. all. 1 Persona_1
fasc. convenuta).
Nell'atto si attesta che dalla data di conclusione del contratto la parte acquirente consegue il possesso dell'immobile compravenduto.
Dunque, l'atto di compravendita attesta, in contrasto con le allegazioni di parte attrice, che la stessa ha conseguito il possesso della propria abitazione solo nel 28.09.1992, sicché, stando alle allegazioni di parte attrice, non appare dimostrato che il possesso della porzione di terreno oggetto di causa sia stata acquisita nel 1984.
Dinanzi alla contestazione di parte convenuta in ordine alla suddetta divergenza tra le allegazioni dell'attrice e la documentazione in atti, quest'ultima, nella prima memoria istruttoria, ha chiarito che il possesso dell'abitazione e, dunque, della porzione di terreno della convenuta, sarebbe stata conseguita nel 1984, in quanto era stato concluso con il venditore dell'abitazione un compromesso di vendita che solo nel 1992 è sfociato nella conclusione del contratto definitivo.
Della effettiva conclusione del suddetto compromesso di vendita la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale, sicché non può ritenersi dimostrata la circostanza dedotta.
Peraltro, anche assumendo che l'attrice abbia assunto la disponibilità dell'immobile in virtù di un compromesso di compravendita, deve escludersi la sussistenza di un possesso in capo alla stessa, poiché l'utilizzo del bene sarebbe avvenuto in base a un titolo negoziale, configurandosi in tal modo una detenzione qualificata dell'immobile, ma non un possesso (cfr. Cass. Civ.
n. S.U. n. 7930/2008: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.”).
Circa la rilevanza del certificato di residenza per la dimostrazione dell'avvenuta presa di possesso dell'abitazione e della porzione di terreno della convenuta, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo
a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"” (Cass. Civ. n. 21726/2019).
Dunque, il mero trasferimento della residenza anagrafica presso un immobile non vale a provare una interversione del possesso necessaria per l'integrazione di un possesso utile per l'usucapione, trattandosi di una condotta che non è univocamente espressione di facoltà dominicali.
Inoltre, l'attrice sostiene che presso il terreno per cui è causa vi è un “annesso in muratura a protezione di un'autoclave, una piccola doccia in ferro ed un capanno di lamiera posto su una base di cemento. Tutti questi manufatti, erano già presenti quando la odierna istante ha acquistato casa nel 1984 ed ella ne ha, da allora, fatto quotidiano utilizzo, provvedendo alla ordinaria e straordinaria manutenzione di volta in volta necessaria”. Dunque, i manufatti sopra indicati non sono stati installati dall'attrice, per stessa prospettazione di questa, sicché la costituzione del possesso sul terreno per cui è causa sarebbe avvenuta attraverso il mero godimento di tali opere e con la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ebbene, deve rilevarsi che il mero uso di tali opere non può costituire un'attività idonea a esprimere un possesso del terreno alla stregua di un proprietario, trattandosi di attività non riconducibili con univocità alle prerogative tipiche del proprietario di un immobile, specie se, come da allegazione di parte attrice, si tratta di manufatti che già insistevano sulla porzione di terreno per cui è causa.
Circa l'asserita manutenzione di tali opere, va osservato che l'allegazione di parte attrice è totalmente generica, non avendo la parte illustrato in cosa siano consistite le attività manutentive, né quando siano state effettuate.
Tale aspetto è fondamentale, considerato che l'attività di manutenzione ordinaria di un bene non costituisce una prerogativa del solo proprietario, potendo ricondursi anche ad altre situazioni giuridiche soggettive, quali l'usufrutto (art. 1004 c.c.) o la locazione (art. 1576 c.c.).
La genericità dell'allegazione operata dall'attrice non consente il corretto apprezzamento della natura delle opere manutentive poste in essere dalla stessa e, dunque, l'idoneità di esse a integrare un possesso utile all'usucapione.
Inoltre, va osservato che la documentazione prodotta dall'attrice per dimostrare le suddette attività manutentive (cfr. all.ti 11 e 11b fasc. attrice) non concerne in alcun modo la manutenzione dei manufatti sopra richiamati, concernendo di contro il serbatoio del gas, di cui si tratterà in seguito.
Pertanto, le allegazioni dell'attore sono prive di supporto documentale.
Inoltre, va rilevato che la manutenzione dei manufatti sopra richiamati potrebbe rilevare quale indice di possesso degli stessi, ma non del terreno su cui insistono, trattandosi di attività che hanno per oggetto i manufatti sopra indicati e non il terreno per cui è causa.
Le attività di apposizione di piante ornamentali e di stendino per panni con lavabo in pietra parimenti non appaiono condotte idonee a esprimere, secondo massime di esperienza, un utilizzo del terreno alla stregua di un proprietario, considerato peraltro che l'attrice non ha indicato quando sarebbero state installate tali opere, né vi è documentazione utile allo scopo, essendo le fotografie depositate da parte attrice prive di data certa (cfr. all.ti 8
e 9 fasc. attrice).
In ordine all'installazione del serbatoio del GPL, secondo la prospettazione attorea lo stesso è stato installato dalla stessa nel 1986 e manutenuto nel corso degli anni.
Sul punto va osservato che, dalla documentazione prodotta dall'attrice, risulta che l'installazione del serbatoio è stata sollecitata da ex Testimone_1
marito dell'attrice (all. 10 e 11 fasc. convenuta), con contratto concluso con la
Total S.I.p.A. il 12.11.1986 (cfr. all. 6 fasc. attrice).
Dunque, alla luce della documentazione fornita dall'attrice, l'installazione del serbatoio è stata effettuata su impulso di e non dell'attrice, Testimone_1
ed è stata eseguita dalla suddetta società che ha lasciato il serbatoio in comodato d'uso al suddetto come confermato anche dalla fattura n. Tes_1
900615 depositata da parte attrice e intestata al (cfr. all. 11 fasc. attrice). Tes_1
Dunque, l'installazione del serbatoio in questione non appare essere stata un'attività riconducibile all'odierna attrice, né la stessa ha allegato e provato che la richiesta del sia stata fatta in esecuzione di incarico ricevuto Tes_1
dall'attrice.
Inoltre, l'installazione del serbatoio è avvenuta in un periodo in cui, secondo la prospettazione attorea, vi era stato un compromesso di vendita con il venditore dell'unità abitativa. Come evidenziato in precedenza, ciò vale ad escludere che prima del settembre del 1992 vi sia stato possesso dell'unità abitativa e, di conseguenza, del terreno per cui è causa, posto che l'attrice fa desumere il possesso del terreno dal possesso della propria unità abitativa.
Ne consegue che l'attività di richiesta di installazione del serbatoio del gas non appare espressione di un possesso della porzione di terreno oggetto di causa, non potendosi ritenere la stessa attività esclusiva del proprietario di un immobile e comunque è stata posta in essere quando la parte attrice non aveva nemmeno il possesso della propria unità abitativa.
Circa la manutenzione straordinaria del serbatoio, ancora una volta, va osservato che la documentazione prodotta dall'attrice consente di riferire tale attività a e non all'attrice, come si desume dai verbali di Testimone_1
intervento depositati, trattandosi peraltro di attività poste in essere in esecuzione di un contratto di comodato dell'impianto (cfr. all. 11 fasc. attrice).
Invece non sono idonee a dimostrare l'attività manutentiva del serbatoio le fatture di acquisto di GPL intestate all'attrice, potendo queste al più essere indizio da cui presumere l'utilizzo del serbatoio.
Va comunque rilevato che le fatture prodotte dall'attrice sono riferibili agli anni 2014, 2015 e 2022, sicché risultano molto recenti e dunque non appaiono idonee a provare l'utilizzo risalente del serbatoio ad opera dell'attrice.
Ciò chiarito, va ritenuta corretta la difesa operata dalla parte convenuta in relazione all'assenza di un possesso pubblico del terreno ad opera dell'attrice.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo” (Cass. Civ. n. 11465/2021; Cass. Civ. n.
17881/2013).
Nel caso di specie, i manufatti il cui utilizzo fonderebbe il possesso dell'attrice e il serbatoio del gas la cui installazione e utilizzo parimenti fonderebbero il possesso del terreno per cui è causa in capo all'attrice sono collocati, secondo la stessa prospettazione attorea, in una porzione di “terreno irto, scosceso, delimitato da una staccionata, nonché ricoperto da fittissima vegetazione, non è possibile accedervi direttamente dalla strada”.
Come si evince dalle fotografie prodotte dalle parti, la visione dell'area circostante la casa dell'attrice non è ampia dalla strada, sicché la presenza e l'utilizzo delle opere allegate dall'attrice possono essere percepiti solo da chi si reca all'interno della proprietà dell'attrice, sicché le attività che fonderebbero il possesso attoreo appaiono prive del requisito della pubblicità, ossia della potenziale visibilità delle attività di possesso ad opera della generalità indistinta dei consociati (cfr. all.ti 3, 7, 8, 12, 13, fasc. attrice e all. 19 e 21 fasc. convenuta).
Pertanto, per le ragioni enunciate, le stesse attività che l'attrice pone a fondamento del proprio possesso utile all'usucapione appaiono inidonee a esprimere una situazione di possesso e comunque appaiono connotate da difetto di pubblicità, sicché non risultano idonee a esprimere un possesso utile per l'usucapione.
In generale, le prove documentali offerte dall'attrice non consentono, per le ragioni enunciate, di ritenere provato un possesso ultraventennale, univoco e pubblico della porzione di terreno della odierna convenuta.
Al riguardo, deve rilevarsi che la convenuta ha offerto in giudizio una perizia di stima dell'Architetto effettuata nell'ambito della procedura Persona_2
fallimentare n. 118/2003 svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri, nella quale si attesta che si è proceduto in data 27.11.2004 e 15.03.2005 ai sopralluoghi presso il compendio stimato, in cui rientra il terreno per cui è causa, e si afferma che lo stesso è costituito da fondi quasi totalmente aventi vegetazione con macchia mediterranea e che presso il compendio non è stato rinvenuto alcun fabbricato né opera idraulica (cfr. all. 16 fasc. convenuta).
Dunque, dalla lettura della perizia in esame risulta che il consulente del
Tribunale non ha rinvenuto nei terreni oggetto di procedura, incluso quello per cui è causa, fabbricati od opere idrauliche, né segnala occupazioni dei terreni ad opera di terzi.
Ciò appare un elemento sfavorevole all'accertamento di un possesso ultraventennale del terreno per cui è causa ad opera dell'attrice.
Infine, va rilevato che le prove testimoniali assunte in corso di causa non consentono di giungere a una diversa conclusione.
Il teste che è stato marito dell'attrice dal 09.09.1984 fino al Testimone_2
23.03.1998 (cfr. all.ti 10 e 11 fasc. convenuta), ha riferito di essersi lasciato con l'attrice sin dal 1992; ha confermato che sin dal 1984 insieme all'attrice hanno usato la porzione di terreno per cui è causa, aggiungendo, nel rispondere al capitolo 4 (“Vero che avete migliorato il terreno di cui al capitolo precedente, mediante opere quali un serbatoio del GPL ed alcune opere quali un capanno in lamiera ed un'autoclave, come da foto che si mostrano? (si mostri al teste l'allegato3 dell'atto di citazione)”): “E' vero, riconosco le opere rappresentate nelle foto mostratemi, abbiamo installato io e la il capanno e il serbatoio e l'autoclave”.
Quanto dichiarato dal teste sull'installazione del capanno e dell'autoclave dal teste smentisce la ricostruzione attorea, secondo cui tali manufatti erano già presenti presso il terreno al momento dell'acquisto dell'unità abitativa che l'attrice colloca nel 1984.
Solo dopo essere stato sollecitato a chiarimenti sul punto dal difensore di parte convenuta, il teste ha aggiunto “l'autoclave era preesistente e non l'abbiamo installato noi”. Dunque, quanto riferito dal teste appare contraddittorio e comunque contrastante con le allegazioni stesse di parte attrice.
Peraltro, va osservato che, per stessa prospettazione del teste, questo si è lasciato con l'attrice sin dal 1992, divorziando con la stessa successivamente, sicché le dichiarazioni del teste sui miglioramenti apportati dall'attrice e sull'utilizzo del terreno ad opera della stessa appaiono insufficienti per fondare la domanda attorea, atteso il brevissimo lasso temporale in cui il teste ha vissuto con l'attrice presso i luoghi di causa.
Il teste cognato dell'ex marito dell'attrice, ha confermato Testimone_3
l'uso del terreno ad opera dell'attrice, la presenza dei manufatti indicati dall'attrice e la manutenzione di esso ad opera dell'attrice.
La teste amica di lunga data dell'attrice, ha riferito di Testimone_4
avere trascorso del tempo insieme all'attrice presso il giardino della casa di
Castiglione della Pescaia, inclusa la porzione di terreno per cui è causa, e che l'attrice ha da sempre manutenuto il terreno.
La teste ha chiarito inoltre che “Prima di trasferirmi a Castiglione, con la mia famiglia scendevano in estate dalla metà del mese di giugno, quando chiudevano le scuole, perché mia madre era insegnante, e restavamo fino a settembre quando riaprivano le scuole, poi andavamo anche a Natale e comunque quando desideravamo andare. Io personalmente ho vissuto 9 anni a Roma e andavo ogni fine settimana nella casa di Castiglione, erano i tempi dell'università, dal 1990 al 1998 o 1999, gli ultimi due anni di liceo e l'università li ho fatti a Roma, non so indicare comunque date esatte”.
Ciò posto, le informazioni riferite dagli ultimi due testi sopra indicati appaiono generiche e comunque non hanno solidi riscontri documentali e non consentono di superare i rilievi sulla clandestinità del possesso, l'inidoneità delle condotte allegate dall'attrice, e in precedenza valutate, a costituire un possesso utile all'usucapione e le incertezze sulla data in cui il possesso sarebbe iniziato. Le considerazioni svolte e l'avere riferito i testi su fatti collocati alcuni decenni fa rendono insufficienti le dichiarazioni testimoniali per ritenere fondata la domanda di usucapione di parte attrice.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte.
La parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto, ai sensi degli artt. 936 e
1068 c.c., ove sia accertato che le opere descritte nell'atto di citazione siano posizionate sul terreno di proprietà convenuta stessa, “condannare l'attrice
[...]
a rimuovere tutte le opere posizionate su terreno di proprietà della Pt_1 [...]
a ripristinare lo stato dei luoghi, e in difetto facultare Controparte_1
parte istante al ripristino a spese dell'attrice; condannare l'attrice a risarcire il danno nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, o determinata in via equitativa ex art.
1226 c.c.; b) ordinare all'attrice di reintegrare la Parte_1 Controparte_3
nel possesso del terreno illegittimamente ed occultamente occupato, con la
[...]
condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della per la diminuzione CP_1
patrimoniale subita per effetto della illegittima occupazione, nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Dunque, in primo luogo, la convenuta, deducendo che “ai sensi dell'art. 936 c.c. la ha diritto di obbligare l'attrice a levare le opere che risultino a seguito CP_1 Parte_1
di istruttoria posizionate sul terreno di proprietà della ed a risarcire il danno”, CP_1
chiede la condanna dell'attrice alla rimozione delle opere realizzate sul fondo della convenuta, ove ciò sia accertato in corso di causa.
La domanda va respinta.
Ai sensi dell'art. 936 comma 1 c.c., “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle” e, secondo il terzo comma del medesimo articolo, “Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni”. Come si desume dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, la condanna al ripristino può essere richiesta dal proprietario del fondo esclusivamente a carico di colui che ha realizzato le opere da rimuovere.
Ebbene, nel caso di specie, la stessa parte attrice ha allegato che l'autoclave con il muretto di protezione, la doccia in ferro e il capanno di lamiera posto su una base di cemento, presenti sui luoghi di causa, erano già presenti al tempo in cui la stessa attrice ha assunto di avere acquistato il possesso dell'area.
Non essendo state fornite allegazioni contrarie dalla parte convenuta, deve concludersi che le opere in esame non siano state realizzate dall'attrice.
Circa il serbatoio del GPL, deve rilevarsi che l'installazione dello stesso, come evidenziato in precedenza, è stata sollecitata da al tempo Testimone_2
marito dell'attrice, e l'impianto è stato concretamente installato da Total
S.I.p.A., proprietaria dello stesso.
Dunque, non risulta che l'attrice abbia realizzato il serbatoio in esame.
Alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi imputare all'attrice la realizzazione delle opere di cui si richiede la rimozione ai sensi dell'art. 936
c.c., la domanda della parte convenuta è infondata e va respinta.
Ciò importa il rigetto anche della conseguente domanda di risarcimento del danno, presupponendo questa l'accoglimento della domanda di ripristino del terreno.
Circa la domanda di reintegrazione del possesso proposta dalla convenuta, va rilevato che, per stessa prospettazione e richiesta della convenuta, la domanda di reintegrazione è stata proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1168 c.c., evidenziando che “Ai sensi dell'art. 1168 c.c. la ha diritto alla reintegrazione CP_1
del possesso del terreno de quo oggetto di spoglio clandestino”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 704 comma 1 c.p.c., “Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La causa petitoria considerata nell'art. 704 cod. proc. civ., in contrapposto alla causa possessoria, è soltanto quella in cui si controverte circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria, e non la controversia riguardante la sussistenza di un rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. n. 1855/1986; Cass. Civ. n.
3035/1995; Cass. Civ. n. 8716/1997; Cass. Civ. n. 2522/1999).
Inoltre, la possibilità di proporre domande possessorie nel corso del giudizio petitorio è condizionata comunque alla circostanza che i fatti su cui si fonda la domanda possessoria si siano verificati durante lo svolgimento del giudizio possessorio (cfr. Cass. Civ. n. 12099/1995; Cass. Civ. n. 3929/1988).
Ancora, è stato osservato che eventuali provvedimenti possessori richiesti nel corso di un giudizio petitorio hanno natura meramente incidentale, essendo destinati a restare assorbiti dalla decisione sulle azioni reali (cfr. Cass. Civ. n.
6648/2003; Cass. Civ. n. 14607/2007).
Ciò posto, la domanda di parte convenuta va respinta.
Innanzi tutto, deve osservarsi che i fatti che la convenuta adduce a sostegno della domanda possessoria non sono sorti in prospettazione in corso di causa, essendo la domanda possessoria volta a contrastare le richieste di parte attrice.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, è stata ritenuta infondata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto acquisto della porzione di terreno per usucapione, sicché è stato escluso il possesso del terreno oggetto di causa in capo all'attrice.
Peraltro, deve osservarsi che la stessa convenuta ha proposto l'azione di spoglio in termini ipotetici, chiedendone l'accoglimento nell'ipotesi in cui fosse emerso in corso di istruttoria lo spoglio del terreno ad opera dell'attrice.
Considerato che le condotte addotte dall'attrice per fondare il possesso del terreno non sono state ritenute idonee a integrare un impossessamento in capo all'attrice, che il carattere minimale delle condotte allegate dall'attrice, quali la manutenzione delle opere o il loro mero uso, esclude la possibilità di ravvisare in esse una situazione possessoria, che non è riferibile all'attrice l'installazione del serbatoio del gas che comunque appartiene a terzi soggetti e alla luce della stessa contestazione mossa dalla convenuta circa la non insistenza delle opere indicate dall'attrice sul proprio terreno rendono comunque inaccoglibile la domanda di spoglio proposta dalla convenuta, considerato che l'accoglimento di questa è incompatibile con l'esclusione di un possesso dell'area in capo all'attrice.
Inoltre, va osservato che la convenuta non ha allegato quando sia insorto il possesso del terreno in proprio favore, possesso che doveva essere preesistente allo spoglio imputato all'attrice, né tale possesso anteriore può presumersi in ragione del titolo di acquisto della convenuta che appare essere il decreto di trasferimento del Tribunale di Grosseto del 22.03.1974 in favore di che, come si desume dalla perizia sopra richiamata, sarebbe CP_4
divenuta successivamente la odierna convenuta, posto che un titolo di CP_1
acquisto non prova di per sé il possesso di una cosa (cfr. Cass. Civ. n.
21940/2018; Cass. Civ. n. 25643/2014).
In conclusione, le domande riconvenzionali della convenuta vanno respinte.
Va parimenti respinta l'istanza della convenuta per la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti, non essendo emersi profili di temerarietà nell'azione proposta dall'attrice alla luce del quadro probatorio emerso.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1754/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 18.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1754/2022 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
FIACCHI ALESSIO;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LUSTRI' ELLIANA e dall'Avv.
TAMBURRO ANDREA;
CONVENUTA
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.04.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti. MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha convenuto la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectris, accertare e dichiarare che la Sig.ra meglio in epigrafe qualificata, è Parte_1
proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, della porzione di 220 mq della particella immobiliare sito nel comune di Castiglione della Pescaia (GR) identificata al
NCEU del suddetto Comune al Foglio 103 part 443 cl. 4 - “bosco ceduo”, in ati meglio descritta. Voglia conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità”.
Si è costituita la società convenuta, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) Rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
2) ove sia accertato che le opere descritte in narrativa dell'atto di citazione siano posizionate su terreno di proprietà della
in accoglimento della spiegata riconvenzionale: a) Controparte_1
condannare l'attrice a rimuovere tutte le opere posizionate su terreno di proprietà Parte_1
della a ripristinare lo stato dei luoghi, e in difetto Controparte_2
facultare parte istante al ripristino a spese dell'attrice; condannare l'attrice a risarcire il danno nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.; b) ordinare all'attrice di reintegrare la Parte_1 [...]
nel possesso del terreno illegittimamente ed occultamente Controparte_3
occupato, con la condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della per CP_1
la diminuzione patrimoniale subita per effetto della illegittima occupazione, nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c. ;
Con vittoria di spese di lite, ed il risarcimento dei danni anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per
i fatti di cui in narrativa”.
Ciò posto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale
è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
Di conseguenza, l'attività di cura e manutenzione del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n.
17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n. 1796/2022).
Ad ogni modo, è stato evidenziato che “il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto , manifestando con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (Cass. Civ. n. 25922/2005).
In conformità ai suddetti principi, è stato chiarito altresì che il possesso utile per l'usucapione non è ravvisabile nel mero godimento della cosa, ove questo non si traduca in una attività materiale incompatibile con l'altrui diritto e quindi non giustificabile da un titolo diverso, ad esempio, la locazione od il comodato (cfr. Cass. Civ. n. 4206/1987).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
Ciò chiarito, secondo la prospettazione di parte attrice, la stessa ha posseduto alla stregua di un proprietario una porzione del terreno appartenente alla convenuta, sito in Castiglione della Pescaia e censito al C.T. di detto Comune al Foglio 103 part 443, limitrofa all'immobile di proprietà dell'attrice, sito in
Castiglione della Pescaia via degli Olivi, censito al NCEU di detto Comune al
Foglio 103 part 476 sub 1, che in prospettazione, sarebbe stato acquistato nel
1984; secondo la prospettazione attorea, il possesso sarebbe iniziato nel 1984, anno in cui l'attrice ha acquistato la propria unità immobiliare, e si sarebbe esplicato nel godimento di un'autoclave protetto da un annesso in muratura, di una piccola doccia in ferro e di un capanno di lamiera posto su una base di cemento, manufatti già esistenti quando l'attrice avrebbe iniziato il proprio possesso, nella manutenzione di tali opere, nell'installazione di un serbatoio per l'erogazione di GPL alla propria abitazione, nel miglioramento del fondo anche esteticamente mediante fiori e piante ornamentali nonché nell'apposizione di stendino per panni e lavabo in pietra, evidenziando l'attrice altresì che alla suddetta porzione di terreno è possibile accedere solo tramite il passaggio dalla proprietà della stessa attrice.
La domanda di parte attrice è infondata.
Innanzi tutto, va osservato che l'inizio del possesso allegato dall'attrice non risulta adeguatamente dimostrato.
L'attrice sostiene di avere iniziato a possedere la propria abitazione e la porzione di terreno della convenuta sin dal 1984, come sarebbe confermato dal certificato di residenza anagrafica prodotto (cfr. all. 2 fasc. attrice).
Va osservato che non appare fondato quanto allegato dall'attrice circa il fatto che la stessa ha acquistato il proprio immobile nel 1984. Dalla documentazione in atti, risulta che l'attrice ha acquistato la propria abitazione, con annesso resede scosceso di 1.000 mq, con atto di compravendita a rogito del Notaio del 28.09.1992 (cfr. all. 1 Persona_1
fasc. convenuta).
Nell'atto si attesta che dalla data di conclusione del contratto la parte acquirente consegue il possesso dell'immobile compravenduto.
Dunque, l'atto di compravendita attesta, in contrasto con le allegazioni di parte attrice, che la stessa ha conseguito il possesso della propria abitazione solo nel 28.09.1992, sicché, stando alle allegazioni di parte attrice, non appare dimostrato che il possesso della porzione di terreno oggetto di causa sia stata acquisita nel 1984.
Dinanzi alla contestazione di parte convenuta in ordine alla suddetta divergenza tra le allegazioni dell'attrice e la documentazione in atti, quest'ultima, nella prima memoria istruttoria, ha chiarito che il possesso dell'abitazione e, dunque, della porzione di terreno della convenuta, sarebbe stata conseguita nel 1984, in quanto era stato concluso con il venditore dell'abitazione un compromesso di vendita che solo nel 1992 è sfociato nella conclusione del contratto definitivo.
Della effettiva conclusione del suddetto compromesso di vendita la parte attrice non ha fornito alcuna prova documentale, sicché non può ritenersi dimostrata la circostanza dedotta.
Peraltro, anche assumendo che l'attrice abbia assunto la disponibilità dell'immobile in virtù di un compromesso di compravendita, deve escludersi la sussistenza di un possesso in capo alla stessa, poiché l'utilizzo del bene sarebbe avvenuto in base a un titolo negoziale, configurandosi in tal modo una detenzione qualificata dell'immobile, ma non un possesso (cfr. Cass. Civ.
n. S.U. n. 7930/2008: “Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.”).
Circa la rilevanza del certificato di residenza per la dimostrazione dell'avvenuta presa di possesso dell'abitazione e della porzione di terreno della convenuta, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nell'ipotesi di compravendita di bene immobile, nulla perché realizzata in forma verbale, cui le parti abbiano comunque dato esecuzione mediante la consegna della "res" ed il pagamento integrale del relativo corrispettivo, il giudice di merito può affermare l'esistenza, in capo al soggetto che in virtù del predetto titolo si trovi in rapporto di fatto con il cespite, di un possesso utile "ad usucapionem", soltanto laddove in concreto si configuri un atto idoneo
a realizzare l'interversione del possesso, che non può essere rappresentato da comportamenti, quali il trasferimento della residenza nell'immobile o l'attivazione delle relative utenze a proprio nome, che di per sé non presuppongono il possesso, ma un mero rapporto di detenzione qualificata con la "res"” (Cass. Civ. n. 21726/2019).
Dunque, il mero trasferimento della residenza anagrafica presso un immobile non vale a provare una interversione del possesso necessaria per l'integrazione di un possesso utile per l'usucapione, trattandosi di una condotta che non è univocamente espressione di facoltà dominicali.
Inoltre, l'attrice sostiene che presso il terreno per cui è causa vi è un “annesso in muratura a protezione di un'autoclave, una piccola doccia in ferro ed un capanno di lamiera posto su una base di cemento. Tutti questi manufatti, erano già presenti quando la odierna istante ha acquistato casa nel 1984 ed ella ne ha, da allora, fatto quotidiano utilizzo, provvedendo alla ordinaria e straordinaria manutenzione di volta in volta necessaria”. Dunque, i manufatti sopra indicati non sono stati installati dall'attrice, per stessa prospettazione di questa, sicché la costituzione del possesso sul terreno per cui è causa sarebbe avvenuta attraverso il mero godimento di tali opere e con la loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ebbene, deve rilevarsi che il mero uso di tali opere non può costituire un'attività idonea a esprimere un possesso del terreno alla stregua di un proprietario, trattandosi di attività non riconducibili con univocità alle prerogative tipiche del proprietario di un immobile, specie se, come da allegazione di parte attrice, si tratta di manufatti che già insistevano sulla porzione di terreno per cui è causa.
Circa l'asserita manutenzione di tali opere, va osservato che l'allegazione di parte attrice è totalmente generica, non avendo la parte illustrato in cosa siano consistite le attività manutentive, né quando siano state effettuate.
Tale aspetto è fondamentale, considerato che l'attività di manutenzione ordinaria di un bene non costituisce una prerogativa del solo proprietario, potendo ricondursi anche ad altre situazioni giuridiche soggettive, quali l'usufrutto (art. 1004 c.c.) o la locazione (art. 1576 c.c.).
La genericità dell'allegazione operata dall'attrice non consente il corretto apprezzamento della natura delle opere manutentive poste in essere dalla stessa e, dunque, l'idoneità di esse a integrare un possesso utile all'usucapione.
Inoltre, va osservato che la documentazione prodotta dall'attrice per dimostrare le suddette attività manutentive (cfr. all.ti 11 e 11b fasc. attrice) non concerne in alcun modo la manutenzione dei manufatti sopra richiamati, concernendo di contro il serbatoio del gas, di cui si tratterà in seguito.
Pertanto, le allegazioni dell'attore sono prive di supporto documentale.
Inoltre, va rilevato che la manutenzione dei manufatti sopra richiamati potrebbe rilevare quale indice di possesso degli stessi, ma non del terreno su cui insistono, trattandosi di attività che hanno per oggetto i manufatti sopra indicati e non il terreno per cui è causa.
Le attività di apposizione di piante ornamentali e di stendino per panni con lavabo in pietra parimenti non appaiono condotte idonee a esprimere, secondo massime di esperienza, un utilizzo del terreno alla stregua di un proprietario, considerato peraltro che l'attrice non ha indicato quando sarebbero state installate tali opere, né vi è documentazione utile allo scopo, essendo le fotografie depositate da parte attrice prive di data certa (cfr. all.ti 8
e 9 fasc. attrice).
In ordine all'installazione del serbatoio del GPL, secondo la prospettazione attorea lo stesso è stato installato dalla stessa nel 1986 e manutenuto nel corso degli anni.
Sul punto va osservato che, dalla documentazione prodotta dall'attrice, risulta che l'installazione del serbatoio è stata sollecitata da ex Testimone_1
marito dell'attrice (all. 10 e 11 fasc. convenuta), con contratto concluso con la
Total S.I.p.A. il 12.11.1986 (cfr. all. 6 fasc. attrice).
Dunque, alla luce della documentazione fornita dall'attrice, l'installazione del serbatoio è stata effettuata su impulso di e non dell'attrice, Testimone_1
ed è stata eseguita dalla suddetta società che ha lasciato il serbatoio in comodato d'uso al suddetto come confermato anche dalla fattura n. Tes_1
900615 depositata da parte attrice e intestata al (cfr. all. 11 fasc. attrice). Tes_1
Dunque, l'installazione del serbatoio in questione non appare essere stata un'attività riconducibile all'odierna attrice, né la stessa ha allegato e provato che la richiesta del sia stata fatta in esecuzione di incarico ricevuto Tes_1
dall'attrice.
Inoltre, l'installazione del serbatoio è avvenuta in un periodo in cui, secondo la prospettazione attorea, vi era stato un compromesso di vendita con il venditore dell'unità abitativa. Come evidenziato in precedenza, ciò vale ad escludere che prima del settembre del 1992 vi sia stato possesso dell'unità abitativa e, di conseguenza, del terreno per cui è causa, posto che l'attrice fa desumere il possesso del terreno dal possesso della propria unità abitativa.
Ne consegue che l'attività di richiesta di installazione del serbatoio del gas non appare espressione di un possesso della porzione di terreno oggetto di causa, non potendosi ritenere la stessa attività esclusiva del proprietario di un immobile e comunque è stata posta in essere quando la parte attrice non aveva nemmeno il possesso della propria unità abitativa.
Circa la manutenzione straordinaria del serbatoio, ancora una volta, va osservato che la documentazione prodotta dall'attrice consente di riferire tale attività a e non all'attrice, come si desume dai verbali di Testimone_1
intervento depositati, trattandosi peraltro di attività poste in essere in esecuzione di un contratto di comodato dell'impianto (cfr. all. 11 fasc. attrice).
Invece non sono idonee a dimostrare l'attività manutentiva del serbatoio le fatture di acquisto di GPL intestate all'attrice, potendo queste al più essere indizio da cui presumere l'utilizzo del serbatoio.
Va comunque rilevato che le fatture prodotte dall'attrice sono riferibili agli anni 2014, 2015 e 2022, sicché risultano molto recenti e dunque non appaiono idonee a provare l'utilizzo risalente del serbatoio ad opera dell'attrice.
Ciò chiarito, va ritenuta corretta la difesa operata dalla parte convenuta in relazione all'assenza di un possesso pubblico del terreno ad opera dell'attrice.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo” (Cass. Civ. n. 11465/2021; Cass. Civ. n.
17881/2013).
Nel caso di specie, i manufatti il cui utilizzo fonderebbe il possesso dell'attrice e il serbatoio del gas la cui installazione e utilizzo parimenti fonderebbero il possesso del terreno per cui è causa in capo all'attrice sono collocati, secondo la stessa prospettazione attorea, in una porzione di “terreno irto, scosceso, delimitato da una staccionata, nonché ricoperto da fittissima vegetazione, non è possibile accedervi direttamente dalla strada”.
Come si evince dalle fotografie prodotte dalle parti, la visione dell'area circostante la casa dell'attrice non è ampia dalla strada, sicché la presenza e l'utilizzo delle opere allegate dall'attrice possono essere percepiti solo da chi si reca all'interno della proprietà dell'attrice, sicché le attività che fonderebbero il possesso attoreo appaiono prive del requisito della pubblicità, ossia della potenziale visibilità delle attività di possesso ad opera della generalità indistinta dei consociati (cfr. all.ti 3, 7, 8, 12, 13, fasc. attrice e all. 19 e 21 fasc. convenuta).
Pertanto, per le ragioni enunciate, le stesse attività che l'attrice pone a fondamento del proprio possesso utile all'usucapione appaiono inidonee a esprimere una situazione di possesso e comunque appaiono connotate da difetto di pubblicità, sicché non risultano idonee a esprimere un possesso utile per l'usucapione.
In generale, le prove documentali offerte dall'attrice non consentono, per le ragioni enunciate, di ritenere provato un possesso ultraventennale, univoco e pubblico della porzione di terreno della odierna convenuta.
Al riguardo, deve rilevarsi che la convenuta ha offerto in giudizio una perizia di stima dell'Architetto effettuata nell'ambito della procedura Persona_2
fallimentare n. 118/2003 svoltasi dinanzi al Tribunale di Velletri, nella quale si attesta che si è proceduto in data 27.11.2004 e 15.03.2005 ai sopralluoghi presso il compendio stimato, in cui rientra il terreno per cui è causa, e si afferma che lo stesso è costituito da fondi quasi totalmente aventi vegetazione con macchia mediterranea e che presso il compendio non è stato rinvenuto alcun fabbricato né opera idraulica (cfr. all. 16 fasc. convenuta).
Dunque, dalla lettura della perizia in esame risulta che il consulente del
Tribunale non ha rinvenuto nei terreni oggetto di procedura, incluso quello per cui è causa, fabbricati od opere idrauliche, né segnala occupazioni dei terreni ad opera di terzi.
Ciò appare un elemento sfavorevole all'accertamento di un possesso ultraventennale del terreno per cui è causa ad opera dell'attrice.
Infine, va rilevato che le prove testimoniali assunte in corso di causa non consentono di giungere a una diversa conclusione.
Il teste che è stato marito dell'attrice dal 09.09.1984 fino al Testimone_2
23.03.1998 (cfr. all.ti 10 e 11 fasc. convenuta), ha riferito di essersi lasciato con l'attrice sin dal 1992; ha confermato che sin dal 1984 insieme all'attrice hanno usato la porzione di terreno per cui è causa, aggiungendo, nel rispondere al capitolo 4 (“Vero che avete migliorato il terreno di cui al capitolo precedente, mediante opere quali un serbatoio del GPL ed alcune opere quali un capanno in lamiera ed un'autoclave, come da foto che si mostrano? (si mostri al teste l'allegato3 dell'atto di citazione)”): “E' vero, riconosco le opere rappresentate nelle foto mostratemi, abbiamo installato io e la il capanno e il serbatoio e l'autoclave”.
Quanto dichiarato dal teste sull'installazione del capanno e dell'autoclave dal teste smentisce la ricostruzione attorea, secondo cui tali manufatti erano già presenti presso il terreno al momento dell'acquisto dell'unità abitativa che l'attrice colloca nel 1984.
Solo dopo essere stato sollecitato a chiarimenti sul punto dal difensore di parte convenuta, il teste ha aggiunto “l'autoclave era preesistente e non l'abbiamo installato noi”. Dunque, quanto riferito dal teste appare contraddittorio e comunque contrastante con le allegazioni stesse di parte attrice.
Peraltro, va osservato che, per stessa prospettazione del teste, questo si è lasciato con l'attrice sin dal 1992, divorziando con la stessa successivamente, sicché le dichiarazioni del teste sui miglioramenti apportati dall'attrice e sull'utilizzo del terreno ad opera della stessa appaiono insufficienti per fondare la domanda attorea, atteso il brevissimo lasso temporale in cui il teste ha vissuto con l'attrice presso i luoghi di causa.
Il teste cognato dell'ex marito dell'attrice, ha confermato Testimone_3
l'uso del terreno ad opera dell'attrice, la presenza dei manufatti indicati dall'attrice e la manutenzione di esso ad opera dell'attrice.
La teste amica di lunga data dell'attrice, ha riferito di Testimone_4
avere trascorso del tempo insieme all'attrice presso il giardino della casa di
Castiglione della Pescaia, inclusa la porzione di terreno per cui è causa, e che l'attrice ha da sempre manutenuto il terreno.
La teste ha chiarito inoltre che “Prima di trasferirmi a Castiglione, con la mia famiglia scendevano in estate dalla metà del mese di giugno, quando chiudevano le scuole, perché mia madre era insegnante, e restavamo fino a settembre quando riaprivano le scuole, poi andavamo anche a Natale e comunque quando desideravamo andare. Io personalmente ho vissuto 9 anni a Roma e andavo ogni fine settimana nella casa di Castiglione, erano i tempi dell'università, dal 1990 al 1998 o 1999, gli ultimi due anni di liceo e l'università li ho fatti a Roma, non so indicare comunque date esatte”.
Ciò posto, le informazioni riferite dagli ultimi due testi sopra indicati appaiono generiche e comunque non hanno solidi riscontri documentali e non consentono di superare i rilievi sulla clandestinità del possesso, l'inidoneità delle condotte allegate dall'attrice, e in precedenza valutate, a costituire un possesso utile all'usucapione e le incertezze sulla data in cui il possesso sarebbe iniziato. Le considerazioni svolte e l'avere riferito i testi su fatti collocati alcuni decenni fa rendono insufficienti le dichiarazioni testimoniali per ritenere fondata la domanda di usucapione di parte attrice.
In conclusione, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte.
La parte convenuta, in via riconvenzionale, ha chiesto, ai sensi degli artt. 936 e
1068 c.c., ove sia accertato che le opere descritte nell'atto di citazione siano posizionate sul terreno di proprietà convenuta stessa, “condannare l'attrice
[...]
a rimuovere tutte le opere posizionate su terreno di proprietà della Pt_1 [...]
a ripristinare lo stato dei luoghi, e in difetto facultare Controparte_1
parte istante al ripristino a spese dell'attrice; condannare l'attrice a risarcire il danno nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio, o determinata in via equitativa ex art.
1226 c.c.; b) ordinare all'attrice di reintegrare la Parte_1 Controparte_3
nel possesso del terreno illegittimamente ed occultamente occupato, con la
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condanna della stessa al risarcimento del danno in favore della per la diminuzione CP_1
patrimoniale subita per effetto della illegittima occupazione, nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio o determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c.”.
Dunque, in primo luogo, la convenuta, deducendo che “ai sensi dell'art. 936 c.c. la ha diritto di obbligare l'attrice a levare le opere che risultino a seguito CP_1 Parte_1
di istruttoria posizionate sul terreno di proprietà della ed a risarcire il danno”, CP_1
chiede la condanna dell'attrice alla rimozione delle opere realizzate sul fondo della convenuta, ove ciò sia accertato in corso di causa.
La domanda va respinta.
Ai sensi dell'art. 936 comma 1 c.c., “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle” e, secondo il terzo comma del medesimo articolo, “Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni”. Come si desume dal tenore letterale delle richiamate disposizioni, la condanna al ripristino può essere richiesta dal proprietario del fondo esclusivamente a carico di colui che ha realizzato le opere da rimuovere.
Ebbene, nel caso di specie, la stessa parte attrice ha allegato che l'autoclave con il muretto di protezione, la doccia in ferro e il capanno di lamiera posto su una base di cemento, presenti sui luoghi di causa, erano già presenti al tempo in cui la stessa attrice ha assunto di avere acquistato il possesso dell'area.
Non essendo state fornite allegazioni contrarie dalla parte convenuta, deve concludersi che le opere in esame non siano state realizzate dall'attrice.
Circa il serbatoio del GPL, deve rilevarsi che l'installazione dello stesso, come evidenziato in precedenza, è stata sollecitata da al tempo Testimone_2
marito dell'attrice, e l'impianto è stato concretamente installato da Total
S.I.p.A., proprietaria dello stesso.
Dunque, non risulta che l'attrice abbia realizzato il serbatoio in esame.
Alla luce delle considerazioni svolte, non potendosi imputare all'attrice la realizzazione delle opere di cui si richiede la rimozione ai sensi dell'art. 936
c.c., la domanda della parte convenuta è infondata e va respinta.
Ciò importa il rigetto anche della conseguente domanda di risarcimento del danno, presupponendo questa l'accoglimento della domanda di ripristino del terreno.
Circa la domanda di reintegrazione del possesso proposta dalla convenuta, va rilevato che, per stessa prospettazione e richiesta della convenuta, la domanda di reintegrazione è stata proposta dalla convenuta ai sensi dell'art. 1168 c.c., evidenziando che “Ai sensi dell'art. 1168 c.c. la ha diritto alla reintegrazione CP_1
del possesso del terreno de quo oggetto di spoglio clandestino”.
Ebbene, ai sensi dell'art. 704 comma 1 c.p.c., “Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La causa petitoria considerata nell'art. 704 cod. proc. civ., in contrapposto alla causa possessoria, è soltanto quella in cui si controverte circa l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa, rispetto alla quale sia stata sollecitata la tutela possessoria, e non la controversia riguardante la sussistenza di un rapporto obbligatorio” (Cass. Civ. n. 1855/1986; Cass. Civ. n.
3035/1995; Cass. Civ. n. 8716/1997; Cass. Civ. n. 2522/1999).
Inoltre, la possibilità di proporre domande possessorie nel corso del giudizio petitorio è condizionata comunque alla circostanza che i fatti su cui si fonda la domanda possessoria si siano verificati durante lo svolgimento del giudizio possessorio (cfr. Cass. Civ. n. 12099/1995; Cass. Civ. n. 3929/1988).
Ancora, è stato osservato che eventuali provvedimenti possessori richiesti nel corso di un giudizio petitorio hanno natura meramente incidentale, essendo destinati a restare assorbiti dalla decisione sulle azioni reali (cfr. Cass. Civ. n.
6648/2003; Cass. Civ. n. 14607/2007).
Ciò posto, la domanda di parte convenuta va respinta.
Innanzi tutto, deve osservarsi che i fatti che la convenuta adduce a sostegno della domanda possessoria non sono sorti in prospettazione in corso di causa, essendo la domanda possessoria volta a contrastare le richieste di parte attrice.
Inoltre, come evidenziato in precedenza, è stata ritenuta infondata la domanda attorea di accertamento dell'avvenuto acquisto della porzione di terreno per usucapione, sicché è stato escluso il possesso del terreno oggetto di causa in capo all'attrice.
Peraltro, deve osservarsi che la stessa convenuta ha proposto l'azione di spoglio in termini ipotetici, chiedendone l'accoglimento nell'ipotesi in cui fosse emerso in corso di istruttoria lo spoglio del terreno ad opera dell'attrice.
Considerato che le condotte addotte dall'attrice per fondare il possesso del terreno non sono state ritenute idonee a integrare un impossessamento in capo all'attrice, che il carattere minimale delle condotte allegate dall'attrice, quali la manutenzione delle opere o il loro mero uso, esclude la possibilità di ravvisare in esse una situazione possessoria, che non è riferibile all'attrice l'installazione del serbatoio del gas che comunque appartiene a terzi soggetti e alla luce della stessa contestazione mossa dalla convenuta circa la non insistenza delle opere indicate dall'attrice sul proprio terreno rendono comunque inaccoglibile la domanda di spoglio proposta dalla convenuta, considerato che l'accoglimento di questa è incompatibile con l'esclusione di un possesso dell'area in capo all'attrice.
Inoltre, va osservato che la convenuta non ha allegato quando sia insorto il possesso del terreno in proprio favore, possesso che doveva essere preesistente allo spoglio imputato all'attrice, né tale possesso anteriore può presumersi in ragione del titolo di acquisto della convenuta che appare essere il decreto di trasferimento del Tribunale di Grosseto del 22.03.1974 in favore di che, come si desume dalla perizia sopra richiamata, sarebbe CP_4
divenuta successivamente la odierna convenuta, posto che un titolo di CP_1
acquisto non prova di per sé il possesso di una cosa (cfr. Cass. Civ. n.
21940/2018; Cass. Civ. n. 25643/2014).
In conclusione, le domande riconvenzionali della convenuta vanno respinte.
Va parimenti respinta l'istanza della convenuta per la condanna dell'attrice al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti, non essendo emersi profili di temerarietà nell'azione proposta dall'attrice alla luce del quadro probatorio emerso.
La soccombenza reciproca delle parti giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1754/2022 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande proposte da parte attrice;
2) respinge le domande riconvenzionali di parte convenuta;
3) compensa le spese processuali.
Grosseto, 18.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia