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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
TT. Guido Federico Presidente
TT.SS Maria Ida Ercoli Consigliere
TT.SS Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.369/2020
promoSS da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CATALDI ROBERTO
APPELLANTE
Contro
CROCE Avv. (C.F. ) in proprio ex art. 86 CP_1 C.F._1
c.p.c., anche disgiuntamente con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CARLI e dell'Avv. IACHINI VALERIA
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
, (C.F. Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 35 OGGETTO: appello avverso la sentenza del AL di LI IC n.
130/2020 pubblicata il 13.2.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: chiede il rigetto di ogni avversa contestazione riguardo l'elaborato peritale ivi compresa l'eventuale richiesta rinnovo della consulenza e/o di chiamata a chiarimenti del Perito, così come si oppone a che abbiano ingresso gli ulteriori documenti prodotti dall'appellato in sede di operazioni peritali ovvero quelli riportati nell'allegato 1, pagg. 27-52, della relazione definitiva del TT. Per_1
Conclude riportandosi all'atto di citazione in appello e quindi chiedendo:
“(…) in riforma parziale della Sentenza n. 130/2020 emeSS e depositata il
13/2/2020 dal AL di LI IC, Giudice TT. Pietro Merletti, nell'ambito del giudizio civile n. 2054/2014 R.G., accogliere tutte le conclusioni, già avanzate in prime cure dalla , ovvero: Controparte_4
- accertare e dichiarare, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, che l'avv. ha riportato in conseguenza del sinistro del Parte_2
28/7/2003 postumi permanenti nella misura del 14%, con una ITT di 20 giorni (al
100%), ITP di 20 giorni (al 75%), ITP di 20 giorni (al 50%), ITP di 20 giorni (al
25%), sostenendo spese mediche per € 4.155,00, così come accertato e riconosciuto dal CT TT.SS Per_2
- effettuare quindi la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle di
Milano 2018, tenendo conto delle risultanze della CT, senza applicare alcuna personalizzazione, nella misura di € 46.059,00, salvo somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, detraendo le somme versate dalla e percepite dal _1
, operando una corretta rivalutazione delle stesse;
Pt_2
- accertare e dichiarare che la ha versato pro bono pacis in favore _1 dell'avv. la complessiva somma di € 72.000,00, conteggiata Parte_2 sulla base di postumi permanenti maggiori rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed accertati dal CT TT.SS in corso di causa (14%) e Per_2 per l'effetto condannare l'avv. a restituire alla Parte_2 CP_4
pagina 2 di 35 l'eccedenza versata pari ad € 24.932,00, salva somma maggiore o minore _1 che sarà ritenuta di Giustizia;
- respingere in ogni caso ogni e qualunque domanda formulata dall'avv. , Pt_2 siccome infondata in fatto e in diritto specie in ordine al quantum .
Con espreSS riserva, anche in questa sede, in caso di mancato accoglimento della domanda di restituzione, di promuovere apposita azione per la ripetizione dell'indebito.(…)
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclude, altresì, per il rigetto delle avverse eccezioni ivi compresa quella relativa al difetto dello jus postulandi per nullità della procura alle liti sia perché tardiva, sia perché infondata nel merito, sia perché superata dalle produzioni effettuate con nota di deposito telematica del 9.2.2021.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata l'eccezione di carenza di jus postulandi per nullità della procura alle liti ex adverso sollevata, chiede anche in questa sede che, sospesa ogni pronuncia nel merito, la causa sia rimeSS sul ruolo per concedere alla parte appellante il termine di cui all'art. 182 c.p.c.
Conclude, infine, per il rigetto dell'appello incidentale spiegato da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e Parte_2 in diritto sia in ordine all'an sia in ordine al quantum e per il rigetto delle avverse istanze istruttorie
Dell'appellato-appellante incidentale: eccepisce la nullità degli elaborati e dell'operato del CT dr. e chiede Per_1 di rinnovare la CT con assegnazione dell'incarico ad altro ausiliare, e quindi con revoca del dr. adottando i provvedimenti conseguenti. Per_1
In via subordinata, rinvia esplicitamente a tutte le conclusioni di cui alla memoria di costituzione introduttiva del giudizio, di seguito trascritte:
“A)- in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità comunque la nullità dell'avversario atto di appello per carenza dello ius postulandi e comunque per difetto di mandato secondo le ragioni ed i motivi di cui al relativo paragrafo della superiore narrativa e svolto in via preliminare;
pagina 3 di 35 B)- in ogni caso e prioritariamente dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'atto di appello notificato da - in ogni caso emettere _1
l'invocata declaratoria con riguardo a tutti i singoli motivi di censura da quest'ultima proposti - perchè del tutto infondato in fatto e in diritto e, comunque,
C)- in adesione ai motivi di cui all'interposto appello incidentale - formulato sia in via principale nei paragrafi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X che in via meramente condizionata e/o subordinata nel solo paragrafo I (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello avversario limitatamente al motivo attinente l'invocata invalidazione del riconoscimento della I.P. al 24%, siccome riconosciuto dal AL) accogliere le conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure che di seguito vengono pedissequamente ritrascritte:
C.1)- accertare e dichiarare che l'incidente stradale in questione è avvenuto per fatto e totale colpa di e di , e dunque per loro Controparte_3 Controparte_2 esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c., e quindi,
C.2)- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti patiti dall'avv. Parte_2
a causa delle lesioni riportate nel sinistro, come da documentazione
[...] allegata, e cioè quello patrimoniale (da incapacità lavorativa specifica dovuta ad invalidità permanente e/o ad inabilità temporanea, da spese mediche sostenute, da rovina di effetti ed oggetti personali, e da ogni altro conseguente esborso, anche futuro) e quello non patrimoniale in tutti i suoi aspetti, e cioè il profilo biologico (sia sotto la dimensione statica e sia sotto quella dinamico-relazionale in concreto, e cioè personalizzata dalle particolari condizioni soggettive del danneggiato, e quindi anche da maggiore usura lavorativa), il profilo morale
(entrambi da I.P. e da I.T.), il profilo psichico, il profilo esistenziale (per turbative alla serenità personale e familiare, per pregiudizio alle attività realizzatrici della propria persona, per lesione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità), nonché tutti gli altri danni conseguenti e correlati (es. perdita di chances, pregiudizi alla vita di relazione, spese mediche future, ecc.) danni tutti che, pur potendo essere quantificati, come in effetti si pagina 4 di 35 quantificano in via prudenziale, nella misura complessiva di € 254.458,59 alla data del sinistro de quo, in effetti, nella indeterminabilità complessiva del loro valore, saranno quantificati in quella misura minore o maggiore, ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice in corso di causa, con valutazione che tenga comunque conto dell'età e dell'attività lavorativa ed extralavorativa dell'attore e dunque dei negativi riflessi di tipo economico, sociale, sportivo, ludico, relazionale e ricreativo allo stesso causati dall'infortunio, occorrendo a mezzo di CT medica, per tutti oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi (in misura legale dal dì del dovuto fino al 10/12/2014, e quindi, dall'11/12/2014 alla pronuncia, nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, co.
4°, c.c., cosi come modif. dal D.L. 12/9/2014 n. 132, e dalla L. di conv.
10/11/2014 n. 162), e infine oltre agli ulteriori interessi ex novellato art. 1284, co. 4°, c.c., dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo, detraendo da detto importo gli acconti già pagati dalla Controparte_4
C.3)- accertare e dichiarare il diritto dell'avv. di vedersi Parte_2 risarcire le somme dovute a titolo di competenze legali per la gestione della fase stragiudiziale e della procedura di mediazione obbligatoria della presente controversia, e quantificate in tutto (tra costi vivi di mediazione di € 856,26, ed onorari di € 4.860,00 inclusi IVA e CAP) nell'importo complessivo di € 5.536,26;
C.4)- condannare i convenuti in primo grado, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'integrale risarcimento di tutti i danni di cui alle premesse, e cioè della somma che qui espreSSmente è dichiarata e quantificata in € 259.994,85 (derivante dalla addizione tra la sorte di € 254.458,59, alla data del sinistro, e la somma di € 5.536,26 dovuta per l'attività professionale stragiudiziale e per quella di mediazione obbligatoria), o comunque condannarli al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi (in misura legale dal dì del dovuto fino al 10/12/2014, e quindi, dall'11/12/2014 alla pronuncia, nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, co.
4°, c.c., cosi come modif. dal D.L. 12/9/2014 n. 132, e dalla L. di conv.
10/11/2014 n. 162), e infine oltre agli ulteriori interessi ex novellato art. 1284,
pagina 5 di 35 co. 4°, c.c., dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo, a cui detrarre gli acconti già pagati all'attore dalla Controparte_4
C.5)- condannare i convenuti in primo grado, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre che quello di primo grado rettificate in ragione delle censure specificamente rivolte alla sentenza appellata.
D)- In via istruttoria e per i superiori motivi di censura proposti in via incidentale:
D.1)- previa revoca dell'ordinanza riservata del 3/11/2016 con cui il GOT ha respinto le istanze istruttorie di prova orale ed ha escluso di tutti i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, di parte attrice,
l'appellante incidentale, in ragione delle argomentazioni svolte, ammettere la prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova nn. 18, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, con i testi indicati…”
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il AL di LI IC pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
e , diretta ad ottenere il Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il
28.7.2003, ha condannato i convenuti in solido a versare all'attore la somma di
€. 61.675,75 (ottenuta sottraendo gli acconti dall'importo di €. 137.001,00, determinato sulla base della invalidità permanente del 24%, comprese la personalizzazione e le spese ritenute congrue dal CT), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi €.13.430,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge.
II) Ha proposto appello avverso tale sentenza la per i Parte_1 motivi di seguito riepilogati, chiedendo di rideterminare la somma dovuta in base pagina 6 di 35 alle tabelle milanesi ed alla CT espletata - dalla quale era emersa una invalidità permanente del 14%, oltre la inabilità temporanea - di respingere ogni ulteriore domanda avanzata dalla controparte, perché infondata, e di condannare l'Avv.
a restituire le somme versate in eccedenza, rispetto a quanto Parte_2 effettivamente spettante al medesimo a titolo di risarcimento dei danni subiti.
III.) Si è costituito l'Avv. che, in via preliminare, ha eccepito il Parte_2 difetto dello ius postulandi in capo al difensore dell'appellante, Avv. Roberto
Cataldi; nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati, ed ha proposto appello incidentale, per le ragioni di seguito illustrate, articolando le domande in epigrafe trascritte.
IV.) Respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in mancanza di sufficienti elementi dai quali poter desumere il requisito del periculum in mora), il Collegio, con ordinanza del
20.12.2023/22.1.2024, dichiarata la contumacia degli appellati convenuti
[...]
e ha ritenuto neceSSrio rinnovare la consulenza medico CP_3 CP_2 legale - nominando CT il Dr. - in considerazione sia delle Persona_3 doglianze dell'appellante, dirette a censurare la decisione del primo giudice che si
è discostato dalle conclusioni della TT.SS Zamparano (CT incaricata dal
AL) e dei rilievi dell'appellante incidentale che, sotto diversi profili, ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di primo grado sia del fatto che le questioni prospettate con i motivi di appello (dall'appallante principale e dall'appellante incidentale) erano tali da implicare valutazioni di natura tecnica in ordine ai postumi ricollegabili al sinistro e da imporre un approfondimento istruttorio in ordine alla natura ed alla entità delle lesioni subite dal danneggiato ed alle conseguenze ricollegabili a tali lesioni.
Depositata la CT e preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
4.7.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 35 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va anzitutto esaminata la eccezione di inammissibilità e di nullità dell'atto di appello per asserita carenza dello ius postulandi e comunque di difetto di valida procura al difensore Avv. Cataldi, sollevata dall'appellato , il quale Pt_2 ha osservato che “nella delega a margine del frontespizio dell'atto di appello il soggetto che gli ha conferito mandato (indicato tra parentesi come il Dr. Per_4
) non risulta indicato come titolare di alcuna funzione o carica specifica che
[...] lo abiliti, come rappresentante legale, al conferimento della menzionata delega al predetto avvocato”.
1.2) L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
Invero la procura a margine dell'atto di appello indica la procura notarile in forza della quale il TT. è stato abilitato al conferimento del mandato al Per_4 difensore (atto Notaio rep. n. 82031 del 23.1.2019). Per_5
Dal contenuto di tale atto notarile (depositato dall'appellante principale il
9.2.2021 in seguito alla eccezione sollevata dalla controparte con la comparsa di costituzione depositata il 19.1.2021) risulta che il TT. “per le Persona_4 attività di competenza, secondo i limiti definiti nell'ambito della liquidazione dei sinistri” è stato investito del potere di “nominare avvocati difensori alle liti, esclusi i giudizi in CaSSzione, conferendo procura per rappresentare la società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, o firmando per delega gli atti relativi a giudizi e procedimenti civili e recedere da giudizi intentati, transigere e conciliare qualsiasi controversia giudiziale e non giudiziale….” (v. art. 4).
Al dott. era stato quindi conferito, tra gli altri, anche il potere di Per_4 conferire il mandato ad un legale per la rappresentanza e difesa nel giudizio innanzi alla Corte di Appello, avente ad oggetto la liquidazione del danno ricollegabile ad un sinistro, risultando escluso detto potere nei procedimenti innanzi alla Corte di CaSSzione: del resto i poteri attribuiti al Dr. in base Per_4 alla citata procura notarile trovano conferma nella visura camerale della
[...] allegata dall'appellante principale in data 9.2.2021 (v. in Parte_1 particolare pag. 32, 138,139 e 199).
pagina 8 di 35 Per tali argomentazioni che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate sul punto dalle parti (anche in ordine alla asserita tardività della eccezione), si ritiene che la documentazione allegata sia sufficiente al fine di dimostrare che il TT. ha legittimamente conferito la procura a Per_4 margine dell'atto di appello all'Avv. Roberto Cataldi in base ai poteri allo stesso attribuiti con la citata procura notarile del 2019.
2.1) Con il primo motivo di gravame ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il AL , pur correttamente utilizzando la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, così come riportata nell'allegato II al D.M. 3/7/2003, pubblicato in G.U.
11/9/2003 n. 211 del quale fa parte integrante, si è poi discostato dalle conclusioni cui è giunto il CT TT.SS (che pure aveva utilizzato la Per_2 predetta tabella) con una valutazione del tutto personale e avulsa dalla criteriologia medico – legale;
ha quindi chiesto di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, perché basata su una valutazione eccessiva dell'invalidità permanente indicandola in 24 punti di percentuale a fronte dei 14 punti di percentuale riconosciuti dal CT TT.SS e di rideterminare Per_2
l'importo dovuto sia per il danno biologico permanente (sulla base della percentuale indicata dal CT) sia per la inabilità temporanea (adottando l'importo giornaliero di €. 98,00 previsto dalle tabelle di Milano del 2018), sia a titolo di spese mediche riconosciute congrue dal CT (in misura pari ad €.
4.155,00).
2.2) Con il secondo motivo di appello l'appellante principale lamenta la erroneità della decisione nella parte in cui il AL ha riconosciuto la personalizzazione senza peraltro indicare come sia stato determinato il risarcimento base né specificare quale percentuale di personalizzazione sia stata nella specie applicata: dall'importo complessivamente liquidato pari ad €.
137.001,00 l'appellante deduce che il primo giudice ha applicato la personalizzazione nella misura massima (pari al 35% del danno biologico) e rileva che, nel caso in esame, non sono stati indicati né sussistono i presupposti che, in base alla giurisprudenza di legittimità, giustificano il riconoscimento della pagina 9 di 35 personalizzazione, non essendo a tal fine sufficiente “il lungo lasso di tempo intercorso” e la “dedotta maggiore penosità per svolgere le proprie mansioni”, con la conseguenza che nessun importo ulteriore può essere liquidato a tale titolo.
Con lo stesso motivo di gravame l'appellante lamenta la erroneità della operazione di decurtazione degli acconti versati dalla (rispettivamente in _1 data 4/8/2005 di € 30.000 ed in data 19/1/2015 di € 42.000) perché eseguita senza effettuare una corretta rivalutazione degli acconti stessi.
2.3) Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il AL ha stimato in 2 punti percentuale il danno biologico residuato al ginocchio sinistro in considerazione del fatto che, sin dal primo atto introduttivo, l'attore aveva affermato di svolgere attività fisica (in particolare jogging) e tale circostanza non sarebbe stata contraddetta dalla convenuta che, invece, dopo aver rilevato la inammissibilità e la infondatezza della domanda, con riferimento alla personalizzazione del danno, al danno morale ed esistenziale, aveva aggiunto che le stesse considerazioni e contestazioni valevano anche per il danno psichico e per il danno alla vita di relazione.
2.4) Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la Parte_1 deduce che, in seguito all'accoglimento dell'appello, dovrà anche essere modificato il capo di condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, dovendo l'Avv. essere ritenuto soccombente e tenuto anche Pt_2 alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza.
3.1) Con il primo motivo di appello incidentale l'Avv. lamenta l”omesso Pt_2 rilievo delle gravi anomalie e vizi procedurali che inficiano la validità del processo nel suo complesso (motivo condizionato e/o subordinato all'accoglimento del motivo dell'appello principale riguardante l'invalidazione della IP al 24% stabilita in sentenza) - Violazione dell'art. 156 c.p.c. - Difetto di motivazione”, rilevando:
- la erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere le istanze di prova orale;
- la omissione del primo giudice che non ha dichiarato la nullità delle operazioni peritali e per non aver sostituito la CT con un altro consulente “in ragione dei pagina 10 di 35 gravi illeciti, delle mistificazioni, dei vizi procedurali e degli errori valutativi commessi” dalla dott.SS già evidenziati in corso di causa;
Per_2
- la nullità della CT derivante dal fatto che il consulente non ha comunicato l'inizio delle operazioni peritali alle parti non costituite e CP_2 CP_3
;
[...]
- la violazione dell'art. 154 c.p.c. avendo il primo giudice concesso proroghe al
CT anche in assenza di gravi e giustificati motivi, situazione che avrebbe dovuto condurre a revocare l'incarico conferito;
- qualora si “dovesse confutare il gradiente di IP espresso dal Giudice di 1° grado, vi sarà - come detto - l'evidente necessità di sottoporre ad esame motivato tutte le critiche sollevate dall'attore verso l'operato del CT, e non apprezzate e valutate in 1° grado ….. con la conseguente necessità di sottoporre ad altro Consulente di ufficio le questioni medico legali relative al sinistro de quo col rinnovo totale delle operazioni peritali…”.
3.2) Con il secondo motivo l'appellante incidentale rileva la errata liquidazione per omesso riconoscimento degli interessi legali sugli importi risarcitori dalla data del sinistro a quella della sentenza, avendo il giudice di primo grado riconosciuto solo la rivalutazione e non invece gli interessi compensativi (calcolati normalmente in misura legale).
3.3) Con il terzo motivo l'Avv. si duole della “omeSS pronuncia sul Pt_2 risarcimento del danno morale derivante dalle sofferenze patite dall'appellato a causa dei due interventi chirurgici cui fu sottoposto”, quantificabile i complessivi
€. 3.500,00.
3.4) Con un ulteriore motivo di appello si deduce la “OmeSS indicazione del numero di giorni di Inabilità Temporanea Assoluta biologica (al 100%) e di
Inabilita Temporanea Parziale biologica (al 75%, al 50% e al 25%) riconosciuti come liquidabili, e liquidati, in sentenza” e in ogni caso la insufficiente quantificazione della Inabilità temporanea nonché la omeSS indicazione del valore monetario giornaliero e, dunque, del parametro di liquidazione del danno biologico da Inabilità Temporanea.
pagina 11 di 35 Osserva a tale riguardo l'appellante che dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il AL ha liquidato esclusivamente il danno da invalidità permanente, compresa la personalizzazione e le spese riconosciute dal
CT, ma non ha liquidato la somma dovuta per la inabilità temporanea - oltre alle altre voci di danno dedotte dall'attore, odierno appellante incidentale – che quest'ultimo ha indicato (sulla base delle osservazioni alla CT, articolate del consulente di parte) in complessivi gg. 300 (considerando il periodo subito dopo il sinistro e poi quello successivo agli interventi chirurgici) di cui gg. 70 di I.T.T. al 100%, gg. 134 di I.T.P. al 75%, quindi in via approssimativa, di gg. 40 di
I.T.P. al 50% e di gg. 56 di I.T.P. al 25%.
Con il medesimo motivo di impugnazione l'Avv. ritiene che, nella specie, Pt_2 sussistano quelle specifiche e comprovate peculiarità del caso idonee a giustificare un aumento personalizzato del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di ITA, a quantificare quindi la somma dovuta a tale titolo in misura pari “all'incirca a quello stesso 30% richiesto dall'attore - e concesso dal AL - per la personalizzazione del danno biologico da IP e a pervenire dunque ad un valore giornaliero di ITA pari ad €
127,50, o quantomeno ad un valore non inferiore alla media tra il massimo ed il minimo, e dunque non inferiore ad € 122,50 (tenuto conto che i valori previsti dalle tabelle milanesi vanno dal minimo di €. 98,00 al massimo di €. 147,00).
3.5) Con il quinto motivo l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il AL ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di natura emergente, nella specie invece sussistente e connesso al versamento dei compensi erogati dall'Avv. ai collaboratori Pt_2 per lo svolgimento di attività professionali sostitutive da espletare nei periodi di
Inabilità Temporanea.
3.6) Con il sesto motivo viene contestata la decisione per aver il AL erroneamente liquidato solo le spese riconosciute dal CT e non tutte le spese mediche dedotte e dimostrate (pari a complessivi €. 5.258,00 come da documentazione allegata sub doc. n. da n. 112 a 183), strettamente collegate alle conseguenze pregiudizievoli subite dal Croce in seguito al sinistro.
pagina 12 di 35 3.7) Con il settimo motivo l'appellante incidentale si duole del mancato risarcimento dei danni alle cose ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata a fronte della documentazione allegata dall'attore (documenti da n.
188 a n. 195), attestante la tipologia degli oggetti personali danneggiati in seguito al sinistro e la spesa sostenuta per il riacquisto degli stessi, pari a complessivi €. 1.809,50.
3.8) Con l'ottavo motivo l'Avv. lamenta l'omesso risarcimento del danno Pt_2 patrimoniale da esborsi per viaggi nei vari presidi sanitari per ricoveri, visite e terapie nonché il difetto di motivazione sul punto valorizzando a tale riguardo la documentazione (doc. n. 184-187) attestante i viaggi effettuati nelle località in cui sono state eseguite le prestazioni mediche dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 2.730,32.
3.9) Con il nono motivo di appello l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata per “omesso riconoscimento del risarcimento degli onorari della fase stragiudiziale e della mediazione, e delle relative spese” nonché il difetto di motivazione evidenziando che “Prima di azionare il giudizio civile innanzi al
AL, l'Avv. ha prestato la sua attività professionale durante la fase Pt_2 stragiudiziale e nella procedura di mediazione, e dunque per lo svolgimento di tutta quell'attività professionale ampiamente comprovata da tutto il corredo documentale depositato in atti egli aveva, ed ha, diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta anche le competenze legali, per entrambe le suddette Parte_1 fasi, calcolate da detto attore per somma pari ad € 4.860,00, incluse spese forfettarie al 15%, nonchè IVA e CAP - una somma peraltro largamente inferiore ai minimi tariffari - a cui andava aggiunto il rimborso delle spese vive di € 856,26
(doc. n. 325[a-b] e doc. n. 326[a-b]), sopportate nella procedura di mediazione
(al tempo obbligatoria) tenuta presso la Resolutia Gestione delle Controversie
(doc. n. 324)”.
3.10) Con il decimo ed ultimo motivo di appello incidentale l'Avv. Pt_2 impugna la sentenza per “omesso riconoscimento del rimborso delle spese di CT
e di CTP in CT, nonché dei costi vivi di causa (contributo unificato, notifiche, ecc.)”, rilevando, anche in tale caso, il difetto di motivazione.
pagina 13 di 35 4) Va premesso che nel presente procedimento non costituiscono oggetto di contestazione la dinamica del sinistro e la responsabilità della parte convenuta nel giudizio di primo grado, atteso che tutti i motivi di gravame, sia principale che incidentale, riguardano esclusivamente la entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno subito dall'Avv. in occasione dell'incidente Pt_2 stradale verificatosi il 28.7.2003 quando il medesimo, mentre stava sorpaSSndo, all'interno della propria corsia di marcia, alcune autovetture ferme ed incolonnate a causa della luce roSS proiettata da un semaforo, era stato colpito da un veicolo che, con una manovra inaspettata ed imprevedibile, oltre che vietata, era improvvisamente ripartito e, senza azionare i dispositivi luminosi di direzione, aveva effettuato repentinamente una manovra di svolta a sinistra andando così
a collidere con la parte laterale-anteriore contro il fianco destro dello scooter condotto dal il quale dapprima aveva sbattuto con la parte destra del corpo Pt_2 contro l'autovettura e quindi di rimbalzo era caduto sul fianco sinistro “ruzzolando in terra e strisciando col suo scooter sull'asfalto per qualche metro” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado): ne consegue che, in mancanza di specifiche censure sul punto, esula dall'oggetto di questo giudizio ogni questione concernente la responsabilità dell'accaduto.
5.) Ciò premesso si ritiene che il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello principale ed il primo motivo ed il quarto motivo di appello incidentale debbano essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle problematiche trattate, tutte incentrate sulla entità della invalidità permanente, sulla durata della inabilità temporanea e sul riconoscimento della personalizzazione.
5.1) A tale riguardo appaiono fondate le doglianze della Parte_1 basate sul fatto che, a fronte di una percentuale stimata dal CT in misura
[...] complessiva pari al 14%, non sono ravvisabili concreti elementi per poter aumentare la percentuale alla misura del 24%, così come rideterminata dal primo giudice: d'altra parte, a fronte delle valutazioni effettuate dall'appellante incidentale, sulla base delle osservazioni svolte dal consulente di parte, volte a contestare le risultanze della CT e alla conferma della percentuale indicata dal
AL, si è ritenuto di dover approfondire le questioni trattate dalle parti in pagina 14 di 35 ordine alla entità dei postumi permanenti tenuto conto che, come è pacifico, lo stesso medico fiduciario della Compagnia di Assicurazione aveva inizialmente indicato una percentuale di invalidità del 17-18%.
5.2) Sono inoltre fondate le doglianze dell'appellante incidentale in ordine alla inabilità temporanea atteso che dalla motivazione della sentenza di primo grado non si evince se e in quale misura, nel calcolo della somma liquidata, è stato tenuto conto anche del periodo di inabilità temporanea: questo aspetto peraltro non è contestato dall'appellante principale che, articolando il primo motivo di gravame, ha chiesto di rideterminare l'importo dovuto anche a tale titolo.
5.3) Ciò posto si osserva che il CT nominato in questo procedimento, TT.
ha quantificato il danno biologico permanente nella misura Persona_3 complessiva del 14%, (pari a quella già accertata dal CT incaricato dal
AL) ed ha stimato il danno biologico temporaneo in 30 giorni al 100%, in
30 giorni al 75%, in 30 giorni al 50%, in 32 giorni al 25%, indicando la data del
27.11.2003 quale epoca di stabilizzazione delle lesività subite a seguito del sinistro in oggetto;
il CT Dr. ha inoltre precisato che “durante la visita e Per_1 dall'analisi della documentazione non risultano citate nè intereSSte attività per le quali il soggetto abbia preclusione e/o limitazione attuale” e che “le attività di docente e/o avvocato non risultano intaccate dalle menomazioni residuate in maniera specifica né rendono il lavoro maggiormente usurante”; quanto alla sofferenza fisica, costituita dall'eventuale sintomatologia dolorosa, il TT. ha ritenuto la steSS di grado medio per il periodo d'invalidità Per_1 temporanea e lieve per ciò che concerne lo stato attuale, senza necessità di peculiare terapia antidolorifica.
In ordine alle spese mediche, il TT. ha concordato con quanto Per_1 espresso dal CT incaricato dal AL, ritenendo congrua la somma complessiva di € 4.155,04.
5.4) Si ritiene che le osservazioni svolte dall'appellante incidentale non siano tali da giustificare la rinnovazione della consulenza dal medesimo richiesta né la convocazione del CT al fine di rendere ulteriori chiarimenti.
pagina 15 di 35 5.4.1) Invero, con riferimento alla mancata comunicazione, da parte del consulente Dr. dell'inizio delle operazioni peritali alle parti non costituite, Per_1
e (eccepita dall'appellante incidentale anche in relazione alla CP_6 CP_2
CT espletata nel giudizio di primo grado), si osserva che, ai sensi dell'art. 157
II comma c.p.c., “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”: ne consegue che l'odierno appellante incidentale, che ha regolarmente partecipato alle operazioni peritali, non è legittimato a dedurre la nullità della consulenza per le ragioni dal medesimo indicate, perché riguardanti esclusivamente la posizione di terzi.
5.4.2) In secondo luogo, non sono ravvisabili, neanche sulla base delle argomentazioni difensive svolte dall'appellante incidentale, modalità operative del
CT che abbiano influito sul regolare svolgimento delle operazioni peritali, atteso che dalla descrizione della visita medico legale si evince che il Dr. ha Per_1 evidenziando analiticamente le condizioni di salute del periziando, indicato dettagliatamente gli accertamenti svolti e le visite alle quali l'Avv. si è Pt_2 sottoposto nel corso degli anni, riportando anche quanto riferito dal medesimo: tenuto conto del livello di approfondimento desumibile dal contenuto della relazione, si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale, che il CT abbia prestato la dovuta attenzione al caso.
Né al fine di pervenire a diverse conclusioni è sufficiente il fatto che il CT abbia erroneamente scritto che l'Avv. nel 2017 avrebbe iniziato a lavorare Pt_2 come docente di scuola superiore quando, in realtà, nello stesso anno, egli aveva ceSSto detta attività per intervenuto pensionamento: trattasi infatti di una errata indicazione, corretta in seguito alle osservazioni (v. note conclusive del CT), tale da non comportare una diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle operazioni peritali.
Quanto poi al fatto che il CT ha descritto una dinamica diversa da quella indicata nell'atto di citazione e precisata dall'Avv. , si osserva che la Pt_2 ricostruzione dell'incidente riportata nella consulenza (seppure in termini diversi,
pagina 16 di 35 ma sostanzialmente analoga a quella delineata dall'attore, in precedenza indicata) evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante incidentale, il CT ha correttamente valutato la “vis lesiva dell'incidente”, atteso che il Dr ha, Per_1 tra l'altro, riferito dell'auto che ha improvvisamente ha accelerato e ha deviato verso sinistra ed ha quindi tenuto adeguatamente conto della incidenza negativa della dinamica.
5.4.3) Non è condivisibile l'assunto secondo cui il CT non ha risposto alle osservazioni svolte dall'Avv. , quale difensore in proprio, con le note inviate Pt_2 mediante PEC del 10.5.2024: a tale riguardo va infatti osservato che il CT, come si è detto, correggendo una imprecisione contenuta nel primo elaborato trasmesso alle parti, ha indicato, nelle note conclusive, che nel 2017 il periziando ha ceSSto l'attività di insegnante ed ha quindi manifestato in tal modo di tenere in considerazione quanto rilevato nella citata PEC al I punto;
quanto agli altri punti (dal II al IX), si rileva che l'Avv. ha ribadito ed illustrato ulteriormente Pt_2 le critiche già contenute nelle osservazioni del consulente di parte, Dr. Per_6
(come si evince dai richiami alle osservazioni del consulente di parte contenuti nella suddetta PEC), sicché una ulteriore risposta non era neceSSria, avendo il
CT esaminato le osservazioni articolate dal consulente di parte (v. note conclusive del CT).
5.4.4) Né appare censurabile l'operato del CT che non ha tenuto in considerazione alcuni documenti (così come richiesto dall'Avv. , v. in Pt_2 particolare punto IX della citata PEC), trattandosi di documentazione che non era stata precedentemente prodotta e di cui non era stata chiesta l'acquisizione.
A tale riguardo si osserva, in ogni caso, che tale documentazione (allegata alle note di precisazione delle conclusioni) è inammissibile ex art. 345 c.p.c. poiché, in base alla prospettazione dello stesso attore-appellante incidentale, si tratta di documenti volti ad evidenziare non un sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute (che non è stato dedotto) - tale da richiedere una valutazione medico legale tramite l'ausilio del consulente - ma la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate nonché di eventuali spese mediche pagina 17 di 35 future, aspetti che potranno essere valutati nel prosieguo, esaminando le specifiche doglianze articolate sul punto.
5.4.5) Le contestazioni svolte dall'appellante anche sulla base delle osservazioni del CTP, dirette ad evidenziare che la percentuale della invalidità permanente accertata anche dal TT. sarebbe riduttiva, non sono Per_1 condivisibili.
Invero va in primo luogo osservato – da un lato - che la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute va determinata con un corretto criterio medico-legale e in base ad un bareme redatto con criteri di scientificità e - dall'altro – che il bareme approvato con D.M. 3 luglio 2003 possiede tale requisito (tra le altre Cass. civ. 19229/2022).
I parametri di cui alla tabella allegata al citato decreto ministeriale sono stati utilizzati dal Dr. ( e dalla CT incaricata dal AL) per individuare Per_7 la incidenza negativa delle lesioni, con riferimento ai vari distratti anatomici, e per poi valutare complessivamente i postumi permanenti: pertanto, tenuto conto che i criteri di valutazione posti a fondamento degli accertamenti tecnici sono scientificamente corretti, si ritiene che non sia censurabile la metodologia seguita per procedere alla stima della invalidità permanente.
In secondo luogo si rileva che non sono emersi sufficienti elementi che inducano a discostarsi dalle concordi conclusioni dei due consulenti i quali hanno escluso il nesso causale tra il sinistro verificatosi nel 2003 e i postumi al ginocchio sinistro ed al rachide cervicale.
Infatti, sotto il primo profilo, è emerso che una risonanza magnetica effettuata
(a gennaio 2003), prima del sinistro “documenta un quadro con presenza di fenomeni degenerativi definiti di “alto grado” a carico del menisco interno. Il quadro patologico fotografato dopo 16 mesi, nella RMN del novembre 2004, documenta l'evoluzione patologica naturale del quadro già presente nel gennaio del 2003” (v. relazione del CT incaricata dal AL). Persona_8
In considerazione di ciò e tenuto presente che “dalla RMN del gennaio 2003 viene documentato che anche il menisco esterno era già in precedenza intereSSto da un processo di meniscosi” (v. relazione cit.), si ritiene che sia pagina 18 di 35 condivisibile quanto osservato dalla CT TT.SS secondo Persona_8 cui “il trauma subito dal ginocchio sinistro nel presente sinistro non può essere considerato concausa di tale evoluzione. Essendo presente, infatti, un quadro degenerativo così importante, anche le sollecitazioni meccaniche derivanti dalla semplice marcia avrebbero potuto cagionare evoluzione peggiorativa”.
Alla luce di tali elementi le diverse valutazioni effettuate dall'appellante incidentale, anche sulla base delle osservazioni del consulente di parte, non evidenziano elementi tali da indurre a pervenire ad una diversa conclusione (ne consegue che è assorbito l'esame degli aspetti trattati sul punto dall'appellante principale, in particolare con il terzo motivo di gravame).
Con riferimento ai postumi riscontrati a livello del rachide cervicale è emerso che gli esami strumentali precedenti all'epoca dell'incidente (luglio del 2003), attestano che tale distretto era già stato precedentemente coinvolto in un sinistro, “avendo già riportato rettilineizzazione con protrusioni erniarie. Nella
RMN del dicembre del 2005 compare una listesi del corpo di C6 non presente nei precedenti esami strumentali. Ma tale esito non può essere posto in nesso causale diretto con il sinistro di cui è causa, essendo stato refertato a distanza di due anni da sinistro stesso” (relazione dott.SS . Per_2
Tali circostanze valutate insieme al fatto che - come rilevato dal CT TT.
rispondendo alle osservazioni del CTP - la entità del sinistro “non Per_1 appare in grado di determinare una retrolistesi di C6 in quanto non idonea sotto il profilo della qualificazione del nesso causale in tema di idoneità quantitativa
(impossibile per il trauma in oggetto determinare detta tipologia lesiva)”, si ritiene che non siano ravvisabili sufficienti elementi per ricondurre eziologicamente al sinistro di cui si tratta le problematiche riscontrate al rachide cervicale.
Con riferimento agli altri postumi accertati dai CT si ritiene che non siano emersi dati oggettivi per poter valutare diversamente la complessiva invalidità permanente indicata unitariamente nella misura del 14% sia dalla TT.SS sia dal TT. tenuto conto che gli accertamenti e le concordi Per_2 Per_1 conclusioni alle quali sono pervenuti i due CT sono basati su un approfondito pagina 19 di 35 esame degli elementi desumibili dalla documentazione medico sanitaria prodotta, relativa anche alla situazione anteriore al sinistro di cui si tratta, e di quelli emersi nel corso della visita medico legale e all'esito dell'esame obiettivo, e considerato che dette conclusioni sono state confermate, nel presente giudizio, a seguito delle osservazioni critiche svolte dal consulente dell'odierno appellante incidentale.
5.4.6) Per le ragioni illustrate si ritiene che i CT abbiano adeguatamente valutato le conseguenze negative direttamente ricollegabili al sinistro di cui si tratta e che gli aspetti valorizzati dal danneggiato, anche mediante l'ausilio del
CTP (v. note allegate in sede di precisazione delle conclusioni con cui sono state ribadite ed illustrate le osservazioni critiche svolte nel corso delle operazioni peritali) non siano decisivi al fine di determinare la inabilità permanente in una percentuale maggiore rispetto a quella (del 14%) accertata da entrambi i CT, tenuto conto anche di quanto rilevato dal CT TT. il quale, rispondendo Per_1 alle osservazioni del consulente dell'appellante incidentale, ha rilevato che le valutazioni poste a carico dei singoli distretti sono state “ampiamente stimate sulla scorta del quadro clinico attuale del paziente, a fronte di una situazione odierna da porsi in giudizio facente riferimento ad un danno verificatosi nel 2003 ovvero a distanza di 21 anni dalla presente valutazione, a fronte di quadri clinici pre-esistenti, a fronte di un fisiologico depauperamento dell'organismo, a fronte di una modesta persistenza di quadri menomanti polidistrettuali……Il quadro menomante patito a seguito delle lesioni iniziali allo stato attuale si sovrappone con il naturale e fisiologico invecchiamento dell'organismo e pertanto sia il danno bio-logico permanente sia le restanti quote parte di danno sono state valutate non già per la lesione iniziale sic et simpliciter quanto per la complessiva incidenza di lesioni consimili sulla evoluzione del quadro menomante dei distretti anatomici oggetti di trauma iniziale”.
Inammissibile risulta la prova testimoniale ribadita, sul punto, in questa sede dall'appellante incidentale atteso che i capitoli (da n. 18 a n. 26) riguardano, in parte, circostanze di fatto desumibili dalla documentazione medico sanitaria prodotta, già esaminata e valutata da due CT e, per il resto, implicano giudizi e pagina 20 di 35 valutazioni da parte dei testimoni in ordine alle condizioni di salute del danneggiato, agli stessi precluse.
5.5) Quanto alla inabilità temporanea si ritiene che non siano ravvisabili ragioni per discostarsi dalla CT del dott. (il quale ha determinato un Per_1 periodo complessivo di giorni 122 (rispetto agli 80 giorni indicati dal CT incaricato nel giudizio di primo grado) – confermato anche in seguito alle osservazioni consulente di parte - tenuto conto che i diversi periodi di inabilità sono stati individuati, come specificato dal CT, sulla base della natura ed entità delle lesioni, direttamente ricollegabili al sinistro, della iniziale mobilizzazione del paziente, delle risultanze della documentazione e delle terapie praticate.
5.6) PaSSndo ad esaminare le questioni concernenti la personalizzazione del danno va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, detta personalizzazione deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati
(Cass. civ. n. 25164/2020 ed altre in motivazione).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da
Sez. U, n. 26972 del 2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Alla luce di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non risultano nella fattispecie in esame, elementi tali da consentire la richiesta personalizzazione del danno, né le conclusioni rassegnate in via istruttoria dall'appellante incidentale sono idonee a tal fine, in quanto volte alla dimostrazione di conseguenze che devono ritenersi comuni alla tipologia di danno subito e insufficienti a dimostrare uno stravolgimento delle abitudini del danneggiato, diverso e significativamente più incisivo rispetto a quello comune pagina 21 di 35 ad ogni persona che subisca il medesimo danno: i capitoli di prova articolati a tale riguardo (in particolare n. 48,49,50 e 51, volti a dimostrare che il “svolgeva Pt_2 diverse attività relazionali , di svago ricreative e realizzatrici della persona umana e cioè praticava il nuoto, lo jogging, il ciclismo in mountain-bike, il volley, il calcio il tennis, il ping pong, lo sci, le passeggiate in montagna, attività dapprima sospese che ha tentato di prendere e poi ha abbandonato a causa dei postumi) non appaiono significativi, perché dai capitoli di prova, così come formulati, non emergono circostanze di fatto specifiche ed eccezionali, non risultando che prima del sinistro le varie attività genericamente indicate avessero un carattere preponderante o particolarmente rilevante nella quotidianità.
Diversamente le menomazioni residuate dovute ai postumi accertati e in particolare anche a quelli ricollegabili al trauma contusivo dell'anca sinistra e al trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, che possono comportare difficoltà nei movimenti, risultano valutate dai CT ai fini della quantificazione della inabilità permanente.
Non sono quindi ravvisabili circostanze peculiari ed eccezionali che rendano il danno subito “più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della steSS età e condizione di salute (Cass. civ. n. 30/10/2018, n. 27482): sul punto va pertanto accolto il motivo di gravame articolato dall'appellante principale, con conseguente reiezione di ogni diversa istanza avanzata dall'appellante incidentale.
6.) PaSSndo ad esaminare le altre voci di danno dedotte dall'appellante incidentale con i motivi dallo stesso articolati, si osserva che le doglianze, con riferimento all'omeSS pronuncia sul risarcimento del danno morale (terzo motivo), sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
6.1) Invero, a tale riguardo va premesso che detto danno consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta pagina 22 di 35 attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore
(dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (Cass. civ. n.
26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto
(così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché poSS ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); è stato altresì evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione steSS (Cass. civ. n. 25164/2020).
6.2) Nel caso concreto l'odierno appellante incidentale ha sostanzialmente dedotto il turbamento psichico conseguente alle lesioni ricollegabile al ricovero ospedaliero ed alla necessità di sottoporsi ad interventi chirurgici: ciò posto, considerate la natura delle lesioni che hanno coinvolto diversi distretti anatomici, la entità complessiva della invalidità, l'incidenza dei postumi sulle quotidiane pagina 23 di 35 attività, la durata della inabilità temporanea, e la tipologia di cure e terapie alle quali il danneggiato ha dovuto sottoporsi, si ritiene che sia configurabile il “danno morale” (da sofferenza soggettiva interiore) - oltre a quello biologico (c.d. danno dinamico-relazionale).
6.3) Tenuto presente che la nuova edizione delle Tabelle milanesi (giugno
2024) – in conformità all'orientamento dei giudici di legittimità di cui si è detto
(v. anche Cass. civ. n. 7892/2024) - distingue i valori monetari corrispondenti alle due componenti (danno biologico - danno morale) del danno non patrimoniale, si ritiene, ai fini della corretta liquidazione del danno non patrimoniale, di porre a fondamento della decisione le citate tabelle che, con riferimento a ciascun punto di invalidità permanente, individuano un valore che comprende sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia gli aspetti relazionali, sia gli aspetti di sofferenza soggettiva, corrispondenti alle conseguenze della invalidità come sopra accertata.
7.) Infondate sono invece le doglianze dirette a censurare la decisione nella parte in cui il AL ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (quinto di motivo di appello incidentale).
Invero gli aspetti valorizzati dall'appellante incidentale al fine di evidenziare la sussistenza di un danno economico consistente nel versamento dei compensi professionali ai propri collaboratori non appaiono decisivi al fine di dimostrare pregiudizio dedotto poiché non risulta provato che egli abbia dovuto assumere nuovi collaboratori oltre a quelli di cui si è sempre avvalso anche in epoca anteriore al sinistro.
Né inoltre è emerso che l'invalidità permanente accertata abbia impedito all'appellante incidentale di continuare a svolgere l'attività professionale e comportato una invalidità lavorativa specifica: a tale riguardo, infatti, entrambi i
CT hanno escluso l'incidenza negativa dei postumi sul regolare espletamento delle prestazioni lavorative (v. CT TT.sa pag. 31 e relazione del Per_2
CT Dr il quale ha anche escluso che i postumi rendano l'attività di Per_1 docente e di avvocato maggiormente usurante e, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, ha espreSSmente affermato: “in merito alla incidenza
pagina 24 di 35 dei quadri menomanti sulla attività di docente e/o avvocato si conferma IN
MANIERA TASSATIVA che non esiste alcuna incidenza)”.
La natura ed entità complessiva degli esiti permanenti (localizzati a livello della spalla destra, della mano destra, del ginocchio destro, del piede destro, dell'anca sinistra e della caviglia sinistra) e la tipologia delle prestazioni professionali espletate (insegnante ed avvocato), implicanti attività sedentarie e intellettuali, inducono ad ritenere che non siano ravvisabili concreti elementi per ravvisare il pregiudizio lamentato.
Inoltre, va rilevato che, quanto al dedotto decremento nel volume degli affari, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra l'invalidità riportata e l'eventuale riduzione del reddito.
Le richieste avanzate sul punto dall'appellante incidentale non sono quindi meritevoli di accoglimento: né le istanze di prova testimoniale possono condurre ad una diversa conclusione atteso che i capitoli formulati (da n. 27 a n. 47) sono inammissibili per la loro genericità e perché implicanti valutazioni precluse ai testimoni.
Il motivo in esame va quindi respinto.
8.) Parimenti infondato è l'appello incidentale volto a censurare la decisione del AL che, sulla base della CT, ha liquidato a titolo di spese mediche l'importo complessivo di €. 4.155,00, a fronte della documentazione allegata attestante un esborso di €. 5.280,00 (sesto motivo).
A tale riguardo va rilevato che, come osservato dal CT incaricato dal AL
e confermato dal Dr. in questo procedimento, sulla base della Persona_3 documentazione prodotta (da n. 112 a n. 183), richiamata dall'appellante incidentale, l'importo escluso dalla liquidazione riguarda spese sostenute in epoca successiva al mese di ottobre 2006 e non è quindi riferibile al sinistro di cui si discute, essendo intervenuti, dopo l'ottobre del 2006, altri due eventi traumatici.
Ne consegue che è irrilevante il capitolo di prova (n. 27) articolato sul punto, peraltro anche inammissibile, perché implicante valutazioni precluse ai testimoni pagina 25 di 35 in ordine alla necessità della spesa (“vero che l'avv. doveva Parte_2 sopportare spese per cure mediche per somma pari ad €. 5.258,08….”).
9.) Va altresì respinto il (settimo) motivo di impugnazione incidentale diretto ad ottenere il riconoscimento della somma complessiva di €. 1.809,50 relativa alla spesa sostenuta per l'acquisto degli oggetti personali danneggiati in seguito al sinistro.
Va premesso che, come si evince dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al AL, la Compagnia di Assicurazione, sin dal primo atto difensivo, ha contestato tutte le voci di danni dedotte dalla controparte, compresa quella di cui si tratta, per cui non può applicarsi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò posto va rilevato che la documentazione prodotta dall'attore, valorizzata a sostegno delle doglianze in esame (doc. da n. 188 a 195), non appare decisiva poiché, in parte, per la genericità del contenuto, non è riferibile a spese ed acquisti effettuati dall'odierno appellante-incidentale (doc. n. 188,
191,192,193,194,195) e, in parte, per le date dei documenti, redatti a distanza di circa sette mesi (doc. n. 189, relativo all'acquisto di un telefono cellulare) e di circa un anno ( doc. n. 190, relativo all'acquisto di occhiali da vista con lenti antiriflesso) dal sinistro, non è ricollegabile all'incidente di cui si tratta
(risalente al mese di luglio del 2003).
Né le prove orali ribadite in questa sede (capitoli da n. 29 a n. 30, volti a far confermare l'esborso degli importi indicati nei documenti per l'acquisto di scarpe, cellulare, occhiali, orologio, maglietta pantaloni asseritamente danneggiati in occasione del sinistro) sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, perché i capitoli sono generici ed implicano valutazioni precluse ai testimoni in ordine all'asserito danneggiamento degli oggetti, e poiché, in ogni caso, non permettono di accertare quale fosse il valore di detti oggetti.
10.) Parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, è
l'ottavo motivo di gravame volto ad ottenere il risarcimento del danno ricollegabile agli esborsi sostenuti per i viaggi nei vari presidi ospedalieri per visite, ricoveri e terapie, da liquidare in via equitativa, tenuto conto delle diverse pagina 26 di 35 località in cui sono state espletate le prestazioni mediche desumibili dalla documentazione prodotta.
10.1) In punto di diritto, giova evidenziare che il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno aSSi difficoltosa, nonché che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza.: tale liquidazione, dunque, è consentita al giudice soltanto in presenza di un'impossibilità ovvero di un'oggettiva difficoltà per la parte intereSSta di provare l'esatto ammontare del danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che eSS fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 9744/2023; n. 4534/2017).
10.2) Nella specie dalla documentazione prodotta dall'attore-odierno appellante - tenuta in considerazione anche ai fini della liquidazione del rimborso delle spese mediche di cui si è detto in precedenza (confermate, in questa sede, sulla base delle risultanze delle due CT, nell'importo di €. 4.155,04) – risulta che l'Avv. si è sottoposto a diverse cure e terapie anche al di fuori del luogo di Pt_2 residenza, LI IC (per esempio a Pesaro e in provincia di Macerata), e della Regione CH (per esempio a Teramo), ed ha quindi sostenuto inevitabilmente anche le relative spese per i neceSSri spostamenti.
Accertata così la esistenza del danno, si ritiene di liquidare in via equitativa l'importo complessivo di €. 1.800,00, compresi rivalutazione ed interessi sino alla data odierna, considerati i diversi viaggi desumibili dagli accertamenti pagina 27 di 35 medico sanitari ai quali si è sottoposto il danneggiato, fino ad ottobre del 2006, riferibili, come si è detto in precedenza, al sinistro di cui si tratta, escluso quindi il maggiore importo richiesto che riguarda prestazioni non direttamente ricollegabili alle lesioni subite in seguito all'incidente per cui è causa: si ritiene infatti che, come le spese mediche, così anche gli esborsi sostenuti dopo il mese di ottobre del 2006 per viaggi nei presidi sanitari per ricoveri, visite e terapie non poSSno essere posti in nesso causale diretto con il sinistro di cui si tratta, in considerazione dei due eventi traumatici sopravvenuti.
Né ai fini della liquidazione di un maggiore importo appare decisiva la documentazione prodotta dall'appellante incidentale (allegata sub lett. D alle note di precisazione delle conclusioni), diretta ad evidenziare la necessità di spese attuali e future (in particolare per terapia infiltrativa): invero, considerati la entità delle lesioni riferibili al sinistro ed il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca della stabilizzazione dei postumi, si ritiene che la necessità delle ulteriori terapie prescritte e le relative spese non siano direttamente ricollegabili all'incidente del
28.7.2003.
11) Il nono motivo di impugnazione incidentale con cui l'Avv. ha Pt_2 censurato la sentenza impugnata per omeSS pronuncia in ordine alla liquidazione del compenso relativo alla fase stragiudiziale e delle spese sostenute per la procedura di mediazione, all'epoca obbligatoria, è fondato.
11.1) Circa le spese legali stragiudiziali la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 15732/2022) ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire neceSSriamente secondo le tariffe forensi, eSS resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione
pagina 28 di 35 processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del
2017; Cass. S.U. n. 24481 del 2020). Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Ne consegue che le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.
Così ricostruiti gli oneri gravanti sulla parte danneggiata al fine del riconoscimento e della liquidazione, all'interno del danno emergente, delle spese stragiudiziali sostenute, va verificato, con una valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali dedotte fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, anche se la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
11.2) Nella fattispecie le spese l'attività stragiudiziale (tutte anteriori al giudizio, come si evince dai documenti prodotti), erano potenzialmente utili, in base ad una valutazione ex ante, al fine di verificare la responsabilità in merito all'accaduto e la natura ed entità dei danni subiti dall'Avv. , circostanza del Pt_2 resto confermata dal fatto che la Compagnia di assicurazione, prima del giudizio, sulla base degli accertamenti tecnici espletati e a seguito all'attività difensiva svolta dal legale, ha versato la somma di €. 30.000,00 (nel 2005).
11.3) Per tali ragioni si ritiene che siano dovute le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale che si ritiene di liquidare nell'importo di €. 4.860,00 (indicato dall'appellante incidentale, compresi gli accessori), tenuto conto della somma pagina 29 di 35 versata in via stragiudiziale (€. 30.000,00) e dell'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa (desumibile anche dalla corrispondenza tra il medesimo e la
Compagnia di Assicurazione), oltre il rimborso della somma di €. 856,26 relativa alla spesa, documentata, sostenuta per la procedura di mediazione (doc. n. 325
a, b;
doc. n. 326 a, b,).
12.) Quanto al decimo motivo di gravame incidentale, concernente l'omeSS pronuncia in ordine al rimborso delle spese di CTP (sostenute nel corso della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado), di CT e delle altre spese vive (quali notifiche, contributo unificato) si osserva invece che la relativa ripartizione va regolata in base all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza, trattandosi di spese processuali: tra queste rientrano infatti anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (avente natura di allegazione tecnica difensiva) che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 30289/2019; Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
13.) Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento incidentale, la invalidità permanente va rideterminata nella misura del 14%, mentre la inabilità temporanea va determinata, così come indicato dal CT Dr. in 30 giorni al 100%, in 30 giorni al 75%, in Persona_3
30 giorni al 50%, in 32 giorni al 25%; inoltre, riconosciuto il pregiudizio soggettivo ed escluso invece l'aumento a titolo di personalizzazione, il danno non patrimoniale va liquidato in base alle tabelle del AL di Milano, aggiornate al mese di giugno del 2024 che prevedono una liquidazione unitaria che comprende, come si è detto, anche il c.d. danno morale.
Giova infatti ricordare che, se (come nel caso di specie) le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la decisione, il giudice, anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione giacché “l'aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall' che pure CP_7 viene fatto in ambito nazionale con riguardo alle tabelle di liquidazione del danno pagina 30 di 35 comunemente adoperate, è operazione che può essere compiuta, volta per volta, anche dal giudice di merito;
eSS è tuttavia cosa diversa sia dall'individuazione di criteri generali atti a consentire un ristoro del danno quanto più equo possibile in una situazione tipica predeterminata, sia dalla personalizzazione del risarcimento con riguardo al caso concreto” (Cass. civ. n. 7272/2012).
Quanto al danno patrimoniale i motivi di appello incidentale vanno accolti limitatamente al riconoscimento delle somme, in precedenza indicate, a titolo di rimborso spese, anche stragiudiziali.
14.) Si ritiene di procedere quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale e di esaminare nel prosieguo l'ulteriore profilo di gravame principale
(concernente la errata decurtazione degli acconti) ed il motivo di appello incidentale (relativo al mancato riconoscimento degli interessi).
Tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) - che, al momento del fatto (28.7.2003), aveva già compiuto 45 anni (si farà quindi riferimento alla colonna “46” anni) - e della percentuale di invalidità permanente (14%), si ritiene di poter liquidare equitativamente, in base alle citate tabelle, aggiornate a giugno
2024, i seguenti importi:
- €. 43.603,00 per l'invalidità permanente;
- €. 8.682,50 per la invalidità temporanea, tenuto conto dell'importo di €.
115,00 giornaliero (€.3.450,00 per 30 giorni al 100%, €. 2.587,50 per 30 giorni al 75%, €. 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed €. 920,00 per 32 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi ad €. 52.285,50 in valori attuali, tenuto presente che, dall'epoca della elaborazione delle tabelle, utilizzate per la liquidazione, non è intervenuta una significativa variazione, tale da imporre un aggiornamento dei valori.
15.) La somma complessivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno è pertanto pari a complessivi €. 59.801,76, in valori attuali, avuto riguardo all'importo sopra liquidato a titolo di esborsi e compenso stragiudiziale
(complessivi €. 7.516,26).
15.1) E' pacifico tra le parti che l'Avv. ha ricevuto dalla Compagnia di Pt_2
Assicurazione la somma di €. 30.000,00, in data (26.10.2005, v. doc. n. 309 a, b,
pagina 31 di 35 allegati da parte attrice nel giudizio di primo grado) anteriore a quella in cui è stato introdotto il procedimento di primo grado (con atto notificato nel mese di agosto 2014), e quella di €. 42.000,00 mediante assegno circolare allegato dalla
Compagnia di Assicurazione convenuta alla comparsa di costituzione in giudizio del 15.1.2015.
15.1.1) A tale riguardo sono fondate le doglianze della Parte_1 la quale ha lamentato la erroneità della decurtazione degli acconti atteso
[...] che, come chiarito dalla Suprema Corte, è neceSSrio rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione (tra le altre, Cass. civ.
23927/2023).
15.1.2) Parimenti fondate sono le doglianze dell'appellante incidentale (con il secondo motivo) basate sul fatto che il AL ha omesso qualsiasi valutazione in ordine agli interessi compensativi.
Si ritiene infatti che nella liquidazione del danno la sola rivalutazione non sia sufficiente a ristorare la perdita subìta dal danneggiato: invero è configurabile, in via presuntiva, un danno derivante dal ritardo nel pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale;
il tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, rappresenta infatti un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate, poiché tale operazione condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza della CaSSzione, Sezioni Unite, del 17.2.1995, n.
1712; la cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
15.2) Pertanto, al fine di accertare l'importo dovuto sulla base di valori omogenei, la somma, come sopra rideterminata (€. 59.801,76) va devalutata all'epoca del sinistro;
quindi, calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria in pagina 32 di 35 base agli indici ISTAT sulla somma annualmente via via rivalutata (Cass. civ. n.
1712/1995) fino alla data del primo acconto (26.10.2005), va detratta dalla somma ottenuta quella versata, pari ad €. 30.000,00; sulla somma residua vanno e calcolati rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data del secondo versamento (15.1.2015) e dalla somma così ottenuta va sottratto l'importo di €. 42.000,00; infine sulla eventuale somma residua, vanno calcolati interessi e rivalutazione, in base ai criteri indicati, fino alla data della decisione.
15.3) Applicando i criteri di calcolo descritti e, quindi, devalutata la somma come sopra rideterminata (complessivamente pari a €. 59.801,76) all'epoca dell'evento lesivo e calcolati la rivalutazione e gli interessi, in base ai criteri sopra indicati, sulla somma così ottenuta (€. 40.904,08) fino alla data del primo acconto di cui si è detto (26.10.2005), si ottiene l'importo di €. 45.124,61 (di cui
€. 2.461,65 per interessi ed €. 1.758,88 per la rivalutazione); sottratto quindi l'importo di €. 30.000,00, versato a titolo di acconto, e calcolati interessi e rivalutazione in base ai criteri sopra indicati sulla somma residua (che ammonta ad €. 15.124,61) fino alla data del secondo versamento (15.1.2015), si ottiene la somma di €. 20.855,96 (di cui €. 3.311,41 per interessi ed €. 2.419,94 per rivalutazione) – ancora dovuta quando è stato introdotto il procedimento di primo grado - inferiore rispetto all'ammontare dell'importo versato dalla Compagnia di
Assicurazione al momento della costituzione in giudizio, pari ad €. 42.000,00.
15.4) Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attore e ribadita in questa sede dall'appellante incidentale va respinta in considerazione delle somme dal medesimo già ricevute e che, pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla Compagnia di
Assicurazione, va restituita la somma versata in eccesso, pari ad €. 21.144,04 (€.
42.000,00 – 20.855,96).
16.) La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: invero il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pagina 33 di 35 pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le altre, Cass. civ. 12.04.2018
n. 9064); è quindi assorbito l'esame quarto motivo di appello principale.
Nella fattispecie in esame, la complessità degli accertamenti medico-legali svolti, ricollegabile alla difficoltà di verificare la natura e la entità delle conseguenze pregiudizievoli riconducibili al sinistro di cui si tratta - a tale riguardo la TT.SS aveva rilevato che risultava “estremamente Per_2 difficoltoso discernere le visite cliniche specialistiche e gli esami strumentali eseguiti a causa degli esiti del sinistro del 28.7.2003 e gli accertamenti eseguiti a causa dei sinistri sopravvenuti successivamente (frattura mano destra del
8.10.2006, trauma colonna vertebrale-cervicale-luSSzione-distorsione- distrazione ginocchio destro, trauma polso destro del 2.4.2007”) – il fatto che la steSS Compagnia di Assicurazione, sulla base delle valutazioni del medico fiduciario, ha inizialmente indicato, costituendosi in giudizio, una percentuale di invalidità permanente (del 17-18%) superiore a quella poi accertata giudizialmente dai due CT (circostanza che conferma la difficoltà di cui si è detto) e l'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dal notevole ridimensionamento della somma dovuta a titolo di risarcimento - nonostante la fondatezza di alcuni rilievi sollevati dall'appellante incidentale - che peraltro è stata versata, in parte, in epoca anteriore al procedimento e, per il resto, al momento della costituzione in giudizio della Compagnia di Assicurazione) sono elementi che, valutati complessivamente, evidenziano i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi e per porre a carico delle parti le spese sostenute per la CT espletata nel procedimento di primo grado nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento espletato nell'interesse dell'attore e della Compagnia convenuta, fermo restando l'esborso sostenuto per i rispettivi CTP a carico di ciascuna parte.
pagina 34 di 35 Le spese della CT espletata nel presente grado di giudizio, nell'interesse esclusivo dell'appellante, liquidate come da separato decreto, rimangono a carico del medesimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza
[...] Parte_2 del AL di LI IC n. 130/2020 pubblicata il 13.2.2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno in complessivi €. 59.801,76, in valori attuali, e, dato atto di quanto già versato dalla predetta Compagnia di Assicurazione, respinge la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento di Parte_2 ulteriori somme e, per l'effetto, dispone la restituzione, da parte di
[...]
alla dell'importo di €.21.144,04, ricevuto Parte_2 Parte_1 in eccesso;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone a carico delle parti le spese sostenute per la CT espletata nel giudizio di primo grado, nella misura del 50% ciascuna;
pone definitivamente a carico di le spese sostenute per la Parte_2
CT espletata nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Ancona il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
TT.SS Anna Bora
Il Presidente
TT. Guido Federico
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
TT. Guido Federico Presidente
TT.SS Maria Ida Ercoli Consigliere
TT.SS Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.369/2020
promoSS da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CATALDI ROBERTO
APPELLANTE
Contro
CROCE Avv. (C.F. ) in proprio ex art. 86 CP_1 C.F._1
c.p.c., anche disgiuntamente con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CARLI e dell'Avv. IACHINI VALERIA
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
, (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
, (C.F. Controparte_3 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI pagina 1 di 35 OGGETTO: appello avverso la sentenza del AL di LI IC n.
130/2020 pubblicata il 13.2.2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: chiede il rigetto di ogni avversa contestazione riguardo l'elaborato peritale ivi compresa l'eventuale richiesta rinnovo della consulenza e/o di chiamata a chiarimenti del Perito, così come si oppone a che abbiano ingresso gli ulteriori documenti prodotti dall'appellato in sede di operazioni peritali ovvero quelli riportati nell'allegato 1, pagg. 27-52, della relazione definitiva del TT. Per_1
Conclude riportandosi all'atto di citazione in appello e quindi chiedendo:
“(…) in riforma parziale della Sentenza n. 130/2020 emeSS e depositata il
13/2/2020 dal AL di LI IC, Giudice TT. Pietro Merletti, nell'ambito del giudizio civile n. 2054/2014 R.G., accogliere tutte le conclusioni, già avanzate in prime cure dalla , ovvero: Controparte_4
- accertare e dichiarare, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, che l'avv. ha riportato in conseguenza del sinistro del Parte_2
28/7/2003 postumi permanenti nella misura del 14%, con una ITT di 20 giorni (al
100%), ITP di 20 giorni (al 75%), ITP di 20 giorni (al 50%), ITP di 20 giorni (al
25%), sostenendo spese mediche per € 4.155,00, così come accertato e riconosciuto dal CT TT.SS Per_2
- effettuare quindi la liquidazione del danno biologico, secondo le tabelle di
Milano 2018, tenendo conto delle risultanze della CT, senza applicare alcuna personalizzazione, nella misura di € 46.059,00, salvo somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, detraendo le somme versate dalla e percepite dal _1
, operando una corretta rivalutazione delle stesse;
Pt_2
- accertare e dichiarare che la ha versato pro bono pacis in favore _1 dell'avv. la complessiva somma di € 72.000,00, conteggiata Parte_2 sulla base di postumi permanenti maggiori rispetto a quelli effettivamente riconosciuti ed accertati dal CT TT.SS in corso di causa (14%) e Per_2 per l'effetto condannare l'avv. a restituire alla Parte_2 CP_4
pagina 2 di 35 l'eccedenza versata pari ad € 24.932,00, salva somma maggiore o minore _1 che sarà ritenuta di Giustizia;
- respingere in ogni caso ogni e qualunque domanda formulata dall'avv. , Pt_2 siccome infondata in fatto e in diritto specie in ordine al quantum .
Con espreSS riserva, anche in questa sede, in caso di mancato accoglimento della domanda di restituzione, di promuovere apposita azione per la ripetizione dell'indebito.(…)
In ogni caso con vittoria di spese e competenze oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Conclude, altresì, per il rigetto delle avverse eccezioni ivi compresa quella relativa al difetto dello jus postulandi per nullità della procura alle liti sia perché tardiva, sia perché infondata nel merito, sia perché superata dalle produzioni effettuate con nota di deposito telematica del 9.2.2021.
Nella denegata ipotesi in cui si ritenga fondata l'eccezione di carenza di jus postulandi per nullità della procura alle liti ex adverso sollevata, chiede anche in questa sede che, sospesa ogni pronuncia nel merito, la causa sia rimeSS sul ruolo per concedere alla parte appellante il termine di cui all'art. 182 c.p.c.
Conclude, infine, per il rigetto dell'appello incidentale spiegato da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta siccome infondato in fatto e Parte_2 in diritto sia in ordine all'an sia in ordine al quantum e per il rigetto delle avverse istanze istruttorie
Dell'appellato-appellante incidentale: eccepisce la nullità degli elaborati e dell'operato del CT dr. e chiede Per_1 di rinnovare la CT con assegnazione dell'incarico ad altro ausiliare, e quindi con revoca del dr. adottando i provvedimenti conseguenti. Per_1
In via subordinata, rinvia esplicitamente a tutte le conclusioni di cui alla memoria di costituzione introduttiva del giudizio, di seguito trascritte:
“A)- in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità comunque la nullità dell'avversario atto di appello per carenza dello ius postulandi e comunque per difetto di mandato secondo le ragioni ed i motivi di cui al relativo paragrafo della superiore narrativa e svolto in via preliminare;
pagina 3 di 35 B)- in ogni caso e prioritariamente dichiarare inammissibile e/o rigettare integralmente l'atto di appello notificato da - in ogni caso emettere _1
l'invocata declaratoria con riguardo a tutti i singoli motivi di censura da quest'ultima proposti - perchè del tutto infondato in fatto e in diritto e, comunque,
C)- in adesione ai motivi di cui all'interposto appello incidentale - formulato sia in via principale nei paragrafi II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X che in via meramente condizionata e/o subordinata nel solo paragrafo I (nella denegata ipotesi di accoglimento dell'atto di appello avversario limitatamente al motivo attinente l'invocata invalidazione del riconoscimento della I.P. al 24%, siccome riconosciuto dal AL) accogliere le conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni di prime cure che di seguito vengono pedissequamente ritrascritte:
C.1)- accertare e dichiarare che l'incidente stradale in questione è avvenuto per fatto e totale colpa di e di , e dunque per loro Controparte_3 Controparte_2 esclusiva responsabilità ex art. 2043 c.c., e quindi,
C.2)- accertare e dichiarare l'entità dei danni tutti patiti dall'avv. Parte_2
a causa delle lesioni riportate nel sinistro, come da documentazione
[...] allegata, e cioè quello patrimoniale (da incapacità lavorativa specifica dovuta ad invalidità permanente e/o ad inabilità temporanea, da spese mediche sostenute, da rovina di effetti ed oggetti personali, e da ogni altro conseguente esborso, anche futuro) e quello non patrimoniale in tutti i suoi aspetti, e cioè il profilo biologico (sia sotto la dimensione statica e sia sotto quella dinamico-relazionale in concreto, e cioè personalizzata dalle particolari condizioni soggettive del danneggiato, e quindi anche da maggiore usura lavorativa), il profilo morale
(entrambi da I.P. e da I.T.), il profilo psichico, il profilo esistenziale (per turbative alla serenità personale e familiare, per pregiudizio alle attività realizzatrici della propria persona, per lesione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità), nonché tutti gli altri danni conseguenti e correlati (es. perdita di chances, pregiudizi alla vita di relazione, spese mediche future, ecc.) danni tutti che, pur potendo essere quantificati, come in effetti si pagina 4 di 35 quantificano in via prudenziale, nella misura complessiva di € 254.458,59 alla data del sinistro de quo, in effetti, nella indeterminabilità complessiva del loro valore, saranno quantificati in quella misura minore o maggiore, ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice in corso di causa, con valutazione che tenga comunque conto dell'età e dell'attività lavorativa ed extralavorativa dell'attore e dunque dei negativi riflessi di tipo economico, sociale, sportivo, ludico, relazionale e ricreativo allo stesso causati dall'infortunio, occorrendo a mezzo di CT medica, per tutti oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi (in misura legale dal dì del dovuto fino al 10/12/2014, e quindi, dall'11/12/2014 alla pronuncia, nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, co.
4°, c.c., cosi come modif. dal D.L. 12/9/2014 n. 132, e dalla L. di conv.
10/11/2014 n. 162), e infine oltre agli ulteriori interessi ex novellato art. 1284, co. 4°, c.c., dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo, detraendo da detto importo gli acconti già pagati dalla Controparte_4
C.3)- accertare e dichiarare il diritto dell'avv. di vedersi Parte_2 risarcire le somme dovute a titolo di competenze legali per la gestione della fase stragiudiziale e della procedura di mediazione obbligatoria della presente controversia, e quantificate in tutto (tra costi vivi di mediazione di € 856,26, ed onorari di € 4.860,00 inclusi IVA e CAP) nell'importo complessivo di € 5.536,26;
C.4)- condannare i convenuti in primo grado, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, dell'integrale risarcimento di tutti i danni di cui alle premesse, e cioè della somma che qui espreSSmente è dichiarata e quantificata in € 259.994,85 (derivante dalla addizione tra la sorte di € 254.458,59, alla data del sinistro, e la somma di € 5.536,26 dovuta per l'attività professionale stragiudiziale e per quella di mediazione obbligatoria), o comunque condannarli al pagamento di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi (in misura legale dal dì del dovuto fino al 10/12/2014, e quindi, dall'11/12/2014 alla pronuncia, nella misura prevista per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ex art. 1284, co.
4°, c.c., cosi come modif. dal D.L. 12/9/2014 n. 132, e dalla L. di conv.
10/11/2014 n. 162), e infine oltre agli ulteriori interessi ex novellato art. 1284,
pagina 5 di 35 co. 4°, c.c., dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo, a cui detrarre gli acconti già pagati all'attore dalla Controparte_4
C.5)- condannare i convenuti in primo grado, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio oltre che quello di primo grado rettificate in ragione delle censure specificamente rivolte alla sentenza appellata.
D)- In via istruttoria e per i superiori motivi di censura proposti in via incidentale:
D.1)- previa revoca dell'ordinanza riservata del 3/11/2016 con cui il GOT ha respinto le istanze istruttorie di prova orale ed ha escluso di tutti i capitoli di prova articolati nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, di parte attrice,
l'appellante incidentale, in ragione delle argomentazioni svolte, ammettere la prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui ai capitoli di prova nn. 18, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, con i testi indicati…”
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il AL di LI IC pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
e , diretta ad ottenere il Parte_1 Controparte_2 Controparte_5 risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi il
28.7.2003, ha condannato i convenuti in solido a versare all'attore la somma di
€. 61.675,75 (ottenuta sottraendo gli acconti dall'importo di €. 137.001,00, determinato sulla base della invalidità permanente del 24%, comprese la personalizzazione e le spese ritenute congrue dal CT), oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo, e a rifondere le spese di lite liquidate in complessivi €.13.430,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge.
II) Ha proposto appello avverso tale sentenza la per i Parte_1 motivi di seguito riepilogati, chiedendo di rideterminare la somma dovuta in base pagina 6 di 35 alle tabelle milanesi ed alla CT espletata - dalla quale era emersa una invalidità permanente del 14%, oltre la inabilità temporanea - di respingere ogni ulteriore domanda avanzata dalla controparte, perché infondata, e di condannare l'Avv.
a restituire le somme versate in eccedenza, rispetto a quanto Parte_2 effettivamente spettante al medesimo a titolo di risarcimento dei danni subiti.
III.) Si è costituito l'Avv. che, in via preliminare, ha eccepito il Parte_2 difetto dello ius postulandi in capo al difensore dell'appellante, Avv. Roberto
Cataldi; nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati, ed ha proposto appello incidentale, per le ragioni di seguito illustrate, articolando le domande in epigrafe trascritte.
IV.) Respinta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata (in mancanza di sufficienti elementi dai quali poter desumere il requisito del periculum in mora), il Collegio, con ordinanza del
20.12.2023/22.1.2024, dichiarata la contumacia degli appellati convenuti
[...]
e ha ritenuto neceSSrio rinnovare la consulenza medico CP_3 CP_2 legale - nominando CT il Dr. - in considerazione sia delle Persona_3 doglianze dell'appellante, dirette a censurare la decisione del primo giudice che si
è discostato dalle conclusioni della TT.SS Zamparano (CT incaricata dal
AL) e dei rilievi dell'appellante incidentale che, sotto diversi profili, ha contestato la consulenza tecnica d'ufficio svolta nel procedimento di primo grado sia del fatto che le questioni prospettate con i motivi di appello (dall'appallante principale e dall'appellante incidentale) erano tali da implicare valutazioni di natura tecnica in ordine ai postumi ricollegabili al sinistro e da imporre un approfondimento istruttorio in ordine alla natura ed alla entità delle lesioni subite dal danneggiato ed alle conseguenze ricollegabili a tali lesioni.
Depositata la CT e preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data
4.7.2024, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 7 di 35 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Va anzitutto esaminata la eccezione di inammissibilità e di nullità dell'atto di appello per asserita carenza dello ius postulandi e comunque di difetto di valida procura al difensore Avv. Cataldi, sollevata dall'appellato , il quale Pt_2 ha osservato che “nella delega a margine del frontespizio dell'atto di appello il soggetto che gli ha conferito mandato (indicato tra parentesi come il Dr. Per_4
) non risulta indicato come titolare di alcuna funzione o carica specifica che
[...] lo abiliti, come rappresentante legale, al conferimento della menzionata delega al predetto avvocato”.
1.2) L'eccezione è infondata e va pertanto respinta.
Invero la procura a margine dell'atto di appello indica la procura notarile in forza della quale il TT. è stato abilitato al conferimento del mandato al Per_4 difensore (atto Notaio rep. n. 82031 del 23.1.2019). Per_5
Dal contenuto di tale atto notarile (depositato dall'appellante principale il
9.2.2021 in seguito alla eccezione sollevata dalla controparte con la comparsa di costituzione depositata il 19.1.2021) risulta che il TT. “per le Persona_4 attività di competenza, secondo i limiti definiti nell'ambito della liquidazione dei sinistri” è stato investito del potere di “nominare avvocati difensori alle liti, esclusi i giudizi in CaSSzione, conferendo procura per rappresentare la società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, o firmando per delega gli atti relativi a giudizi e procedimenti civili e recedere da giudizi intentati, transigere e conciliare qualsiasi controversia giudiziale e non giudiziale….” (v. art. 4).
Al dott. era stato quindi conferito, tra gli altri, anche il potere di Per_4 conferire il mandato ad un legale per la rappresentanza e difesa nel giudizio innanzi alla Corte di Appello, avente ad oggetto la liquidazione del danno ricollegabile ad un sinistro, risultando escluso detto potere nei procedimenti innanzi alla Corte di CaSSzione: del resto i poteri attribuiti al Dr. in base Per_4 alla citata procura notarile trovano conferma nella visura camerale della
[...] allegata dall'appellante principale in data 9.2.2021 (v. in Parte_1 particolare pag. 32, 138,139 e 199).
pagina 8 di 35 Per tali argomentazioni che, per il loro carattere dirimente, assorbono l'esame delle altre questioni trattate sul punto dalle parti (anche in ordine alla asserita tardività della eccezione), si ritiene che la documentazione allegata sia sufficiente al fine di dimostrare che il TT. ha legittimamente conferito la procura a Per_4 margine dell'atto di appello all'Avv. Roberto Cataldi in base ai poteri allo stesso attribuiti con la citata procura notarile del 2019.
2.1) Con il primo motivo di gravame ha censurato la Parte_1 sentenza impugnata nella parte in cui il AL , pur correttamente utilizzando la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, così come riportata nell'allegato II al D.M. 3/7/2003, pubblicato in G.U.
11/9/2003 n. 211 del quale fa parte integrante, si è poi discostato dalle conclusioni cui è giunto il CT TT.SS (che pure aveva utilizzato la Per_2 predetta tabella) con una valutazione del tutto personale e avulsa dalla criteriologia medico – legale;
ha quindi chiesto di riformare parzialmente la sentenza di primo grado, perché basata su una valutazione eccessiva dell'invalidità permanente indicandola in 24 punti di percentuale a fronte dei 14 punti di percentuale riconosciuti dal CT TT.SS e di rideterminare Per_2
l'importo dovuto sia per il danno biologico permanente (sulla base della percentuale indicata dal CT) sia per la inabilità temporanea (adottando l'importo giornaliero di €. 98,00 previsto dalle tabelle di Milano del 2018), sia a titolo di spese mediche riconosciute congrue dal CT (in misura pari ad €.
4.155,00).
2.2) Con il secondo motivo di appello l'appellante principale lamenta la erroneità della decisione nella parte in cui il AL ha riconosciuto la personalizzazione senza peraltro indicare come sia stato determinato il risarcimento base né specificare quale percentuale di personalizzazione sia stata nella specie applicata: dall'importo complessivamente liquidato pari ad €.
137.001,00 l'appellante deduce che il primo giudice ha applicato la personalizzazione nella misura massima (pari al 35% del danno biologico) e rileva che, nel caso in esame, non sono stati indicati né sussistono i presupposti che, in base alla giurisprudenza di legittimità, giustificano il riconoscimento della pagina 9 di 35 personalizzazione, non essendo a tal fine sufficiente “il lungo lasso di tempo intercorso” e la “dedotta maggiore penosità per svolgere le proprie mansioni”, con la conseguenza che nessun importo ulteriore può essere liquidato a tale titolo.
Con lo stesso motivo di gravame l'appellante lamenta la erroneità della operazione di decurtazione degli acconti versati dalla (rispettivamente in _1 data 4/8/2005 di € 30.000 ed in data 19/1/2015 di € 42.000) perché eseguita senza effettuare una corretta rivalutazione degli acconti stessi.
2.3) Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che il AL ha stimato in 2 punti percentuale il danno biologico residuato al ginocchio sinistro in considerazione del fatto che, sin dal primo atto introduttivo, l'attore aveva affermato di svolgere attività fisica (in particolare jogging) e tale circostanza non sarebbe stata contraddetta dalla convenuta che, invece, dopo aver rilevato la inammissibilità e la infondatezza della domanda, con riferimento alla personalizzazione del danno, al danno morale ed esistenziale, aveva aggiunto che le stesse considerazioni e contestazioni valevano anche per il danno psichico e per il danno alla vita di relazione.
2.4) Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la Parte_1 deduce che, in seguito all'accoglimento dell'appello, dovrà anche essere modificato il capo di condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, dovendo l'Avv. essere ritenuto soccombente e tenuto anche Pt_2 alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza.
3.1) Con il primo motivo di appello incidentale l'Avv. lamenta l”omesso Pt_2 rilievo delle gravi anomalie e vizi procedurali che inficiano la validità del processo nel suo complesso (motivo condizionato e/o subordinato all'accoglimento del motivo dell'appello principale riguardante l'invalidazione della IP al 24% stabilita in sentenza) - Violazione dell'art. 156 c.p.c. - Difetto di motivazione”, rilevando:
- la erroneità della decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere le istanze di prova orale;
- la omissione del primo giudice che non ha dichiarato la nullità delle operazioni peritali e per non aver sostituito la CT con un altro consulente “in ragione dei pagina 10 di 35 gravi illeciti, delle mistificazioni, dei vizi procedurali e degli errori valutativi commessi” dalla dott.SS già evidenziati in corso di causa;
Per_2
- la nullità della CT derivante dal fatto che il consulente non ha comunicato l'inizio delle operazioni peritali alle parti non costituite e CP_2 CP_3
;
[...]
- la violazione dell'art. 154 c.p.c. avendo il primo giudice concesso proroghe al
CT anche in assenza di gravi e giustificati motivi, situazione che avrebbe dovuto condurre a revocare l'incarico conferito;
- qualora si “dovesse confutare il gradiente di IP espresso dal Giudice di 1° grado, vi sarà - come detto - l'evidente necessità di sottoporre ad esame motivato tutte le critiche sollevate dall'attore verso l'operato del CT, e non apprezzate e valutate in 1° grado ….. con la conseguente necessità di sottoporre ad altro Consulente di ufficio le questioni medico legali relative al sinistro de quo col rinnovo totale delle operazioni peritali…”.
3.2) Con il secondo motivo l'appellante incidentale rileva la errata liquidazione per omesso riconoscimento degli interessi legali sugli importi risarcitori dalla data del sinistro a quella della sentenza, avendo il giudice di primo grado riconosciuto solo la rivalutazione e non invece gli interessi compensativi (calcolati normalmente in misura legale).
3.3) Con il terzo motivo l'Avv. si duole della “omeSS pronuncia sul Pt_2 risarcimento del danno morale derivante dalle sofferenze patite dall'appellato a causa dei due interventi chirurgici cui fu sottoposto”, quantificabile i complessivi
€. 3.500,00.
3.4) Con un ulteriore motivo di appello si deduce la “OmeSS indicazione del numero di giorni di Inabilità Temporanea Assoluta biologica (al 100%) e di
Inabilita Temporanea Parziale biologica (al 75%, al 50% e al 25%) riconosciuti come liquidabili, e liquidati, in sentenza” e in ogni caso la insufficiente quantificazione della Inabilità temporanea nonché la omeSS indicazione del valore monetario giornaliero e, dunque, del parametro di liquidazione del danno biologico da Inabilità Temporanea.
pagina 11 di 35 Osserva a tale riguardo l'appellante che dalla motivazione della sentenza di primo grado si evince che il AL ha liquidato esclusivamente il danno da invalidità permanente, compresa la personalizzazione e le spese riconosciute dal
CT, ma non ha liquidato la somma dovuta per la inabilità temporanea - oltre alle altre voci di danno dedotte dall'attore, odierno appellante incidentale – che quest'ultimo ha indicato (sulla base delle osservazioni alla CT, articolate del consulente di parte) in complessivi gg. 300 (considerando il periodo subito dopo il sinistro e poi quello successivo agli interventi chirurgici) di cui gg. 70 di I.T.T. al 100%, gg. 134 di I.T.P. al 75%, quindi in via approssimativa, di gg. 40 di
I.T.P. al 50% e di gg. 56 di I.T.P. al 25%.
Con il medesimo motivo di impugnazione l'Avv. ritiene che, nella specie, Pt_2 sussistano quelle specifiche e comprovate peculiarità del caso idonee a giustificare un aumento personalizzato del valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di ITA, a quantificare quindi la somma dovuta a tale titolo in misura pari “all'incirca a quello stesso 30% richiesto dall'attore - e concesso dal AL - per la personalizzazione del danno biologico da IP e a pervenire dunque ad un valore giornaliero di ITA pari ad €
127,50, o quantomeno ad un valore non inferiore alla media tra il massimo ed il minimo, e dunque non inferiore ad € 122,50 (tenuto conto che i valori previsti dalle tabelle milanesi vanno dal minimo di €. 98,00 al massimo di €. 147,00).
3.5) Con il quinto motivo l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata nella parte in cui il AL ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale di natura emergente, nella specie invece sussistente e connesso al versamento dei compensi erogati dall'Avv. ai collaboratori Pt_2 per lo svolgimento di attività professionali sostitutive da espletare nei periodi di
Inabilità Temporanea.
3.6) Con il sesto motivo viene contestata la decisione per aver il AL erroneamente liquidato solo le spese riconosciute dal CT e non tutte le spese mediche dedotte e dimostrate (pari a complessivi €. 5.258,00 come da documentazione allegata sub doc. n. da n. 112 a 183), strettamente collegate alle conseguenze pregiudizievoli subite dal Croce in seguito al sinistro.
pagina 12 di 35 3.7) Con il settimo motivo l'appellante incidentale si duole del mancato risarcimento dei danni alle cose ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata a fronte della documentazione allegata dall'attore (documenti da n.
188 a n. 195), attestante la tipologia degli oggetti personali danneggiati in seguito al sinistro e la spesa sostenuta per il riacquisto degli stessi, pari a complessivi €. 1.809,50.
3.8) Con l'ottavo motivo l'Avv. lamenta l'omesso risarcimento del danno Pt_2 patrimoniale da esborsi per viaggi nei vari presidi sanitari per ricoveri, visite e terapie nonché il difetto di motivazione sul punto valorizzando a tale riguardo la documentazione (doc. n. 184-187) attestante i viaggi effettuati nelle località in cui sono state eseguite le prestazioni mediche dalla quale si evince una spesa complessiva di €. 2.730,32.
3.9) Con il nono motivo di appello l'appellante incidentale censura la sentenza impugnata per “omesso riconoscimento del risarcimento degli onorari della fase stragiudiziale e della mediazione, e delle relative spese” nonché il difetto di motivazione evidenziando che “Prima di azionare il giudizio civile innanzi al
AL, l'Avv. ha prestato la sua attività professionale durante la fase Pt_2 stragiudiziale e nella procedura di mediazione, e dunque per lo svolgimento di tutta quell'attività professionale ampiamente comprovata da tutto il corredo documentale depositato in atti egli aveva, ed ha, diritto a vedersi corrispondere dalla convenuta anche le competenze legali, per entrambe le suddette Parte_1 fasi, calcolate da detto attore per somma pari ad € 4.860,00, incluse spese forfettarie al 15%, nonchè IVA e CAP - una somma peraltro largamente inferiore ai minimi tariffari - a cui andava aggiunto il rimborso delle spese vive di € 856,26
(doc. n. 325[a-b] e doc. n. 326[a-b]), sopportate nella procedura di mediazione
(al tempo obbligatoria) tenuta presso la Resolutia Gestione delle Controversie
(doc. n. 324)”.
3.10) Con il decimo ed ultimo motivo di appello incidentale l'Avv. Pt_2 impugna la sentenza per “omesso riconoscimento del rimborso delle spese di CT
e di CTP in CT, nonché dei costi vivi di causa (contributo unificato, notifiche, ecc.)”, rilevando, anche in tale caso, il difetto di motivazione.
pagina 13 di 35 4) Va premesso che nel presente procedimento non costituiscono oggetto di contestazione la dinamica del sinistro e la responsabilità della parte convenuta nel giudizio di primo grado, atteso che tutti i motivi di gravame, sia principale che incidentale, riguardano esclusivamente la entità della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno subito dall'Avv. in occasione dell'incidente Pt_2 stradale verificatosi il 28.7.2003 quando il medesimo, mentre stava sorpaSSndo, all'interno della propria corsia di marcia, alcune autovetture ferme ed incolonnate a causa della luce roSS proiettata da un semaforo, era stato colpito da un veicolo che, con una manovra inaspettata ed imprevedibile, oltre che vietata, era improvvisamente ripartito e, senza azionare i dispositivi luminosi di direzione, aveva effettuato repentinamente una manovra di svolta a sinistra andando così
a collidere con la parte laterale-anteriore contro il fianco destro dello scooter condotto dal il quale dapprima aveva sbattuto con la parte destra del corpo Pt_2 contro l'autovettura e quindi di rimbalzo era caduto sul fianco sinistro “ruzzolando in terra e strisciando col suo scooter sull'asfalto per qualche metro” (v. atto introduttivo del giudizio di primo grado): ne consegue che, in mancanza di specifiche censure sul punto, esula dall'oggetto di questo giudizio ogni questione concernente la responsabilità dell'accaduto.
5.) Ciò premesso si ritiene che il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello principale ed il primo motivo ed il quarto motivo di appello incidentale debbano essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle problematiche trattate, tutte incentrate sulla entità della invalidità permanente, sulla durata della inabilità temporanea e sul riconoscimento della personalizzazione.
5.1) A tale riguardo appaiono fondate le doglianze della Parte_1 basate sul fatto che, a fronte di una percentuale stimata dal CT in misura
[...] complessiva pari al 14%, non sono ravvisabili concreti elementi per poter aumentare la percentuale alla misura del 24%, così come rideterminata dal primo giudice: d'altra parte, a fronte delle valutazioni effettuate dall'appellante incidentale, sulla base delle osservazioni svolte dal consulente di parte, volte a contestare le risultanze della CT e alla conferma della percentuale indicata dal
AL, si è ritenuto di dover approfondire le questioni trattate dalle parti in pagina 14 di 35 ordine alla entità dei postumi permanenti tenuto conto che, come è pacifico, lo stesso medico fiduciario della Compagnia di Assicurazione aveva inizialmente indicato una percentuale di invalidità del 17-18%.
5.2) Sono inoltre fondate le doglianze dell'appellante incidentale in ordine alla inabilità temporanea atteso che dalla motivazione della sentenza di primo grado non si evince se e in quale misura, nel calcolo della somma liquidata, è stato tenuto conto anche del periodo di inabilità temporanea: questo aspetto peraltro non è contestato dall'appellante principale che, articolando il primo motivo di gravame, ha chiesto di rideterminare l'importo dovuto anche a tale titolo.
5.3) Ciò posto si osserva che il CT nominato in questo procedimento, TT.
ha quantificato il danno biologico permanente nella misura Persona_3 complessiva del 14%, (pari a quella già accertata dal CT incaricato dal
AL) ed ha stimato il danno biologico temporaneo in 30 giorni al 100%, in
30 giorni al 75%, in 30 giorni al 50%, in 32 giorni al 25%, indicando la data del
27.11.2003 quale epoca di stabilizzazione delle lesività subite a seguito del sinistro in oggetto;
il CT Dr. ha inoltre precisato che “durante la visita e Per_1 dall'analisi della documentazione non risultano citate nè intereSSte attività per le quali il soggetto abbia preclusione e/o limitazione attuale” e che “le attività di docente e/o avvocato non risultano intaccate dalle menomazioni residuate in maniera specifica né rendono il lavoro maggiormente usurante”; quanto alla sofferenza fisica, costituita dall'eventuale sintomatologia dolorosa, il TT. ha ritenuto la steSS di grado medio per il periodo d'invalidità Per_1 temporanea e lieve per ciò che concerne lo stato attuale, senza necessità di peculiare terapia antidolorifica.
In ordine alle spese mediche, il TT. ha concordato con quanto Per_1 espresso dal CT incaricato dal AL, ritenendo congrua la somma complessiva di € 4.155,04.
5.4) Si ritiene che le osservazioni svolte dall'appellante incidentale non siano tali da giustificare la rinnovazione della consulenza dal medesimo richiesta né la convocazione del CT al fine di rendere ulteriori chiarimenti.
pagina 15 di 35 5.4.1) Invero, con riferimento alla mancata comunicazione, da parte del consulente Dr. dell'inizio delle operazioni peritali alle parti non costituite, Per_1
e (eccepita dall'appellante incidentale anche in relazione alla CP_6 CP_2
CT espletata nel giudizio di primo grado), si osserva che, ai sensi dell'art. 157
II comma c.p.c., “soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso”: ne consegue che l'odierno appellante incidentale, che ha regolarmente partecipato alle operazioni peritali, non è legittimato a dedurre la nullità della consulenza per le ragioni dal medesimo indicate, perché riguardanti esclusivamente la posizione di terzi.
5.4.2) In secondo luogo, non sono ravvisabili, neanche sulla base delle argomentazioni difensive svolte dall'appellante incidentale, modalità operative del
CT che abbiano influito sul regolare svolgimento delle operazioni peritali, atteso che dalla descrizione della visita medico legale si evince che il Dr. ha Per_1 evidenziando analiticamente le condizioni di salute del periziando, indicato dettagliatamente gli accertamenti svolti e le visite alle quali l'Avv. si è Pt_2 sottoposto nel corso degli anni, riportando anche quanto riferito dal medesimo: tenuto conto del livello di approfondimento desumibile dal contenuto della relazione, si ritiene, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante incidentale, che il CT abbia prestato la dovuta attenzione al caso.
Né al fine di pervenire a diverse conclusioni è sufficiente il fatto che il CT abbia erroneamente scritto che l'Avv. nel 2017 avrebbe iniziato a lavorare Pt_2 come docente di scuola superiore quando, in realtà, nello stesso anno, egli aveva ceSSto detta attività per intervenuto pensionamento: trattasi infatti di una errata indicazione, corretta in seguito alle osservazioni (v. note conclusive del CT), tale da non comportare una diversa valutazione degli elementi acquisiti nel corso delle operazioni peritali.
Quanto poi al fatto che il CT ha descritto una dinamica diversa da quella indicata nell'atto di citazione e precisata dall'Avv. , si osserva che la Pt_2 ricostruzione dell'incidente riportata nella consulenza (seppure in termini diversi,
pagina 16 di 35 ma sostanzialmente analoga a quella delineata dall'attore, in precedenza indicata) evidenzia che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante incidentale, il CT ha correttamente valutato la “vis lesiva dell'incidente”, atteso che il Dr ha, Per_1 tra l'altro, riferito dell'auto che ha improvvisamente ha accelerato e ha deviato verso sinistra ed ha quindi tenuto adeguatamente conto della incidenza negativa della dinamica.
5.4.3) Non è condivisibile l'assunto secondo cui il CT non ha risposto alle osservazioni svolte dall'Avv. , quale difensore in proprio, con le note inviate Pt_2 mediante PEC del 10.5.2024: a tale riguardo va infatti osservato che il CT, come si è detto, correggendo una imprecisione contenuta nel primo elaborato trasmesso alle parti, ha indicato, nelle note conclusive, che nel 2017 il periziando ha ceSSto l'attività di insegnante ed ha quindi manifestato in tal modo di tenere in considerazione quanto rilevato nella citata PEC al I punto;
quanto agli altri punti (dal II al IX), si rileva che l'Avv. ha ribadito ed illustrato ulteriormente Pt_2 le critiche già contenute nelle osservazioni del consulente di parte, Dr. Per_6
(come si evince dai richiami alle osservazioni del consulente di parte contenuti nella suddetta PEC), sicché una ulteriore risposta non era neceSSria, avendo il
CT esaminato le osservazioni articolate dal consulente di parte (v. note conclusive del CT).
5.4.4) Né appare censurabile l'operato del CT che non ha tenuto in considerazione alcuni documenti (così come richiesto dall'Avv. , v. in Pt_2 particolare punto IX della citata PEC), trattandosi di documentazione che non era stata precedentemente prodotta e di cui non era stata chiesta l'acquisizione.
A tale riguardo si osserva, in ogni caso, che tale documentazione (allegata alle note di precisazione delle conclusioni) è inammissibile ex art. 345 c.p.c. poiché, in base alla prospettazione dello stesso attore-appellante incidentale, si tratta di documenti volti ad evidenziare non un sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute (che non è stato dedotto) - tale da richiedere una valutazione medico legale tramite l'ausilio del consulente - ma la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate nonché di eventuali spese mediche pagina 17 di 35 future, aspetti che potranno essere valutati nel prosieguo, esaminando le specifiche doglianze articolate sul punto.
5.4.5) Le contestazioni svolte dall'appellante anche sulla base delle osservazioni del CTP, dirette ad evidenziare che la percentuale della invalidità permanente accertata anche dal TT. sarebbe riduttiva, non sono Per_1 condivisibili.
Invero va in primo luogo osservato – da un lato - che la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute va determinata con un corretto criterio medico-legale e in base ad un bareme redatto con criteri di scientificità e - dall'altro – che il bareme approvato con D.M. 3 luglio 2003 possiede tale requisito (tra le altre Cass. civ. 19229/2022).
I parametri di cui alla tabella allegata al citato decreto ministeriale sono stati utilizzati dal Dr. ( e dalla CT incaricata dal AL) per individuare Per_7 la incidenza negativa delle lesioni, con riferimento ai vari distratti anatomici, e per poi valutare complessivamente i postumi permanenti: pertanto, tenuto conto che i criteri di valutazione posti a fondamento degli accertamenti tecnici sono scientificamente corretti, si ritiene che non sia censurabile la metodologia seguita per procedere alla stima della invalidità permanente.
In secondo luogo si rileva che non sono emersi sufficienti elementi che inducano a discostarsi dalle concordi conclusioni dei due consulenti i quali hanno escluso il nesso causale tra il sinistro verificatosi nel 2003 e i postumi al ginocchio sinistro ed al rachide cervicale.
Infatti, sotto il primo profilo, è emerso che una risonanza magnetica effettuata
(a gennaio 2003), prima del sinistro “documenta un quadro con presenza di fenomeni degenerativi definiti di “alto grado” a carico del menisco interno. Il quadro patologico fotografato dopo 16 mesi, nella RMN del novembre 2004, documenta l'evoluzione patologica naturale del quadro già presente nel gennaio del 2003” (v. relazione del CT incaricata dal AL). Persona_8
In considerazione di ciò e tenuto presente che “dalla RMN del gennaio 2003 viene documentato che anche il menisco esterno era già in precedenza intereSSto da un processo di meniscosi” (v. relazione cit.), si ritiene che sia pagina 18 di 35 condivisibile quanto osservato dalla CT TT.SS secondo Persona_8 cui “il trauma subito dal ginocchio sinistro nel presente sinistro non può essere considerato concausa di tale evoluzione. Essendo presente, infatti, un quadro degenerativo così importante, anche le sollecitazioni meccaniche derivanti dalla semplice marcia avrebbero potuto cagionare evoluzione peggiorativa”.
Alla luce di tali elementi le diverse valutazioni effettuate dall'appellante incidentale, anche sulla base delle osservazioni del consulente di parte, non evidenziano elementi tali da indurre a pervenire ad una diversa conclusione (ne consegue che è assorbito l'esame degli aspetti trattati sul punto dall'appellante principale, in particolare con il terzo motivo di gravame).
Con riferimento ai postumi riscontrati a livello del rachide cervicale è emerso che gli esami strumentali precedenti all'epoca dell'incidente (luglio del 2003), attestano che tale distretto era già stato precedentemente coinvolto in un sinistro, “avendo già riportato rettilineizzazione con protrusioni erniarie. Nella
RMN del dicembre del 2005 compare una listesi del corpo di C6 non presente nei precedenti esami strumentali. Ma tale esito non può essere posto in nesso causale diretto con il sinistro di cui è causa, essendo stato refertato a distanza di due anni da sinistro stesso” (relazione dott.SS . Per_2
Tali circostanze valutate insieme al fatto che - come rilevato dal CT TT.
rispondendo alle osservazioni del CTP - la entità del sinistro “non Per_1 appare in grado di determinare una retrolistesi di C6 in quanto non idonea sotto il profilo della qualificazione del nesso causale in tema di idoneità quantitativa
(impossibile per il trauma in oggetto determinare detta tipologia lesiva)”, si ritiene che non siano ravvisabili sufficienti elementi per ricondurre eziologicamente al sinistro di cui si tratta le problematiche riscontrate al rachide cervicale.
Con riferimento agli altri postumi accertati dai CT si ritiene che non siano emersi dati oggettivi per poter valutare diversamente la complessiva invalidità permanente indicata unitariamente nella misura del 14% sia dalla TT.SS sia dal TT. tenuto conto che gli accertamenti e le concordi Per_2 Per_1 conclusioni alle quali sono pervenuti i due CT sono basati su un approfondito pagina 19 di 35 esame degli elementi desumibili dalla documentazione medico sanitaria prodotta, relativa anche alla situazione anteriore al sinistro di cui si tratta, e di quelli emersi nel corso della visita medico legale e all'esito dell'esame obiettivo, e considerato che dette conclusioni sono state confermate, nel presente giudizio, a seguito delle osservazioni critiche svolte dal consulente dell'odierno appellante incidentale.
5.4.6) Per le ragioni illustrate si ritiene che i CT abbiano adeguatamente valutato le conseguenze negative direttamente ricollegabili al sinistro di cui si tratta e che gli aspetti valorizzati dal danneggiato, anche mediante l'ausilio del
CTP (v. note allegate in sede di precisazione delle conclusioni con cui sono state ribadite ed illustrate le osservazioni critiche svolte nel corso delle operazioni peritali) non siano decisivi al fine di determinare la inabilità permanente in una percentuale maggiore rispetto a quella (del 14%) accertata da entrambi i CT, tenuto conto anche di quanto rilevato dal CT TT. il quale, rispondendo Per_1 alle osservazioni del consulente dell'appellante incidentale, ha rilevato che le valutazioni poste a carico dei singoli distretti sono state “ampiamente stimate sulla scorta del quadro clinico attuale del paziente, a fronte di una situazione odierna da porsi in giudizio facente riferimento ad un danno verificatosi nel 2003 ovvero a distanza di 21 anni dalla presente valutazione, a fronte di quadri clinici pre-esistenti, a fronte di un fisiologico depauperamento dell'organismo, a fronte di una modesta persistenza di quadri menomanti polidistrettuali……Il quadro menomante patito a seguito delle lesioni iniziali allo stato attuale si sovrappone con il naturale e fisiologico invecchiamento dell'organismo e pertanto sia il danno bio-logico permanente sia le restanti quote parte di danno sono state valutate non già per la lesione iniziale sic et simpliciter quanto per la complessiva incidenza di lesioni consimili sulla evoluzione del quadro menomante dei distretti anatomici oggetti di trauma iniziale”.
Inammissibile risulta la prova testimoniale ribadita, sul punto, in questa sede dall'appellante incidentale atteso che i capitoli (da n. 18 a n. 26) riguardano, in parte, circostanze di fatto desumibili dalla documentazione medico sanitaria prodotta, già esaminata e valutata da due CT e, per il resto, implicano giudizi e pagina 20 di 35 valutazioni da parte dei testimoni in ordine alle condizioni di salute del danneggiato, agli stessi precluse.
5.5) Quanto alla inabilità temporanea si ritiene che non siano ravvisabili ragioni per discostarsi dalla CT del dott. (il quale ha determinato un Per_1 periodo complessivo di giorni 122 (rispetto agli 80 giorni indicati dal CT incaricato nel giudizio di primo grado) – confermato anche in seguito alle osservazioni consulente di parte - tenuto conto che i diversi periodi di inabilità sono stati individuati, come specificato dal CT, sulla base della natura ed entità delle lesioni, direttamente ricollegabili al sinistro, della iniziale mobilizzazione del paziente, delle risultanze della documentazione e delle terapie praticate.
5.6) PaSSndo ad esaminare le questioni concernenti la personalizzazione del danno va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, detta personalizzazione deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione e tali da incidere, in maniera rilevante, su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati
(Cass. civ. n. 25164/2020 ed altre in motivazione).
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'originario attore (ovviamente con ogni mezzo di prova e, quindi anche in via presuntiva) - come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza pronunciata da
Sez. U, n. 26972 del 2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. n. n. 24471 del 2014).
Alla luce di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, non risultano nella fattispecie in esame, elementi tali da consentire la richiesta personalizzazione del danno, né le conclusioni rassegnate in via istruttoria dall'appellante incidentale sono idonee a tal fine, in quanto volte alla dimostrazione di conseguenze che devono ritenersi comuni alla tipologia di danno subito e insufficienti a dimostrare uno stravolgimento delle abitudini del danneggiato, diverso e significativamente più incisivo rispetto a quello comune pagina 21 di 35 ad ogni persona che subisca il medesimo danno: i capitoli di prova articolati a tale riguardo (in particolare n. 48,49,50 e 51, volti a dimostrare che il “svolgeva Pt_2 diverse attività relazionali , di svago ricreative e realizzatrici della persona umana e cioè praticava il nuoto, lo jogging, il ciclismo in mountain-bike, il volley, il calcio il tennis, il ping pong, lo sci, le passeggiate in montagna, attività dapprima sospese che ha tentato di prendere e poi ha abbandonato a causa dei postumi) non appaiono significativi, perché dai capitoli di prova, così come formulati, non emergono circostanze di fatto specifiche ed eccezionali, non risultando che prima del sinistro le varie attività genericamente indicate avessero un carattere preponderante o particolarmente rilevante nella quotidianità.
Diversamente le menomazioni residuate dovute ai postumi accertati e in particolare anche a quelli ricollegabili al trauma contusivo dell'anca sinistra e al trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, che possono comportare difficoltà nei movimenti, risultano valutate dai CT ai fini della quantificazione della inabilità permanente.
Non sono quindi ravvisabili circostanze peculiari ed eccezionali che rendano il danno subito “più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della steSS età e condizione di salute (Cass. civ. n. 30/10/2018, n. 27482): sul punto va pertanto accolto il motivo di gravame articolato dall'appellante principale, con conseguente reiezione di ogni diversa istanza avanzata dall'appellante incidentale.
6.) PaSSndo ad esaminare le altre voci di danno dedotte dall'appellante incidentale con i motivi dallo stesso articolati, si osserva che le doglianze, con riferimento all'omeSS pronuncia sul risarcimento del danno morale (terzo motivo), sono fondate nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
6.1) Invero, a tale riguardo va premesso che detto danno consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore che prescinde dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico;
è stato precisato a tale riguardo che non costituisce duplicazione la congiunta pagina 22 di 35 attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore
(dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc.), sicché ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema delle micropermanenti (Cass. civ. n.
26985/2023 ed altre citate in motivazione).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre chiarito che il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto
(così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché poSS ritenersi sussistente il diritto al risarcimento); è stato altresì evidenziato che un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione steSS (Cass. civ. n. 25164/2020).
6.2) Nel caso concreto l'odierno appellante incidentale ha sostanzialmente dedotto il turbamento psichico conseguente alle lesioni ricollegabile al ricovero ospedaliero ed alla necessità di sottoporsi ad interventi chirurgici: ciò posto, considerate la natura delle lesioni che hanno coinvolto diversi distretti anatomici, la entità complessiva della invalidità, l'incidenza dei postumi sulle quotidiane pagina 23 di 35 attività, la durata della inabilità temporanea, e la tipologia di cure e terapie alle quali il danneggiato ha dovuto sottoporsi, si ritiene che sia configurabile il “danno morale” (da sofferenza soggettiva interiore) - oltre a quello biologico (c.d. danno dinamico-relazionale).
6.3) Tenuto presente che la nuova edizione delle Tabelle milanesi (giugno
2024) – in conformità all'orientamento dei giudici di legittimità di cui si è detto
(v. anche Cass. civ. n. 7892/2024) - distingue i valori monetari corrispondenti alle due componenti (danno biologico - danno morale) del danno non patrimoniale, si ritiene, ai fini della corretta liquidazione del danno non patrimoniale, di porre a fondamento della decisione le citate tabelle che, con riferimento a ciascun punto di invalidità permanente, individuano un valore che comprende sia gli aspetti anatomo-funzionali, sia gli aspetti relazionali, sia gli aspetti di sofferenza soggettiva, corrispondenti alle conseguenze della invalidità come sopra accertata.
7.) Infondate sono invece le doglianze dirette a censurare la decisione nella parte in cui il AL ha respinto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (quinto di motivo di appello incidentale).
Invero gli aspetti valorizzati dall'appellante incidentale al fine di evidenziare la sussistenza di un danno economico consistente nel versamento dei compensi professionali ai propri collaboratori non appaiono decisivi al fine di dimostrare pregiudizio dedotto poiché non risulta provato che egli abbia dovuto assumere nuovi collaboratori oltre a quelli di cui si è sempre avvalso anche in epoca anteriore al sinistro.
Né inoltre è emerso che l'invalidità permanente accertata abbia impedito all'appellante incidentale di continuare a svolgere l'attività professionale e comportato una invalidità lavorativa specifica: a tale riguardo, infatti, entrambi i
CT hanno escluso l'incidenza negativa dei postumi sul regolare espletamento delle prestazioni lavorative (v. CT TT.sa pag. 31 e relazione del Per_2
CT Dr il quale ha anche escluso che i postumi rendano l'attività di Per_1 docente e di avvocato maggiormente usurante e, rispondendo alle osservazioni del consulente di parte, ha espreSSmente affermato: “in merito alla incidenza
pagina 24 di 35 dei quadri menomanti sulla attività di docente e/o avvocato si conferma IN
MANIERA TASSATIVA che non esiste alcuna incidenza)”.
La natura ed entità complessiva degli esiti permanenti (localizzati a livello della spalla destra, della mano destra, del ginocchio destro, del piede destro, dell'anca sinistra e della caviglia sinistra) e la tipologia delle prestazioni professionali espletate (insegnante ed avvocato), implicanti attività sedentarie e intellettuali, inducono ad ritenere che non siano ravvisabili concreti elementi per ravvisare il pregiudizio lamentato.
Inoltre, va rilevato che, quanto al dedotto decremento nel volume degli affari, non risulta dimostrato il nesso di causalità tra l'invalidità riportata e l'eventuale riduzione del reddito.
Le richieste avanzate sul punto dall'appellante incidentale non sono quindi meritevoli di accoglimento: né le istanze di prova testimoniale possono condurre ad una diversa conclusione atteso che i capitoli formulati (da n. 27 a n. 47) sono inammissibili per la loro genericità e perché implicanti valutazioni precluse ai testimoni.
Il motivo in esame va quindi respinto.
8.) Parimenti infondato è l'appello incidentale volto a censurare la decisione del AL che, sulla base della CT, ha liquidato a titolo di spese mediche l'importo complessivo di €. 4.155,00, a fronte della documentazione allegata attestante un esborso di €. 5.280,00 (sesto motivo).
A tale riguardo va rilevato che, come osservato dal CT incaricato dal AL
e confermato dal Dr. in questo procedimento, sulla base della Persona_3 documentazione prodotta (da n. 112 a n. 183), richiamata dall'appellante incidentale, l'importo escluso dalla liquidazione riguarda spese sostenute in epoca successiva al mese di ottobre 2006 e non è quindi riferibile al sinistro di cui si discute, essendo intervenuti, dopo l'ottobre del 2006, altri due eventi traumatici.
Ne consegue che è irrilevante il capitolo di prova (n. 27) articolato sul punto, peraltro anche inammissibile, perché implicante valutazioni precluse ai testimoni pagina 25 di 35 in ordine alla necessità della spesa (“vero che l'avv. doveva Parte_2 sopportare spese per cure mediche per somma pari ad €. 5.258,08….”).
9.) Va altresì respinto il (settimo) motivo di impugnazione incidentale diretto ad ottenere il riconoscimento della somma complessiva di €. 1.809,50 relativa alla spesa sostenuta per l'acquisto degli oggetti personali danneggiati in seguito al sinistro.
Va premesso che, come si evince dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta depositata innanzi al AL, la Compagnia di Assicurazione, sin dal primo atto difensivo, ha contestato tutte le voci di danni dedotte dalla controparte, compresa quella di cui si tratta, per cui non può applicarsi il principio di cui all'art. 115 c.p.c.
Ciò posto va rilevato che la documentazione prodotta dall'attore, valorizzata a sostegno delle doglianze in esame (doc. da n. 188 a 195), non appare decisiva poiché, in parte, per la genericità del contenuto, non è riferibile a spese ed acquisti effettuati dall'odierno appellante-incidentale (doc. n. 188,
191,192,193,194,195) e, in parte, per le date dei documenti, redatti a distanza di circa sette mesi (doc. n. 189, relativo all'acquisto di un telefono cellulare) e di circa un anno ( doc. n. 190, relativo all'acquisto di occhiali da vista con lenti antiriflesso) dal sinistro, non è ricollegabile all'incidente di cui si tratta
(risalente al mese di luglio del 2003).
Né le prove orali ribadite in questa sede (capitoli da n. 29 a n. 30, volti a far confermare l'esborso degli importi indicati nei documenti per l'acquisto di scarpe, cellulare, occhiali, orologio, maglietta pantaloni asseritamente danneggiati in occasione del sinistro) sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione, perché i capitoli sono generici ed implicano valutazioni precluse ai testimoni in ordine all'asserito danneggiamento degli oggetti, e poiché, in ogni caso, non permettono di accertare quale fosse il valore di detti oggetti.
10.) Parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate, è
l'ottavo motivo di gravame volto ad ottenere il risarcimento del danno ricollegabile agli esborsi sostenuti per i viaggi nei vari presidi ospedalieri per visite, ricoveri e terapie, da liquidare in via equitativa, tenuto conto delle diverse pagina 26 di 35 località in cui sono state espletate le prestazioni mediche desumibili dalla documentazione prodotta.
10.1) In punto di diritto, giova evidenziare che il ricorso alla valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., presuppone che non vi siano elementi di prova sul suo preciso ammontare e che la dimostrazione di esso sia impossibile o quantomeno aSSi difficoltosa, nonché che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza.: tale liquidazione, dunque, è consentita al giudice soltanto in presenza di un'impossibilità ovvero di un'oggettiva difficoltà per la parte intereSSta di provare l'esatto ammontare del danno.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la “liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che eSS fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. n. 9744/2023; n. 4534/2017).
10.2) Nella specie dalla documentazione prodotta dall'attore-odierno appellante - tenuta in considerazione anche ai fini della liquidazione del rimborso delle spese mediche di cui si è detto in precedenza (confermate, in questa sede, sulla base delle risultanze delle due CT, nell'importo di €. 4.155,04) – risulta che l'Avv. si è sottoposto a diverse cure e terapie anche al di fuori del luogo di Pt_2 residenza, LI IC (per esempio a Pesaro e in provincia di Macerata), e della Regione CH (per esempio a Teramo), ed ha quindi sostenuto inevitabilmente anche le relative spese per i neceSSri spostamenti.
Accertata così la esistenza del danno, si ritiene di liquidare in via equitativa l'importo complessivo di €. 1.800,00, compresi rivalutazione ed interessi sino alla data odierna, considerati i diversi viaggi desumibili dagli accertamenti pagina 27 di 35 medico sanitari ai quali si è sottoposto il danneggiato, fino ad ottobre del 2006, riferibili, come si è detto in precedenza, al sinistro di cui si tratta, escluso quindi il maggiore importo richiesto che riguarda prestazioni non direttamente ricollegabili alle lesioni subite in seguito all'incidente per cui è causa: si ritiene infatti che, come le spese mediche, così anche gli esborsi sostenuti dopo il mese di ottobre del 2006 per viaggi nei presidi sanitari per ricoveri, visite e terapie non poSSno essere posti in nesso causale diretto con il sinistro di cui si tratta, in considerazione dei due eventi traumatici sopravvenuti.
Né ai fini della liquidazione di un maggiore importo appare decisiva la documentazione prodotta dall'appellante incidentale (allegata sub lett. D alle note di precisazione delle conclusioni), diretta ad evidenziare la necessità di spese attuali e future (in particolare per terapia infiltrativa): invero, considerati la entità delle lesioni riferibili al sinistro ed il notevole lasso di tempo trascorso dall'epoca della stabilizzazione dei postumi, si ritiene che la necessità delle ulteriori terapie prescritte e le relative spese non siano direttamente ricollegabili all'incidente del
28.7.2003.
11) Il nono motivo di impugnazione incidentale con cui l'Avv. ha Pt_2 censurato la sentenza impugnata per omeSS pronuncia in ordine alla liquidazione del compenso relativo alla fase stragiudiziale e delle spese sostenute per la procedura di mediazione, all'epoca obbligatoria, è fondato.
11.1) Circa le spese legali stragiudiziali la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 15732/2022) ha chiarito che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per
l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire neceSSriamente secondo le tariffe forensi, eSS resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione
pagina 28 di 35 processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass. S.U. n. 16990 del
2017; Cass. S.U. n. 24481 del 2020). Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017)”.
Ne consegue che le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova.
Così ricostruiti gli oneri gravanti sulla parte danneggiata al fine del riconoscimento e della liquidazione, all'interno del danno emergente, delle spese stragiudiziali sostenute, va verificato, con una valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali dedotte fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, anche se la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
11.2) Nella fattispecie le spese l'attività stragiudiziale (tutte anteriori al giudizio, come si evince dai documenti prodotti), erano potenzialmente utili, in base ad una valutazione ex ante, al fine di verificare la responsabilità in merito all'accaduto e la natura ed entità dei danni subiti dall'Avv. , circostanza del Pt_2 resto confermata dal fatto che la Compagnia di assicurazione, prima del giudizio, sulla base degli accertamenti tecnici espletati e a seguito all'attività difensiva svolta dal legale, ha versato la somma di €. 30.000,00 (nel 2005).
11.3) Per tali ragioni si ritiene che siano dovute le spese legali sostenute nella fase stragiudiziale che si ritiene di liquidare nell'importo di €. 4.860,00 (indicato dall'appellante incidentale, compresi gli accessori), tenuto conto della somma pagina 29 di 35 versata in via stragiudiziale (€. 30.000,00) e dell'attività svolta dal legale nella fase precontenziosa (desumibile anche dalla corrispondenza tra il medesimo e la
Compagnia di Assicurazione), oltre il rimborso della somma di €. 856,26 relativa alla spesa, documentata, sostenuta per la procedura di mediazione (doc. n. 325
a, b;
doc. n. 326 a, b,).
12.) Quanto al decimo motivo di gravame incidentale, concernente l'omeSS pronuncia in ordine al rimborso delle spese di CTP (sostenute nel corso della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado), di CT e delle altre spese vive (quali notifiche, contributo unificato) si osserva invece che la relativa ripartizione va regolata in base all'esito del giudizio, tenuto conto della soccombenza, trattandosi di spese processuali: tra queste rientrano infatti anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (avente natura di allegazione tecnica difensiva) che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 30289/2019; Cass. n. 84/2013; n. 2280/2015).
13.) Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento incidentale, la invalidità permanente va rideterminata nella misura del 14%, mentre la inabilità temporanea va determinata, così come indicato dal CT Dr. in 30 giorni al 100%, in 30 giorni al 75%, in Persona_3
30 giorni al 50%, in 32 giorni al 25%; inoltre, riconosciuto il pregiudizio soggettivo ed escluso invece l'aumento a titolo di personalizzazione, il danno non patrimoniale va liquidato in base alle tabelle del AL di Milano, aggiornate al mese di giugno del 2024 che prevedono una liquidazione unitaria che comprende, come si è detto, anche il c.d. danno morale.
Giova infatti ricordare che, se (come nel caso di specie) le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambiano nelle more tra l'introduzione del giudizio e la decisione, il giudice, anche d'appello, ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione giacché “l'aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall' che pure CP_7 viene fatto in ambito nazionale con riguardo alle tabelle di liquidazione del danno pagina 30 di 35 comunemente adoperate, è operazione che può essere compiuta, volta per volta, anche dal giudice di merito;
eSS è tuttavia cosa diversa sia dall'individuazione di criteri generali atti a consentire un ristoro del danno quanto più equo possibile in una situazione tipica predeterminata, sia dalla personalizzazione del risarcimento con riguardo al caso concreto” (Cass. civ. n. 7272/2012).
Quanto al danno patrimoniale i motivi di appello incidentale vanno accolti limitatamente al riconoscimento delle somme, in precedenza indicate, a titolo di rimborso spese, anche stragiudiziali.
14.) Si ritiene di procedere quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale e di esaminare nel prosieguo l'ulteriore profilo di gravame principale
(concernente la errata decurtazione degli acconti) ed il motivo di appello incidentale (relativo al mancato riconoscimento degli interessi).
Tenuto conto dell'età del danneggiato (nato il [...]) - che, al momento del fatto (28.7.2003), aveva già compiuto 45 anni (si farà quindi riferimento alla colonna “46” anni) - e della percentuale di invalidità permanente (14%), si ritiene di poter liquidare equitativamente, in base alle citate tabelle, aggiornate a giugno
2024, i seguenti importi:
- €. 43.603,00 per l'invalidità permanente;
- €. 8.682,50 per la invalidità temporanea, tenuto conto dell'importo di €.
115,00 giornaliero (€.3.450,00 per 30 giorni al 100%, €. 2.587,50 per 30 giorni al 75%, €. 1.725,00 per 30 giorni al 50% ed €. 920,00 per 32 giorni al 25%).
Il danno non patrimoniale liquidato ammonta quindi ad €. 52.285,50 in valori attuali, tenuto presente che, dall'epoca della elaborazione delle tabelle, utilizzate per la liquidazione, non è intervenuta una significativa variazione, tale da imporre un aggiornamento dei valori.
15.) La somma complessivamente dovuta a titolo di risarcimento del danno è pertanto pari a complessivi €. 59.801,76, in valori attuali, avuto riguardo all'importo sopra liquidato a titolo di esborsi e compenso stragiudiziale
(complessivi €. 7.516,26).
15.1) E' pacifico tra le parti che l'Avv. ha ricevuto dalla Compagnia di Pt_2
Assicurazione la somma di €. 30.000,00, in data (26.10.2005, v. doc. n. 309 a, b,
pagina 31 di 35 allegati da parte attrice nel giudizio di primo grado) anteriore a quella in cui è stato introdotto il procedimento di primo grado (con atto notificato nel mese di agosto 2014), e quella di €. 42.000,00 mediante assegno circolare allegato dalla
Compagnia di Assicurazione convenuta alla comparsa di costituzione in giudizio del 15.1.2015.
15.1.1) A tale riguardo sono fondate le doglianze della Parte_1 la quale ha lamentato la erroneità della decurtazione degli acconti atteso
[...] che, come chiarito dalla Suprema Corte, è neceSSrio rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto, devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione (tra le altre, Cass. civ.
23927/2023).
15.1.2) Parimenti fondate sono le doglianze dell'appellante incidentale (con il secondo motivo) basate sul fatto che il AL ha omesso qualsiasi valutazione in ordine agli interessi compensativi.
Si ritiene infatti che nella liquidazione del danno la sola rivalutazione non sia sufficiente a ristorare la perdita subìta dal danneggiato: invero è configurabile, in via presuntiva, un danno derivante dal ritardo nel pagamento, consistente nel mancato godimento delle utilità che da esso sarebbero conseguite, liquidabile sub specie di interessi compensativi, nella misura legale;
il tasso nella misura legale che, in base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato, rappresenta infatti un parametro di riferimento adeguato per determinare il danno da ritardo della prestazione risarcitoria.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate, poiché tale operazione condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza della CaSSzione, Sezioni Unite, del 17.2.1995, n.
1712; la cadenza della rivalutazione comporta il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (soluzione accolta, in genere, con riferimento alle esigenze di semplificazione dei calcoli).
15.2) Pertanto, al fine di accertare l'importo dovuto sulla base di valori omogenei, la somma, come sopra rideterminata (€. 59.801,76) va devalutata all'epoca del sinistro;
quindi, calcolati interessi legali e rivalutazione monetaria in pagina 32 di 35 base agli indici ISTAT sulla somma annualmente via via rivalutata (Cass. civ. n.
1712/1995) fino alla data del primo acconto (26.10.2005), va detratta dalla somma ottenuta quella versata, pari ad €. 30.000,00; sulla somma residua vanno e calcolati rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata fino alla data del secondo versamento (15.1.2015) e dalla somma così ottenuta va sottratto l'importo di €. 42.000,00; infine sulla eventuale somma residua, vanno calcolati interessi e rivalutazione, in base ai criteri indicati, fino alla data della decisione.
15.3) Applicando i criteri di calcolo descritti e, quindi, devalutata la somma come sopra rideterminata (complessivamente pari a €. 59.801,76) all'epoca dell'evento lesivo e calcolati la rivalutazione e gli interessi, in base ai criteri sopra indicati, sulla somma così ottenuta (€. 40.904,08) fino alla data del primo acconto di cui si è detto (26.10.2005), si ottiene l'importo di €. 45.124,61 (di cui
€. 2.461,65 per interessi ed €. 1.758,88 per la rivalutazione); sottratto quindi l'importo di €. 30.000,00, versato a titolo di acconto, e calcolati interessi e rivalutazione in base ai criteri sopra indicati sulla somma residua (che ammonta ad €. 15.124,61) fino alla data del secondo versamento (15.1.2015), si ottiene la somma di €. 20.855,96 (di cui €. 3.311,41 per interessi ed €. 2.419,94 per rivalutazione) – ancora dovuta quando è stato introdotto il procedimento di primo grado - inferiore rispetto all'ammontare dell'importo versato dalla Compagnia di
Assicurazione al momento della costituzione in giudizio, pari ad €. 42.000,00.
15.4) Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dall'attore e ribadita in questa sede dall'appellante incidentale va respinta in considerazione delle somme dal medesimo già ricevute e che, pertanto, in accoglimento della domanda avanzata dalla Compagnia di
Assicurazione, va restituita la somma versata in eccesso, pari ad €. 21.144,04 (€.
42.000,00 – 20.855,96).
16.) La riforma della sentenza impugnata impone di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, incluse quelle relative al primo grado di giudizio: invero il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pagina 33 di 35 pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (tra le altre, Cass. civ. 12.04.2018
n. 9064); è quindi assorbito l'esame quarto motivo di appello principale.
Nella fattispecie in esame, la complessità degli accertamenti medico-legali svolti, ricollegabile alla difficoltà di verificare la natura e la entità delle conseguenze pregiudizievoli riconducibili al sinistro di cui si tratta - a tale riguardo la TT.SS aveva rilevato che risultava “estremamente Per_2 difficoltoso discernere le visite cliniche specialistiche e gli esami strumentali eseguiti a causa degli esiti del sinistro del 28.7.2003 e gli accertamenti eseguiti a causa dei sinistri sopravvenuti successivamente (frattura mano destra del
8.10.2006, trauma colonna vertebrale-cervicale-luSSzione-distorsione- distrazione ginocchio destro, trauma polso destro del 2.4.2007”) – il fatto che la steSS Compagnia di Assicurazione, sulla base delle valutazioni del medico fiduciario, ha inizialmente indicato, costituendosi in giudizio, una percentuale di invalidità permanente (del 17-18%) superiore a quella poi accertata giudizialmente dai due CT (circostanza che conferma la difficoltà di cui si è detto) e l'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dal notevole ridimensionamento della somma dovuta a titolo di risarcimento - nonostante la fondatezza di alcuni rilievi sollevati dall'appellante incidentale - che peraltro è stata versata, in parte, in epoca anteriore al procedimento e, per il resto, al momento della costituzione in giudizio della Compagnia di Assicurazione) sono elementi che, valutati complessivamente, evidenziano i presupposti per compensare integralmente le spese di entrambi i gradi e per porre a carico delle parti le spese sostenute per la CT espletata nel procedimento di primo grado nella misura del 50% ciascuna, trattandosi di accertamento espletato nell'interesse dell'attore e della Compagnia convenuta, fermo restando l'esborso sostenuto per i rispettivi CTP a carico di ciascuna parte.
pagina 34 di 35 Le spese della CT espletata nel presente grado di giudizio, nell'interesse esclusivo dell'appellante, liquidate come da separato decreto, rimangono a carico del medesimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da , avverso la sentenza
[...] Parte_2 del AL di LI IC n. 130/2020 pubblicata il 13.2.2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno in complessivi €. 59.801,76, in valori attuali, e, dato atto di quanto già versato dalla predetta Compagnia di Assicurazione, respinge la domanda proposta da diretta ad ottenere il pagamento di Parte_2 ulteriori somme e, per l'effetto, dispone la restituzione, da parte di
[...]
alla dell'importo di €.21.144,04, ricevuto Parte_2 Parte_1 in eccesso;
dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
pone a carico delle parti le spese sostenute per la CT espletata nel giudizio di primo grado, nella misura del 50% ciascuna;
pone definitivamente a carico di le spese sostenute per la Parte_2
CT espletata nel presente procedimento, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Ancona il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
TT.SS Anna Bora
Il Presidente
TT. Guido Federico
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