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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2386/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GABRIELE ROVERAN Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
, contumace Controparte_2
Parti convenute
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1 In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale: procedere all'annullamento della cartella di pagamento n. 124 2019
00372708 82 504 per le ragioni di cui in narrativa e quindi delle pretese contenute nella medesima cartella di pagamento;
In via subordinata: procedere all'annullamento parziale della cartella di pagamento n. 124
2019 00372708 82 504 relativamente alle seguenti voci spese processuali (codice tributo
1E10) e cassa depositi e prestiti – cassa ammende (codice tributo 1E02) per le ragioni di cui in narrativa e quindi delle pretese contenute nella medesima cartella di pagamento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVAZIONE
Fatto
ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 12420190037270882 / 504, Parte_1 per € 3.364,82, riferita a somme che ella sarebbe tenuta a pagare quale erede di Persona_1
deceduto l'11.10.2015.
Ciò a seguito della sentenza n. 823/10, pronunciata il 10.12.2010 da questo Tribunale a carico della stessa e di con la quale essi sono stati ritenuti responsabili del Parte_1 Persona_1 reato di cui all'art. 256 comma 2 D.L.vo n. 152/06 e per questo condannati al pagamento dell'ammenda di € 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La cartella di pagamento elenca le seguenti causali:
1. Spese processuali (codice tributo 1E10) € 210,00;
2. Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende (codice tributo 1E02) € 3.000,00;
3. Contributo unificato (codice tributo 1E03) € 21,50
4. Imposta di registro atti giudiziari (codice tributo 1E01) € 100,00
2 Sono inoltre dovuti oneri per € 33,32.
Giudizio
Con citazione notificata il 3.6.2024 ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
evidenziando che la morte del reo è causa di estinzione della pena e delle spese del procedimento, non trasmissibili agli eredi.
Ha chiesto quindi l'annullamento della cartella di pagamento o, in subordine, l'accertamento della non debenza degli importi di cui ai punti 1 e 2 suindicati.
Sono stati perciò convenuti il e , Controparte_2 Controparte_3
rimasti contumaci.
Nel corso del giudizio parte attrice ha dato atto di una comunicazione pervenuta da CP_3
, nella quale si dà atto che la cartella di pagamento impugnata “risulta sospesa con
[...] provvedimento n. PI899609635336824 del 25/09/2024, per i tributi non trasmissibili agli eredi”.
Nell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
L'opposizione è fondata con riguardo alla richiesta di pagamento dell'ammenda e delle spese processuali giacché si tratta di poste di debito estinte con la morte del condannato (art. 171 c.p.) e non trasmissibili all'erede del condannato.
Le altre poste di debito sono dovute, non essendo interessate dall'effetto dell'estinzione della pena (art. 198 c.p.)
3 Conclusioni e spese
Va accolta la domanda subordinata di parte opponente.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, previa parziale compensazione delle stesse nella misura di metà.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità e del valore della causa, nonché della mancanza di costituzione in giudizio dei convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che gli importi relativi ai codici tributi 1E10 e 1E02 della cartella di pagamento n. 12420190037270882 / 504 non sono dovuti da parte opponente;
2) condanna il e in solido, Controparte_2 Controparte_1
previa parziale compensazione delle spese tra le parti per la quota di metà, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, liquidate per l'intero in € 1.592,40, di Parte_1 cui € 1.276,00, € 125,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GABRIELE ROVERAN Parte_1 C.F._1
Parte attrice contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
, contumace Controparte_2
Parti convenute
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1 In via preliminare: sospendere l'esecutorietà della cartella impugnata ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
In via principale: procedere all'annullamento della cartella di pagamento n. 124 2019
00372708 82 504 per le ragioni di cui in narrativa e quindi delle pretese contenute nella medesima cartella di pagamento;
In via subordinata: procedere all'annullamento parziale della cartella di pagamento n. 124
2019 00372708 82 504 relativamente alle seguenti voci spese processuali (codice tributo
1E10) e cassa depositi e prestiti – cassa ammende (codice tributo 1E02) per le ragioni di cui in narrativa e quindi delle pretese contenute nella medesima cartella di pagamento.
Con vittoria di spese ed onorari di lite.
MOTIVAZIONE
Fatto
ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 12420190037270882 / 504, Parte_1 per € 3.364,82, riferita a somme che ella sarebbe tenuta a pagare quale erede di Persona_1
deceduto l'11.10.2015.
Ciò a seguito della sentenza n. 823/10, pronunciata il 10.12.2010 da questo Tribunale a carico della stessa e di con la quale essi sono stati ritenuti responsabili del Parte_1 Persona_1 reato di cui all'art. 256 comma 2 D.L.vo n. 152/06 e per questo condannati al pagamento dell'ammenda di € 3.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali, e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La cartella di pagamento elenca le seguenti causali:
1. Spese processuali (codice tributo 1E10) € 210,00;
2. Cassa depositi e prestiti – Cassa ammende (codice tributo 1E02) € 3.000,00;
3. Contributo unificato (codice tributo 1E03) € 21,50
4. Imposta di registro atti giudiziari (codice tributo 1E01) € 100,00
2 Sono inoltre dovuti oneri per € 33,32.
Giudizio
Con citazione notificata il 3.6.2024 ha proposto opposizione all'esecuzione Parte_1
evidenziando che la morte del reo è causa di estinzione della pena e delle spese del procedimento, non trasmissibili agli eredi.
Ha chiesto quindi l'annullamento della cartella di pagamento o, in subordine, l'accertamento della non debenza degli importi di cui ai punti 1 e 2 suindicati.
Sono stati perciò convenuti il e , Controparte_2 Controparte_3
rimasti contumaci.
Nel corso del giudizio parte attrice ha dato atto di una comunicazione pervenuta da CP_3
, nella quale si dà atto che la cartella di pagamento impugnata “risulta sospesa con
[...] provvedimento n. PI899609635336824 del 25/09/2024, per i tributi non trasmissibili agli eredi”.
Nell'udienza del 13.3.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte attrice ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Ragioni della decisione
L'opposizione è fondata con riguardo alla richiesta di pagamento dell'ammenda e delle spese processuali giacché si tratta di poste di debito estinte con la morte del condannato (art. 171 c.p.) e non trasmissibili all'erede del condannato.
Le altre poste di debito sono dovute, non essendo interessate dall'effetto dell'estinzione della pena (art. 198 c.p.)
3 Conclusioni e spese
Va accolta la domanda subordinata di parte opponente.
Stante il parziale accoglimento dell'opposizione, i convenuti vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite, previa parziale compensazione delle stesse nella misura di metà.
Le spese vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità e del valore della causa, nonché della mancanza di costituzione in giudizio dei convenuti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) dichiara che gli importi relativi ai codici tributi 1E10 e 1E02 della cartella di pagamento n. 12420190037270882 / 504 non sono dovuti da parte opponente;
2) condanna il e in solido, Controparte_2 Controparte_1
previa parziale compensazione delle spese tra le parti per la quota di metà, a rifondere a la residua quota delle spese di difesa, liquidate per l'intero in € 1.592,40, di Parte_1 cui € 1.276,00, € 125,00 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 14 marzo 2025
IL GIUDICE
dott. Dario Morsiani
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