Articolo 3 della Legge 14 luglio 1957, n. 604
Articolo 2
Versione
14 agosto 1957
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio, nonche' alla riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici delle quote che saranno versate dalla Regione sarda.

Entrata in vigore il 14 agosto 1957