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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2013/2021 R.G., promossa
DA
, in proprio e quali genitori Parte_1 Parte_2
esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , con gli avv.ti Persona_1
RAGNEDDA GIAN COMITA, FRAU FRANCO MARIO e FLORIS MARIA
CRISTINA
ATTORI
CONTRO
, con l'avv. DI DONATO GIULIA Controparte_1
CONVENUTO
E
in persona del Commissario Controparte_2
straordinario legale rappresentante con l'avv. FIGARI RENATO Controparte_3
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice: conferma le conclusioni di cui alla citazione e alle memorie ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. (in via principale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti in espositiva e, per l'effetto, condannare gli stessi, ciascuno in proprio ovvero in solido tra loro, al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni, di qualsiasi genere e natura, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal
, nella misura pari ad euro 205.836,00 o che verrà accertata in corso di Persona_1
causa e/o comunque ritenuta di giustizia, oltre alle spese mediche, spese per viaggi e ricoveri, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
2. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti in espositiva e, per l'effetto, condannare gli stessi, ciascuno in proprio ovvero in solido tra loro, al risarcimento, in favore degli attori iure proprio, del danno morale che si stima in € 100.000,00 o da quantificarsi secondo equità circostanziata, tenendosi conto della doverosità dell'assistenza familiare ed il sacrificio dei genitori verso il macroleso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi fino al saldo;
3. in ogni caso, con vittoria di spese di giudizio), ribadendo in via istruttoria la richiesta di rinnovo delle operazioni peritali.
Per : in via principale: integralmente rigettare, poiché infondata sia Controparte_1
nell'an che nel quantum, per tutti i motivi dedotti in narrativa, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite;
accertare, riconoscere e dichiarare la correttezza delle prestazioni mediche eseguite dal Dott.
e l'assenza di ogni responsabilità a suo carico, in ordine ai danni Controparte_1
lamentati dai sigg.ri e in via subordinata: nella Parte_1 Parte_2
denegata ipotesi di riconoscimento della fondatezza, anche parziale, della domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, ripartire le eventuali responsabilità, operando una specifica distribuzione pro quota da attribuire ai sanitari delle strutture ospedalieri di Sorgono e di Nuoro ed al dott. nella denegata ipotesi Controparte_1
di accoglimento delle domande avanzate con l'atto introduttivo, detrarre dalle somme che dovessero essere riconosciute a favore degli odierni attori, tutte le somme ed emolumenti previdenziali ed assistenziali corrisposti e corrispondenti in favore del piccolo , per indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed Persona_1
assegni ordinari di invalidità.
Per voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in via preliminare e CP_4
Contr pregiudiziale dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e/o dichiarare Contr la mancanza di qualsiasi responsabilità della per il fatto del Dott. libero CP_1
professionista e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda. Nel merito in via principale rigettare ogni avversa domanda. Con vittoria di compensi professionali e spese del procedimento, oltre rimborso delle spese generali (15%) ed accessori di legge. In subordine, in caso di accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, dichiarare la convenuta tenuta al pagamento, in solido con il Dott. Controparte_1
delle somme per i titoli e nella misura che risulteranno accertati in giudizio, scomputando tutte le somme percepite e/o percipiende dagli attori per i fatti di cui è causa da Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie per indennità di assistenza, invalidità, accompagnamento ed assegni ordinari di invalidità. Con parziale compensazione delle spese e compensi di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata e in proprio Parte_1 Parte_2
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore figlio , esponevano CP_1
di aver segnalato al pediatra di libera scelta, dott. (convenzionato con Controparte_1
divenuta , nel corso delle varie visite eseguite la CP_5 CP_6
presenza di linfonodi ingrossati nella zona laterocervicale bilaterale del bambino oltre alla continua sintomatologia febbrile, condizioni trattate con la prescrizione solo di terapie antibiotiche e/o antipiretica, non seguite da più approfonditi accertamenti.
Deducevano come nella persistenza dei sintomi e nell'assenza di miglioramento a seguito di ulteriori esami era stata posta diagnosi di carcinoma papillare della tiroide, trattato chirurgicamente presso l' , dove erano Controparte_7
state eseguite anche terapie radiometaboliche che tuttavia non avevano risolto la patologia, ancora presente e caratterizzata da localizzazioni linfonodali e polmonari. Lamentavano la colposa condotta medica del pediatra che, non seguendo le indicazioni previste dalle linee guida, aveva causato un ritardo diagnostico e un intempestivo intervento terapeutico e dunque la mancata risoluzione della malattia. Invocavano anche la responsabilità di ATS sia per l'operato del medico in convenzione che direttamente per gli omessi accertamenti e la mancata diagnosi da parte delle strutture che avevano avuto in carico il piccolo, prima del suo approdo al plesso sanitario di
Cagliari, dove a seguito di biopsia si era compresa la ragione dei disturbi del figlio.
Chiedevano, pertanto, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni, sia di quelli per invalidità permanente e temporanea subiti dal minore che del danno morale da essi genitori patito iure proprio in considerazione della doverosità dell'assistenza familiare e del loro sacrificio verso il macroleso.
Si costituiva il medico pediatra che contestava ogni responsabilità, riconoscendo di aver visitato più volte il bambino e di averlo trovato in buone condizioni di salute, tranne che in occasione di un episodio febbrile del novembre del 2012 (effettivamente accompagnato da una micropolilinfoadenopatia), di episodi diarroici nel gennaio del
2013 (quando erano stati prescritti esami di laboratorio anche per verificare la funzionalità tiroidea) oltre che in successive occasioni sempre per episodi febbrili di natura virale ed infezioni alle vie respiratorie, accompagnati dall'ingrossamento linfonodale nella stessa regione. Esponeva di aver sempre raccomandato ai genitori di sottoporre il bambino a nuova valutazione nel caso di mancata remissione dei sintomi, senza aver tuttavia avuto la possibilità di visitarlo nuovamente tanto da pensare che i suoi problemi di salute si fossero totalmente risolti. Rilevava come la linfoadenopatia nella maggior parte dei casi avesse un'origine infettiva e si risolvesse spontaneamente entro quattro o sei settimane, destando sospetto solo il linfonodo di diametro superiore a 1 cm. (mentre i linfonodi del bambino durante le visite avevano presentato una dimensione di qualche millimetro di diametro). Evidenziava anche la rarità in età pediatrica della patologia oncologica che aveva colpito il piccolo , come pure CP_1
il fatto che i sintomi da lui presentati non fossero assolutamente specifici per il carcinoma papillare tiroideo. Alla luce di tali elementi contestava la sussistenza di ogni nesso causale tra la sua condotta medica e i danni lamentati dagli attori, evidenziando anche come la prescrizione di eventuali accertamenti nel corso del 2013 non avrebbe assolutamente inciso sul programma diagnostico e terapeutico. Contestava anche la sussistenza dei danni lamentati, rilevando come in caso di accoglimento della domanda avrebbe dovuto essere detratto ogni importo erogato a titolo di prestazione previdenziale o assistenziale di cui usufruiva il paziente. Concludeva in conformità alle sue difese.
Contr Si costituiva anche che eccepiva anzitutto la carenza di legittimazione passiva, evidenziando come il pediatra fosse stato liberamente scelto dai genitori del bambino, senza che si fosse instaurato alcun rapporto diretto o di contatto sociale del minore con l'azienda, rimasta estranea alla relazione con il professionista che non era né suo dipendente né un suo preposto e sul cui operato non aveva alcun potere di vigilanza, controllo o direzione. Nel merito contestava ogni inadempimento, peraltro derivante da circostanze solo genericamente indicate nella citazione con conseguente pregiudizio delle sue difese;
negava in particolare ogni omissione o carenza nelle prestazioni eseguite presso il presidio sanitario di Sorgono e l'Ospedale di Nuoro, essendo stata la condotta dei sanitari che avevano avuto in cura il bambino esente da ogni censura e conforme alle linee guide. Confutava anche la sussistenza del danno morale lamentato dai genitori e la sua relazione di dipendenza causale con l'assistenza ricevuta dal pediatra e dalle strutture dell'azienda. Formulava le conclusioni sopra riportate.
La causa, istruita con produzioni documentali, prova orale, acquisizione di informazioni della Pubblica Amministrazione e consulenza tecnica d'ufficio, era infine trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Contr
Detta censura non può essere condivisa, atteso che, nel momento in cui per lo svolgimento delle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale si avvale di terzi, siano essi in rapporto di dipendenza, siano essi in rapporto di convenzione (come appunto il dottor , l'azienda può essere chiamata a rispondere del loro fatto CP_1
colposo, così come previsto dall'art. 1228 c.c. (Cass. 14846 del 2024 e 6243 del 2015).
Nel merito occorre anzitutto ricostruire storicamente la vicenda che ha condotto alla diagnosi della grave patologia che ha colpito il piccolo sulla scorta degli CP_1
elementi acquisiti dall'istruttoria orale.
In sede di interrogatorio formale il convenuto ha confermato quanto già dedotto con la sua comparsa di costituzione e cioè che effettivamente nell'autunno del 2013 eseguì delle visite, nelle quali riscontrò nel piccolo paziente febbre, infezioni alle alte vie respiratorie e micro polilinfoadenopatia laterocervicale che, essendo molto comune nei bambini che presentano quei sintomi, non destò in lui il minimo sospetto di più gravi patologie. Egli ha chiarito che, come ancora egli fa con i suoi pazienti, consigliò una rivalutazione ad avvenuta guarigione, quando a distanza di circa tre o quattro settimane i linfonodi avrebbero dovuto sgonfiarsi;
stando alle sue dichiarazioni, tuttavia, a detta rivalutazione i genitori del piccolo non lo sottoposero. Egli ha dunque confermato di aver riscontrato la presenza delle linfonodi ingrossati solo in concomitanza con gli episodi febbrili per cui era stato consultato dagli attori e per cui – stante la loro riconducibilità a virosi o a infezioni batteriche – prescrisse terapia antipiretica e/o antibiotica.
La nonna del piccolo, signora ha confermato che il nipotino era seguito Parte_3
dal dottor che nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013 lo ha visitato circa ogni CP_1
tre o quattro mesi (come di consueto una volta al mese nel primo anno di vita). La teste ha ricordato di aver assistito ad una visita domiciliare, nel corso della quale la NU segnalò al medico la presenza di linfonodi ingrossati oltre alla febbre, e di aver sentito il convenuto rispondere che questa condizione era normale a causa del mal di gola da cui il bambino era affetto. La ha confermato quanto già pacificamente ammesso Pt_3
e cioè che non fu prescritto nessun ulteriore esame e dichiarato che l'attrice, persistendo il problema del bambino, le aveva chiesto se anche i suoi figli da piccoli avessero avuto i linfonodi ingrossati oltre ad episodi di intenso sudore dalla fronte. La testimone ha riferito che l'idea dell'ecografia fu della dottoressa del Pronto Soccorso di Nuoro a cui fu portato il bambino per un taglio alla testa che si era procurato alla scuola materna: in quell'occasione la mamma del piccolo fece vedere linfonodi ingrossati al medico che consigliò l'esame a cui il bambino venne sottoposto presso la Lega Antitumori di
Desulo: qui un medico eseguì l'ecografia ed organizzò un percorso di ricovero presso l'Ospedale di Nuoro.
Sia questi dati che quelli emergenti dalla documentazione sanitaria prodotta sono stati consegnati al collegio peritale nominato dal Tribunale.
I consulenti hanno ripercorso la vicenda clinica del bambino, evidenziando come il pediatra avesse sempre attribuito la sintomatologia legata ai linfonodi ad infezioni virali o batteriche di scarso significato clinico, prescrivendo comunque in un'occasione degli esami ematochimici anche a carico della tiroide che tuttavia risultarono negativi.
Solo a seguito della visita presso il Pronto Soccorso di Nuoro fu consigliato un approfondimento diagnostico ecografico che condusse al ricovero del bambino necessario per lo svolgimento di vari esami, in esito ai quali si concluse per l'indicazione uno stretto follow up clinico strumentale, senza tuttavia indicazione per procedure percutanee ed esami citologico ed istologico. A seguito di biopsia eseguita nella struttura di Cagliari fu posta la diagnosi di “localizzazione linfonodale di carcinoma della tiroide, con aspetti di carcinoma papillare variante a cellule alte”, confermata dall'esame istologico su un linfonodo latero-cervicale sinistro del
17.04.2014 e su agoaspirato del 24.04.2014. Si giunse così all'intervento di tiroidectomia totale con asportazione di diversi linfonodi e, stante la persistenza della malattia, alla terapia di radioablazione. I consulenti hanno poi ricordato come nel corso delle successive visite fu purtroppo confermata la persistenza della patologia con impegno linfonodale, paratracheale, paraesofagea, sovraclaveare e mediastinica e micrometastasi polmonari, per i quali il paziente è sottoposto ad uno stretto follow up.
Per valutare la condotta dei sanitari che hanno avuto in carico il bambino i consulenti si sono diffusi sulle caratteristiche delle linfoadenomegalie, molto comuni durante l'età evolutiva in presenza di processi infettivi e infiammatori delle prime vie aeree;
a detta dei periti solo più di rado le stesse possono essere il sintomo di patologie ben più gravi, quali quelle neoplastiche. Rappresentata, dunque, l'esigenza di seguire un processo diagnostico che da un lato non ritardi eventuali diagnosi più serie, ma dall'altro non sottoponga il bambino a procedure invasive non necessarie, i consulenti si sono soffermati sulla distinzione tra la adenopatia acuta che non si protrae per oltre due settimane, quella subacuta che persiste fino alle sei settimane e quella cronica che è presente per un periodo di oltre sei settimane. La diagnosi viene, poi, guidata anche dai dati anamnestici, dallo stato vaccinale e da eventuali sintomi associati, oltre che dall'attenta indagine alla palpazione dei linfonodi, di cui devono essere ricercati la dimensione, la consistenza, la mobilità, l'unicità o il raggruppamento in pacchetti, la tendenza alla colliquazione, ma anche lo stato della cute sottostante, etc.
Il collegio peritale ha chiarito che i linfonodi sospetti per neoplasia sono quelli che persistono per più di quattro o sei settimane e si trovano localizzati in alcune specifiche zone: in genere questi si presentano come aumentati di volume, duri e non mobili e indifferentemente presenti in maniera singola o agglomerata, mentre le forme di linfoadenomegalia nella regione del collo legata alle infezioni delle prime vie respiratorie, frequenti in età prescolare, recede dopo la terapia antinfiammatoria o antibiotica. Nella persistenza del sintomo per oltre due settimane vi è l'indicazione all'esecuzione di determinati esami ematochimici, mentre l'ecografia, non invasiva e di semplice realizzazione, costituisce sicuramente un ausilio importante nella diagnosi perché consente di evidenziare meglio le caratteristiche dei linfonodi, di accertarne l'eventuale vascolarizzazione oltre che il rapporto con i tessuti circostanti. La sua indicazione si pone proprio quando la linfadenopatia non è regredita dopo 6 settimane o non è scomparsa dopo 12 settimane, nonostante la terapia antinfiammatoria e/o antibiotica.
I consulenti hanno descritto anche il carcinoma differenziato della tiroide, la neoplasia più comune in età pediatrica, benché nei bambini più piccoli sia considerata rara. È stato chiarito che durante l'età evolutiva questo carcinoma può esordire con una linfoadenopatia laterocervicale, senza che vi sia una lesione tiroidea visibile o palpabile, perché la caratteristica di tale patologia rispetto a quanto accade nell'adulto
è proprio quella di generare precocemente metastasi (specie ai linfonodi cervico- laterali), metastasi che possono essere presenti nonostante la asintomaticità del paziente e la negatività degli esami diretti ad accertare la funzionalità tiroidea. Sono stati poi indicati gli atti medici diretti alla diagnosi e dunque l'ispezione, la palpazione della tiroide e dei linfonodi e l'ecografia del collo che è l'esame di elezione per valutare sia la tiroide che le stazioni linfonodali e che indirizza il successivo percorso diagnostico e cioè l'esecuzione della agobiopsia che rappresenta l'esame per eccellenza, dal momento che consente l'esecuzione degli approfondimenti citologici, istologici, immunoistochimici e genetici. In esito alla diagnosi il percorso terapeutico si sviluppa attraverso la chirurgia e l'eventuale terapia radiometabolica per eradicare le metastasi locoregionali o a distanza (di solito ai polmoni).
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti dell'ufficio sono che la patologia neoplastica che ha colpito il bambino è da considerate rara e che il suo sintomo di esordio è stata la linfoadenomegalia cervicale, rispetto alla quale la condotta del pediatra è stata ritenuta censurabile, perché il medico avrebbe dovuto tempestivamente disporre un esame diagnostico e cioè l'ecografia che avrebbe consentito di giungere prima alla diagnosi e di anticipare le terapie chirurgiche e radiometabolica a cui il bambino è stato sottoposto. Insomma, secondo le linee guida richiamate il pediatra nella persistenza della linfoadenopatia oltre le quattro/sei settimane, data anche la coesistenza di sintomi quale la profusa sudorazione diurna e notturna, in ossequio ai criteri di prudenza e diligenza avrebbe dovuto tempestivamente prescrivere l'ecografia del collo che invece è stata disposta solo nel dicembre del 2013, cioè sei mesi prima dell'intervento presso la struttura pisana.
Non è stata invece ravvisata alcuna criticità nella condotta dei sanitari della Pt_4
nella gestione del caso clinico.
In particolare, poi, è stato chiarito che non è possibile accertare che il processo metastatico a carico della zona locoregionale e dei polmoni fosse già in atto prima della diagnosi della neoplasia principale e che dunque non è possibile affermare che la diffusione metastatica della malattia sia stata determinata dal ritardo diagnostico. È stato solo ritenuto probabile che fossero già presenti le metastasi locoregionale (è stato considerato latamente ipotizzabile che vi fossero quelle ai polmoni). Il collegio peritale ha dunque ritenuto che anche il corretto iter diagnostico e una precoce diagnosi non avrebbero modificato la condizione psicofisica del paziente. Escluso un danno da invalidità permanente, è stata invece ritenuta riconducibile causalmente a quel ritardo diagnostico un'invalidità temporanea connessa ai cicli di radioiodio che verosimilmente avrebbero potuto essere evitati per un totale di circa 30 giorni ed una inabilità parziale al 50% per ulteriori 60 giorni.
Si è sviluppato poi un contraddittorio tecnico con il consulente di parte attrice che ha ritenuto configurabile anche un danno biologico permanente pari nella misura del 20%.
Detta conclusione non è stata condivisa dal collegio sulla scorta di un recentissimo studio che ha concluso affermando che la presenza delle metastasi già prima della diagnosi ecografica è dato probabile, sicché il ritardo diagnostico non può avere avuto un ruolo causale nella diffusione della malattia.
Con ordinanza del 16.12.2013 questo Giudice ha invitato i periti a chiarire la ragione per cui è stata individuata una condotta colposa in capo al pediatra già dal 2011 ed esclusa quella del medico della e del plesso sanitario nuorese che, in presenza CP_8
appunto della perdurante linfoadenopatia ad eziologia ignota, hanno ritenuto che non vi fossero indicazioni per l'esame di campioni di tessuti che avrebbe finalmente condotto alla diagnosi.
In risposta a tali rilievi il collegio ha chiarito che l'ecografia, esame di semplice esecuzione e non invasivo, è raccomandata ai fini diagnostici in caso di linfoadenopatia della testa e del collo, ma certamente nessuna caratteristica ultrasonografica può determinare il carattere benigno o maligno della neoplasia: solo se coesistono più caratteristiche (quali una certa forma, l'ilo assente, la disomogeneità strutturale, il coinvolgimento extra capsulare e la vascolarizzazione) è possibile ipotizzare la malignità che, tuttavia, solo l'esame istologico per il mezzo della biopsia può confermare. Sono stati, poi, indicati i percorsi da seguire in caso di fallimento della terapia antibiotica e precisati i fattori che costituiscono indicazione per la biopsia.
Il collegio ha persistito nell'affermare la responsabilità del pediatra che, disattendendo le indicazioni scientifiche e le buone pratiche clinico assistenziali, non ha prescritto l'esame ecografico che, se disposto, avrebbe innescato la sequenza di accertamenti diagnostici clinico-strumentali che nel giro di tre o quattro mesi avrebbe portato alla diagnosi. I consulenti hanno poi specificato che l'indicazione all'accertamento istologico citologico risulta nella valutazione post dimissione del 22 gennaio 2014, dopo che gli ulteriori accertamenti effettuati per giungere ad una diagnosi non avevano dato risposta. Ed infatti l'ecografia del 16/12/2013 aveva concluso per un quadro suggestivo di una linfoadenomegalia reattiva che confermava il referto di quella precedentemente svolta presso la ed aveva indicato la necessità di un CP_8
approfondimento diagnostico. È stato poi precisato che sia il medico che eseguì
l'ecografia presso la struttura territoriale sia i medici dell'Ospedale di Nuoro si inserirono solo nel dicembre del 2013 nel percorso diagnostico e lo fecero rilevando proprio quelle anomalie che condussero a richiedere ulteriori approfondimenti ed infine nel gennaio del 2014 a suggerire la biopsia.
Questi essendo gli elementi di giudizio, si ritiene certamente di dover escludere la Contr responsabilità di richiamando appunto i rilievi del collegio peritale, ma anche quella del pediatra. Ai fini dell'affermazione della sua responsabilità occorre individuare un'omissione in nesso causale con l'invalidità temporanea: la sua invocata responsabilità si fonda sul non aver prescritto l'ecografia che avrebbe consentito non già di diagnosticare la patologia ma di monitorare le condizioni del bambino fino ad arrivare poi all'indicazione di biopsia (questa sì rivelatrice della malattia). A parte il fatto che non è stato chiarito, fatta la prima ecografia mai prescritta dal pediatra, a distanza di quanto tempo avrebbe dovuto essere eseguita la successiva (i tempi sono essenziali per la loro ricaduta sull'asserito ritardo diagnostico e sul danno che ne è derivato), si deve ritenere che l'omissione possa individuarsi come causa solo se il medico sia stato posto nelle condizioni di esprimere una valutazione che, secondo prudenza e diligenza, lo avrebbe dovuto indurre a prescrivere l'ecografia. Tanto implica che egli sia stato messo a conoscenza di tutti i sintomi che presentava il piccolo paziente. In citazione si allega genericamente della segnalazione al medico della presenza di linfonodi ingrossati, oltre che della continua sintomatologia febbrile. Ma, di tanto vanno individuati i riscontri oggettivi che si ritrovano, oltre che nelle ammissioni del dott. (che ha affermato di aver visitato il bambino solo quando CP_1
presentava, oltre alla microlinfoadenopatia, virosi o infezioni batteriche e non anche - come raccomandato – a infezione superata), nel libretto pediatrico (che indica in data
9.11.2020 una rinite mucopurulenta e in data 20.9.2012 una laringotracheite acuta) e nelle dichiarazioni della nonna di che ha riferito di visite fatte dal pediatra CP_1
solo quando il piccolo stava male (e dunque quando erano verosimilmente presenti anche altri sintomi riconducibili alle infezioni di cui si è detto). La ha ricordato Pt_3
un solo specifico episodio in cui in sua presenza la NU, odierna attrice, riferì al pediatra che il figlio aveva i linfonodi ingrossati;
ma anche in tale episodio vi era concomitante un'infezione alla gola (si parla, infatti, di mal di gola come della condizione che avrebbe giustificato secondo il pediatra l'ingrossamento dei linfonodi).
Sono, insomma, rimaste indimostrate due condizioni. La prima è che il pediatra sapesse della presenza dei linfonodi ingrossati anche in assenza di altri sintomi predittivi di un'infezione virale o batterica: dalle emergenze processuali, invece, risulta che tale condizione è stata riscontrata dal medico solo quando, stando male per altro, il piccolo
è stato da lui visitato;
nulla consente di affermare che egli sapesse della presenza della linfoadenopta anche tra un episodio di malattia e l'altro. Come chiarito dai consulenti solo la persistenza (costante e, per così dire, non a tratti e in concomitanza con un evento infettivo) della linfoadenopatia cervicale per oltre 4/6 settimane deve indurre all'ecografia. La seconda è che il pediatra sapesse delle profuse sudorazioni diurne e notturne: si legge, infatti, nell'elaborato che “il pediatra di libera scelta, dopo aver constatato la persistenza della linfadenopatia cervicale perdurante oltre le quattro-sei settimane, considerata anche la coesistenza di alcuni sintomi quali la profusa sudorazione diurna e notturna, avrebbe dovuto procedere tempestivamente con la prescrizione dell'ecografia del collo”. Un sintomo così importante (e certamente ben osservabile in un bambino che in tenera età è sotto lo stretto controllo dei genitori) è emerso, tuttavia, solo in sede di raccolta dei dati anamnestici dalla madre del bambino, odierna attrice;
un minimo cenno ne ha spontaneamente fatto la teste in sede di suo esame, laddove ha dichiarato: “mia NU mi chiedeva se anche i miei figli avessero avuto quei linfonodi ed episodi di sudore intenso dalla fronte, come aveva ”. CP_1
La teste ha detto di aver saputo, ma solo dall'attrice, che anche delle sudorazioni fu detto al pediatra. Ma quel che è incomprensibile è come un aspetto così significativo, un sintomo che allerterebbe chiunque e che al giudizio tecnico dei consulenti ha fatto concludere per la mancata diligenza del pediatra che lo avrebbe trascurato, non collegandolo alla persistente linfoadenopatia, non sia mai stato allegato in citazione, nella quale se ne tace completamente, dolendosi gli attori solo della trascuratezza del medico nell'approcciare l'ingrossamento linfonodale: mai gli attori si sono doluti di aver riferito delle sudorazioni al pediatra che avrebbe tralasciato il sintomo che si accompagnava all'ingrossamento dei linfonodi. E la mancata valorizzazione delle sudorazioni (al fine appunto di prescrivere una tempestiva ecografia) non risulta nemmeno tra le condotte che il consulente tecnico di parte attrice ha imputato al pediatra: nell'elaborato si fa riferimento alle sudorazioni non nella descrizione del caso specifico, ma come uno dei sintomi sistemici associati che, al pari della febbre, dell'astenia, del calo ponderale, di esantema ed atralgie, avrebbe dovuto guidare la valutazione clinica dei linfonodi. Delle due l'una: o di sudorazioni anomale diurne e notturne il bambino non ha mai sofferto (e nella consulenza si chiarisce che il tipo di carcinoma che lo ha colpito metastatizza facilmente pur in condizioni asintomatiche e di esami tiroidei nella norma) o tale sintomo era presente, ma non è mai stato riferito al pediatra. In ogni caso non è mai appartenuto al corredo di elementi posti nella sua valutazione. Anche a voler ritenere che la negligenza sia consistita proprio nel non aver richiesto in sede di anamnesi ai genitori se il bambino soffrisse di specifici sintomi come le sudorazioni profuse (ovvio essendo che il paziente, in quanto non medico, potrebbe omettere di riferire al medico dei sintomi invece importanti ai fini ella diagnosi), non potrebbe non rilevarsi come tale condotta avrebbe dovuto essere comunque allegata in citazione, essendo tenuto il soggetto danneggiato ad allegare lo specifico inadempimento del debitore.
Pertanto, deve concludersi affermando che le pur condivisibili valutazioni del collegio peritale non possono condurre all'affermazione di responsabilità del dott. CP_1
perché gli elementi sopra esaminati depongono per la mancanza di prova che egli sia stato posto nell'effettiva conoscenza di tutte le condizioni utili e necessarie ad organizzare un percorso diagnostico improntato alla diligenza e prudenza.
Le domande degli attori vanno, conclusivamente, rigettate.
La particolare complessità della vicenda giustifica la decisione di compensare integralmente le spese di lite e di porre gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, a carico di tutte e tre le parti in misura uguale tra loro.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da e , in Parte_1 Parte_2
proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
; Per_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati, a carico di tutte e tre le parti in misura uguale tra loro.
Sassari, 11.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella