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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/08/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5846/2022 promossa da
(P. VA ) rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa dagli Avv.ti Roberto Montini e Letizia Montini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, Via Piero della Francesca, 32
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. VA ) rappresentata e difesa CP_1 P.VA_2 dall'Avv. Monica Arletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1863/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 17.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1863/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.904,73=, oltre interessi e spese, quale prezzo di capi di maglia prodotte, asserendo che nulla era dovuto in quanto non si era concluso alcun contratto tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultane istruttorie, in particolare la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha, infatti, assolto all'onere probatorio richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ.
n. 12765/2007), avendo fornito gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa.
La documentazione prodotta, nello specifico la corrispondenza intercorsa tra le parti, non contestata da parte opponente, conferma le deduzioni di e, quindi, la conclusione del contratto. CP_1
E' documentale che in data 24.03.2022 (doc. n. 2 Parte_1 fascicolo monitorio) ordinava a la produzione di un CP_1 quantitativo di capi in maglia.
E' documentale che con mail del 08/04/22 (doc. 3 fascicolo monitorio)
confermava le consegne ed i prezzi di produzione, precisando CP_1 che il vecchio listino aveva subito un aumento del 15% dovuto ai rincari delle materie prime e utenze e, quanto alle condizioni di pagamento, che stava attendendo l'esito dell'assicurazione crediti.
Non è, altresì, contestato che parte opponente dava riscontro alla suindicata mail scrivendo: “grazie , tutto chiaro con gli sdifetti Tes_1 in scheda? Il 22305 era già stato accorpato all'altro articolo vedi schede e misure” (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Già tale comunicazione proveniente da parte opponente smentisce ed è in contrato con quanto dalla stessa dedotto, ovvero che la comunicazione di cui al doc. n. 3 del fascicolo costituiva nuova
Pag. 2 di 3 proposta contrattuale non accettata, atteso che emerge, invece, la conclusione del contratto per facta concludentia, desumibile da azioni inequivoche delle parti (Cass. Civ. 5438/2021), tanto che parte convenuta, alla luce di queste comunicazioni provenienti da Pt_1
dava avvio alla esecuzione del contratto.
[...]
Pertanto, ad avviso dello scrivente, anche a volere considerare la mail dell'08.04.2022 inviata da nuova proposta, essa trova riscontro CP_1 ed accettazione proprio nel comportamento assunto da parte opponente, la quale con mail del 18.05.2022 (doc. n. 8 fascicolo monitorio) comunicava testualmente: “…domani ti invierò corriere e titoli che ti anticiperò via mail”; ed ecco, anche in tal caso, l'incontro tra proposta contrattuale ed accettazione”.
Viepiù che tutti i documenti prodotti, posti a base della decisione, sono stati confermati dai testi escussi.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5846/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 1863/2022 che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 6 agosto 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5846/2022 promossa da
(P. VA ) rappresentata e Parte_1 P.VA_1 difesa dagli Avv.ti Roberto Montini e Letizia Montini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, Via Piero della Francesca, 32
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. VA ) rappresentata e difesa CP_1 P.VA_2 dall'Avv. Monica Arletti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1863/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 17.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione citava in giudizio al fine di sentire Parte_1 CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 1863/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 10.904,73=, oltre interessi e spese, quale prezzo di capi di maglia prodotte, asserendo che nulla era dovuto in quanto non si era concluso alcun contratto tra le parti.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto della CP_1 domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e confermarsi il decreto ingiuntivo.
Valutate le risultane istruttorie, in particolare la documentazione prodotta sufficiente ai fini decisionali, ritiene il decidente che la opposizione a decreto ingiuntivo sia infondata e non meriti accoglimento.
Parte convenuta opposta ha, infatti, assolto all'onere probatorio richiesto in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. Civ.
n. 12765/2007), avendo fornito gli elementi probatori a sostegno della sua pretesa.
La documentazione prodotta, nello specifico la corrispondenza intercorsa tra le parti, non contestata da parte opponente, conferma le deduzioni di e, quindi, la conclusione del contratto. CP_1
E' documentale che in data 24.03.2022 (doc. n. 2 Parte_1 fascicolo monitorio) ordinava a la produzione di un CP_1 quantitativo di capi in maglia.
E' documentale che con mail del 08/04/22 (doc. 3 fascicolo monitorio)
confermava le consegne ed i prezzi di produzione, precisando CP_1 che il vecchio listino aveva subito un aumento del 15% dovuto ai rincari delle materie prime e utenze e, quanto alle condizioni di pagamento, che stava attendendo l'esito dell'assicurazione crediti.
Non è, altresì, contestato che parte opponente dava riscontro alla suindicata mail scrivendo: “grazie , tutto chiaro con gli sdifetti Tes_1 in scheda? Il 22305 era già stato accorpato all'altro articolo vedi schede e misure” (doc. n. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Già tale comunicazione proveniente da parte opponente smentisce ed è in contrato con quanto dalla stessa dedotto, ovvero che la comunicazione di cui al doc. n. 3 del fascicolo costituiva nuova
Pag. 2 di 3 proposta contrattuale non accettata, atteso che emerge, invece, la conclusione del contratto per facta concludentia, desumibile da azioni inequivoche delle parti (Cass. Civ. 5438/2021), tanto che parte convenuta, alla luce di queste comunicazioni provenienti da Pt_1
dava avvio alla esecuzione del contratto.
[...]
Pertanto, ad avviso dello scrivente, anche a volere considerare la mail dell'08.04.2022 inviata da nuova proposta, essa trova riscontro CP_1 ed accettazione proprio nel comportamento assunto da parte opponente, la quale con mail del 18.05.2022 (doc. n. 8 fascicolo monitorio) comunicava testualmente: “…domani ti invierò corriere e titoli che ti anticiperò via mail”; ed ecco, anche in tal caso, l'incontro tra proposta contrattuale ed accettazione”.
Viepiù che tutti i documenti prodotti, posti a base della decisione, sono stati confermati dai testi escussi.
Ne consegue che la opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5846/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo opposto n. 1863/2022 che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 6 agosto 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3