Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Maura Stassano Presidente relatore dr. Rocco Pavese Consigliere dr. Francesca Tritto Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 137/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Carmine Francia con domicilio eletto in PA AE (SA) alla Via
S. D'Acquisto, nr. 7
PARTE APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, parte rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Maria Citro con domicilio eletto in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58
PARTE APPELLATA
Oggetto: mansione e jus variandi.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1
1. Con sentenza nr. 1538/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di
Salerno, in composizione monocratica ed in funzione di g.l., ha respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite, la domanda proposta da con ricorso depositato in data 12 Parte_1 febbraio 2020 nei confronti del in Controparte_1 persona del l.r. p.t., avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive .
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare, che : “ Nella fattispecie in esame, il ricorrente ha sufficientemente (seppure genericamente) dedotto i compiti e le attività che sostiene di avere svolto in costanza di servizio, ma non ha preso minimamente in considerazione il contenuto delle declaratorie contenute nel contratto collettivo di settore omettendone in radice l'indicazione (nel ricorso esse, come già detto, non sono state riportate) ed il raffronto nei termini riportati sopra. Le rilevate carenze deduttive rendono il ricorso, così come evidenziato dalla parte convenuta, infondato, mancando in radice una prospettazione da validare o sconfessare in questa sede circa l'ascrivibilità o meno delle mansioni all'una o all'altra qualifica.
L'esposizione dei compiti disimpegnati, infatti, è stata effettuata senza alcun riferimento ai fatti costitutivi del diritto, che nella specie sono rappresentati proprio dagli elementi della declaratoria della qualifica che si aspira ad ottenere e che segnano il confine prima che giuridico anche logico tra gli inquadramenti, consentendo di evidenziare i profili professionali più significativi e con essi le circostanze di fatto rilevanti ed identificando quelle contestate da sottoporre a verifica istruttoria.”. Il Tribunale ha poi evidenziato che “ Le considerazioni finora svolte conducono al rigetto della domanda in esame che, comunque, per le seguenti ragioni è da ritenersi infondata anche alla luce delle risultanze della istruttoria orale. ” e che “ A ben vedere, tuttavia, avuto riguardo alla declaratoria del predetto profilo (non riportata, si ribadisce, in ricorso) appare evidente che le mansioni sopra delineate, per come emerse dalla istruttoria orale, pur se effettivamente in parte di natura impiegatizia (e svolte promiscuamente con quelle operaie cui il ricorrente è risultato comunque addetto nell'arco temporale in questione) non presentano affatto le caratteristiche che il contratto collettivo 2 richiede per quelle contemplate nel superiore livello professionale invocato dal ricorrente. Trattasi infatti di attività di registrazione, compilazione, archiviazione e tenuta di dati con ausilio di strumento informatico o di riempimento di modelli contrattuali prestampati o di accoglienza della utenza con informazioni “semplici” in ordine ai contratti e alla voltura che, certamente e anzitutto, non consistono in attività di “istruttoria e definizione delle pratiche” prevista dalla declaratoria dell'area A parametro 137. Neppure, poi, è emerso (e, come detto, non risulta dedotto in ricorso) che le attività di “natura impiegatizia” che il ricorrente ha espletato nel periodo in cui è stato addetto presso l'ufficio tributi ”.
3. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto appello con ricorso depositato telematicamente in data 25 maggio 2024, dolendosi del rigetto della domanda e concludendo pertanto come in atti per l'accoglimento della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Riepilogate le vicende di causa, ha dedotto, in particolare :
“ A) Riassegnazione mansioni impiegatizie “ : “ In nessun modo, pertanto, poteva ritenersi legittimo il provvedimento con il quale il ha destinato un CP_1 impiegato a svolgere mansioni operaie, come verificatosi in danno del ricorrente!
Il primo Giudice, invece, in spregio della chiara ed inequivocabile ratio della equivalenza di mansioni siccome delineata dall'art. 2103 c.c., aggira letteralmente il divieto legislativo affermando che, attesa la “equivalenza” delle mansioni ai fini dell'inquadramento innanzi richiamato (Area D, parametro 107), ben poteva il datore di lavoro destinare il ricorrente a mansioni operaie, in luogo di quelle impiegatizie svolte, poiché appunto equivalenti (sic). ”;
“ B) Onere di allegazione “ : “ Di altrettanta gravità e caratterizzate da analoga confusione appaiono le considerazioni del primo Giudice, che lo hanno condotto a ritenere infondata la domanda di superiore inquadramento, allorquando afferma che sarebbe stato onere del ricorrente (non solo provare le mansioni effettivamente svolte ed individuare le declaratorie contrattuali, ma anche) operare la comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa,
a fronte delle mansioni espletate. ”;
“ C) Emergenze istruttorie- mansioni impiegatizie – mansioni superiori – inquadramento “ : “ Il Tribunale, inoltre, ha erroneamente ed ingiustamente 3 valutato le emergenze istruttorie, sia documentali che rinvenienti dall'istruttoria orale, omettendo di valorizzare quanto riferito dai testi con riferimento all'espletamento delle effettive mansioni svolte dal ricorrente per un periodo di gran lunga maggiore a quello previsto per la maturazione del diritto al superiore inquadramento. In particolare, in primo grado sono stati escussi:--- il teste
(udienza del 29.09.2021), la cui deposizione appare certamente la più Tes_1 pertinente trattandosi del Capo Ufficio Tributi, ha confermato che il sig.
dal 2017 “…lavorava nell'ufficio di cui io ero a capo e si occupava Parte_1 della stipula dei contratti di fornitura idrica con gli utenti che lo richiedevano.
L'amministrazione forniva dei contratti prestampati che venivano compilati dal
” il quale “…presso l'ufficio si occupava anche di ricevere il pubblico Parte_2
e dare delle semplici e normali informazioni…” nonché “… della predisposizione dei tabulati digitali dei consumi dei contalimitatori elettronici per la irrigazione…” e finanche della “…tenuta dello schedario delle aziende agricole beneficiarie della irrigazione binomia”. Con riguardo a queste ultime mansioni, il teste precisava poi che “…prima che arrivasse il ricorrente presso l'ufficio alla tenuta dello schedario ero addetto esclusivamente io, quando è arrivato il poiché aveva Parte_1 esperienza di lavori di lettura dei contatori all'esterno… ho ritenuto normale che compilasse lui i tabulati al computer”. La natura prettamente impiegatizia delle mansioni svolte risulta confermata dagli ulteriori compiti svolti dal ricorrente nell'Ufficio Tributi, laddove si è occupato anche di ricerche in banche dati per il reperimento di notizie relative alle variazioni e trasferimenti di terreni nonché ai contribuenti, ivi incluse le ricerche anagrafiche. Per lo svolgimento delle precisate mansioni, continua il teste “Il presso l'Ufficio aveva una sua scrivania Parte_1 con computer e telefono a lui assegnati” e, ovviamente, osservava l'orario di lavoro degli impiegati, ovvero dalle 08.00 alle 14.00 dal lunedì al venerdì, con rientro pomeridiano dalle 15.00 alle 18.00 il lunedì ed il giovedì. Come precisato dal Capo Ufficio, le suddette mansioni impiegatizie sono state svolte dal ricorrente per oltre due anni, dall'ottobre 2017 al novembre 2019, ben oltre quindi il periodo di tre mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 2103 c.c. e 68 CCNL
Consorzi di Bonifica.
--- Altrettanto dirimente la deposizione del teste (udienza 04.05.2022), Tes_2 addetto al medesimo Ufficio Tributi. Il collega di ufficio, infatti, ha precisato di aver 4 conosciuto il ricorrente “…quando ha lavorato dal 2017 al 2020 presso l'ufficio tributi ove io stesso svolgo la mia attività di impiegato” e che il “…era Parte_1 addetto al contatto con il pubblico, cioè riceveva l'utenza per dare informazioni riguardanti i contratti e le volture relativi alle forniture idriche e poi si occupava di tutto ciò che era inerente al settore tributi ovvero delle pratiche dei defalchi tributi” provvedendo anche alla predisposizione e sottoscrizione dei contratti, sia quelli per la fornitura idrica, sia le volture per il subentro di nuova utenza.”;
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si è costituita con memoria con la quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.
6. Il ricorrente anche in secondo grado deduce la natura impiegatizia delle mansioni svolte ed insiste nella domanda di “riassegnazione”. Nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha così allegato in fatto “ predisposizione dei tabulati digitali per l'ubicazione dei conta limitatori elettronici;
tenuta dello schedario aziende agricole beneficiarie della irrigazione cd. binomia;
ricatalogazione di tutti i contratti idrici esistenti ed afferenti agli anni dal 1935 al
2017; la stipula di nuovi contratti;
ricevimento utenti per informative su avvisi di pagamento e quant'altro inerente l'attività dell'ufficio; ”.
7. Ne consegue che dal raffronto tra la categoria di inquadramento parametro 107 area D “personale ausiliario di ufficio addetto ad attività complementari e/o di attesa e custodia, di fatica nonchè ad operazioni generiche di carattere esecutivo”
e la categoria oggetto di domanda area A parametro 134 “personale con mansioni di concetto che svolge in via prevalente attività tecnica od amministrativa (…) con iniziativa ed autonomia operativa provvedendo all'istruttoria ed alla definizione delle pratiche assegnata” emerge la mancata esecuzione con iniziativa ed autonomia della fase di istruzione e definizione delle pratiche assegnate all'ufficio di appartenenza e, soprattutto, della cura degli adempimenti correlati. In altre parole, quello che distingue l'impiegato d'ordine dall'impiegato di concetto è il superamento della parcellizzazione e ripetitività dei compiti e l'acquisizione di una autonomia che consenta la ponderazione della domanda con l'adozione delle iniziative (ad es. richiesta di integrazione 5 documentale, adempimento “organizzativo”, ovverosia collegato alla competenza di altro ufficio del oppure “funzionale”, ovverosia bisognoso di CP_1 approfondimento anche con la competenza di altri organi esterni al ). CP_1
Parte appellante valorizza la deposizione del teste e riporta il seguente Tes_1 stralcio della relativa verbalizzazione “…lavorava nell'ufficio di cui io ero a capo e si occupava della stipula dei contratti di fornitura idrica con gli utenti che lo richiedevano. L'amministrazione forniva dei contratti prestampati che venivano compilati dal ” il quale “…presso l'ufficio si occupava anche di Parte_2 ricevere il pubblico e dare delle semplici e normali informazioni…” nonché “… della predisposizione dei tabulati digitali dei consumi dei contalimitatori elettronici per la irrigazione…” e finanche della “…tenuta dello schedario delle aziende agricole beneficiarie della irrigazione binomia”. Con riguardo a queste ultime mansioni, il teste precisava poi che “…prima che arrivasse il ricorrente presso
l'ufficio alla tenuta dello schedario ero addetto esclusivamente io, quando è arrivato il poiché aveva esperienza di lavori di lettura dei contatori Parte_1 all'esterno… ho ritenuto normale che compilasse lui i tabulati al computer ”.
E del teste “ … era addetto al contatto con il pubblico, cioè riceveva Tes_2
l'utenza per dare informazioni riguardanti i contratti e le volture relativi alle forniture idriche e poi si occupava di tutto ciò che era inerente al settore tributi ovvero delle pratiche dei defalchi tributi ”.
Emerge come i compiti qualitativamente e quantitativamente rilevanti, svolti dal ricorrente, non andassero oltre la compilazione di moduli prestampati, la rilevazione di dati dei contatori, l'interlocuzione per la cura dello schedario, quindi compiti esecutivi, privi di autonomia, ripetitivi e generici.
Anche la stessa sottoscrizione di nuovi contratti, peraltro quantitativamente non significativa, non andava oltre la firma quale “compilatore del modulo prestampato” (ved. dep. come riportata in atto di appello). Tes_3
8. Il dipendente di concetto svolge una collaborazione con il datore di lavoro con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata, laddove il dipendente ausiliario – d'ordine – svolge compiti generici ed esecutivi, anche non di fatica, ma svolti in ausilio senza alcuna autonomia. Afferma il S.C. . “ Ai fini della distinzione tra la categoria operaia e quella impiegatizia (da effettuarsi
6 anche alla stregua della specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto), non è decisivo il carattere intellettuale o manuale dell'attività lavorativa ma il grado di collaborazione del lavoratore con l'imprenditore, con la conseguenza che deve definirsi operaio chi esplica attività che ineriscono al processo produttivo e si mantengono nella sfera della semplice esecuzione e non implicano esercizio di discrezionalità o di poteri decisionali, senza che tale attività possa assumere carattere impiegatizio per il semplice fatto di non essere esclusivamente manuale o perché involga un qualche compito di vigilanza o di controllo su altri operai in ordine agli aspetti meramente esecutivi del lavoro;
va, invece, definito impiegato colui che svolge un'opera inerente al processo organizzativo tecnico-amministrativo dell'impresa e riconducibile a quei compiti di organizzazione, promozione, direzione e vigilanza che sono concettualmente propri dell'imprenditore. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che fossero da inquadrare nella categoria operaia, e non già impiegatizia, alcuni lavoratori che, in quanto guardiani addetti alla portineria e alla vigilanza, svolgevano sporadicamente anche elementari mansioni accessorie di registrazione del transito di automezzi). ” ( conf 4857/86, mass n 447555; (conf 2306/86, mass n 445437)” (Sez. L, Sentenza n. 3106 del 12/04/1990 ).
9. In altre parole, non rilevano aspetti strumentali all'esecuzione della prestazione quali l'inserimento in un ufficio, la dotazione di una scrivania, il rispetto di un orario di lavoro impiegatizio, lo svolgimento di mansioni “scritte” e non manuali ma il contenuto della prestazione, ovverosia, la predefinizione di compiti esecutivi o invece la capacità di cura degli adempimenti anche diversi ed esterni alla procedura tipizzata che si dovessero via via manifestare necessari.
10. Di tanto non ha fornito prova parte ricorrente, ma prim'ancora, come rilevato dal primo giudice, non ha fornito alcun tipo di allegazione, essendosi limitato a così descrivere i compiti svolti “ sin dalla formale assunzione a tempo indeterminato, quindi dal settembre 2017 e sino all'inizio del 2020 … ha svolto le seguenti mansioni: predisposizione dei tabulati digitali per l'ubicazione dei contalimitatori elettronici;
tenuta dello schedario aziende agricole beneficiarie 7 della irrigazione cd. binomia;
ricatalogazione di tutti i contratti idrici esistenti ed afferenti agli anni dal 1935 al 2017; la stipula di nuovi contratti;
ricevimento utenti per informative su avvisi di pagamento e quant'altro inerente l'attività dell'ufficio”, così omettendo di allegare quei compiti che avrebbero segnato la differenza, ovverosia, che avrebbero superato il limite della esecutorietà, ripetitività compilatività e quindi ausiliarietà per divenire svolti in autonomia, ovverosia con ponderazione della risposta del alla richiesta dell'utenza di altri uffici o CP_1 di altri organi. “L'elemento distintivo tra la categoria impiegatizia e quella operaia (previste dall'art. 2095 cod. civ.) consiste, non già nel carattere rispettivamente intellettuale o manuale dell'attività svolta, ma nel tipo e nel grado della collaborazione con lo imprenditore, che per l'impiegato, a differenza che per l'operaio, si caratterizza non come generico apporto all'attività imprenditoriale di produzione o di scambio, ma come contributo idoneo ad integrare ed eventualmente a sostituire l'opera propria, tecnica o amministrativa, dell'imprenditore e quindi come cooperazione con quest'ultimo nei compiti di organizzazione, propulsione e direzione dell'impresa e dell'attività aziendale. ( v.
1032/85, mass n 439179; (v. 445/84, mass n 432673).” (
Sez. L, Sentenza n. 2306 del 03/04/1986 ) .
11. Va quindi ribadita la congruità dell'inquadramento professionale di cui è titolare il e quindi la legittimità dell'assegnazione Parte_1 dei nuovi compiti, non essendo emersa né la natura ritorsiva in sé, né la perdita di specifiche competenze maturate ex art. 2103 cod. civ. al servizio del , CP_1 costituito in ente pubblico economico che ne abbia determinato il depauperamento professionale, “ In tema di limiti all'esercizio dello "ius variandi" del datore di lavoro, l'art. 3 del d.lgs. n. 81 del 2015, di modifica dell'art. 2103 c.c., stabilisce il principio della fungibilità delle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale, il quale deve intendersi nel senso che, se il c.c.n.l. articola una medesima categoria legale in più livelli professionali, lo "ius variandi" è legittimamente esercitato solo se le nuove mansioni appartengono, oltre che alla medesima categoria legale, anche allo
8 stesso livello professionale di quelle precedenti;
se invece il c.c.n.l. non prevede più livelli professionali, ma solo livelli economici differenziati per anzianità o sulla base di criteri diversi dalla tipologia di mansioni svolte, detto potere sarà ugualmente esercitabile a condizione che le nuove mansioni rientrino nella medesima categoria legale.” (Sez. L - , Sentenza n. . 11870 del 02/05/2024)
12. L'appello va quindi respinto e confermata l'impugnata sentenza.
13. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n.
140/2012, seguono la soccombenza.
14. Si dichiara astrattamente applicabile all'appellante la sanzione erariale ex art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
P. Q. M.
La Corte così provvede: definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del in persona del
[...] Controparte_1
l.r. p.t. il 25 marzo 2024, avverso la sentenza del Tribunale g.l. di Salerno nr.
1538/2023 pubblicata in data 19 ottobre 2023, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese di lite del grado che liquida in complessivi €1.984,00 oltre IVA CPA e RF e spese vive come per legge;
Dichiara astrattamente applicabile a la Parte_1 sanzione erariale ex art.13 co I quater T.U. nr.115/2002.
Salerno, 26 maggio 2025 il presidente
M. Stassano
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