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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Eva Knickenberg Giardina, dall'avv. Roberto Flavio Tirone e dall'avv. Manuel Alessandro Deamici, presso il cui studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, n. 18 è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Limi e dall'avv. _1 P.IVA_2
Aldo Turconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Limi in Como, C.so
XXV Aprile n. 62.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Per Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza rejetta, in accoglimento dei motivi di gravame esposti, pronunciare la riforma della Sentenza impugnata e, quindi, IN VIA PREGIUDIZIALE:
• accertare e dichiarare la decadenza di dal diritto di far valere gli asseriti vizi ai sensi degli articoli 38 _1 e 39 CISG e, per l'effetto, accertata l'improcedibilità delle domande avverse, rigettare le stesse. IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA:
• accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, ai sensi dell'articolo 82 CISG, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
• rigettare tutte le domande svolte da perché infondate in fatto e in diritto;
_1
• condannare al pagamento di Euro 57.084,30, per i motivi esposti in narrativa. _1
pagina 1 di 18
IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della risoluzione contrattuale, accertare e dichiarare il Cont diritto di lla restituzione della merce oggetto di causa e, per l'effetto, condannare alla restituzione _1 della medesima per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi del Giudizio e del procedimento di ATP.”
Per _1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione: In via preliminare Rimettere la presente causa in istruttoria con l'ammissione e/o assunzione dei mezzi di prova orale dedotti da nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di data 15.07.2022 e reiterati nella comparsa di _1 costituzione di questa procedura di appello. In via principale
Rigettare le domande di riforma/gravame proposte dalla in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
Rigettare la domanda subordinata proposta dalla di restituzione della merce in quanto Parte_1 inammissibile essendo domanda nuova mai proposta nel corso del primo grado di causa, oltre che infondata in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale
Riformare parzialmente la sentenza n. 526/2024, emessa il 06.07.2024 e pubblicata il 09.07.2024 dal Tribunale di Lecco nella persona del Dott. Alessandro Colnaghi alla luce di quanto esposto da ella propria _1 comparsa di costituzione e risposta e, più precisamente:
Condannare la a rimborsare a i costi sostenuti per Parte_1 _1 la lavorazione (trafilatura e laminatura) dell'acciaio fornito dalla ed ancora giacente Parte_1 nel magazzino di per un importo pari ad € 187.011,99=. _1
Condannare la al risarcimento in favore di di tutti i Parte_1 _1 danni da quest'ultima patiti e patiendi conseguenti e/o derivanti dalle difettosità e mancanza di qualità della merce acquistata, quantificabili nella somma di € 63.622,29=, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare la al risarcimento in favore di dell'attrice delle merci Parte_1 della medesima , quantificabili nella misura di € 69.146,04=, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti ) conveniva in _1 _1 Contr giudizio (d'ora in avanti al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione parziale del contratto di vendita tra le parti inerente due ordini di acquisto, nn. 10537/2018 Contr e 11172/2018, per inadempimento della venditrice essendo stati riscontrati gravi vizi nella merce acquistata e domandava la condanna della controparte alla restituzione del prezzo della merce, rimasta Contr invenduta nel magazzino dell'acquirente, pari a €496.976,54; chiedeva inoltre la condanna di l risarcimento dei danni subiti, pari a €187.011,99, a titolo di costi di lavorazione inutilmente sostenuti;
pari a €63.622,29 a titolo di ulteriori danni e pari a €69.146,04 a titolo di costi di giacenza della merce presso il magazzino dell'attrice. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice deduceva che:
pagina 2 di 18 Contr
- gli ordini di acquisto provenienti da avevano ad oggetto la fornitura, da parte di di _1 acciaio in billette prodotte dal produttore indiano DA Steel & Power, che doveva essere consegnata secondo modalità ripartite tra la metà del 2018 e aprile 2019;
- ricevuto l'acciaio, eseguiva sulle billette le necessarie e preliminari lavorazioni di laminazione e trafilatura al fine di cedere il prodotto finito ai propri clienti;
- questi ultimi, tuttavia, lamentavano, a partire dal febbraio 2019, la presenza di gravi difettosità Contr nelle barre prodotte con l'acciaio fornito da in particolare concentrazioni di piombo che rendevano l'acciaio non conforme alle caratteristiche di resistenza e di utilizzo;
Contr
- sospendeva quindi il pagamento del saldo finale ancora dovuto ad trattenendo la _1 somma di €57.084,30; Contr
- a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo bonario con la he negava la propria responsabilità in ordine ai riscontrati vizi, l'acquirente incardinava procedimento ex art. 696
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lecco (R.G. n. 2832/2019), nell'ambito del quale veniva depositata relazione peritale del C.T.U. incaricato, ing. , che accertava la Persona_1 presenza di vizi consistenti in bande di piombo nell'acciaio tale da renderlo inutilizzabile, dato integrante “inosservanza essenziale” ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Vienna e ne individuava la causa nell'originario processo di colata delle billette che non aveva permesso
“una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base”.
Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande giudiziali attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di €57.084,30 a titolo di saldo del _1 prezzo di vendita. Nella specie, eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'attrice dal diritto di far valere i vizi delle billette di acciaio, dal momento che la denuncia di non era avvenuta nel _1
“termine ragionevole” previsto dagli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci. Nel merito, rappresentava che le billette d'acciaio vendute alla sarebbero state esenti da vizi e in ogni caso la distribuzione disomogenea del piombo nelle _1 billette d'acciaio era da imputare esclusivamente alle lavorazioni successivamente effettuate da
. _1
Il tribunale, non autorizzava la chiamata in causa in manleva del terzo Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'acquisizione del fascicolo di n. 2832/2019 e dell'espletamento di C.T.U. integrativa al fine di quantificare i CP_4 costi sostenuti per le lavorazioni da . _1
Il tribunale di Lecco con sentenza n 526/ 24, sulla scorta della documentazione in atti e l'acquisizione del fascicolo di RG 2832/ 2019, ha dichiarato la risoluzione parziale del contratto di vendita Pt_2 Contr Contr stipulato tra per inadempimento essenziale di ed ha condannato la prima a _1 pagare a euro 496.976,54, pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'acciaio oggetto di _1 lavorazione da parte di e non venduto a terzi, rigettando le richieste risarcitorie avanzate da _1
, aventi ad oggetto i costi sostenuti per le lavorazioni consistenti in trafilatura ( pari ad euro _1
187.011), altri danni derivanti da difettosità della merce ( pari ad euro 63.622), e danni da protratta giacenza della merce in magazzino ( euro 69.146).
pagina 3 di 18 In particolare il Tribunale di Lecco, ritenuta tempestiva la denuncia dei vizi effettuata da , _1 essendo avvenuta nel febbraio 2019, pochi mesi dopo le prime consegne delle billette di acciaio e avendo ad oggetto vizi non immediatamente percepibili, ha dichiarato la risoluzione parziale del contratto di vendita attesi i gravissimi vizi della merce venduta, per come riscontrati dalla C.T.U. resa nel procedimento di a.t.p., svoltasi nel contraddittorio delle parti, consistenti nella presenza di
“aggregati in piombo” nell'acciaio distribuiti in maniera non omogenea, non riconducibili alle lavorazioni di laminazione e trafilatura, tali da rendere l'acciaio inutilizzabile per la finalità connessa Contr alla rivendita;
ha condannato a pagare, in favore di , la somma di € 496.976,54 pari _1 all'importo del valore della merce acquistata, riconducibile alla commessa proveniente dal fornitore indiano, successivamente lavorata e in parte rifiutata, in parte non consegnata ai clienti finali e giacente in magazzino
Conseguentemente, riconosciuto l'inadempimento della convenuta, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di quest'ultima al pagamento del saldo prezzo di €57.084,30.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice relativa al rimborso dei costi sostenuti per la laminazione e trafilatura (per complessivi €187.011,99), disattendendo la C.T.U. integrativa a tal fine espletata, in quanto fondata sul doc. 46 contenente un riepilogo dei costi sostenuti da , di formazione unilaterale e facente riferimento anche a ordini diversi da quelli oggetto di _1 causa, disattendendo altresì le ulteriori domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni ulteriori (per
€63.622,29) e i danni da protratta giacenza in magazzino della merce (per €69.146,04), in quanto parte attrice non assolto l'onere probatorio incombente.
Infine, quanto alle spese di lite, queste sono state compensate tra le parti nella misura della metà, mentre le spese del procedimento di A.T.P.e le spese di C.T.U. sono state poste a carico della convenuta soccombente.
Contr Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue:
A. “ IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna”: dato l'obbligo dell'acquirente di effettuare una verifica tecnica della merce e di denunciare “entro un termine ragionevole” gli eventuali difetti riscontrati, i vizi sarebbero dovuti emergere al momento della consegna della merce, mentre la denuncia è stata perfezionata un anno dopo circa. Peraltro i presunti difetti sarebbero stati contestati esclusivamente dai clienti finali, il che condurrebbe ad affermare o che non _1 ha mai effettuato l'esame della merce o che, pur avendolo svolto tale verifica non ha fatto emergere alcun vizio, essendo quest'ultimo riconducibile ad un fatto successivo alla consegna dell'acciaio, quale l'attività di laminazione e trafilatura eseguita da .; _1
B. “IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 82 della Convenzione di Vienna” : il diritto alla risoluzione sarebbe venuto meno a fronte pagina 4 di 18 dell'impossibilità di restituire il materiale originario, dal momento che le billette in acciaio sono state lavorate dall'acquirente con laminazione e trafilatura. Non troverebbe inoltre applicazione la deroga di cui all'art. 82, co. 2, lett. c) perché la trasformazione delle billette in acciaio esulerebbe dalle normali operazioni commerciali riconducibili a;
_1
C. “IL TERZO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 25 della Convenzione di Vienna”, l'esito della perizia sarebbe erroneo ed inaffidabile in quanto: Contr
- non sarebbe provato che il materiale esaminato dal C.T.U. corrisponda a quello fornito da Contr perché riceve materiali anche da fornitori diversi da _1
- la relazione peritale era stata condotta su solo quattro campioni (su 800 tonnellate di prodotto), peraltro scelti e selezionati da;
_1
- i risultati delle prime analisi chimiche avrebbero provato che il materiale oggetto di analisi non Contr era quello consegnato da;
_1
- le difformità accertate sarebbero dipese dalle lavorazioni operate sul materiale che non consentirebbero neppure un confronto con la billetta originaria, posto che la trasformazione del materiale avrebbe modificato la forma delle inclusioni di piombo;
- dal parere pro veritate rilascialo dal prof. ing. emergerebbe che ha Persona_2 _1 accettato parametri in deroga, quali la mancanza della garanzia sulla “cleanliness” dell'acciaio fornito, trattandosi di acciaio “sporco” cioè necessariamente contenente inclusioni di piombo;
.
D. “IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1493 c.c. e ingiustificato arricchimento di ex art. 2041”, l'accoglimento della domanda di _1 risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo non avrebbe potuto prescindere dalla condanna di alla restituzione della merce venduta. _1
Ha pertanto chiesto in via pregiudiziale accertarsi e dichiararsi la decadenza di dalla denuncia _1 dei vizi, in subordine la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 82 CISG, nel merito il rigetto delle domande di e la sua condanna al pagamento dell'importo di euro 57.084,30, in subordine, _1 in caso di accertamento della risoluzione contrattuale, la restituzione della merce.
Si è costituita in giudizio che, avversate le opposte deduzioni, nel merito ha chiesto di rigettare _1
l'appello ex adverso proposto e interponendo a sua volta gravame incidentale, domandando la riforma parziale della sentenza, in punto di mancato accoglimento delle domande risarcitorie formulate in primo grado, articolando tre motivi di gravame:
I) “richiesta di risarcimento degli inutili costi di laminazione e la trafilatura dell'acciaio rimasto invenduto”, sarebbe erroneo il convincimento del Tribunale che disattende la
C.T.U. integrativa redatta in primo grado e fondata integralmente sul doc. 46 di , _1 contenente una stima di costi sostenuti per la lavorazione della merce fornita, rispetto ai quali, pertanto, reitera la domanda di risarcimento dei danni quantificati in €187.011,99;
II) “richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguenti e/o derivanti dalle difettosità e mancanza di qualità della merce acquistata”, avrebbe patito ulteriori _1 danni in conseguenza della restituzione della merce da parte dei clienti finali e per un importo pari ad € 63.622,29;
pagina 5 di 18 III) “richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla in conseguenza della _1 protratta giacenza delle merci nel proprio magazzino”. Si fa presente che la protratta giacenza delle rimanenze dell'acciaio invenduto nel magazzino di ha provocato un _1 pregiudizio consistente nel non aver potuto disporre degli spazi per lo stoccaggio di merce ulteriore. Reitera pertanto la domanda di risarcimento dei danni patiti e quantificati in
€69.146,04.
Nelle more, a seguito di ricorso ex art.351 c.p.c., con ordinanza resa in data 17.10.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 16.01.2025, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
20.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.03.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.E' infondato il primo motivo di appello che investe il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 39 della Convenzione internazionale per la vendita di merci.
Giova rammentare che, ai sensi del sopracitato articolo, l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore entro un termine ragionevole dal momento in cui l'ha constatato e, al più tardi, entro due anni dalla consegna.
Contr invocando anche l'applicazione dell'art 38 della Convenzione che contempla l'onere dell'acquirente di esaminare o fare esaminare la merce nel più breve tempo possibile, sostiene che, poiché la merce è stata consegnata nel 2018 la denuncia sarebbe avvenuta a distanza di circa un anno dalla prima consegna della merce, sicchè essa non sarebbe tempestiva in quanto sopravvenuta oltre il
“termine ragionevole” previsto dall'art. 39 della Convenzione di Vienna, ai fini dell'operatività della garanzia per il difetto di conformità delle merci.
Trattasi pertanto di verificare se, alla luce della disciplina applicabile, abbia denunciato il vizio _1 entro un termine ragionevole da determinarsi in relazione alla possibilità di constatarlo.“Il tempo ragionevole”, trattandosi di concetto indeterminato, va considerato quale clausola generale, e deve essere determinato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta e tenendo altresì presente la natura dei beni oggetto della compravendita.
In via di fatto è incontestato che i due ordini di acquisto sono stati perfezionati in data 13.4.2018 e
17.9.2018 e che la consegna è avvenuta in maniera ripartita dalla seconda metà del 2018 al mese di aprile 2019, merce cha ha formato oggetto di lavorazione di laminazione e trafilatura da parte di che ha successivamente inviato il materiale ai suoi clienti. _1
ha quindi ricevuto contestazioni dai propri clienti in ordine all'inutilizzabilità della merce, ed _1 ha denunciato i vizi riscontrati una prima volta nel febbraio 2019, facendo espresso riferimento alla pagina 6 di 18 merce consegnata nell'ottobre 2018 (“si tratta comunque di billette di provenienza di DA Steel ricevute a ottobre 2018 relative alla spedizione effettuata con M/N Road Runner”), denuncia seguita da altre contestazioni sia nell'arco del 2019, sia nel 2020 (docc.11, 12-13-14-15-20-21-22-23-24 fasc. I grado ). Non risulta mai essere stata contestata dalla controparte la circostanza che la denuncia _1 del febbraio 2019 riguardasse una consegna di qualche mese prima, precisamente dell'ottobre 2018.
Il difetto che viene in rilievo, secondo gli accertamenti peritali effettuati dal C.T.U. in sede di a.t.p., è consistito nella presenza di “bande di piombo” o “aggregati di piombo” nelle billette di acciaio, da ricondurre al “processo di colata della billetta che non ha permesso una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base” tali da determinare una disomogeneità del materiale così da renderlo “inutilizzabile in quanto non sono garantite le caratteristiche meccaniche e chimiche, ciò può pregiudicare la funzionalità dei prodotti realizzati con il materiale considerato” (pag. 13
C.T.U. doc. 26 fasc. attrice).
Trattasi di un vizio che è stato rilevato solo in esito all'impiego delle billette nelle lavorazioni operate Contr dai clienti di 1che hanno acquistato il materiale fornito da che a propria volta ha _1 acquistato dal fornitore indiano. In esito alle lavorazioni di asportazione è emersa la presenza di “difetti interni”, individuati dagli stessi clienti in prima battuta come “grossolana segregazione di piombo”. In proposito giova richiamare che l'approfondimento tecnico condotto dal C.T.U. non ha evidenziato una
“generica presenza di piombo nel materiale” , circostanza incontestata, atteso che oggetto degli ordini era, appunto, un acciaio “al piombo” utile a consentire una più agevole lavorazione, bensì una vera e propria difettosità nel processo di colata delle billette ab origine, definibile come “bande di piombo”, intese come aggregazioni macroscopiche di tale metallo, che aveva impedito una corretta distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base, pregiudicando le lavorazioni successive o la tenuta di resistenza dei prodotti lavorati.
Trattasi di vizio indubbiamente occulto, non rilevabile con le procedure di controllo qualità adottate da secondo gli standard di settore. Va richiamato infatti che per ottenere e conservare il _1 _1
Certificato UNI ISO 90012 era obbligata a seguire e rispettare procedure di analisi e gestione di produzione consistenti anche nella verifica del materiale fornito e che un elemento di riscontro della effettuazione dei previsti controlli di routine è per di più rilevabile dalla corrispondenza resa in occasione della segnalazione della contestazione del cliente terzo, con cui si dava atto che “Data la natura delle inclusioni, questi difetti sono passati inosservati dai nostri controlli”(doc 14 fasc.I rado
). _1
pagina 7 di 18 Proprio la tipologia del vizio esclude che il vizio potesse apprezzarsi in termini sensoriali e ha _1 altresì fornito, potendo richiamare i chiari esiti della C.T.U., elementi che escludono la possibilità che si potesse procedere ad una “verifica a campione” in quanto le inclusioni di piombo contenute nelle Contr billette d'acciaio fornite dalla isultavano distribuite casualmente “a macchia di leopardo”.
Un elemento ulteriore che depone per la non immediata rilevabilità del difetto è data anche dall'essere state le operazioni di verifica compiute del consulente articolate e laboriose, tanto da rendere necessario rivolgersi ad un laboratorio specializzato.
E' destituita di alcun fondamento l'ulteriore censura dell'appellante secondo cui, dal momento che i vizi sarebbero stati denunciati dai clienti di , questo condurrebbe o a riconoscere una negligenza _1 dell'acquirente nell'omessa verifica del prodotto.
Per altro verso è rimasta priva di avallo, e quindi contraddetta, la tesi secondo cui la difettosità del materiale sarebbe stata originata dalla lavorazione di laminazione a caldo, per ottenere il laminato, e trafilatura a freddo per conseguire acciaio in barre. In sede di “osservazioni dei CTP alla relazione del C.T.U.” è stato ulteriormente chiarito che “le lavorazioni effettuate da (soprattutto la laminazione) _1 possono effettivamente modificare la forma delle inclusioni, allungandole nel senso della laminazione ed eventualmente spezzettandole (quindi riducendone le dimensioni), ma non possono creare in nessun caso inclusioni più grosse o, peggio, formare segregazioni: tali difetti infatti si formano esclusivamente in fase di colata e di solidificazione durante i processi di acciaieria. La riduzione a caldo in laminazione ha sempre un effetto affinante delle inclusioni e non può mai raggrupparle. Infatti le segregazioni presenti (evidenziate dall'analisi metallografica) non vengono create durante la fase di laminazione a caldo o di trafilatura a freddo in quanto tali lavorazioni possono solo deformare con allungamento e spezzettamento quanto già presente nell'acciaio” ( doc. 27 fasc.I grado ). _1
Infine, le prospettazioni dell'appellante sono state efficacemente smentite dall'accertamento peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo. Il C.T.U. ha infatti individuato la causa delle concentrazioni di piombo riscontrate nelle billette di acciaio nel “processo di colata della billetta che non ha permesso una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base” (pag.
13 C.T.U. doc. 26 fasc. attrice), così escludendo sia una rilevabilità del vizio al momento della verifica standard di RODA, sia una riconducibilità dello stesso alle lavorazioni di trafilatura e laminazione.
A comprova del carattere occulto ed insidioso del difetto va altresì rilevato che gli stessi clienti terzi è fondato abbiano preliminarmente sottoposto a controlli il materiale a loro venduto e che solo dopo le ulteriori lavorazioni compiute, e in occasione delle lavorazioni stesse, avevano evidenziato la difettosità.
Ne consegue, allora, che il termine di denuncia debba essere fatto decorrere dall'effettiva scoperta delle difettosità che non può che collocarsi nel momento in cui i clienti finali di hanno riscontrato _1
l'inutilizzabilità del materiale e ne hanno chiesto ragione alla loro venditrice controparte contrattuale.
Come si è detto, l'apprezzamento del concetto di “termine ragionevole” va operato avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto ed alla natura dei vizi riscontrati, sicché a fronte della natura occulta dei medesimi e dell'impossibilità di di rilevarli con le tecniche standard richieste ai _1
pagina 8 di 18 professionisti operanti nello stesso settore, una denuncia perfezionatasi a distanza di quattro mesi dalla consegna delle billette dell'ottobre precedente, non può che considerarsi tempestiva.
Infine, e solo per completezza, va rilevato che prima del giudizio di merito l'appellante non ha mai contestato la presunta tardività delle denunce dei vizi, né in via stragiudiziale (erano state, infatti, intavolate trattative fra le parti anche in merito alla disamina tecnica della merce), né nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo.
2.Connesso al motivo che precede è il terzo motivo di appello con cui l'appellante lamenta, in ultima analisi, la erroneità della sentenza nella misura in cui ha aderito alle valutazioni svolte in sede della c.t.u rese in sede di a.t.p., che ha accertato la sussistenza dei vizi. E' in tale prospettiva che, si deve ritenere, l'appellante abbia dedotto la violazione dell'art .25 della convenzione di Vienna che esordisce
“una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto…”, come esplicitato nella parte finale delle argomentazioni a supporto del motivo di appello.
Il motivo è infondato.
La censura è articolata in relazione alla presunta non corrispondenza del materiale esaminato con quello oggetto degli ordini, vuoi per assenza di “tracciabilità”, vuoi per asserita differente composizione chimica tra il materiale esaminato in laboratorio e quello preso in esame a campione.
E' pacifico che il materiale sottoposto all'esame del c.t.u. fosse già stato lavorato, sicchè Contr necessariamente il materiale esaminato era diverso da quello fornito a monte da in tal senso il materiale esaminato è risultato compatibile con le billette fornite e successivamente lavorate.
Proprio a causa dell'impossibilità di sottoporre a disamina tecnica la merce come consegnata dalla venditrice, cioè sotto forma di billette, il c.t.u. prima di dar corso alla verifica della sussistenza o meno dei vizi lamentati da aveva proceduto alla preliminare verifica dell'effettiva compatibilità fra la _1 Contr tipologia di acciaio sottoposta alla sua disamina e quella concretamente fornita dalla sulla base delle specifiche tecniche precisate dalla produttrice DA Steel & Power. Emerge che al laboratorio accreditato era stato formulato anche il quesito inerente “la verifica della corrispondenza materiale dei campioni contestati dai clienti e analisi di colata oggetto delle indagini”.Pertanto anche a seguito delle indagini di laboratorio è stato possibile appurare che il materiale oggetto delle indagini era perfettamente compatibile con quello fornito dalla .Infine la relazione ha Parte_3 affermato “È stato possibile stabilire che il materiale oggetto di contestazione (materiale trafilato ottenuto dalle billette DA) è compatibile con le billette stesse. Ciò si deduce dal confronto delle analisi chimiche condotte sui campioni (allegato 6) e le analisi di colata delle billette di provenienza
DA (V. allegato 5). Si fa presente che tali analisi sono state condotte in zone lontane dalle bande di piombo evidenziate nelle analisi metallografiche”.
Non può non rilevarsi come le censure che riguardano gli esiti dell'accertamento tecnico siano state già sollevate e affrontate in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali. Il procedimento di a.t.p.
pagina 9 di 18 è stato svolto nel contraddittorio e la relazione tecnica dà conto della condivisione delle operazioni nei passaggi nodali, nonché del confronto tecnico avviato anche con i consulenti di parte.
Già nel secondo incontro, alla presenza dei consulenti di parte “È stato effettuato sopralluogo in magazzino ed identificati n° 4 fasci di materiale da cui ricavare quattro campioni per le analisi di laboratorio. In tale incontro si è proceduto ad indentificare il prodotto oggetto di causa e definire le prove di laboratorio necessarie per rispondere ai quesiti e il laboratorio accreditato a cui richiedere le prove….. È stato effettuato sopralluogo in magazzino ed identificati n° 4 fasci di materiale da cui ricavare quattro campioni per le analisi di laboratorio”.
L'indagine in ordine alla rispondenza del materiale analizzato con quello oggetto di ordini è stato in parte riproposto anche in sede di espletamento di c.t.u. integrativa. In quella sede si è infatti proceduto alla ricognizione dei fasci passibili di esame, risultati n. 819, e si è proceduto al conteggio delle barre per fasci. Le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte, hanno riguardato la circostanza che il doc. CP_5
46, preso a base di confronto con quanto oggetto di ricognizione, contenesse forniture estranee al giudizio. Trattasi di rilievo che ha formato oggetto di presa in carico da parte del consulente che ha avuto modo di precisare che “ Nel corso dei diversi incontri peritali non è mai stato sollevato alcun dubbio sugli ordini da considerare (fra quelli indicati nel documento 46) per il calcolo dei costi. A conferma di ciò nella memoria da parte del 15/07/2022 si indicano gli ordini 10537 e 11172 _1
…Presso il magazzino di ono conservati Kg. 828.419 di acciaio già lavorato venduto da _1
” ( p.11 c.t.u. integrativa). Persona_3
In ultima analisi , salvo quanto esposto in seguito in ordine alla completezza e attendibilità dei dati per procedere alla quantificazione dei costi di lavorazione, nel contraddittorio delle parti è stato appurato Contr che il materiale fatto oggetto di esame fosse quello fornito da la individuazione la procedura seguita per la individuazione dei campioni da esaminare è stata condivisa.
La consulenza svolta in sede di a.t.p.. dà poi conto delle ragioni che hanno portato alla ripetizione di alcune analisi di laboratorio La c.t.u. infine riporta “ È stato possibile stabilire che il materiale oggetto di contestazione (materiale trafilato ottenuto dalle billette DA) è compatibile con le billette stesse. Ciò si deduce dal confronto delle analisi chimiche condotte sui campioni (allegato 6) e le analisi di colata delle billette di provenienza DA (V. allegato 5). Si fa presente che tali analisi sono state condotte in zone lontane dalle bande di piombo evidenziate nelle analisi metallografiche….Dall'analisi metallografica condotta dal laboratorio SMT
(v. allegato 6) emerge che non vi è una distribuzione omogenea e finemente dispersa di piombo ma vi è presenza di piombo non miscelato” ( p.5 e ss c.t.u. resa in sede di a.t.p.).
Contr
Nonostante il pregresso esperimento di a.t.p., a ritenuto di depositare un “parere pro veritate” del Contr Prof. ( allegato memoria ex art.183 co. 6 n2 c.p.c. el 15.7.2024), sulle cui considerazioni Per_2
ha preso puntualmente posizione ribadendo che più che di “segregazioni”, si sarebbe dovuto _1 definire il difetto come “bande di piombo”, intese come aggregazioni macroscopiche di tale metallo, inclusioni di dimensioni appartenenti alla categoria delle “macro inclusioni” estranee, da un canto, al punto 7 delle Technical Delivery Conditions della DA, dall'altro alle “Cleanliness”, normative pagina 10 di 18 tecniche di settore (ASTM E45 ed ISO 4967) che in tema di “pulizia inclusionale” fanno riferimento esclusivamente alle inclusioni non metalliche.
Non è stato quindi efficacemente contraddetto l'assunto che nel caso di specie si sia assistito ad una vera e propria difettosità nel processo di colata delle billette ab origine che aveva impedito una corretta distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base (normalmente aggiunto nei cd. “acciai al piombo” per aumentarne la lavorabilità ma, come rappresentato dal C.T.U., da mantenersi sotto forma di minutissime goccioline in sospensione attraverso una particolare tecnica di colata), dando luogo a zone all'interno dell'acciaio con differenti valori di analisi chimica e, soprattutto, di resistenza meccanica.
3.E' infondato altresì il secondo motivo di appello con cui l'appellante sostiene che il diritto alla risoluzione non potrebbe essere esercitato a fronte dell'impossibilità di restituire la merce originariamente ricevuta, non essendo stata fatta corretta applicazione dell'art. 82 co 1 della
Convenzione di Vienna secondo cui “il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione qualora gli sia impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta”.
Il Tribunale ha ritenuto operante la deroga di cui all'art. 82, co. 2, lett c), secondo cui: “ il paragrafo precedente non si applica se la merce o parte di essa è stata venduta nel normale svolgimento dell'attività commerciale o è stata consumata o trasformata dal compratore secondo l'uso normale prima del momento in cui egli ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità”.
La disposizione in esame fa riferimento a due diverse fattispecie: la vendita della merce nell'ordinario svolgimento delle attività commerciali da un lato, e la sua consumazione o trasformazione dall'altro.
Rispetto alla prima, il parametro di valutazione ai fini dell'operatività della deroga richiede che la vendita si inserisca nel “normale svolgimento dell'attività commerciale”; rispetto alla seconda, invece, parametro di valutazione diviene “l'uso normale”.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che ci si trovi dinanzi ad una fattispecie di trasformazione delle merci acquistate da , atteso che le attività di laminazione o trafilatura hanno determinato una _1 Contr sostanziale modificazione delle billette d'acciaio rispetto al prodotto in origine ricevuto da
Il Tribunale ha osservato: “nel caso in esame, l'attrice ha provveduto a effettuare le lavorazioni di laminazione e trafilatura al fine di vendere il prodotto lavorato ai clienti terzi, conformemente al ciclo produttivo di impresa;
si tratta, dunque, di trasformazione della merce in conformità all'uso normale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 82, par. 1 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980” (pag. 8 sentenza di primo grado).
Ed infatti nell'ambito della normale catena produttiva dell'acquirente l'utilizzo delle billette d'acciaio prevedeva che queste, prima di essere vendute ai clienti finali, venissero lavorate da , la cui _1 attività commerciale consisteva nell'acquisto delle billette d'acciaio da fornitori terzi, nella loro lavorazione tramite le attività di laminazione e trafilature in barre e rotoli, e nella loro conseguente Contr vendita ai clienti finali. Trattasi di circostanza ben nota a che opera nel medesimo settore e che, pagina 11 di 18 per sua espressa ammissione, intratteneva con l'appellata rapporti commerciali già da tempo, sicchè Contr appare priva di pregio la deduzione secondo cui “ non avesse idea dell'utilizzo che _1 avrebbe fatto dell'acciaio e a chi lo stesso sarebbe stato destinato” (p.19 appello).
Di talché non è seriamente contestabile che l'attività propria di fosse la lavorazione delle _1 billette e che i clienti terzi non avrebbero acquistato il prodotto allo stato grezzo e non ancora lavorato, perché non sarebbe stato neppure in grado di servire al suo “uso normale” finché non fosse stato trasformato in barre o rotoli. Trattasi quindi di trasformazione che rientra pienamente nell' “uso normale” richiesto dalla disposizione derogatoria, che tra l'altro ha comportato una modifica del bene che non ha inciso su una sua proprietà essenziale ed intrinseca, per quanto non compatibile con la finalità a cui era preordinato l'acquisto, atteso che l'acciaio, seppure non idoneo ad essere lavorato secondo le caratteristiche legittimamente richieste dagli acquirenti finali, non ha perduto la sua natura e non è stato consumato interamente o distrutto prestandosi a potenziali diversi impieghi, come deducibile altresì dalla lamentata mancata riconsegna a seguito della dichiarata risoluzione parziale del contratto.
Contr 4.Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la omessa disposizione in favore di ella restituzione della merce venduta, pur a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione e di restituzione del prezzo in favore di . _1
Il Tribunale nell'accogliere la domanda di risoluzione proposta da parte attrice ha statuito che “non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo la mancata previa restituzione dell'acciaio lavorato alla venditrice;
l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, infatti, non presuppone la restituzione della merce venduta, che del resto parte convenuta non ha chiesto nel presente giudizio. In ogni caso si osserva che l'attrice fin dall'atto di citazione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione) ha manifestato la propria disponibilità alla restituzione della merce in seguito al rimborso del prezzo pagato” (pagg.
8 -9 sentenza primo grado).
E' stato quindi messo l'accento sulla autonomia della domanda di risoluzione rispetto alla domanda di restituzione, dando atto che la domanda di restituzione del prezzo da parte di fosse stata _1 avanzata unitamente a quella di risoluzione, escludendo poi che l'accoglimento della domanda di risoluzione presupponesse per il suo accoglimento la restituzione del materiale da parte dell'acquirente.Il Tribunale ha quindi correttamente affermato che l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, ma richiede un'espressa domanda (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 10917 del 26/04/2021).
Invero, nel caso di specie, parte attrice, che aveva interesse alla risoluzione del contratto, ha anche espressamente richiesto che il giudice statuisse sull'effetto restitutorio domandando la restituzione del prezzo pagato;
al contrario, parte convenuta, che aveva interesse al mantenimento del vincolo contrattuale, ha sì chiesto il rigetto delle domande di risoluzione e restitutoria del prezzo avanzate dalla controparte, ma non ha chiesto a propria volta la restituzione della merce.
Se è pur vero che in tema di vendita, e nei contratti a prestazioni corrispettive, la sentenza costitutiva che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc,
pagina 12 di 18 rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, sicchè per ciascuno dei contraenti si realizza una totale restitutio in integrum, tale effetto si realizza sul piano sostanziale del rapporto. In esito alla pronuncia di risoluzione le parti sono quindi tenute a restituire le prestazioni reciprocamente ricevute in conseguenza del contratto risolto, tuttavia rientra nell'autonomia delle parti richiedere la restituzione, atteso che la domanda di risoluzione è autonoma rispetto a quella restitutoria.
Da tale premessa discende, in forza della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio d'ufficio, in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa e modulando tale richiesta in ragione dell'effetto recuperatorio che si intende conseguire.
Si afferma in proposito che, sul piano sostanziale, il diritto ad ottenere le restituzioni sorge ipso iure per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, sul piano processuale, invece, tale diritto soggiace al principio della domanda. La disponibilità della domanda restitutoria in capo alla parte che ha il diritto sostanziale della pretesa comporta che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto da qualificarsi come domanda nuova (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022; Cass. Civ., Sez. II, 18.08.2022,
n.24915;Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 7829 del 19/05/2003).
La mancata introduzione tempestiva della domanda restitutoria nel giudizio incardinato per la risoluzione del contratto, poi accolta, non è tuttavia destinata a cristallizzare la asimmetria determinatasi, potendo la domanda di restituzione della prestazione rimasta senza causa essere avanzata in un separato giudizio secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, con conseguente applicabilità del disposto dell'art 2033 c.c.
Contr La ritenuta inammissibilità nel giudizio della domanda restitutoria avanzata da n questo grado non contraddice l'assunto che, una volta che con la sentenza di primo grado la merce è rientrata nella Contr titolarità sostanziale di non è individuabile un titolo in base al quale eventualmente _1 pretenda di trattenere la merce, non essendo stato neppure evocato, e non potrebbe comunque esserlo, una sorta di eccezione di inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4442 del 25/02/2014), di talchè una eventuale protratta ritenzione della merce sarebbe da considerarsi sine titolo.
Contr Infine, fermo restando il diritto sostanziale di alla restituzione della merce oggetto della prestazione rimasta senza causa, non può che concludersi per la inammissibilità della domanda restitutoria avanzata in appello in quanto nuova.
5.Sono infondati i motivi di gravame oggetto dell'appello incidentale avanzato da . _1
Le deduzioni svolte dall'appellante incidentale non sono infatti idonee ad inficiare le valutazioni assunte dal giudice di prime cure.
pagina 13 di 18 5.1 Quanto alla domanda risarcitoria che ha ad oggetto i costi sostenuti per la lavorazione dell'acciaio il tribunale, pur ritenendo che la c.t.u. non potesse ritersi affetta da nullità, ha dato atto che tale consulenza si fosse svolta tenendo in considerazione il doc. 46 di formazione unilaterale.
In effetti, al netto della questione, più volte riproposta, relativa alla verifica che il materiale giacente in magazzino fosse quello risultante della lavorazione del materiale fornito da la c.t.u. è stata Parte_1 resa fondandosi essenzialmente sul doc. 46, pacificamente di provenienza e formazione unilaterale. Sul punto il c.t.u. ha affermato “in merito al calcolo dei costi sostenuti da parte attrice per la trafilatura e la laminatura ci si è basati su alcuni dati di contabilità industriale forniti da scelta obbligata _1 per rispondere al quesito…Mai, in sede di incontri peritali, è stata ipotizzata la valutazione della contabilità industriale di Rodacciai, peraltro non richiesta dal quesito e non necessaria per rispondere allo stesso” ( p.10 C.t.u. integrativa).
Merita di essere richiamato che il quesito sottoposto al c.t.u. richiedesse l'esame degli atti ed i documenti di causa ma di compiere altresì “gli opportuni accertamenti”,
In effetti il c.t.u, in ultima analisi, una volta ritenuta accertata la corrispondenza tra il materiale stoccato a magazzino presso lo stabilimento di Sirone e quanto riportato sul documento 46, e quindi _1 appurata la tracciabilità di tutto il materiale inventariato, ha svolto una valutazione a in termini di compatibilità tra quanto rappresentato nel doc. 46 e i pesi del materiale rilevato nel corso delle operazioni al fine di concludere “ la tabella (allegata al verbale del 5° incontro peritale) riporta la differenza di peso fra quello calcolato teoricamente e quello rilevato dal cartellino e riportato nel documento 46…… La quantificazione dei costi di laminazione e di trafilatura per ciascun fascio può essere effettuata considerando un costo a tonnellata di materiale processato su ciascun impianto (di laminazione e di trafilatura) materiale relativo ai due ordini 10537 e 11172, è sufficiente fare una semplice estrazione di dati dal documento 46 e dal documento in allegato 5 alla presente relazione”(
p.6 e ss c.t.u.). Così procedendo il c.t.u. ha preso a fondamento delle proprie valutazioni da un lato il doc.46, dall'altro il documento all. 5 alla relazione tecnica, consistente nei dati richiesti all'incontro peritale del 4.7.23 a , avente da oggetto i “valori di calo in percentuale di laminazione e _1 trafilatura”.
In primo luogo non ci si può esimere dal rilevare che nel corso del processo nella prima memoria utile Contr ex art.183 co 6 n 3 cpc veva eccepito la inammissibilità dei documenti prodotti da in _1 allegato alla propria seconda Memoria dal n. 37 al n. 45, affermando “Tale documentazione è stata infatti prodotta dall'attrice in modo del tutto avulso e decontestualizzato rispetto al contenuto della stessa Memoria. Sin da una prima sommaria lettura dell'atto, emerge che non ha né citato i _1 Contr documenti né tantomeno motivato le ragioni di tale produzione in modo da consentire a di esercitare il proprio diritto di difesa in ossequio al più basilare dei principi processualistici: il principio del contraddittorio.”
In effetti il documento 46, come confermato da durante le operazioni peritali, rappresenta un _1 elaborato finalizzato alla contabilità industriale, i cui dati (materiale, costi, dimensioni, peso ecc.) sono frutto di dati elaborati dalla parte, senza che sia dato potere verificare che tale elaborato sia fondato su dati obiettivi, o documento di sostegno.
pagina 14 di 18 Non si può pertanto condividere l'assunto secondo cui il doc.46 non sia stato contestato tra le parti nel corso delle operazioni peritali, in quanto, come sopra esposto, seppure tale documento è stato condiviso tra le parti al fine di considerare “corretto per il calcolo dei costi tutto il materiale indicato”, diverso è l'approccio ove le valutazioni del c.t.u. si sono limitate a concludere “per evidenziare i costi sostenuti per la lavorazione del materiale relativo ai due ordini 10537 e 11172, è sufficiente fare una semplice estrazione di dati dal documento 46 e dal documento in allegato 5 alla presente relazione”( p.11 c.t.u.). In ultima analisi il c.t.u. ha preso posizione sulla all'attendibilità del contenuto di quel documento, riferendo di aver ritenuto congrui i dati forniti dall'allora attrice sia sotto il profilo del peso dei fasci e delle barre esaminate, che sotto il profilo della valutazione dei costi per tipologia di prodotto, dichiarando che tali valori fossero “allineati con impianti simili”.
E' rimasto quindi incontestato che la prova dei costi sia stata affidata esclusivamente alla c.t.u. che, fondandosi su un documento di provenienza unilaterale e contestato, in assenza di un apporto ulteriore fornito dagli approfondimenti esperibili dal consulente sulla base dell'incarico ricevuto, non è idonea a dare conto dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su . _1
Sono stati quindi del tutto assenti allegazioni probatorie più dettagliate e specifiche, avendo _1 rimesso alla prova testimoniale la mera conferma del doc. 46, dato che consente di affermare che le lacune probatorie non sono superabili con il supplemento istruttorio invocato ( vedasi cap. 26
5.2 E' rimasta non contraddetta la rilevata genericità dell'allegazione in punto di risarcimento di danni per mancanza di qualità della merce acquistata.
L'appellante incidentale in primo grado a sostegno della propria pretesa ha allegato documentazione
(docc.46 - 68 richiamati in nota p.24 comparsa di costituzione e appello incidentale) ed ha articolato prova per testi volta a riscontrare che la merce venduta da a clienti terzi era stata realizzata con _1
l'acciaio fornito da ed aveva costituito oggetto di contestazione (capp.da 2 a 23 della CP_6 memoria ex art 183 co 6 n 2 c.p.c. di del 15.7.2022), il tutto invocando il riconoscimento del _1 danno nella misura di euro 63.622,29, in assenza di una indicazione del criterio assunto anche per la commisurazione del preteso danno.
Neanche in sede di appello la domanda è stata esplicitata al fine di consentire di ricostruire le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa, né in quali termini il supplemento istruttorio richiesto consentirebbe di superare la lacuna che, prima ancora che probatoria, appare generica già in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Non può pertanto che concludersi per la genericità della censura e per la sua infondatezza.
5.3 Il ordine al danno patito per avere sopportato i costi della giacenza in magazzino, l'appellante incidentale sin dall'atto introduttivo in primo grado ha evocato “Il danno, pari ad € 69.146,04=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, è stato calcolato utilizzando i prezzi di mercato riferibili allo stoccaggio del materiale (rapportato allo spazio necessario per il ricovero), richiamando un pagina 15 di 18 preventivo per movimentazione e stoccaggio reso da del 7.5.2021 ( doc. 47 fasc.I Controparte_7 grado ). _1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado è del tutto assente l'allegazione di un esborso economico affrontato, trattandosi di pretesa che avrebbe il proprio fondamento sulla unilaterale indicazione di una “superficie stimata”, sulla quantificazione del materiale movimentato, su un “costo affitto”, essendo assente la prova di un costo che in effetti si sia trovato a dovere affrontare. Il _1 dato inerente la mancanza di allegazione probatoria assume eclatante valenza ove si consideri che ha affermato che il danno sarebbe “è in re ipsa, posto che è di tutta evidenza che la necessaria _1 presenza in magazzino dei beni derivanti dall'acciaio fornito dalla impedisca Parte_1
a di utilizzare quello spazio per stoccare merce” ( p. 25 comparsa costituzione e appello _1 incidentale).
A ciò si aggiunga che non risulta che , pur chiedendo la risoluzione parziale, abbia offerto di _1 restituire la merce ritenuta irrimediabilmente viziata e rispetto alla quale ha sostenuto non avere interesse.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non è passibile di riforma.
6.Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza di primo grado deve essere confermata in esito al Contr rigetto sia dell'appello principale di he dell'appello incidentale di . _1
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese del grado in ragione della parziale reciproca soccombenza, che, sottendendo al principio di causalità, consente di ritenere la prevalente soccombenza dell'appellante principale, in ragione della preminente pluralità e articolazione dei profili sottoposti al vaglio con l'impugnativa principale.
La valutazione delle contrapposte domande fonda la compensazione delle spese nella misura della metà, in termini analoghi al vaglio operato in primo grado. La liquidazione delle spese è effettuata ex
D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate applicando i parametri medi previsti per le cause di valore da euro 260.001 a 520.000.
Sussistono i presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n.526/ 24 , pubblicata in data 9.7.2024, così _1 provvede:
1) rigetta l'appello principale di , nonché l'appello Parte_1 incidentale di e per l'effetto conferma al sentenza impugnata;
_1
2) compensa tra le parti le spese di lite del grado nella misura della metà e condanna
[...]
a rifondere a la restante metà, che determina Parte_1 _1
pagina 16 di 18 per l'intero in complessivi euro in euro 14.239,00 oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 26.3.2025
La consigliera
Dott.ssa Roberta Nunnari
La presidente
Dott.ssa Anna Mantovani
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si richiama il contenuto della contestazione di cui al docc.12, 13,14 sopra citati:“Abbiamo ricevuto una contestazione da parte di un cliente italiano che ha riscontrato la presenza di difetti interni emersi dopo le lavorazioni di asportazione per la realizzazione dei propri pezzi finiti (Foto 1) realizzati a partire da barre trafilate T55 mm;
” Abbiamo ricevuto una contestazione da parte di un cliente tedesco che ha riscontrato la presenza di difetti interni emersi dopo le lavorazioni di asportazione per la realizzazione dei propri pezzi finiti (Foto 1) realizzati a partire da barre trafilate T42 mm….... L'esame in laboratorio dei campioni ricevuti ha permesso di identificare il difetto come una grossolana segregazione di piombo, chiaramente imputabile all'acciaieria fornitrice delle billette di partenza”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Maria Teresa Brena Consigliere
Dott. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Eva Knickenberg Giardina, dall'avv. Roberto Flavio Tirone e dall'avv. Manuel Alessandro Deamici, presso il cui studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro, n. 18 è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Limi e dall'avv. _1 P.IVA_2
Aldo Turconi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Limi in Como, C.so
XXV Aprile n. 62.
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Per Parte_1
“ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza rejetta, in accoglimento dei motivi di gravame esposti, pronunciare la riforma della Sentenza impugnata e, quindi, IN VIA PREGIUDIZIALE:
• accertare e dichiarare la decadenza di dal diritto di far valere gli asseriti vizi ai sensi degli articoli 38 _1 e 39 CISG e, per l'effetto, accertata l'improcedibilità delle domande avverse, rigettare le stesse. IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA:
• accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo, ai sensi dell'articolo 82 CISG, per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE:
• rigettare tutte le domande svolte da perché infondate in fatto e in diritto;
_1
• condannare al pagamento di Euro 57.084,30, per i motivi esposti in narrativa. _1
pagina 1 di 18
IN VIA SUBORDINATA
• nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della risoluzione contrattuale, accertare e dichiarare il Cont diritto di lla restituzione della merce oggetto di causa e, per l'effetto, condannare alla restituzione _1 della medesima per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, IVA e CPA di entrambi i gradi del Giudizio e del procedimento di ATP.”
Per _1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda, eccezione o deduzione: In via preliminare Rimettere la presente causa in istruttoria con l'ammissione e/o assunzione dei mezzi di prova orale dedotti da nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c. di data 15.07.2022 e reiterati nella comparsa di _1 costituzione di questa procedura di appello. In via principale
Rigettare le domande di riforma/gravame proposte dalla in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto;
Rigettare la domanda subordinata proposta dalla di restituzione della merce in quanto Parte_1 inammissibile essendo domanda nuova mai proposta nel corso del primo grado di causa, oltre che infondata in fatto ed in diritto. In via di appello incidentale
Riformare parzialmente la sentenza n. 526/2024, emessa il 06.07.2024 e pubblicata il 09.07.2024 dal Tribunale di Lecco nella persona del Dott. Alessandro Colnaghi alla luce di quanto esposto da ella propria _1 comparsa di costituzione e risposta e, più precisamente:
Condannare la a rimborsare a i costi sostenuti per Parte_1 _1 la lavorazione (trafilatura e laminatura) dell'acciaio fornito dalla ed ancora giacente Parte_1 nel magazzino di per un importo pari ad € 187.011,99=. _1
Condannare la al risarcimento in favore di di tutti i Parte_1 _1 danni da quest'ultima patiti e patiendi conseguenti e/o derivanti dalle difettosità e mancanza di qualità della merce acquistata, quantificabili nella somma di € 63.622,29=, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condannare la al risarcimento in favore di dell'attrice delle merci Parte_1 della medesima , quantificabili nella misura di € 69.146,04=, oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti ) conveniva in _1 _1 Contr giudizio (d'ora in avanti al fine di ottenere la Parte_1 risoluzione parziale del contratto di vendita tra le parti inerente due ordini di acquisto, nn. 10537/2018 Contr e 11172/2018, per inadempimento della venditrice essendo stati riscontrati gravi vizi nella merce acquistata e domandava la condanna della controparte alla restituzione del prezzo della merce, rimasta Contr invenduta nel magazzino dell'acquirente, pari a €496.976,54; chiedeva inoltre la condanna di l risarcimento dei danni subiti, pari a €187.011,99, a titolo di costi di lavorazione inutilmente sostenuti;
pari a €63.622,29 a titolo di ulteriori danni e pari a €69.146,04 a titolo di costi di giacenza della merce presso il magazzino dell'attrice. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice deduceva che:
pagina 2 di 18 Contr
- gli ordini di acquisto provenienti da avevano ad oggetto la fornitura, da parte di di _1 acciaio in billette prodotte dal produttore indiano DA Steel & Power, che doveva essere consegnata secondo modalità ripartite tra la metà del 2018 e aprile 2019;
- ricevuto l'acciaio, eseguiva sulle billette le necessarie e preliminari lavorazioni di laminazione e trafilatura al fine di cedere il prodotto finito ai propri clienti;
- questi ultimi, tuttavia, lamentavano, a partire dal febbraio 2019, la presenza di gravi difettosità Contr nelle barre prodotte con l'acciaio fornito da in particolare concentrazioni di piombo che rendevano l'acciaio non conforme alle caratteristiche di resistenza e di utilizzo;
Contr
- sospendeva quindi il pagamento del saldo finale ancora dovuto ad trattenendo la _1 somma di €57.084,30; Contr
- a fronte dell'impossibilità di raggiungere un accordo bonario con la he negava la propria responsabilità in ordine ai riscontrati vizi, l'acquirente incardinava procedimento ex art. 696
c.p.c. dinanzi al Tribunale di Lecco (R.G. n. 2832/2019), nell'ambito del quale veniva depositata relazione peritale del C.T.U. incaricato, ing. , che accertava la Persona_1 presenza di vizi consistenti in bande di piombo nell'acciaio tale da renderlo inutilizzabile, dato integrante “inosservanza essenziale” ai sensi dell'art. 25 della Convenzione di Vienna e ne individuava la causa nell'originario processo di colata delle billette che non aveva permesso
“una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base”.
Contr Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande giudiziali attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento della somma di €57.084,30 a titolo di saldo del _1 prezzo di vendita. Nella specie, eccepiva, in via preliminare, la decadenza dell'attrice dal diritto di far valere i vizi delle billette di acciaio, dal momento che la denuncia di non era avvenuta nel _1
“termine ragionevole” previsto dagli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merci. Nel merito, rappresentava che le billette d'acciaio vendute alla sarebbero state esenti da vizi e in ogni caso la distribuzione disomogenea del piombo nelle _1 billette d'acciaio era da imputare esclusivamente alle lavorazioni successivamente effettuate da
. _1
Il tribunale, non autorizzava la chiamata in causa in manleva del terzo Controparte_3
La causa veniva istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti, dell'acquisizione del fascicolo di n. 2832/2019 e dell'espletamento di C.T.U. integrativa al fine di quantificare i CP_4 costi sostenuti per le lavorazioni da . _1
Il tribunale di Lecco con sentenza n 526/ 24, sulla scorta della documentazione in atti e l'acquisizione del fascicolo di RG 2832/ 2019, ha dichiarato la risoluzione parziale del contratto di vendita Pt_2 Contr Contr stipulato tra per inadempimento essenziale di ed ha condannato la prima a _1 pagare a euro 496.976,54, pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'acciaio oggetto di _1 lavorazione da parte di e non venduto a terzi, rigettando le richieste risarcitorie avanzate da _1
, aventi ad oggetto i costi sostenuti per le lavorazioni consistenti in trafilatura ( pari ad euro _1
187.011), altri danni derivanti da difettosità della merce ( pari ad euro 63.622), e danni da protratta giacenza della merce in magazzino ( euro 69.146).
pagina 3 di 18 In particolare il Tribunale di Lecco, ritenuta tempestiva la denuncia dei vizi effettuata da , _1 essendo avvenuta nel febbraio 2019, pochi mesi dopo le prime consegne delle billette di acciaio e avendo ad oggetto vizi non immediatamente percepibili, ha dichiarato la risoluzione parziale del contratto di vendita attesi i gravissimi vizi della merce venduta, per come riscontrati dalla C.T.U. resa nel procedimento di a.t.p., svoltasi nel contraddittorio delle parti, consistenti nella presenza di
“aggregati in piombo” nell'acciaio distribuiti in maniera non omogenea, non riconducibili alle lavorazioni di laminazione e trafilatura, tali da rendere l'acciaio inutilizzabile per la finalità connessa Contr alla rivendita;
ha condannato a pagare, in favore di , la somma di € 496.976,54 pari _1 all'importo del valore della merce acquistata, riconducibile alla commessa proveniente dal fornitore indiano, successivamente lavorata e in parte rifiutata, in parte non consegnata ai clienti finali e giacente in magazzino
Conseguentemente, riconosciuto l'inadempimento della convenuta, il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di quest'ultima al pagamento del saldo prezzo di €57.084,30.
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice relativa al rimborso dei costi sostenuti per la laminazione e trafilatura (per complessivi €187.011,99), disattendendo la C.T.U. integrativa a tal fine espletata, in quanto fondata sul doc. 46 contenente un riepilogo dei costi sostenuti da , di formazione unilaterale e facente riferimento anche a ordini diversi da quelli oggetto di _1 causa, disattendendo altresì le ulteriori domande risarcitorie aventi ad oggetto i danni ulteriori (per
€63.622,29) e i danni da protratta giacenza in magazzino della merce (per €69.146,04), in quanto parte attrice non assolto l'onere probatorio incombente.
Infine, quanto alle spese di lite, queste sono state compensate tra le parti nella misura della metà, mentre le spese del procedimento di A.T.P.e le spese di C.T.U. sono state poste a carico della convenuta soccombente.
Contr Avverso la menzionata sentenza ha interposto gravame chiedendo, preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza. Ha articolato motivi che possono sintetizzarsi come segue:
A. “ IL PRIMO MOTIVO DI APPELLO: errata interpretazione ed applicazione degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna”: dato l'obbligo dell'acquirente di effettuare una verifica tecnica della merce e di denunciare “entro un termine ragionevole” gli eventuali difetti riscontrati, i vizi sarebbero dovuti emergere al momento della consegna della merce, mentre la denuncia è stata perfezionata un anno dopo circa. Peraltro i presunti difetti sarebbero stati contestati esclusivamente dai clienti finali, il che condurrebbe ad affermare o che non _1 ha mai effettuato l'esame della merce o che, pur avendolo svolto tale verifica non ha fatto emergere alcun vizio, essendo quest'ultimo riconducibile ad un fatto successivo alla consegna dell'acciaio, quale l'attività di laminazione e trafilatura eseguita da .; _1
B. “IL SECONDO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 82 della Convenzione di Vienna” : il diritto alla risoluzione sarebbe venuto meno a fronte pagina 4 di 18 dell'impossibilità di restituire il materiale originario, dal momento che le billette in acciaio sono state lavorate dall'acquirente con laminazione e trafilatura. Non troverebbe inoltre applicazione la deroga di cui all'art. 82, co. 2, lett. c) perché la trasformazione delle billette in acciaio esulerebbe dalle normali operazioni commerciali riconducibili a;
_1
C. “IL TERZO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 25 della Convenzione di Vienna”, l'esito della perizia sarebbe erroneo ed inaffidabile in quanto: Contr
- non sarebbe provato che il materiale esaminato dal C.T.U. corrisponda a quello fornito da Contr perché riceve materiali anche da fornitori diversi da _1
- la relazione peritale era stata condotta su solo quattro campioni (su 800 tonnellate di prodotto), peraltro scelti e selezionati da;
_1
- i risultati delle prime analisi chimiche avrebbero provato che il materiale oggetto di analisi non Contr era quello consegnato da;
_1
- le difformità accertate sarebbero dipese dalle lavorazioni operate sul materiale che non consentirebbero neppure un confronto con la billetta originaria, posto che la trasformazione del materiale avrebbe modificato la forma delle inclusioni di piombo;
- dal parere pro veritate rilascialo dal prof. ing. emergerebbe che ha Persona_2 _1 accettato parametri in deroga, quali la mancanza della garanzia sulla “cleanliness” dell'acciaio fornito, trattandosi di acciaio “sporco” cioè necessariamente contenente inclusioni di piombo;
.
D. “IL QUARTO MOTIVO DI APPELLO errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1493 c.c. e ingiustificato arricchimento di ex art. 2041”, l'accoglimento della domanda di _1 risoluzione del contratto e di restituzione del prezzo non avrebbe potuto prescindere dalla condanna di alla restituzione della merce venduta. _1
Ha pertanto chiesto in via pregiudiziale accertarsi e dichiararsi la decadenza di dalla denuncia _1 dei vizi, in subordine la improcedibilità della domanda ai sensi dell'art 82 CISG, nel merito il rigetto delle domande di e la sua condanna al pagamento dell'importo di euro 57.084,30, in subordine, _1 in caso di accertamento della risoluzione contrattuale, la restituzione della merce.
Si è costituita in giudizio che, avversate le opposte deduzioni, nel merito ha chiesto di rigettare _1
l'appello ex adverso proposto e interponendo a sua volta gravame incidentale, domandando la riforma parziale della sentenza, in punto di mancato accoglimento delle domande risarcitorie formulate in primo grado, articolando tre motivi di gravame:
I) “richiesta di risarcimento degli inutili costi di laminazione e la trafilatura dell'acciaio rimasto invenduto”, sarebbe erroneo il convincimento del Tribunale che disattende la
C.T.U. integrativa redatta in primo grado e fondata integralmente sul doc. 46 di , _1 contenente una stima di costi sostenuti per la lavorazione della merce fornita, rispetto ai quali, pertanto, reitera la domanda di risarcimento dei danni quantificati in €187.011,99;
II) “richiesta di risarcimento dei danni patiti e patiendi conseguenti e/o derivanti dalle difettosità e mancanza di qualità della merce acquistata”, avrebbe patito ulteriori _1 danni in conseguenza della restituzione della merce da parte dei clienti finali e per un importo pari ad € 63.622,29;
pagina 5 di 18 III) “richiesta di risarcimento dei danni patiti dalla in conseguenza della _1 protratta giacenza delle merci nel proprio magazzino”. Si fa presente che la protratta giacenza delle rimanenze dell'acciaio invenduto nel magazzino di ha provocato un _1 pregiudizio consistente nel non aver potuto disporre degli spazi per lo stoccaggio di merce ulteriore. Reitera pertanto la domanda di risarcimento dei danni patiti e quantificati in
€69.146,04.
Nelle more, a seguito di ricorso ex art.351 c.p.c., con ordinanza resa in data 17.10.2024, la Corte ha accolto l'istanza di sospensione.
All'udienza del 16.01.2025, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data
20.03.2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 20.03.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ed
è stata decisa nella camera di consiglio del 26.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.E' infondato il primo motivo di appello che investe il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia ex art. 39 della Convenzione internazionale per la vendita di merci.
Giova rammentare che, ai sensi del sopracitato articolo, l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al venditore entro un termine ragionevole dal momento in cui l'ha constatato e, al più tardi, entro due anni dalla consegna.
Contr invocando anche l'applicazione dell'art 38 della Convenzione che contempla l'onere dell'acquirente di esaminare o fare esaminare la merce nel più breve tempo possibile, sostiene che, poiché la merce è stata consegnata nel 2018 la denuncia sarebbe avvenuta a distanza di circa un anno dalla prima consegna della merce, sicchè essa non sarebbe tempestiva in quanto sopravvenuta oltre il
“termine ragionevole” previsto dall'art. 39 della Convenzione di Vienna, ai fini dell'operatività della garanzia per il difetto di conformità delle merci.
Trattasi pertanto di verificare se, alla luce della disciplina applicabile, abbia denunciato il vizio _1 entro un termine ragionevole da determinarsi in relazione alla possibilità di constatarlo.“Il tempo ragionevole”, trattandosi di concetto indeterminato, va considerato quale clausola generale, e deve essere determinato caso per caso, tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta e tenendo altresì presente la natura dei beni oggetto della compravendita.
In via di fatto è incontestato che i due ordini di acquisto sono stati perfezionati in data 13.4.2018 e
17.9.2018 e che la consegna è avvenuta in maniera ripartita dalla seconda metà del 2018 al mese di aprile 2019, merce cha ha formato oggetto di lavorazione di laminazione e trafilatura da parte di che ha successivamente inviato il materiale ai suoi clienti. _1
ha quindi ricevuto contestazioni dai propri clienti in ordine all'inutilizzabilità della merce, ed _1 ha denunciato i vizi riscontrati una prima volta nel febbraio 2019, facendo espresso riferimento alla pagina 6 di 18 merce consegnata nell'ottobre 2018 (“si tratta comunque di billette di provenienza di DA Steel ricevute a ottobre 2018 relative alla spedizione effettuata con M/N Road Runner”), denuncia seguita da altre contestazioni sia nell'arco del 2019, sia nel 2020 (docc.11, 12-13-14-15-20-21-22-23-24 fasc. I grado ). Non risulta mai essere stata contestata dalla controparte la circostanza che la denuncia _1 del febbraio 2019 riguardasse una consegna di qualche mese prima, precisamente dell'ottobre 2018.
Il difetto che viene in rilievo, secondo gli accertamenti peritali effettuati dal C.T.U. in sede di a.t.p., è consistito nella presenza di “bande di piombo” o “aggregati di piombo” nelle billette di acciaio, da ricondurre al “processo di colata della billetta che non ha permesso una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base” tali da determinare una disomogeneità del materiale così da renderlo “inutilizzabile in quanto non sono garantite le caratteristiche meccaniche e chimiche, ciò può pregiudicare la funzionalità dei prodotti realizzati con il materiale considerato” (pag. 13
C.T.U. doc. 26 fasc. attrice).
Trattasi di un vizio che è stato rilevato solo in esito all'impiego delle billette nelle lavorazioni operate Contr dai clienti di 1che hanno acquistato il materiale fornito da che a propria volta ha _1 acquistato dal fornitore indiano. In esito alle lavorazioni di asportazione è emersa la presenza di “difetti interni”, individuati dagli stessi clienti in prima battuta come “grossolana segregazione di piombo”. In proposito giova richiamare che l'approfondimento tecnico condotto dal C.T.U. non ha evidenziato una
“generica presenza di piombo nel materiale” , circostanza incontestata, atteso che oggetto degli ordini era, appunto, un acciaio “al piombo” utile a consentire una più agevole lavorazione, bensì una vera e propria difettosità nel processo di colata delle billette ab origine, definibile come “bande di piombo”, intese come aggregazioni macroscopiche di tale metallo, che aveva impedito una corretta distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base, pregiudicando le lavorazioni successive o la tenuta di resistenza dei prodotti lavorati.
Trattasi di vizio indubbiamente occulto, non rilevabile con le procedure di controllo qualità adottate da secondo gli standard di settore. Va richiamato infatti che per ottenere e conservare il _1 _1
Certificato UNI ISO 90012 era obbligata a seguire e rispettare procedure di analisi e gestione di produzione consistenti anche nella verifica del materiale fornito e che un elemento di riscontro della effettuazione dei previsti controlli di routine è per di più rilevabile dalla corrispondenza resa in occasione della segnalazione della contestazione del cliente terzo, con cui si dava atto che “Data la natura delle inclusioni, questi difetti sono passati inosservati dai nostri controlli”(doc 14 fasc.I rado
). _1
pagina 7 di 18 Proprio la tipologia del vizio esclude che il vizio potesse apprezzarsi in termini sensoriali e ha _1 altresì fornito, potendo richiamare i chiari esiti della C.T.U., elementi che escludono la possibilità che si potesse procedere ad una “verifica a campione” in quanto le inclusioni di piombo contenute nelle Contr billette d'acciaio fornite dalla isultavano distribuite casualmente “a macchia di leopardo”.
Un elemento ulteriore che depone per la non immediata rilevabilità del difetto è data anche dall'essere state le operazioni di verifica compiute del consulente articolate e laboriose, tanto da rendere necessario rivolgersi ad un laboratorio specializzato.
E' destituita di alcun fondamento l'ulteriore censura dell'appellante secondo cui, dal momento che i vizi sarebbero stati denunciati dai clienti di , questo condurrebbe o a riconoscere una negligenza _1 dell'acquirente nell'omessa verifica del prodotto.
Per altro verso è rimasta priva di avallo, e quindi contraddetta, la tesi secondo cui la difettosità del materiale sarebbe stata originata dalla lavorazione di laminazione a caldo, per ottenere il laminato, e trafilatura a freddo per conseguire acciaio in barre. In sede di “osservazioni dei CTP alla relazione del C.T.U.” è stato ulteriormente chiarito che “le lavorazioni effettuate da (soprattutto la laminazione) _1 possono effettivamente modificare la forma delle inclusioni, allungandole nel senso della laminazione ed eventualmente spezzettandole (quindi riducendone le dimensioni), ma non possono creare in nessun caso inclusioni più grosse o, peggio, formare segregazioni: tali difetti infatti si formano esclusivamente in fase di colata e di solidificazione durante i processi di acciaieria. La riduzione a caldo in laminazione ha sempre un effetto affinante delle inclusioni e non può mai raggrupparle. Infatti le segregazioni presenti (evidenziate dall'analisi metallografica) non vengono create durante la fase di laminazione a caldo o di trafilatura a freddo in quanto tali lavorazioni possono solo deformare con allungamento e spezzettamento quanto già presente nell'acciaio” ( doc. 27 fasc.I grado ). _1
Infine, le prospettazioni dell'appellante sono state efficacemente smentite dall'accertamento peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo. Il C.T.U. ha infatti individuato la causa delle concentrazioni di piombo riscontrate nelle billette di acciaio nel “processo di colata della billetta che non ha permesso una distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base” (pag.
13 C.T.U. doc. 26 fasc. attrice), così escludendo sia una rilevabilità del vizio al momento della verifica standard di RODA, sia una riconducibilità dello stesso alle lavorazioni di trafilatura e laminazione.
A comprova del carattere occulto ed insidioso del difetto va altresì rilevato che gli stessi clienti terzi è fondato abbiano preliminarmente sottoposto a controlli il materiale a loro venduto e che solo dopo le ulteriori lavorazioni compiute, e in occasione delle lavorazioni stesse, avevano evidenziato la difettosità.
Ne consegue, allora, che il termine di denuncia debba essere fatto decorrere dall'effettiva scoperta delle difettosità che non può che collocarsi nel momento in cui i clienti finali di hanno riscontrato _1
l'inutilizzabilità del materiale e ne hanno chiesto ragione alla loro venditrice controparte contrattuale.
Come si è detto, l'apprezzamento del concetto di “termine ragionevole” va operato avuto riguardo alle caratteristiche del caso concreto ed alla natura dei vizi riscontrati, sicché a fronte della natura occulta dei medesimi e dell'impossibilità di di rilevarli con le tecniche standard richieste ai _1
pagina 8 di 18 professionisti operanti nello stesso settore, una denuncia perfezionatasi a distanza di quattro mesi dalla consegna delle billette dell'ottobre precedente, non può che considerarsi tempestiva.
Infine, e solo per completezza, va rilevato che prima del giudizio di merito l'appellante non ha mai contestato la presunta tardività delle denunce dei vizi, né in via stragiudiziale (erano state, infatti, intavolate trattative fra le parti anche in merito alla disamina tecnica della merce), né nel corso della procedura di accertamento tecnico preventivo.
2.Connesso al motivo che precede è il terzo motivo di appello con cui l'appellante lamenta, in ultima analisi, la erroneità della sentenza nella misura in cui ha aderito alle valutazioni svolte in sede della c.t.u rese in sede di a.t.p., che ha accertato la sussistenza dei vizi. E' in tale prospettiva che, si deve ritenere, l'appellante abbia dedotto la violazione dell'art .25 della convenzione di Vienna che esordisce
“una inosservanza del contratto commessa da una delle parti è essenziale quando causa all'altra parte un pregiudizio tale da privarla sostanzialmente di ciò che questa era in diritto di attendersi dal contratto…”, come esplicitato nella parte finale delle argomentazioni a supporto del motivo di appello.
Il motivo è infondato.
La censura è articolata in relazione alla presunta non corrispondenza del materiale esaminato con quello oggetto degli ordini, vuoi per assenza di “tracciabilità”, vuoi per asserita differente composizione chimica tra il materiale esaminato in laboratorio e quello preso in esame a campione.
E' pacifico che il materiale sottoposto all'esame del c.t.u. fosse già stato lavorato, sicchè Contr necessariamente il materiale esaminato era diverso da quello fornito a monte da in tal senso il materiale esaminato è risultato compatibile con le billette fornite e successivamente lavorate.
Proprio a causa dell'impossibilità di sottoporre a disamina tecnica la merce come consegnata dalla venditrice, cioè sotto forma di billette, il c.t.u. prima di dar corso alla verifica della sussistenza o meno dei vizi lamentati da aveva proceduto alla preliminare verifica dell'effettiva compatibilità fra la _1 Contr tipologia di acciaio sottoposta alla sua disamina e quella concretamente fornita dalla sulla base delle specifiche tecniche precisate dalla produttrice DA Steel & Power. Emerge che al laboratorio accreditato era stato formulato anche il quesito inerente “la verifica della corrispondenza materiale dei campioni contestati dai clienti e analisi di colata oggetto delle indagini”.Pertanto anche a seguito delle indagini di laboratorio è stato possibile appurare che il materiale oggetto delle indagini era perfettamente compatibile con quello fornito dalla .Infine la relazione ha Parte_3 affermato “È stato possibile stabilire che il materiale oggetto di contestazione (materiale trafilato ottenuto dalle billette DA) è compatibile con le billette stesse. Ciò si deduce dal confronto delle analisi chimiche condotte sui campioni (allegato 6) e le analisi di colata delle billette di provenienza
DA (V. allegato 5). Si fa presente che tali analisi sono state condotte in zone lontane dalle bande di piombo evidenziate nelle analisi metallografiche”.
Non può non rilevarsi come le censure che riguardano gli esiti dell'accertamento tecnico siano state già sollevate e affrontate in occasione dello svolgimento delle operazioni peritali. Il procedimento di a.t.p.
pagina 9 di 18 è stato svolto nel contraddittorio e la relazione tecnica dà conto della condivisione delle operazioni nei passaggi nodali, nonché del confronto tecnico avviato anche con i consulenti di parte.
Già nel secondo incontro, alla presenza dei consulenti di parte “È stato effettuato sopralluogo in magazzino ed identificati n° 4 fasci di materiale da cui ricavare quattro campioni per le analisi di laboratorio. In tale incontro si è proceduto ad indentificare il prodotto oggetto di causa e definire le prove di laboratorio necessarie per rispondere ai quesiti e il laboratorio accreditato a cui richiedere le prove….. È stato effettuato sopralluogo in magazzino ed identificati n° 4 fasci di materiale da cui ricavare quattro campioni per le analisi di laboratorio”.
L'indagine in ordine alla rispondenza del materiale analizzato con quello oggetto di ordini è stato in parte riproposto anche in sede di espletamento di c.t.u. integrativa. In quella sede si è infatti proceduto alla ricognizione dei fasci passibili di esame, risultati n. 819, e si è proceduto al conteggio delle barre per fasci. Le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte, hanno riguardato la circostanza che il doc. CP_5
46, preso a base di confronto con quanto oggetto di ricognizione, contenesse forniture estranee al giudizio. Trattasi di rilievo che ha formato oggetto di presa in carico da parte del consulente che ha avuto modo di precisare che “ Nel corso dei diversi incontri peritali non è mai stato sollevato alcun dubbio sugli ordini da considerare (fra quelli indicati nel documento 46) per il calcolo dei costi. A conferma di ciò nella memoria da parte del 15/07/2022 si indicano gli ordini 10537 e 11172 _1
…Presso il magazzino di ono conservati Kg. 828.419 di acciaio già lavorato venduto da _1
” ( p.11 c.t.u. integrativa). Persona_3
In ultima analisi , salvo quanto esposto in seguito in ordine alla completezza e attendibilità dei dati per procedere alla quantificazione dei costi di lavorazione, nel contraddittorio delle parti è stato appurato Contr che il materiale fatto oggetto di esame fosse quello fornito da la individuazione la procedura seguita per la individuazione dei campioni da esaminare è stata condivisa.
La consulenza svolta in sede di a.t.p.. dà poi conto delle ragioni che hanno portato alla ripetizione di alcune analisi di laboratorio La c.t.u. infine riporta “ È stato possibile stabilire che il materiale oggetto di contestazione (materiale trafilato ottenuto dalle billette DA) è compatibile con le billette stesse. Ciò si deduce dal confronto delle analisi chimiche condotte sui campioni (allegato 6) e le analisi di colata delle billette di provenienza DA (V. allegato 5). Si fa presente che tali analisi sono state condotte in zone lontane dalle bande di piombo evidenziate nelle analisi metallografiche….Dall'analisi metallografica condotta dal laboratorio SMT
(v. allegato 6) emerge che non vi è una distribuzione omogenea e finemente dispersa di piombo ma vi è presenza di piombo non miscelato” ( p.5 e ss c.t.u. resa in sede di a.t.p.).
Contr
Nonostante il pregresso esperimento di a.t.p., a ritenuto di depositare un “parere pro veritate” del Contr Prof. ( allegato memoria ex art.183 co. 6 n2 c.p.c. el 15.7.2024), sulle cui considerazioni Per_2
ha preso puntualmente posizione ribadendo che più che di “segregazioni”, si sarebbe dovuto _1 definire il difetto come “bande di piombo”, intese come aggregazioni macroscopiche di tale metallo, inclusioni di dimensioni appartenenti alla categoria delle “macro inclusioni” estranee, da un canto, al punto 7 delle Technical Delivery Conditions della DA, dall'altro alle “Cleanliness”, normative pagina 10 di 18 tecniche di settore (ASTM E45 ed ISO 4967) che in tema di “pulizia inclusionale” fanno riferimento esclusivamente alle inclusioni non metalliche.
Non è stato quindi efficacemente contraddetto l'assunto che nel caso di specie si sia assistito ad una vera e propria difettosità nel processo di colata delle billette ab origine che aveva impedito una corretta distribuzione omogenea e finemente dispersa del piombo nel metallo base (normalmente aggiunto nei cd. “acciai al piombo” per aumentarne la lavorabilità ma, come rappresentato dal C.T.U., da mantenersi sotto forma di minutissime goccioline in sospensione attraverso una particolare tecnica di colata), dando luogo a zone all'interno dell'acciaio con differenti valori di analisi chimica e, soprattutto, di resistenza meccanica.
3.E' infondato altresì il secondo motivo di appello con cui l'appellante sostiene che il diritto alla risoluzione non potrebbe essere esercitato a fronte dell'impossibilità di restituire la merce originariamente ricevuta, non essendo stata fatta corretta applicazione dell'art. 82 co 1 della
Convenzione di Vienna secondo cui “il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto o di richiedere al venditore la consegna di merci in sostituzione qualora gli sia impossibile restituire la merce in uno stato sostanzialmente uguale a quello in cui l'aveva ricevuta”.
Il Tribunale ha ritenuto operante la deroga di cui all'art. 82, co. 2, lett c), secondo cui: “ il paragrafo precedente non si applica se la merce o parte di essa è stata venduta nel normale svolgimento dell'attività commerciale o è stata consumata o trasformata dal compratore secondo l'uso normale prima del momento in cui egli ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire il difetto di conformità”.
La disposizione in esame fa riferimento a due diverse fattispecie: la vendita della merce nell'ordinario svolgimento delle attività commerciali da un lato, e la sua consumazione o trasformazione dall'altro.
Rispetto alla prima, il parametro di valutazione ai fini dell'operatività della deroga richiede che la vendita si inserisca nel “normale svolgimento dell'attività commerciale”; rispetto alla seconda, invece, parametro di valutazione diviene “l'uso normale”.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che ci si trovi dinanzi ad una fattispecie di trasformazione delle merci acquistate da , atteso che le attività di laminazione o trafilatura hanno determinato una _1 Contr sostanziale modificazione delle billette d'acciaio rispetto al prodotto in origine ricevuto da
Il Tribunale ha osservato: “nel caso in esame, l'attrice ha provveduto a effettuare le lavorazioni di laminazione e trafilatura al fine di vendere il prodotto lavorato ai clienti terzi, conformemente al ciclo produttivo di impresa;
si tratta, dunque, di trasformazione della merce in conformità all'uso normale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 82, par. 1 della Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980” (pag. 8 sentenza di primo grado).
Ed infatti nell'ambito della normale catena produttiva dell'acquirente l'utilizzo delle billette d'acciaio prevedeva che queste, prima di essere vendute ai clienti finali, venissero lavorate da , la cui _1 attività commerciale consisteva nell'acquisto delle billette d'acciaio da fornitori terzi, nella loro lavorazione tramite le attività di laminazione e trafilature in barre e rotoli, e nella loro conseguente Contr vendita ai clienti finali. Trattasi di circostanza ben nota a che opera nel medesimo settore e che, pagina 11 di 18 per sua espressa ammissione, intratteneva con l'appellata rapporti commerciali già da tempo, sicchè Contr appare priva di pregio la deduzione secondo cui “ non avesse idea dell'utilizzo che _1 avrebbe fatto dell'acciaio e a chi lo stesso sarebbe stato destinato” (p.19 appello).
Di talché non è seriamente contestabile che l'attività propria di fosse la lavorazione delle _1 billette e che i clienti terzi non avrebbero acquistato il prodotto allo stato grezzo e non ancora lavorato, perché non sarebbe stato neppure in grado di servire al suo “uso normale” finché non fosse stato trasformato in barre o rotoli. Trattasi quindi di trasformazione che rientra pienamente nell' “uso normale” richiesto dalla disposizione derogatoria, che tra l'altro ha comportato una modifica del bene che non ha inciso su una sua proprietà essenziale ed intrinseca, per quanto non compatibile con la finalità a cui era preordinato l'acquisto, atteso che l'acciaio, seppure non idoneo ad essere lavorato secondo le caratteristiche legittimamente richieste dagli acquirenti finali, non ha perduto la sua natura e non è stato consumato interamente o distrutto prestandosi a potenziali diversi impieghi, come deducibile altresì dalla lamentata mancata riconsegna a seguito della dichiarata risoluzione parziale del contratto.
Contr 4.Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la omessa disposizione in favore di ella restituzione della merce venduta, pur a fronte dell'accoglimento della domanda di risoluzione e di restituzione del prezzo in favore di . _1
Il Tribunale nell'accogliere la domanda di risoluzione proposta da parte attrice ha statuito che “non assume rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione del prezzo la mancata previa restituzione dell'acciaio lavorato alla venditrice;
l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, infatti, non presuppone la restituzione della merce venduta, che del resto parte convenuta non ha chiesto nel presente giudizio. In ogni caso si osserva che l'attrice fin dall'atto di citazione (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione) ha manifestato la propria disponibilità alla restituzione della merce in seguito al rimborso del prezzo pagato” (pagg.
8 -9 sentenza primo grado).
E' stato quindi messo l'accento sulla autonomia della domanda di risoluzione rispetto alla domanda di restituzione, dando atto che la domanda di restituzione del prezzo da parte di fosse stata _1 avanzata unitamente a quella di risoluzione, escludendo poi che l'accoglimento della domanda di risoluzione presupponesse per il suo accoglimento la restituzione del materiale da parte dell'acquirente.Il Tribunale ha quindi correttamente affermato che l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, ma richiede un'espressa domanda (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 10917 del 26/04/2021).
Invero, nel caso di specie, parte attrice, che aveva interesse alla risoluzione del contratto, ha anche espressamente richiesto che il giudice statuisse sull'effetto restitutorio domandando la restituzione del prezzo pagato;
al contrario, parte convenuta, che aveva interesse al mantenimento del vincolo contrattuale, ha sì chiesto il rigetto delle domande di risoluzione e restitutoria del prezzo avanzate dalla controparte, ma non ha chiesto a propria volta la restituzione della merce.
Se è pur vero che in tema di vendita, e nei contratti a prestazioni corrispettive, la sentenza costitutiva che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce un effetto liberatorio ex nunc,
pagina 12 di 18 rispetto alle prestazioni da eseguire ed un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite, sicchè per ciascuno dei contraenti si realizza una totale restitutio in integrum, tale effetto si realizza sul piano sostanziale del rapporto. In esito alla pronuncia di risoluzione le parti sono quindi tenute a restituire le prestazioni reciprocamente ricevute in conseguenza del contratto risolto, tuttavia rientra nell'autonomia delle parti richiedere la restituzione, atteso che la domanda di risoluzione è autonoma rispetto a quella restitutoria.
Da tale premessa discende, in forza della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, che la risoluzione del contratto pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio d'ufficio, in assenza di domanda dell'altro contraente, atteso che rientra nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo, o meno, la restituzione della prestazione rimasta senza causa e modulando tale richiesta in ragione dell'effetto recuperatorio che si intende conseguire.
Si afferma in proposito che, sul piano sostanziale, il diritto ad ottenere le restituzioni sorge ipso iure per effetto della pronuncia di risoluzione del contratto, sul piano processuale, invece, tale diritto soggiace al principio della domanda. La disponibilità della domanda restitutoria in capo alla parte che ha il diritto sostanziale della pretesa comporta che la domanda di restituzione proposta per la prima volta in grado d'appello è inammissibile, in quanto da qualificarsi come domanda nuova (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 28722 del 04/10/2022; Cass. Civ., Sez. II, 18.08.2022,
n.24915;Cass.Sez. 2, Sentenza n. 2562 del 02/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 7829 del 19/05/2003).
La mancata introduzione tempestiva della domanda restitutoria nel giudizio incardinato per la risoluzione del contratto, poi accolta, non è tuttavia destinata a cristallizzare la asimmetria determinatasi, potendo la domanda di restituzione della prestazione rimasta senza causa essere avanzata in un separato giudizio secondo la disciplina dell'indebito oggettivo, con conseguente applicabilità del disposto dell'art 2033 c.c.
Contr La ritenuta inammissibilità nel giudizio della domanda restitutoria avanzata da n questo grado non contraddice l'assunto che, una volta che con la sentenza di primo grado la merce è rientrata nella Contr titolarità sostanziale di non è individuabile un titolo in base al quale eventualmente _1 pretenda di trattenere la merce, non essendo stato neppure evocato, e non potrebbe comunque esserlo, una sorta di eccezione di inadempimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4442 del 25/02/2014), di talchè una eventuale protratta ritenzione della merce sarebbe da considerarsi sine titolo.
Contr Infine, fermo restando il diritto sostanziale di alla restituzione della merce oggetto della prestazione rimasta senza causa, non può che concludersi per la inammissibilità della domanda restitutoria avanzata in appello in quanto nuova.
5.Sono infondati i motivi di gravame oggetto dell'appello incidentale avanzato da . _1
Le deduzioni svolte dall'appellante incidentale non sono infatti idonee ad inficiare le valutazioni assunte dal giudice di prime cure.
pagina 13 di 18 5.1 Quanto alla domanda risarcitoria che ha ad oggetto i costi sostenuti per la lavorazione dell'acciaio il tribunale, pur ritenendo che la c.t.u. non potesse ritersi affetta da nullità, ha dato atto che tale consulenza si fosse svolta tenendo in considerazione il doc. 46 di formazione unilaterale.
In effetti, al netto della questione, più volte riproposta, relativa alla verifica che il materiale giacente in magazzino fosse quello risultante della lavorazione del materiale fornito da la c.t.u. è stata Parte_1 resa fondandosi essenzialmente sul doc. 46, pacificamente di provenienza e formazione unilaterale. Sul punto il c.t.u. ha affermato “in merito al calcolo dei costi sostenuti da parte attrice per la trafilatura e la laminatura ci si è basati su alcuni dati di contabilità industriale forniti da scelta obbligata _1 per rispondere al quesito…Mai, in sede di incontri peritali, è stata ipotizzata la valutazione della contabilità industriale di Rodacciai, peraltro non richiesta dal quesito e non necessaria per rispondere allo stesso” ( p.10 C.t.u. integrativa).
Merita di essere richiamato che il quesito sottoposto al c.t.u. richiedesse l'esame degli atti ed i documenti di causa ma di compiere altresì “gli opportuni accertamenti”,
In effetti il c.t.u, in ultima analisi, una volta ritenuta accertata la corrispondenza tra il materiale stoccato a magazzino presso lo stabilimento di Sirone e quanto riportato sul documento 46, e quindi _1 appurata la tracciabilità di tutto il materiale inventariato, ha svolto una valutazione a in termini di compatibilità tra quanto rappresentato nel doc. 46 e i pesi del materiale rilevato nel corso delle operazioni al fine di concludere “ la tabella (allegata al verbale del 5° incontro peritale) riporta la differenza di peso fra quello calcolato teoricamente e quello rilevato dal cartellino e riportato nel documento 46…… La quantificazione dei costi di laminazione e di trafilatura per ciascun fascio può essere effettuata considerando un costo a tonnellata di materiale processato su ciascun impianto (di laminazione e di trafilatura) materiale relativo ai due ordini 10537 e 11172, è sufficiente fare una semplice estrazione di dati dal documento 46 e dal documento in allegato 5 alla presente relazione”(
p.6 e ss c.t.u.). Così procedendo il c.t.u. ha preso a fondamento delle proprie valutazioni da un lato il doc.46, dall'altro il documento all. 5 alla relazione tecnica, consistente nei dati richiesti all'incontro peritale del 4.7.23 a , avente da oggetto i “valori di calo in percentuale di laminazione e _1 trafilatura”.
In primo luogo non ci si può esimere dal rilevare che nel corso del processo nella prima memoria utile Contr ex art.183 co 6 n 3 cpc veva eccepito la inammissibilità dei documenti prodotti da in _1 allegato alla propria seconda Memoria dal n. 37 al n. 45, affermando “Tale documentazione è stata infatti prodotta dall'attrice in modo del tutto avulso e decontestualizzato rispetto al contenuto della stessa Memoria. Sin da una prima sommaria lettura dell'atto, emerge che non ha né citato i _1 Contr documenti né tantomeno motivato le ragioni di tale produzione in modo da consentire a di esercitare il proprio diritto di difesa in ossequio al più basilare dei principi processualistici: il principio del contraddittorio.”
In effetti il documento 46, come confermato da durante le operazioni peritali, rappresenta un _1 elaborato finalizzato alla contabilità industriale, i cui dati (materiale, costi, dimensioni, peso ecc.) sono frutto di dati elaborati dalla parte, senza che sia dato potere verificare che tale elaborato sia fondato su dati obiettivi, o documento di sostegno.
pagina 14 di 18 Non si può pertanto condividere l'assunto secondo cui il doc.46 non sia stato contestato tra le parti nel corso delle operazioni peritali, in quanto, come sopra esposto, seppure tale documento è stato condiviso tra le parti al fine di considerare “corretto per il calcolo dei costi tutto il materiale indicato”, diverso è l'approccio ove le valutazioni del c.t.u. si sono limitate a concludere “per evidenziare i costi sostenuti per la lavorazione del materiale relativo ai due ordini 10537 e 11172, è sufficiente fare una semplice estrazione di dati dal documento 46 e dal documento in allegato 5 alla presente relazione”( p.11 c.t.u.). In ultima analisi il c.t.u. ha preso posizione sulla all'attendibilità del contenuto di quel documento, riferendo di aver ritenuto congrui i dati forniti dall'allora attrice sia sotto il profilo del peso dei fasci e delle barre esaminate, che sotto il profilo della valutazione dei costi per tipologia di prodotto, dichiarando che tali valori fossero “allineati con impianti simili”.
E' rimasto quindi incontestato che la prova dei costi sia stata affidata esclusivamente alla c.t.u. che, fondandosi su un documento di provenienza unilaterale e contestato, in assenza di un apporto ulteriore fornito dagli approfondimenti esperibili dal consulente sulla base dell'incarico ricevuto, non è idonea a dare conto dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante su . _1
Sono stati quindi del tutto assenti allegazioni probatorie più dettagliate e specifiche, avendo _1 rimesso alla prova testimoniale la mera conferma del doc. 46, dato che consente di affermare che le lacune probatorie non sono superabili con il supplemento istruttorio invocato ( vedasi cap. 26
5.2 E' rimasta non contraddetta la rilevata genericità dell'allegazione in punto di risarcimento di danni per mancanza di qualità della merce acquistata.
L'appellante incidentale in primo grado a sostegno della propria pretesa ha allegato documentazione
(docc.46 - 68 richiamati in nota p.24 comparsa di costituzione e appello incidentale) ed ha articolato prova per testi volta a riscontrare che la merce venduta da a clienti terzi era stata realizzata con _1
l'acciaio fornito da ed aveva costituito oggetto di contestazione (capp.da 2 a 23 della CP_6 memoria ex art 183 co 6 n 2 c.p.c. di del 15.7.2022), il tutto invocando il riconoscimento del _1 danno nella misura di euro 63.622,29, in assenza di una indicazione del criterio assunto anche per la commisurazione del preteso danno.
Neanche in sede di appello la domanda è stata esplicitata al fine di consentire di ricostruire le argomentazioni addotte a sostegno della pretesa, né in quali termini il supplemento istruttorio richiesto consentirebbe di superare la lacuna che, prima ancora che probatoria, appare generica già in ordine ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria.
Non può pertanto che concludersi per la genericità della censura e per la sua infondatezza.
5.3 Il ordine al danno patito per avere sopportato i costi della giacenza in magazzino, l'appellante incidentale sin dall'atto introduttivo in primo grado ha evocato “Il danno, pari ad € 69.146,04=, oltre interessi e rivalutazione monetaria, è stato calcolato utilizzando i prezzi di mercato riferibili allo stoccaggio del materiale (rapportato allo spazio necessario per il ricovero), richiamando un pagina 15 di 18 preventivo per movimentazione e stoccaggio reso da del 7.5.2021 ( doc. 47 fasc.I Controparte_7 grado ). _1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado è del tutto assente l'allegazione di un esborso economico affrontato, trattandosi di pretesa che avrebbe il proprio fondamento sulla unilaterale indicazione di una “superficie stimata”, sulla quantificazione del materiale movimentato, su un “costo affitto”, essendo assente la prova di un costo che in effetti si sia trovato a dovere affrontare. Il _1 dato inerente la mancanza di allegazione probatoria assume eclatante valenza ove si consideri che ha affermato che il danno sarebbe “è in re ipsa, posto che è di tutta evidenza che la necessaria _1 presenza in magazzino dei beni derivanti dall'acciaio fornito dalla impedisca Parte_1
a di utilizzare quello spazio per stoccare merce” ( p. 25 comparsa costituzione e appello _1 incidentale).
A ciò si aggiunga che non risulta che , pur chiedendo la risoluzione parziale, abbia offerto di _1 restituire la merce ritenuta irrimediabilmente viziata e rispetto alla quale ha sostenuto non avere interesse.
Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non è passibile di riforma.
6.Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza di primo grado deve essere confermata in esito al Contr rigetto sia dell'appello principale di he dell'appello incidentale di . _1
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione parziale delle spese del grado in ragione della parziale reciproca soccombenza, che, sottendendo al principio di causalità, consente di ritenere la prevalente soccombenza dell'appellante principale, in ragione della preminente pluralità e articolazione dei profili sottoposti al vaglio con l'impugnativa principale.
La valutazione delle contrapposte domande fonda la compensazione delle spese nella misura della metà, in termini analoghi al vaglio operato in primo grado. La liquidazione delle spese è effettuata ex
D.M. 147/2022 come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate applicando i parametri medi previsti per le cause di valore da euro 260.001 a 520.000.
Sussistono i presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante principale che dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da
, nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n.526/ 24 , pubblicata in data 9.7.2024, così _1 provvede:
1) rigetta l'appello principale di , nonché l'appello Parte_1 incidentale di e per l'effetto conferma al sentenza impugnata;
_1
2) compensa tra le parti le spese di lite del grado nella misura della metà e condanna
[...]
a rifondere a la restante metà, che determina Parte_1 _1
pagina 16 di 18 per l'intero in complessivi euro in euro 14.239,00 oltre 15% dei compensi rimborso spese generali, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l.
24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 26.3.2025
La consigliera
Dott.ssa Roberta Nunnari
La presidente
Dott.ssa Anna Mantovani
pagina 17 di 18 pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si richiama il contenuto della contestazione di cui al docc.12, 13,14 sopra citati:“Abbiamo ricevuto una contestazione da parte di un cliente italiano che ha riscontrato la presenza di difetti interni emersi dopo le lavorazioni di asportazione per la realizzazione dei propri pezzi finiti (Foto 1) realizzati a partire da barre trafilate T55 mm;
” Abbiamo ricevuto una contestazione da parte di un cliente tedesco che ha riscontrato la presenza di difetti interni emersi dopo le lavorazioni di asportazione per la realizzazione dei propri pezzi finiti (Foto 1) realizzati a partire da barre trafilate T42 mm….... L'esame in laboratorio dei campioni ricevuti ha permesso di identificare il difetto come una grossolana segregazione di piombo, chiaramente imputabile all'acciaieria fornitrice delle billette di partenza”