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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2218 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5476 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI……………… Giudice
Dott.ssa EL LD ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5476 /2024, promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024
Da
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti PANUCCIO ISABELLA e MARZI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato in [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAGLIO DEBORA (la quale ha rinunciato al mandato in data
24.09.2025 senza che sia intervenuta nuova nomina da parte del resistente) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate in data 25.11.2025)
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con addebito al marito ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c. giuste le ragioni esposte in narrativa;
2) Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei minori nato il [...], e Persona_1 nata il [...], alla madre, demandando alla ricorrente anche ogni decisione Persona_2 relativa ai figli minori, ivi comprese quelle inerenti la salute e l'istruzione, ovvero disporre la tipologia di affidamento ritenuto più opportuno per l'interesse dei minori, con facoltà del padre di vederli secondo le indicazioni del Tribunale adito e secondo le indicazioni dei Servizi Sociali competenti, con collocamento degli stessi presso la madre,
3) Rigettare tutte le istanze formulate da parte resistente;
4) Assegnare la casa di (MI), via G. Leopardi nr. 10/B, con gli arredi che la Controparte_2 compongono, alla sig.ra , che ivi vi vivrà con i figli minori. Parte_1
5) In punto economico, disporre che la sig.ra possa percepire la totalità dell'assegno Parte_1 unico erogato dallo Stato e, relativamente al contributo di mantenimento, porre a carico del sig.
[...]
a far data dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, un contributo al CP_1 mantenimento dei figli omnicomprensivo pari ad €. 1.200,00= mensili ed €. 400,00= mensili a titolo di mantenimento della moglie ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario preordinato e connesso al procedimento;
7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato.
IN VIA ISTRUTTORIA: si riporta quanto richiesto in ottemperanza ai termini di cui all'art. 473 bis 17 1^ e 3^ comma c.p.c., alle cui memorie depositate si rinvia, ove si chiede:
- ammettersi prova per interpello e per testi, a mezzo dei seguenti testimoni: CP_ 1) Isp. Dott. e Dott.ssa c/o Commissariato , via Cilea n. CP_3 Testimone_1 Controparte_2
30; 2) sig.ri e 3) residenti in [...], ; 4) sig.ra Pt_2 Parte_3 Controparte_2 [...]
Per_3 sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) Vero che nel mese di maggio 2024, la sig.ra , a seguito di litigio avvenuto tra i coniugi, Parte_1 contattava le Forze dell'Ordine che intervenivano presso il Bar Gioia di ? Controparte_2
2) Vero che in data 07/05/2024 l'Ispettore di Polizia dott.ssa c/o Commissariato di Tes_1 CP_2
inviava comunicazione via pec alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
[...] di Milano e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e ai Servizi sociali?
3) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. lasciava la casa coniugale senza far avere Controparte_1 notizie di sé alla sig.ra ? Parte_1
4) Vero che in agosto 2024 il sig. i presentava presso la casa coniugale sita in , CP_1 Controparte_2
Per_ via G. Leopardi nr. 10/B e pretendeva di vedere i figli e ? Per_2 5) Vero che alla risposta negativa della sig.ra il sig. insultava e minacciava la sig.ra Parte_1 CP_1
? Parte_1
6) Vero che la sig.ra , in questa occasione, in agosto 2024, contattava le Forze dell'Ordine e Parte_1 interveniva l'Ispettore di Polizia dott. del Commissariato di ? CP_3 Controparte_2
7) Vero che a novembre 2024 alle ore 20:45 il sig. i presentava presso l'abitazione familiare, sita CP_1
Per_ in , via G. Leopardi nr. 10/B e pretendeva di vedere i figli e ? Controparte_2 Per_2
8) Vero che a causa della condotta tenuta dal Sig. la sig.ra deve Controparte_1 Parte_1 quotidianamente chiedersi se verrà seguita, giudicata, minacciata od aggredita, verbalmente e/o fisicamente, dal marito, con contestuale inevitabile difficoltà della medesima a relazionarsi con lo stesso sulla gestione dei figli, temendo, in particolare, in caso di disaccordo, la sua reazione e possibili ripercussioni sulla bambina?
9) Vero che nel corso degli anni di fidanzamento e di matrimonio, il Sig. teneva nei Controparte_1 confronti della Sig.ra una condotta instabile, prevaricatrice, intimidatoria e violenta Parte_1
(sia fisica che psicologica) rispetto alla quale la moglie ha dovuto costantemente proteggersi e reagire?
- ammettersi prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e formulati da controparte a mezzo dei testimoni sopra indicati.
- disporre, occorrendo, ex artt. 210/213 c.p.c. ordine di esibizione all'Inps e/o al sig. Controparte_1 dell'estratto conto previdenziale e disponga ricerche presso la competente anagrafe tributaria volte a ottenere ogni utile informazione e/o documentazione inerente alla posizione reddituale, lavorativa, previdenziale e patrimoniale del resistente.
- disporre, occorrendo, ex art. 210 cpc ordine di esibizione alla società Sipra s.p.a. (P.iva ) P.IVA_1 corrente in Filago (BG), via E. Fermi n. 62/64/66 delle buste paga e delle Certificazioni Uniche relative al sig. Controparte_1
- disporre, occorrendo, ex artt. 210/213 cpc ordine di esibizione o richiesta di informazioni al
Commissariato di Polizia di Stato di degli atti attinenti gli esposti e/o denunce sporte Controparte_2 dalla sig.ra Parte_1
- disporre, occorrendo, ex art. 210/213 cpc ordine di esibizione o richiesta di informazioni copia delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di redati dalle dott.sse e Controparte_2 Persona_4
Persona_5
Con riserva di richiedere CTU sulla personalità del Sig. e sulle di lui capacità genitoriali Controparte_1 all'esito della relazione dei Servizi Sociali e Specialistici.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta del 27.12.2024)
1. affidare in via condivisa ai genitori e i figli minori, con Parte_1 Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre ovvero nell'immobile coniugale sito in via Controparte_2
Leopardi n. 10/B, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - 2 giorni alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita della scuola, riportandoli a casa dalla madre entro le ore 20.00, tenendo ovviamente conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli minori ed attesa la tenera età della figlia restando inteso che, con il passare degli anni, Persona_6 il rientro alla casa materna potrà avvenire anche in orario più tardo;
- A fine settimana alternati, a partire dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica, allorquando li riporterà a casa dalla madre;
- Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori durante le festività religiose, gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze di Natale, Pasqua, etc.) in maniera paritetica con la moglie, ad anni alternati fra di loro;
- Il padre, inoltre, durante le ferie estive potrà tenere con sé i figli minori, per almeno 15 giorni consecutivi, periodo nel quale lo stesso potrà portare i figli nel proprio Paese d'origine, assicurando agli stessi continuità nei rapporti familiari, ivi compresi i nonni e gli zii paterni. All'uopo si chiede sin da ora il consenso all'espatrio per i figli minori.
2. Disporre a carico del Signor di provvedere al contributo per il mantenimento dei figli nella CP_1 misura complessiva di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi anticipatamente alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, fin a che gli stessi non raggiungeranno la loro indipendenza economica;
il Signor provvederà inoltre a rimborsare alla Signora il 50% delle spese extra CP_1 mantenimento dei figli, come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza e ciò per tutti i motivi esposti nella precedente narrativa;
assegnare la casa coniugale con il relativo mobilio, alla Signora che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli minori, ponendo a carico della ricorrente il pagamento integrale di tutte le spese relative alle utenze domestiche, nonché le condominiali, di natura ordinaria, come previsto ex lege.
3. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e, conseguentemente, che nulla è comunque dovuto dall'uno all'altro e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. Disporre che i coniugi possano ottenere ciascuno i documenti validi per l'espatrio in relazione ai figli minori.
5. Ordinare allo Stato Civile del comune di la trascrizione dell'emananda sentenza nei Controparte_2 registri dello Stato Civile;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di articolare capitoli di prova, indicare testimoni, produrre ulteriori documenti, nei termini di legge, e ci si oppone sin da ora alla richiesta ex art. 210/213 c.p.c. come formulata dalla ricorrente, in quanto allo stato destituita di ogni fondamento.
****
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 chiedendo all'A.G. adita di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi. La ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto in Marocco in data 28.09.2010 era nati i figli Per_
(07.07.2011) e (24.01.2021) e che i comportamenti del marito, assolutamente contrari Persona_6 ai doveri coniugali, avevano determinato il naufragare del progetto di vita comune.
In particolare, aveva abbandonato il tetto coniugale senza alcun preavviso negando così CP_1 assistenza morale e materiale alla moglie e ai figli.
Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione al marito. Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, nulla opponendo alla pronuncia sullo status, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata e rappresentando che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nelle condotte denigratorie e umilianti poste in essere per anni dalla moglie la quale, anche dedita la vizio del gioco, lo aveva spesso aggredito anche in presenza dei figli minori.
Di conseguenza, si opponeva alla richiesta di addebito della separazione.
Rispetto alle questioni economiche, dava atto di essere privo di occupazione a causa del CP_1 licenziamento subito e di beneficiare unicamente della CP_5
Nei termini di rito le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473.17-bis c.p.c.
All'udienza del 04.02.2025 le parti chiedevano disporsi un monitoraggio da parte dei servizi sociali al fine di verificare e garantire l'andamento degli incontri padre-figli, richiesta che veniva accolta dal Giudice il quale demandava l'espletamento dei percorsi all'ente di Sesto San Giovanni, competente per territorio in ragione della residenza dei minori.
Altresì, nella medesima sede, le parti addivenivano al seguente accordo, poi accolto e recepito dal
Tribunale:
“1. Rinuncia alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
2. Affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Assegnazione della casa familiare alla madre, sita in via Giacomo Leopardi n.10; Controparte_2
Per 4. Il padre potrà vedere il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Poi, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
il padre si impegna a far fare i compiti al figlio nei periodi di sua spettanza.
5. Per quanto riguarda le visite tra il padre e i genitori concordano che vengano calendarizzate dal servizio sociale Per_2 di dopo la conoscenza dei genitori e nell'interesse di Il padre fornisce il seguente recapito telefonico Controparte_2 Per_2 per essere contattato dai servizi sociali: 328 335 29 43. La madre si impegna a seguire e rispettare le indicazioni date dal servizio sociale.
6. Le parti concordano che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da Parte_1
.
[...]
7. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile pari ad euro 400,00
(200,00 euro a figlio) da versarsi con decorrenza da febbraio 2025, per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre si impegna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, a pagare il 50% delle spese relative alla scuola materna privata di con l'impegno di entrambe le parti di spostare alla scuola materna pubblica nel mese Per_2 Per_2 di settembre 2025”.
I servizi sociali di in data 18.07.2025 depositavano la relazione di aggiornamento, dando Controparte_2 atto che i coniugi erano stati sentiti separatamente.
Il padre riferiva di essersi licenziato dalla ditta presso la quale prestava servizio in quanto non più motivato dalla esigenza di dover mantenere la famiglia;
inoltre lamentava la diffidenza della madre rispetto alle videochiamate.
Quanto alla madre, lamentava la scarsa attenzione di rispetto alle esigenze dei figli oltre Controparte_1 che a un generale scarso senso di responsabilità.
Alla luce di ciò, il servizio riteneva opportuna una prosecuzione nel monitoraggio.
All'udienza del 25.09.2025 si apprendeva in merito alla rinuncia al mandato del legale di parte resistente, il quale in ogni caso presenziava all'udienza chiedendo un nuovo termine per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
Non compariva, invece, personalmente. Controparte_1
Il legale di parte ricorrente chiedeva che la madre venisse autorizzata a richiedere la carta di identità per per far fronte all'assenza del padre, richiesta accordata dal Giudice, il quale rinviava ai sensi dell'art. Per_2
127 ter c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
Giunti a tale fase processuale, la ricorrente rappresentava che il resistente ormai da diversi mesi, si era allontanato dal territorio italiano.
Alla luce di ciò parte ricorrente, in considerazione delle difficoltà createsi dall'assenza della figura genitoriale paterna e dai disagi correlati rispetto all'accudimento dei figli, precisava le conclusioni in senso diverso rispetto a quanto pattuito precedentemente in via consensuale, chiedendo principalmente l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata dei minori a sé oltre ad un aumento dell'assegno per il loro contributo al mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La domanda attorea relativa all'addebito della separazione in capo al marito non può trovare margini di accoglimento in quanto riproposta successivamente all'espressa rinuncia fatta dalla parte personalmente all'udienza del 04.02.2025. Per_ III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento (07.07.2011) e Persona_6
(24.01.2021).
Rileva che le parti, all'udienza del 04.02.2025, avevano concordemente richiesto l'affido in via condivisa dei minori, non dubitando i genitori, reciprocamente, delle rispettive capacità genitoriali.
Il Tribunale, prima facie, ritenuta l'assenza di ragioni contrarie per derogare alla regola generale dell'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c., recepiva tale accordo, posto che tale modalità può essere derogata solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.
Tuttavia, come esposto in narrativa, già nel mese di luglio 2025 risultava essersi allontanato dal CP_1 territorio italiano e da quel momento non faceva più rientro in Italia, sollevandosi così da ogni forma di accudimento rispetto alla prole e lasciando ricadere sulla madre qualsiasi incombenza, pratica e Per_ burocratica, relativa a e Per_2
Se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un disinteresse del genitore per le esigenze morali e materiali dei figli, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, potrà affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove il disinteresse del padre si riverberi negativamente sui figli minori.
L'assenza prolungata di un genitore dal territorio può determinare, infatti, una paralisi nel processo decisionale rispetto a tutte le questioni afferenti ai minori con relativo pregiudizio per gli stessi.
Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dal padre rispetto ai figli minori, tradottosi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella lontananza morale dalla prole, debba essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità della madre che a seguito del trasferimento del coniuge in Marocco è stata in grado di farsi carico delle esigenze dei figli minori con lei conviventi.
Rispetto al collocamento dei minori, deve essere disposta, in continuità con la situazione in essere, la permanenza dei minori presso l'abitazione materna, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali dei figli, anche in virtù delle concordi domande delle parti sul punto.
IV. Per tali ragioni, si conferma l'assegnazione della casa familiare ad unitamente a Parte_1 tutti gli arredi, e sita in , via Giacomo Leopardi n.10. Controparte_2
V. Quanto al regime di visite padre-figli e qualora dovesse rientrare in Italia e dovesse mostrare CP_1
Per_ volontà e serietà nel voler instaurare una frequentazione con i figli, rispetto al minore , in considerazione dell'età dello stesso, gli incontri potranno avvenire tramite liberi accordi, fatta sempre salva la preventiva informazione alla madre e considerata sempre la volontà del minore.
Rispetto alla piccola le visite dovranno essere calendarizzate dal servizio sociale il quale dovrà Per_2 stabilirne i tempi e le modalità con ogni facoltà di sospensione qualora dovessero dimostrarsi contrarie al preminente interesse della minore.
VI. Considerata la non costanza del padre mostrata rispetto all'accudimento dei figli, dispone che a tutela dei minori i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di CP_2
, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data
[...] dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Quanto al mantenimento dei figli, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
In sede di accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 04.02.2025, il quantum dell'assegno per il contributo al mantenimento indiretto per i figli da parte del padre era stato determinato in euro 400,00 mensili.
In sede conclusiva, e alla luce del mutare delle condizioni di fatto che hanno visto l'allontanamento del resistente dall'Italia, parte ricorrente ha chiesto disporsi un aumento dell'assegno.
La richiesta appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che a far data dal mese di luglio 2025 ogni onere di accudimento della prole incombe in via esclusiva sulla madre e che l'assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre grava la madre di ogni costo relativo al sostentamento dei figli.
In ogni caso, ha mostrato capacità economica per far fronte al sostentamento materiale della CP_1 prole sia in considerazione dell'attività lavorativa precedentemente svolta in Italia, che gli garantiva uno stipendio mensile pari ad euro 1.800,00, sia in ragione dei beni immobili posseduti nel paese d'origine.
Alla luce di ciò, dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VIII. Il Collegio non può accogliere la domanda formulata da e relativa a un assegno per il Parte_1 suo contributo al mantenimento da porsi a carico di CP_1
Si osserva, a tal proposito, che la ricorrente svolge regolare attività lavorativa e appare in grado, per età e condizioni personali, di provvedere in autonomia al proprio sostentamento.
A riprova di ciò, sin dal momento della separazione di fatto la stessa è stata in grado di far fronte in autonomia al soddisfacimento delle proprie esigenze né l'accordo raggiunto con la controparte preveda un qualsivoglia contributo economico a suo favore.
IX. Rilevato gli oneri di accudimento e mantenimento dei figli minori incombono in via pressoché esclusiva sulla madre, anche in considerazione degli scarsi tempi di permanenza presso il padre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da Parte_1
.
[...]
X. Rigetta le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del giudizio;
XI. Rilevato che le parti hanno formulato richieste concordi rispetto alle questioni più rilevanti relative alla genitorialità e all'assegnazione della casa familiare, e considerato anche che da ciò è derivato il raggiungimento di un accordo all'udienza del 04.02.2025, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 06/08/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in MAROCCO il giorno 28.09.2010 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) al n. 86, parte II, Serie C);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cinisello Balsamo (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta la richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito richiesta dalla ricorrente per le argomentazioni di cui in parte motiva;
IV. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre stessa;
la madre potrà assumere in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni riguardanti i figli e relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, extrascolastiche e relative all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
V. Assegna la casa familiare sita in , via Giacomo Leopardi n.10, a Controparte_2 Parte_1
Per_ VI. Dispone che le visite tra il padre e , potranno avvenire tramite liberi accordi, fatta sempre salva la preventiva informazione alla madre e considerata sempre la volontà del minore.
Dispone che le visite tra il padre e dovranno essere calendarizzate dal servizio sociale il quale Per_2 dovrà stabilirne i tempi e le modalità con ogni facoltà di sospensione qualora dovessero dimostrarsi contrarie al preminente interesse della minore;
VII. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di
, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data Controparte_2 dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VIII. Dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 500,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IX. Rigetta la richiesta di relativa ad un assegno per il suo contributo al mantenimento da Parte_1 porsi a carico di CP_1
X. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da
. Parte_1
XI. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XII. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Controparte_2
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa LA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI……………… Giudice
Dott.ssa EL LD ANCONA……………………. Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 5476 /2024, promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024
Da
nata in [...] in data [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti PANUCCIO ISABELLA e MARZI LAURA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro nato in [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. CAGLIO DEBORA (la quale ha rinunciato al mandato in data
24.09.2025 senza che sia intervenuta nuova nomina da parte del resistente) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: separazione giudiziale
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 sulle seguenti conclusioni
Per parte ricorrente (come da note scritte depositate in data 25.11.2025)
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati, con addebito al marito ai sensi dell'art. 151, 2° comma, c.c. giuste le ragioni esposte in narrativa;
2) Disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei minori nato il [...], e Persona_1 nata il [...], alla madre, demandando alla ricorrente anche ogni decisione Persona_2 relativa ai figli minori, ivi comprese quelle inerenti la salute e l'istruzione, ovvero disporre la tipologia di affidamento ritenuto più opportuno per l'interesse dei minori, con facoltà del padre di vederli secondo le indicazioni del Tribunale adito e secondo le indicazioni dei Servizi Sociali competenti, con collocamento degli stessi presso la madre,
3) Rigettare tutte le istanze formulate da parte resistente;
4) Assegnare la casa di (MI), via G. Leopardi nr. 10/B, con gli arredi che la Controparte_2 compongono, alla sig.ra , che ivi vi vivrà con i figli minori. Parte_1
5) In punto economico, disporre che la sig.ra possa percepire la totalità dell'assegno Parte_1 unico erogato dallo Stato e, relativamente al contributo di mantenimento, porre a carico del sig.
[...]
a far data dalla presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, un contributo al CP_1 mantenimento dei figli omnicomprensivo pari ad €. 1.200,00= mensili ed €. 400,00= mensili a titolo di mantenimento della moglie ovvero nella misura che sarà ritenuta di giustizia, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
6) Emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario preordinato e connesso al procedimento;
7) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato.
IN VIA ISTRUTTORIA: si riporta quanto richiesto in ottemperanza ai termini di cui all'art. 473 bis 17 1^ e 3^ comma c.p.c., alle cui memorie depositate si rinvia, ove si chiede:
- ammettersi prova per interpello e per testi, a mezzo dei seguenti testimoni: CP_ 1) Isp. Dott. e Dott.ssa c/o Commissariato , via Cilea n. CP_3 Testimone_1 Controparte_2
30; 2) sig.ri e 3) residenti in [...], ; 4) sig.ra Pt_2 Parte_3 Controparte_2 [...]
Per_3 sui capitoli di prova di seguito articolati:
1) Vero che nel mese di maggio 2024, la sig.ra , a seguito di litigio avvenuto tra i coniugi, Parte_1 contattava le Forze dell'Ordine che intervenivano presso il Bar Gioia di ? Controparte_2
2) Vero che in data 07/05/2024 l'Ispettore di Polizia dott.ssa c/o Commissariato di Tes_1 CP_2
inviava comunicazione via pec alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
[...] di Milano e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e ai Servizi sociali?
3) Vero che nel mese di maggio 2024 il sig. lasciava la casa coniugale senza far avere Controparte_1 notizie di sé alla sig.ra ? Parte_1
4) Vero che in agosto 2024 il sig. i presentava presso la casa coniugale sita in , CP_1 Controparte_2
Per_ via G. Leopardi nr. 10/B e pretendeva di vedere i figli e ? Per_2 5) Vero che alla risposta negativa della sig.ra il sig. insultava e minacciava la sig.ra Parte_1 CP_1
? Parte_1
6) Vero che la sig.ra , in questa occasione, in agosto 2024, contattava le Forze dell'Ordine e Parte_1 interveniva l'Ispettore di Polizia dott. del Commissariato di ? CP_3 Controparte_2
7) Vero che a novembre 2024 alle ore 20:45 il sig. i presentava presso l'abitazione familiare, sita CP_1
Per_ in , via G. Leopardi nr. 10/B e pretendeva di vedere i figli e ? Controparte_2 Per_2
8) Vero che a causa della condotta tenuta dal Sig. la sig.ra deve Controparte_1 Parte_1 quotidianamente chiedersi se verrà seguita, giudicata, minacciata od aggredita, verbalmente e/o fisicamente, dal marito, con contestuale inevitabile difficoltà della medesima a relazionarsi con lo stesso sulla gestione dei figli, temendo, in particolare, in caso di disaccordo, la sua reazione e possibili ripercussioni sulla bambina?
9) Vero che nel corso degli anni di fidanzamento e di matrimonio, il Sig. teneva nei Controparte_1 confronti della Sig.ra una condotta instabile, prevaricatrice, intimidatoria e violenta Parte_1
(sia fisica che psicologica) rispetto alla quale la moglie ha dovuto costantemente proteggersi e reagire?
- ammettersi prova contraria sui capitoli eventualmente ammessi e formulati da controparte a mezzo dei testimoni sopra indicati.
- disporre, occorrendo, ex artt. 210/213 c.p.c. ordine di esibizione all'Inps e/o al sig. Controparte_1 dell'estratto conto previdenziale e disponga ricerche presso la competente anagrafe tributaria volte a ottenere ogni utile informazione e/o documentazione inerente alla posizione reddituale, lavorativa, previdenziale e patrimoniale del resistente.
- disporre, occorrendo, ex art. 210 cpc ordine di esibizione alla società Sipra s.p.a. (P.iva ) P.IVA_1 corrente in Filago (BG), via E. Fermi n. 62/64/66 delle buste paga e delle Certificazioni Uniche relative al sig. Controparte_1
- disporre, occorrendo, ex artt. 210/213 cpc ordine di esibizione o richiesta di informazioni al
Commissariato di Polizia di Stato di degli atti attinenti gli esposti e/o denunce sporte Controparte_2 dalla sig.ra Parte_1
- disporre, occorrendo, ex art. 210/213 cpc ordine di esibizione o richiesta di informazioni copia delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di redati dalle dott.sse e Controparte_2 Persona_4
Persona_5
Con riserva di richiedere CTU sulla personalità del Sig. e sulle di lui capacità genitoriali Controparte_1 all'esito della relazione dei Servizi Sociali e Specialistici.
Per parte resistente (come da comparsa di risposta del 27.12.2024)
1. affidare in via condivisa ai genitori e i figli minori, con Parte_1 Controparte_1 collocamento prevalente presso la madre ovvero nell'immobile coniugale sito in via Controparte_2
Leopardi n. 10/B, con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli con le seguenti modalità: - 2 giorni alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì, dall'uscita della scuola, riportandoli a casa dalla madre entro le ore 20.00, tenendo ovviamente conto degli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli minori ed attesa la tenera età della figlia restando inteso che, con il passare degli anni, Persona_6 il rientro alla casa materna potrà avvenire anche in orario più tardo;
- A fine settimana alternati, a partire dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica, allorquando li riporterà a casa dalla madre;
- Il padre potrà inoltre tenere con sé i figli minori durante le festività religiose, gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività scolastica (vacanze di Natale, Pasqua, etc.) in maniera paritetica con la moglie, ad anni alternati fra di loro;
- Il padre, inoltre, durante le ferie estive potrà tenere con sé i figli minori, per almeno 15 giorni consecutivi, periodo nel quale lo stesso potrà portare i figli nel proprio Paese d'origine, assicurando agli stessi continuità nei rapporti familiari, ivi compresi i nonni e gli zii paterni. All'uopo si chiede sin da ora il consenso all'espatrio per i figli minori.
2. Disporre a carico del Signor di provvedere al contributo per il mantenimento dei figli nella CP_1 misura complessiva di Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da corrispondersi anticipatamente alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese, fin a che gli stessi non raggiungeranno la loro indipendenza economica;
il Signor provvederà inoltre a rimborsare alla Signora il 50% delle spese extra CP_1 mantenimento dei figli, come da linee guida adottate dal Tribunale di Monza e ciò per tutti i motivi esposti nella precedente narrativa;
assegnare la casa coniugale con il relativo mobilio, alla Signora che continuerà ad abitarla Pt_1 unitamente ai figli minori, ponendo a carico della ricorrente il pagamento integrale di tutte le spese relative alle utenze domestiche, nonché le condominiali, di natura ordinaria, come previsto ex lege.
3. Dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti ed indipendenti e, conseguentemente, che nulla è comunque dovuto dall'uno all'altro e ciò per tutti i motivi esposti in narrativa.
4. Disporre che i coniugi possano ottenere ciascuno i documenti validi per l'espatrio in relazione ai figli minori.
5. Ordinare allo Stato Civile del comune di la trascrizione dell'emananda sentenza nei Controparte_2 registri dello Stato Civile;
con vittoria di spese e compensi per il presente giudizio.
In via istruttoria: con riserva di articolare capitoli di prova, indicare testimoni, produrre ulteriori documenti, nei termini di legge, e ci si oppone sin da ora alla richiesta ex art. 210/213 c.p.c. come formulata dalla ricorrente, in quanto allo stato destituita di ogni fondamento.
****
Con ricorso depositato in data 06.08.2024 ricorreva nei confronti di Parte_1 Controparte_1 chiedendo all'A.G. adita di pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi. La ricorrente esponeva che dal loro matrimonio, contratto in Marocco in data 28.09.2010 era nati i figli Per_
(07.07.2011) e (24.01.2021) e che i comportamenti del marito, assolutamente contrari Persona_6 ai doveri coniugali, avevano determinato il naufragare del progetto di vita comune.
In particolare, aveva abbandonato il tetto coniugale senza alcun preavviso negando così CP_1 assistenza morale e materiale alla moglie e ai figli.
Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione al marito. Parte_1
Con comparsa di risposta depositata in data 27.12.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, nulla opponendo alla pronuncia sullo status, contestava la ricostruzione dei fatti ex adverso operata e rappresentando che il venir meno dell'affectio coniugalis fosse da ricercarsi nelle condotte denigratorie e umilianti poste in essere per anni dalla moglie la quale, anche dedita la vizio del gioco, lo aveva spesso aggredito anche in presenza dei figli minori.
Di conseguenza, si opponeva alla richiesta di addebito della separazione.
Rispetto alle questioni economiche, dava atto di essere privo di occupazione a causa del CP_1 licenziamento subito e di beneficiare unicamente della CP_5
Nei termini di rito le parti depositavano le memorie di cui all'art. 473.17-bis c.p.c.
All'udienza del 04.02.2025 le parti chiedevano disporsi un monitoraggio da parte dei servizi sociali al fine di verificare e garantire l'andamento degli incontri padre-figli, richiesta che veniva accolta dal Giudice il quale demandava l'espletamento dei percorsi all'ente di Sesto San Giovanni, competente per territorio in ragione della residenza dei minori.
Altresì, nella medesima sede, le parti addivenivano al seguente accordo, poi accolto e recepito dal
Tribunale:
“1. Rinuncia alla richiesta di addebito formulata dalla ricorrente;
2. Affidamento congiunto dei minori con collocamento prevalente presso la madre;
3. Assegnazione della casa familiare alla madre, sita in via Giacomo Leopardi n.10; Controparte_2
Per 4. Il padre potrà vedere il martedì e il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00. Poi, il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera;
il padre si impegna a far fare i compiti al figlio nei periodi di sua spettanza.
5. Per quanto riguarda le visite tra il padre e i genitori concordano che vengano calendarizzate dal servizio sociale Per_2 di dopo la conoscenza dei genitori e nell'interesse di Il padre fornisce il seguente recapito telefonico Controparte_2 Per_2 per essere contattato dai servizi sociali: 328 335 29 43. La madre si impegna a seguire e rispettare le indicazioni date dal servizio sociale.
6. Le parti concordano che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da Parte_1
.
[...]
7. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di mantenimento dei figli minori, l'assegno mensile pari ad euro 400,00
(200,00 euro a figlio) da versarsi con decorrenza da febbraio 2025, per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 10 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il padre si impegna, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Monza, a pagare il 50% delle spese relative alla scuola materna privata di con l'impegno di entrambe le parti di spostare alla scuola materna pubblica nel mese Per_2 Per_2 di settembre 2025”.
I servizi sociali di in data 18.07.2025 depositavano la relazione di aggiornamento, dando Controparte_2 atto che i coniugi erano stati sentiti separatamente.
Il padre riferiva di essersi licenziato dalla ditta presso la quale prestava servizio in quanto non più motivato dalla esigenza di dover mantenere la famiglia;
inoltre lamentava la diffidenza della madre rispetto alle videochiamate.
Quanto alla madre, lamentava la scarsa attenzione di rispetto alle esigenze dei figli oltre Controparte_1 che a un generale scarso senso di responsabilità.
Alla luce di ciò, il servizio riteneva opportuna una prosecuzione nel monitoraggio.
All'udienza del 25.09.2025 si apprendeva in merito alla rinuncia al mandato del legale di parte resistente, il quale in ogni caso presenziava all'udienza chiedendo un nuovo termine per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore.
Non compariva, invece, personalmente. Controparte_1
Il legale di parte ricorrente chiedeva che la madre venisse autorizzata a richiedere la carta di identità per per far fronte all'assenza del padre, richiesta accordata dal Giudice, il quale rinviava ai sensi dell'art. Per_2
127 ter c.p.c. all'udienza del 26.11.2025.
Giunti a tale fase processuale, la ricorrente rappresentava che il resistente ormai da diversi mesi, si era allontanato dal territorio italiano.
Alla luce di ciò parte ricorrente, in considerazione delle difficoltà createsi dall'assenza della figura genitoriale paterna e dai disagi correlati rispetto all'accudimento dei figli, precisava le conclusioni in senso diverso rispetto a quanto pattuito precedentemente in via consensuale, chiedendo principalmente l'affido in via esclusiva c.d. rafforzata dei minori a sé oltre ad un aumento dell'assegno per il loro contributo al mantenimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. La domanda attorea relativa all'addebito della separazione in capo al marito non può trovare margini di accoglimento in quanto riproposta successivamente all'espressa rinuncia fatta dalla parte personalmente all'udienza del 04.02.2025. Per_ III. Deve, a questo punto, essere decisa la domanda di affidamento (07.07.2011) e Persona_6
(24.01.2021).
Rileva che le parti, all'udienza del 04.02.2025, avevano concordemente richiesto l'affido in via condivisa dei minori, non dubitando i genitori, reciprocamente, delle rispettive capacità genitoriali.
Il Tribunale, prima facie, ritenuta l'assenza di ragioni contrarie per derogare alla regola generale dell'affidamento congiunto dei minori a entrambi i genitori ex art. 337 ter c.c., recepiva tale accordo, posto che tale modalità può essere derogata solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi dei minori e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico degli oneri inerenti alla prole.
Tuttavia, come esposto in narrativa, già nel mese di luglio 2025 risultava essersi allontanato dal CP_1 territorio italiano e da quel momento non faceva più rientro in Italia, sollevandosi così da ogni forma di accudimento rispetto alla prole e lasciando ricadere sulla madre qualsiasi incombenza, pratica e Per_ burocratica, relativa a e Per_2
Se è pur vero che la lontananza geografica non consente di per sé sola al Tribunale di disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore, è vero anche che ove a tale distanza si associ un disinteresse del genitore per le esigenze morali e materiali dei figli, il Tribunale, formulata una valutazione prognostica favorevole circa l'idoneità del genitore prevalente collocatario all'esercizio della genitorialità, potrà affidare i figli in via esclusiva a quest'ultimo ove il disinteresse del padre si riverberi negativamente sui figli minori.
L'assenza prolungata di un genitore dal territorio può determinare, infatti, una paralisi nel processo decisionale rispetto a tutte le questioni afferenti ai minori con relativo pregiudizio per gli stessi.
Ritiene il Tribunale che in considerazione del disinteresse manifestato dal padre rispetto ai figli minori, tradottosi sia nel mancato esercizio del diritto di visita che nella lontananza morale dalla prole, debba essere formulata una valutazione prognostica negativa circa l'idoneità del padre all'esercizio della genitorialità. Deve, al contrario, essere formulata una valutazione positiva circa l'idoneità alla genitorialità della madre che a seguito del trasferimento del coniuge in Marocco è stata in grado di farsi carico delle esigenze dei figli minori con lei conviventi.
Rispetto al collocamento dei minori, deve essere disposta, in continuità con la situazione in essere, la permanenza dei minori presso l'abitazione materna, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente agli interessi morali e materiali dei figli, anche in virtù delle concordi domande delle parti sul punto.
IV. Per tali ragioni, si conferma l'assegnazione della casa familiare ad unitamente a Parte_1 tutti gli arredi, e sita in , via Giacomo Leopardi n.10. Controparte_2
V. Quanto al regime di visite padre-figli e qualora dovesse rientrare in Italia e dovesse mostrare CP_1
Per_ volontà e serietà nel voler instaurare una frequentazione con i figli, rispetto al minore , in considerazione dell'età dello stesso, gli incontri potranno avvenire tramite liberi accordi, fatta sempre salva la preventiva informazione alla madre e considerata sempre la volontà del minore.
Rispetto alla piccola le visite dovranno essere calendarizzate dal servizio sociale il quale dovrà Per_2 stabilirne i tempi e le modalità con ogni facoltà di sospensione qualora dovessero dimostrarsi contrarie al preminente interesse della minore.
VI. Considerata la non costanza del padre mostrata rispetto all'accudimento dei figli, dispone che a tutela dei minori i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di CP_2
, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data
[...] dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VII. Quanto al mantenimento dei figli, è noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent.
n. 18869 dello 08.09.2014).
In sede di accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 04.02.2025, il quantum dell'assegno per il contributo al mantenimento indiretto per i figli da parte del padre era stato determinato in euro 400,00 mensili.
In sede conclusiva, e alla luce del mutare delle condizioni di fatto che hanno visto l'allontanamento del resistente dall'Italia, parte ricorrente ha chiesto disporsi un aumento dell'assegno.
La richiesta appare meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che a far data dal mese di luglio 2025 ogni onere di accudimento della prole incombe in via esclusiva sulla madre e che l'assenza di tempi di permanenza dei figli presso il padre grava la madre di ogni costo relativo al sostentamento dei figli.
In ogni caso, ha mostrato capacità economica per far fronte al sostentamento materiale della CP_1 prole sia in considerazione dell'attività lavorativa precedentemente svolta in Italia, che gli garantiva uno stipendio mensile pari ad euro 1.800,00, sia in ragione dei beni immobili posseduti nel paese d'origine.
Alla luce di ciò, dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 500,00, (euro 250,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VIII. Il Collegio non può accogliere la domanda formulata da e relativa a un assegno per il Parte_1 suo contributo al mantenimento da porsi a carico di CP_1
Si osserva, a tal proposito, che la ricorrente svolge regolare attività lavorativa e appare in grado, per età e condizioni personali, di provvedere in autonomia al proprio sostentamento.
A riprova di ciò, sin dal momento della separazione di fatto la stessa è stata in grado di far fronte in autonomia al soddisfacimento delle proprie esigenze né l'accordo raggiunto con la controparte preveda un qualsivoglia contributo economico a suo favore.
IX. Rilevato gli oneri di accudimento e mantenimento dei figli minori incombono in via pressoché esclusiva sulla madre, anche in considerazione degli scarsi tempi di permanenza presso il padre, dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da Parte_1
.
[...]
X. Rigetta le istanze istruttorie in quanto irrilevanti ai fini del giudizio;
XI. Rilevato che le parti hanno formulato richieste concordi rispetto alle questioni più rilevanti relative alla genitorialità e all'assegnazione della casa familiare, e considerato anche che da ciò è derivato il raggiungimento di un accordo all'udienza del 04.02.2025, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 06/08/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito civile in MAROCCO il giorno 28.09.2010 (trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI) al n. 86, parte II, Serie C);
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cinisello Balsamo (MI) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Rigetta la richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito richiesta dalla ricorrente per le argomentazioni di cui in parte motiva;
IV. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre stessa;
la madre potrà assumere in via esclusiva ed autonoma tutte le decisioni riguardanti i figli e relative alle scelte sanitarie, scolastiche, educative, extrascolastiche e relative all'emissione di documenti anche validi per l'espatrio;
V. Assegna la casa familiare sita in , via Giacomo Leopardi n.10, a Controparte_2 Parte_1
Per_ VI. Dispone che le visite tra il padre e , potranno avvenire tramite liberi accordi, fatta sempre salva la preventiva informazione alla madre e considerata sempre la volontà del minore.
Dispone che le visite tra il padre e dovranno essere calendarizzate dal servizio sociale il quale Per_2 dovrà stabilirne i tempi e le modalità con ogni facoltà di sospensione qualora dovessero dimostrarsi contrarie al preminente interesse della minore;
VII. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di
, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data Controparte_2 dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per i minori.
VIII. Dispone che dovrà versare a , a titolo di assegno per il contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, la somma mensile pari ad Euro 500,00.
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Pone, inoltre, a carico del padre il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente
Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
IX. Rigetta la richiesta di relativa ad un assegno per il suo contributo al mantenimento da Parte_1 porsi a carico di CP_1
X. Dispone che l'A.U. erogato dall'INPS venga percepito direttamente e integralmente da
. Parte_1
XI. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva;
XII. Dichiara compensate le spese del giudizio.
Si comunichi alle parti e ai servizi sociali di Controparte_2
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa LA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa EL LD ON