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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3885/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel/est-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 15/10/2024 dai coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.05.1972 , entrambi residenti in [...]CodiceFiscale_2
alla Via C.so Italia n. 555 ed elettivamente domiciliati in Giugliano in
Campania alla Via A. Palumbo, n. 120, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Pezone che li rappresenta e difende come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in
Calvizzano il 12 maggio 2004 e che da tale unione nasceva, il 23.4.2006,
, la quale, sebbene ormai maggiorenne, allo stato non ha Persona_1
ancora raggiunto l'indipendenza economica
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Villaricca alla Via
C.so Italia n. 555 di proprietà di entrambi al 50%, resterà attribuita in via esclusiva al sig. unitamente al mobilio esistente;
La Sig. Parte_1
Per_
insieme alla figlia manterranno la residenza presso la Parte_3
casa coniugale con l'impegno in tempi ragionevoli di trasferire la residenza altrove.
3) Il sig. assume l'obbligo di corrispondere alla figlia a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di €300,00.
L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o bancario su coordinate di seguito a specificarsi
a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) Il Sig. genitore non collocatario, come da accordi con la figlia Pt_1
pag. 2/4 maggiorenne potrà vederla ogni qualvolta lo desideri.
5) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
6) Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 30.10.1968) e (nata a [...] il [...]) Parte_2
alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Calvizzano (atto n.16, parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
pag. 3/4 d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 3885/2024 V.G.
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Nadia Zampogna -Presidente-
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel/est-
Dott.ssa Veronica Vernetti -Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 15/10/2024 dai coniugi , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
12.05.1972 , entrambi residenti in [...]CodiceFiscale_2
alla Via C.so Italia n. 555 ed elettivamente domiciliati in Giugliano in
Campania alla Via A. Palumbo, n. 120, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Pezone che li rappresenta e difende come da procura in atti, volto ad ottenere la separazione su domanda congiunta ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
tenuto conto, in fatto, che le parti hanno contratto matrimonio in
Calvizzano il 12 maggio 2004 e che da tale unione nasceva, il 23.4.2006,
, la quale, sebbene ormai maggiorenne, allo stato non ha Persona_1
ancora raggiunto l'indipendenza economica
Udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
viste le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
considerato che in data 27.02.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al Collegio;
ritenuto, in diritto, che le risultanze degli atti hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione da rendersi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.;
considerato che il ricorso congiunto prevede compiutamente le condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La abitazione già costituente casa coniugale e sita in Villaricca alla Via
C.so Italia n. 555 di proprietà di entrambi al 50%, resterà attribuita in via esclusiva al sig. unitamente al mobilio esistente;
La Sig. Parte_1
Per_
insieme alla figlia manterranno la residenza presso la Parte_3
casa coniugale con l'impegno in tempi ragionevoli di trasferire la residenza altrove.
3) Il sig. assume l'obbligo di corrispondere alla figlia a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento la somma mensile di €300,00.
L'importo di cui sopra sarà versato entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico postale e/o bancario su coordinate di seguito a specificarsi
a partire dalla sottoscrizione del presente accordo e sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge oltre il 50% delle spese straordinarie.
4) Il Sig. genitore non collocatario, come da accordi con la figlia Pt_1
pag. 2/4 maggiorenne potrà vederla ogni qualvolta lo desideri.
5) Le suindicate convenzioni hanno efficacia vincolante tra le parti con la sottoscrizione del ricorso depositato;
6) Per quanto non previsto e non regolamentato nei presenti accordi troveranno applicazione le norme vigenti in materia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
considerato che è stata data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto che, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a Parte_1
Napoli il 30.10.1968) e (nata a [...] il [...]) Parte_2
alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Calvizzano (atto n.16, parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.
pag. 3/4 d) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 4/4