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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza del 28.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 751 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 28.5.25,
e vertente
T R A
, ( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Rossi, Parte_3 C.F._3
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al Viale Mellusi, n. 36.
RICORRENTI
E
( ), con ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._4
Viareggio, alla via Bottego n. 5.
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.5.25, da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies CPC - ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza - quali usufruttuari, ed quale Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietario dell' unità immobiliare sita in Bologna, alla Via Marsala n.
6 - identificata al Catasto 1 fabbricati del Comune di Bologna con Foglio 188 - mappa 183 sub 25 - hanno evocato in giudizio per sentir dichiarare l' occupazione sine titulo da parte del resistente Controparte_1
dell' immobile in questione ed ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
I ricorrenti hanno dedotto quanto segue: nel mese di settembre 2021 venivano informati che l'appartamento citato era occupato abusivamente dall' ex compagno della CP_1
precedente conduttrice, , la cui locazione si era conclusa a fine giugno 2021; Persona_1
il resistente si trovava in quell' appartamento poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna;
in data 6.7.22 avevano ottenuto dal Tribunale di Bologna il rilascio del bene con l'ordinanza ex art. 700 CPC n. 2863/2022, resa nel procedimento iscritto al n. RG 5804/2022; in data 25.1.23 veniva stipulata scrittura privata di transazione tra e da una parte, ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dall' altra, con lo scopo di definire le pregresse pendenze economiche e regolarizzare con un successivo contratto di locazione l' occupazione dell'immobile da parte del resistente;
in data
1.2.23 nudo proprietario dell'immobile occupato, cercava di stipulare con Parte_3
l' un contratto di locazione transitoria (dall' 1.2.23 al 31.10.23), con la previsione di CP_1
un versamento anticipato per l'intero ammontare dei canoni mensili dovuti, pattuiti nell'importo di Euro 490,00, entro il 30.3.23, ma il resistente si rendeva subito inadempiente, nonostante continuasse ad occupare l'immobile; solo in data 23.7.24, dopo aver azionato l'ordinanza di rilascio, l'immobile rientrava nella disponibilità degli aventi diritto.
I ricorrenti hanno dunque chiesto il risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'unità
immobiliare oggetto di causa, oltre alle spese sostenute per le utenze, riscaldamento, acqua e
TARI, spese condominiali e varie per un totale di Euro 13.111,63.
L' cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ex art. CP_1
143 CPC, considerando l'ultima residenza nota in Viareggio alla Via Bottego n. 5, non si è
costituito in giudizio.
All' udienza del 23.4.25, fissata per la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non essendovi motivo di dubitare della rituale instaurazione del contraddittorio.
Venendo all'esame del merito, la domanda, che non ha ad oggetto il rilascio dell'immobile, già 2 avvenuto il 23.7.24, ma solo il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dello stesso, è
fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di occupazione sine titulo meritevole di risarcimento è il danno presunto o danno normale;
per ottenere il risarcimento richiesto all'attore sarà sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa.
Qualora il danno-conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene.
La parte danneggiata può, inoltre, provare il maggior danno, corrispondente alla possibilità di concessione del bene in locazione ad un valore più alto rispetto a quello di mercato, ovvero, alla vendita del bene immobile ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (cfr. Cass. SS.UU
n. 33645/22).
L'allegazione dell'attore circa la concreta possibilità di godimento perduta “…può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito, il quale, ha l'onere di opporre che giammai
il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento” (cfr. Cass. civ. SS.UU n. 33645/22).
Dunque, in presenza di una specifica contestazione “sorge per l' attore l' onere della prova dello
specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2 CPC) o mediante presunzioni semplici”.
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è dato dubitare dell'occupazione abusiva dell'immobile specificato in ricorso ad opera dell' CP_1
Depone in particolare in tal senso la scrittura privata di transazione sottoscritta dal resistente;
il contratto di locazione transitoria che doveva essere stipulato tra nudo proprietario, Parte_3
e l' non si è perfezionato a seguito del mancato versamento di quanto dovuto dalla CP_1
controparte.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno subito dai ricorrenti nell' arco temporale di occupazione del bene parte del resistente, iniziata nel mese di luglio 2021 e protrattasi fino al 23
luglio 2024, giorno del rilascio definitivo dell'immobile, occorre distinguere tre periodi. 3 Per il primo, dall'1.7.21 all' 1.0.23, l' come pattuito nella transazione e CP_1
riconoscimento di debito del 25.1.23, ha corrisposto la somma di Euro 9.000,00 (Euro 473,68 x
19 mesi) a titolo di danni da occupazione, nonché Euro 2.000,00 a titolo di spese ed onorari relativi al procedimento di rilascio ex art. 700 CPC (cfr. ricorso introduttivo e transazione).
Nella transazione non si fa menzione delle spese per il e per le utenze Controparte_2
di luce ed acqua, che risultano dunque ancora dovute (cfr. bollette LIRI e TARI anni 2022-23-
24).
Il secondo periodo va dall' 1.2.23 al 31.10.23: il contratto di locazione transitoria previsto dalla transazione non si è perfezionato, mentre l' ha continuato ad occupare l'immobile; CP_1
per tale periodo il danno può essere quantificato nella misura di Euro 4.410,00 (Euro 490,00 x 9
mesi), facendo riferimento al canone mensile pattuito dalle parti, cui vanno aggiunte le spese per le utenze di luce ed acqua come documentate (cfr. le somme condominio/riscaldamento bollette
LIRI e TARI anni 2022-23-24).
Il terzo periodo va dall'1.11.23 al 23.7.24: anche per tale periodo il danno da occupazione può
essere ancorato al predetto canone di locazione;
la somma spettante ai ricorrenti è allora è pari ad
Euro 4.410,00 (Euro 490,00 x 9 mesi), cui vanno aggiunte le spese per le utenze di luce, acqua e condominio/riscaldamento (cfr. bollette LIRI e TARI anni 2022-23-24).
In conclusione l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma CP_1
complessiva di Euro 10.614,05, che si ritiene congrua anche all'attualità, di cui Euro 8.820,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione sine titulo dell' immobile dall' 1.2.23 al 23.7.24, ed
Euro 1.794,05 a titolo di ripetizione delle spese documentate (Euro 1.333,21 per spese condominiali comprensive di riscaldamento;
Euro 211,00 per utenza LIRA-acqua; Euro 183,50
per TARI;
Euro 66,34 per spese vive).
Non può essere riconosciuta l'ulteriore somma di Euro 1.180,16, relativa agli onorari dell'avvocato Cecilia Capossela per la procedura di rilascio, atteso che, prescindendo da ogni altra considerazione, non vi è prova del relativo esborso.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi di legge, che possono essere computati, nel caso in esame, dal 1.2.23 fino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dai ricorrenti, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma complessiva di Euro 10.614,05, oltre interessi di legge dal 1.2.23 Parte_3
fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro Controparte_1
1.700,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva ed Euro 851,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 13.6.25
Il Giudice
dott. Ennio Ricci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, all'esito dell'udienza del 28.5.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 751 R.G. per l'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 28.5.25,
e vertente
T R A
, ( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e ( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Rossi, Parte_3 C.F._3
giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo difensore in Benevento al Viale Mellusi, n. 36.
RICORRENTI
E
( ), con ultima residenza nota in Controparte_1 C.F._4
Viareggio, alla via Bottego n. 5.
RESISTENTE
OGGETTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI: I ricorrenti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.5.25, da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies CPC - ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione udienza - quali usufruttuari, ed quale Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprietario dell' unità immobiliare sita in Bologna, alla Via Marsala n.
6 - identificata al Catasto 1 fabbricati del Comune di Bologna con Foglio 188 - mappa 183 sub 25 - hanno evocato in giudizio per sentir dichiarare l' occupazione sine titulo da parte del resistente Controparte_1
dell' immobile in questione ed ottenere il risarcimento dei danni conseguenti.
I ricorrenti hanno dedotto quanto segue: nel mese di settembre 2021 venivano informati che l'appartamento citato era occupato abusivamente dall' ex compagno della CP_1
precedente conduttrice, , la cui locazione si era conclusa a fine giugno 2021; Persona_1
il resistente si trovava in quell' appartamento poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari concessi dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna;
in data 6.7.22 avevano ottenuto dal Tribunale di Bologna il rilascio del bene con l'ordinanza ex art. 700 CPC n. 2863/2022, resa nel procedimento iscritto al n. RG 5804/2022; in data 25.1.23 veniva stipulata scrittura privata di transazione tra e da una parte, ed Parte_1 Parte_2 Controparte_1
dall' altra, con lo scopo di definire le pregresse pendenze economiche e regolarizzare con un successivo contratto di locazione l' occupazione dell'immobile da parte del resistente;
in data
1.2.23 nudo proprietario dell'immobile occupato, cercava di stipulare con Parte_3
l' un contratto di locazione transitoria (dall' 1.2.23 al 31.10.23), con la previsione di CP_1
un versamento anticipato per l'intero ammontare dei canoni mensili dovuti, pattuiti nell'importo di Euro 490,00, entro il 30.3.23, ma il resistente si rendeva subito inadempiente, nonostante continuasse ad occupare l'immobile; solo in data 23.7.24, dopo aver azionato l'ordinanza di rilascio, l'immobile rientrava nella disponibilità degli aventi diritto.
I ricorrenti hanno dunque chiesto il risarcimento del danno da occupazione abusiva dell'unità
immobiliare oggetto di causa, oltre alle spese sostenute per le utenze, riscaldamento, acqua e
TARI, spese condominiali e varie per un totale di Euro 13.111,63.
L' cui il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati ex art. CP_1
143 CPC, considerando l'ultima residenza nota in Viareggio alla Via Bottego n. 5, non si è
costituito in giudizio.
All' udienza del 23.4.25, fissata per la discussione, la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, non essendovi motivo di dubitare della rituale instaurazione del contraddittorio.
Venendo all'esame del merito, la domanda, che non ha ad oggetto il rilascio dell'immobile, già 2 avvenuto il 23.7.24, ma solo il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva dello stesso, è
fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito precisate.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha chiarito che in caso di occupazione sine titulo meritevole di risarcimento è il danno presunto o danno normale;
per ottenere il risarcimento richiesto all'attore sarà sufficiente fornire la prova dell'occupazione abusiva dell'immobile, occupazione che di per sé stessa impedisce al proprietario di ricavare l'utilità che il bene offre, potendosi limitare il proprietario ad allegare la concreta possibilità di godimento persa.
Qualora il danno-conseguenza non sia preventivamente determinabile nel suo preciso ammontare dal proprietario, esso è determinato dal giudice in via equitativa, attraverso la sua quantificazione mediante il parametro del canone locativo di mercato del bene.
La parte danneggiata può, inoltre, provare il maggior danno, corrispondente alla possibilità di concessione del bene in locazione ad un valore più alto rispetto a quello di mercato, ovvero, alla vendita del bene immobile ad un prezzo più conveniente di quello di mercato (cfr. Cass. SS.UU
n. 33645/22).
L'allegazione dell'attore circa la concreta possibilità di godimento perduta “…può essere
specificatamente contestata dal convenuto costituito, il quale, ha l'onere di opporre che giammai
il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento” (cfr. Cass. civ. SS.UU n. 33645/22).
Dunque, in presenza di una specifica contestazione “sorge per l' attore l' onere della prova dello
specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che
rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2 CPC) o mediante presunzioni semplici”.
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione versata in atti, non è dato dubitare dell'occupazione abusiva dell'immobile specificato in ricorso ad opera dell' CP_1
Depone in particolare in tal senso la scrittura privata di transazione sottoscritta dal resistente;
il contratto di locazione transitoria che doveva essere stipulato tra nudo proprietario, Parte_3
e l' non si è perfezionato a seguito del mancato versamento di quanto dovuto dalla CP_1
controparte.
Ciò posto, ai fini della quantificazione del danno subito dai ricorrenti nell' arco temporale di occupazione del bene parte del resistente, iniziata nel mese di luglio 2021 e protrattasi fino al 23
luglio 2024, giorno del rilascio definitivo dell'immobile, occorre distinguere tre periodi. 3 Per il primo, dall'1.7.21 all' 1.0.23, l' come pattuito nella transazione e CP_1
riconoscimento di debito del 25.1.23, ha corrisposto la somma di Euro 9.000,00 (Euro 473,68 x
19 mesi) a titolo di danni da occupazione, nonché Euro 2.000,00 a titolo di spese ed onorari relativi al procedimento di rilascio ex art. 700 CPC (cfr. ricorso introduttivo e transazione).
Nella transazione non si fa menzione delle spese per il e per le utenze Controparte_2
di luce ed acqua, che risultano dunque ancora dovute (cfr. bollette LIRI e TARI anni 2022-23-
24).
Il secondo periodo va dall' 1.2.23 al 31.10.23: il contratto di locazione transitoria previsto dalla transazione non si è perfezionato, mentre l' ha continuato ad occupare l'immobile; CP_1
per tale periodo il danno può essere quantificato nella misura di Euro 4.410,00 (Euro 490,00 x 9
mesi), facendo riferimento al canone mensile pattuito dalle parti, cui vanno aggiunte le spese per le utenze di luce ed acqua come documentate (cfr. le somme condominio/riscaldamento bollette
LIRI e TARI anni 2022-23-24).
Il terzo periodo va dall'1.11.23 al 23.7.24: anche per tale periodo il danno da occupazione può
essere ancorato al predetto canone di locazione;
la somma spettante ai ricorrenti è allora è pari ad
Euro 4.410,00 (Euro 490,00 x 9 mesi), cui vanno aggiunte le spese per le utenze di luce, acqua e condominio/riscaldamento (cfr. bollette LIRI e TARI anni 2022-23-24).
In conclusione l' va condannato al pagamento in favore dei ricorrenti della somma CP_1
complessiva di Euro 10.614,05, che si ritiene congrua anche all'attualità, di cui Euro 8.820,00 a titolo di risarcimento danni da occupazione sine titulo dell' immobile dall' 1.2.23 al 23.7.24, ed
Euro 1.794,05 a titolo di ripetizione delle spese documentate (Euro 1.333,21 per spese condominiali comprensive di riscaldamento;
Euro 211,00 per utenza LIRA-acqua; Euro 183,50
per TARI;
Euro 66,34 per spese vive).
Non può essere riconosciuta l'ulteriore somma di Euro 1.180,16, relativa agli onorari dell'avvocato Cecilia Capossela per la procedura di rilascio, atteso che, prescindendo da ogni altra considerazione, non vi è prova del relativo esborso.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi di legge, che possono essere computati, nel caso in esame, dal 1.2.23 fino al saldo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando le tariffe forensi in difetto di nota del difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott. Ennio Ricci, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata dai ricorrenti, e per l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e della somma complessiva di Euro 10.614,05, oltre interessi di legge dal 1.2.23 Parte_3
fino al soddisfo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro Controparte_1
1.700,00 per compenso di avvocato, di cui Euro 460,00 per fase di studio, Euro 389,00 per fase introduttiva ed Euro 851,00 per fase decisoria, oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Benevento il 13.6.25
Il Giudice
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