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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 64/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...], l'[...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA (SR), VIA A.
LINCOLN N. 12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. , nata a [...] bagni Controparte_1 C.F._2
l'1/11/1964 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
AVOLA (SR), VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19.6.2023)
pagina 1 di 5 ***
All'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.1.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 24.6.1989 a Canicattini Bagni Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattini Bagni, Anno
1989, n. 19, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli il 6.11.1990, Per_1 il 5.1.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonchè Per_2
il 23.3.2002, maggiorenne ma non economicamente indipendente, chiedeva a Per_3 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie. A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, per, poi, abbandonare la casa familiare. Chiedeva, altresì, di assegnare in suo favore la casa coniugale in quanto genitore convivente con il figlio e di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire Per_3 al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento Per_3 del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Infine, chiedeva di condannare la al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore del ricorrente a CP_1 titolo di risarcimento danni.
Con comparsa depositata in data 27.3.2023 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo
[...] di addebitarla al marito avendo quest'ultimo violato più volte il dovere di coabitazione.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché rigettare il resto delle domande aventi ad oggetto le questioni economiche, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.3.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere pagina 2 di 5 separatamente e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 350,00. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore
e fissava l'udienza dell'8.6.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con istanza depositata in data 12.5.2023 parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali e, in particolare, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al mantenimento della moglie o, in subordine, di disporne la riduzione nella somma di euro 150,00, allegando all'uopo un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Con il deposito degli scritti integrativi parte attrice insisteva nelle proprie domande ed allegazioni, mentre parte resistente, oltre a chiedere il rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedeva di disporre un aumento alla somma di euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
–dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e , in Parte_2 Controparte_1 forza del matrimonio contratto in Canicattini Bagni (SR) e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni, Anno 1989, n. 19, Parte II, Serie A, autorizzandoli a vivere separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo di rispetto reciproco, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
-disporre che nessuno dei coniugi sarà obbligato economicamente nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno di mantenimento o alimentare, né periodico né una tantum, per espressa rinuncia di entrambi al su citato diritto e ben potendo ciascuno di essi provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
-infine, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza personale ed economica;
-ordinare, infine, alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della Sentenza di
pagina 3 di 5 separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni (SR) affinché provveda alle annotazioni, a margine del citato atto di matrimonio, nonché a tutti gli incombenti necessari previsti dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni”
Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, chiarito quanto sopra, passando al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le reciproche domande di addebito devono intendersi rinunciate, non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e atteso l'esito concordato del giudizio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 24.6.1989 a Canicattini Bagni
[...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattini Bagni, Anno
pagina 4 di 5 1989, n. 19, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TT AG per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), nato a [...], l'[...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in AVOLA (SR), VIA A.
LINCOLN N. 12, presso lo studio dell'avv. FABIOLA MIGLIORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(C.F. , nata a [...] bagni Controparte_1 C.F._2
l'1/11/1964 e residente in [...], elettivamente domiciliata in
AVOLA (SR), VIA DANTE N. 52, presso lo studio dell'Avv. SEBASTIANA DI
MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 19.6.2023)
pagina 1 di 5 ***
All'udienza del 16.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 5.1.2023 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 24.6.1989 a Canicattini Bagni Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattini Bagni, Anno
1989, n. 19, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli il 6.11.1990, Per_1 il 5.1.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, nonchè Per_2
il 23.3.2002, maggiorenne ma non economicamente indipendente, chiedeva a Per_3 questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con addebito alla moglie. A fondamento della domanda di addebito deduceva che la moglie aveva intrattenuto una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio, per, poi, abbandonare la casa familiare. Chiedeva, altresì, di assegnare in suo favore la casa coniugale in quanto genitore convivente con il figlio e di porre a carico della resistente l'obbligo di contribuire Per_3 al mantenimento del figlio nella misura mensile di euro 300,00, oltre al pagamento Per_3 del 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso. Infine, chiedeva di condannare la al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore del ricorrente a CP_1 titolo di risarcimento danni.
Con comparsa depositata in data 27.3.2023 si costituiva in giudizio CP_1
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi, ma chiedendo
[...] di addebitarla al marito avendo quest'ultimo violato più volte il dovere di coabitazione.
Chiedeva, inoltre, di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, nonché rigettare il resto delle domande aventi ad oggetto le questioni economiche, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
All'udienza del 28.3.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza riservata adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza autorizzando i coniugi a vivere pagina 2 di 5 separatamente e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 350,00. Nominava, quindi, il Giudice Istruttore
e fissava l'udienza dell'8.6.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con istanza depositata in data 12.5.2023 parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti presidenziali e, in particolare, la revoca dell'obbligo posto a suo carico di provvedere al mantenimento della moglie o, in subordine, di disporne la riduzione nella somma di euro 150,00, allegando all'uopo un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Con il deposito degli scritti integrativi parte attrice insisteva nelle proprie domande ed allegazioni, mentre parte resistente, oltre a chiedere il rigetto dell'istanza di modifica dei provvedimenti presidenziali, chiedeva di disporre un aumento alla somma di euro 500,00 mensili dell'assegno di mantenimento previsto in suo favore.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 16.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti rappresentavano di aver raggiunto il seguente accordo sulle condizioni della separazione:
–dichiarare la separazione personale dei Sigg.ri e , in Parte_2 Controparte_1 forza del matrimonio contratto in Canicattini Bagni (SR) e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni, Anno 1989, n. 19, Parte II, Serie A, autorizzandoli a vivere separati senza darsi reciproche molestie e con obbligo di rispetto reciproco, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio;
-disporre che nessuno dei coniugi sarà obbligato economicamente nei confronti dell'altro ad alcun versamento per assegno di mantenimento o alimentare, né periodico né una tantum, per espressa rinuncia di entrambi al su citato diritto e ben potendo ciascuno di essi provvedere autonomamente al proprio mantenimento;
-infine, i coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza personale ed economica;
-ordinare, infine, alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della Sentenza di
pagina 3 di 5 separazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canicattini Bagni (SR) affinché provveda alle annotazioni, a margine del citato atto di matrimonio, nonché a tutti gli incombenti necessari previsti dal R.D. 9 luglio 1939 n. 1238 e successive modificazioni”
Il Giudice, quindi, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, chiarito quanto sopra, passando al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le reciproche domande di addebito devono intendersi rinunciate, non essendo state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e atteso l'esito concordato del giudizio.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 64/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in data 24.6.1989 a Canicattini Bagni
[...]
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Canicattini Bagni, Anno
pagina 4 di 5 1989, n. 19, Parte II, Serie A), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
TT AG per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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