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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7216/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 20.3.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7216/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1
Luciana Di Meo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e status di handicap grave
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.8.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, già CP_ riconosciuta in fase di ATPO;
instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità grave, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3828/2023, disposta ed espletata integrazione peritale, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera indivi duale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Ciò posto il CTU, dott. ha confermato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti sanitari per la disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.7.2022 ( come detto, già riconosciuti in fase di ATPO ) e riconosciuto altresì i requisiti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21.9.2024, differita rispetto alla data della domanda amministrativa..
Segnatamente il CTU aveva così concluso in fase di ATPO: “…La signora Parte_1
in base alla documentazione clinica agli atti esaminata e soprattutto dalle risultanze della visita medico-peritale
[...] risulta affetta dalle seguenti infermità:” ARTROPROTESI GINOCCHIA BILATERALE. SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA. SPONDILODISCARTROSI HI MB. INCONTINENZA URINARIA (RIFERITA)”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 85%; inoltre per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, non sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche potendo assolvere il ricorrente con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore e/o a deambulare autonomamente senza l'aiuto di altre persone a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 30/07/2022. Si ritiene la ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n°104/1992 in quanto è affetta da patologie a carattere cronico che causano o hanno causato difficoltà di relazione o di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione a far dalla dalla presentazione della domanda amministrativa del 30/07/2022.” Successivamente, stante l'aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente, attestata da nuova documentazione medica, a seguito di ricorso ex art 445 bis comma VI c.p.c. veniva disposta integrazione peritale e il CTU dopo aver sottoposto a nuova visita la ricorrente così ha concluso: “…La signora
, in base all'accertamento medico e alla documentazione clinica Parte_1 esaminata risulta affetta dalle seguenti infermità: ” CARCINOMA ENDOMETRIALE INFILTRANTE
E RECIDIVATO. ARTROPROTESI GINOCCHIA BILATERALE. SINDROME DEPRESSIVA
ENDOGENA. OBESITA III CLASSE. SPONDILODISCARTROSI HI MB .
INCONTINENZA URINARIA”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 100%; inoltre per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche, non potendo assolvere la ricorrente, con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore a far data dalla visita urologica del 21/09/2024 con riscontro di perdite ematiche vaginali e vescicali da recidiva di K endometrio...”(cfr elaborato peritale depositato in data 17.2.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per lo status di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente , , Controparte_2 dal 30.7.2022 ( data della domanda amministrativa) mentre quello per l'indennità di accompagnamento con decorrenza differita del 21.9.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decor renza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolt i uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, devono compensarsi parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di parziale soccombenza reciproca liquidando in favore della ricorrente quanto spettante relativamente alla fase di ATPO per il riconoscimento della condizione di disabilità in relazione all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già in quella sede.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento: Parte_1
- dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21.9.2024 (data differita rispetto a quella della domanda amministrativa);
-dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 30.7.2022 (data della domanda amministrativa); CP_ condanna l' al pagamento di parte delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.528,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
compensa per il resto;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 20.3.2025 ore 14.00
Il Giudice
Rosa Maria Rella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario Avv. Rosa Maria Rella in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 20.3.2025, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 7216/2024 promossa da:
(nato a [...] il [...]) con il patrocinio dell' Avv. Parte_1
Luciana Di Meo
RICORRENTE contro
in persona del leg rapp p.t. con il patrocinio dell'Avvocatura dell'Ente ( Avv. Paolo Sedda) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità di accompagnamento e status di handicap grave
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.8.2024 la ricorrente, a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, chiedeva all'intestato tribunale il riconoscimento dello status di invalido civile al 100%, incapace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana e/o di deambulare autonomamente ai fini del riconoscimento indennità di accompagnamento negato in sede amministrativa e in fase di ATPO, a far data dalla relativa domanda, oltre che della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, già CP_ riconosciuta in fase di ATPO;
instando altresì per la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi.
Con argomentazioni articolate e puntuali la ricorrente spiegava il proprio dissenso in relazione al mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, stante il riconoscimento in fase di ATPO dello status di disabilità grave, supportandolo altresì con documentazione medica di formazione successiva alla visita peritale espletata in fase di ATPO . CP_
L' ritualmente citato, si costituiva ed insisteva per il rigetto della domanda.
Acquisito il fascicolo dell'ATP R.G.L. n.3828/2023, disposta ed espletata integrazione peritale, alla luce delle puntuali osservazioni di parte ricorrente e della documentazione medica specialistica di formazione successiva alla precedente visita peritale, utilmente valutabile ex art 149 disp att c.p.c., depositata in atti;
all'udienza odierna, all'esito della discussione , la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta. Preliminarmente si osserva che il dissenso è stato tempestivamente proposto.
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito,l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza contin ua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Inoltre e' soggetto con disabilità necessitante di sostegno elevato o molto elevato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 colui il quale necessiti di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera indivi duale e di relazione.
Tale status è relativo alla considerazione delle difficoltà di tipo prettamente sociale che un individuo in determinate condizioni di disabilità fisiche e/o psico -sensoriali può incontrare.
La citata norma disciplina i casi in cui la disabilità è connotata da necessità di sostegno elevato o molto elevato (secondo la terminologia modificata dal D.Lgs n. 62/2024).
Il testo, del citato articolo così recita:
“1 È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accor di internazionali.”
Al riconoscimento dello status di persona necessitante di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art 3 comma 3 L 104/92 la legge collega specifici benefici e agevolazioni fiscali e sul lavoro.
Ciò posto il CTU, dott. ha confermato in capo alla ricorrente la sussistenza Persona_1 dei requisiti sanitari per la disabilità grave di cui all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 30.7.2022 ( come detto, già riconosciuti in fase di ATPO ) e riconosciuto altresì i requisiti per l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21.9.2024, differita rispetto alla data della domanda amministrativa..
Segnatamente il CTU aveva così concluso in fase di ATPO: “…La signora Parte_1
in base alla documentazione clinica agli atti esaminata e soprattutto dalle risultanze della visita medico-peritale
[...] risulta affetta dalle seguenti infermità:” ARTROPROTESI GINOCCHIA BILATERALE. SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA. SPONDILODISCARTROSI HI MB. INCONTINENZA URINARIA (RIFERITA)”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 85%; inoltre per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, non sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche potendo assolvere il ricorrente con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore e/o a deambulare autonomamente senza l'aiuto di altre persone a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 30/07/2022. Si ritiene la ricorrente “portatore di handicap in situazione di gravità” ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge n°104/1992 in quanto è affetta da patologie a carattere cronico che causano o hanno causato difficoltà di relazione o di integrazione lavorativa tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione a far dalla dalla presentazione della domanda amministrativa del 30/07/2022.” Successivamente, stante l'aggravamento delle condizioni patologiche della ricorrente, attestata da nuova documentazione medica, a seguito di ricorso ex art 445 bis comma VI c.p.c. veniva disposta integrazione peritale e il CTU dopo aver sottoposto a nuova visita la ricorrente così ha concluso: “…La signora
, in base all'accertamento medico e alla documentazione clinica Parte_1 esaminata risulta affetta dalle seguenti infermità: ” CARCINOMA ENDOMETRIALE INFILTRANTE
E RECIDIVATO. ARTROPROTESI GINOCCHIA BILATERALE. SINDROME DEPRESSIVA
ENDOGENA. OBESITA III CLASSE. SPONDILODISCARTROSI HI MB .
INCONTINENZA URINARIA”. Trattasi di patologia e di postumi di patologia che riducono la validità dell'istante in misura del 100%; inoltre per quando motivato nella valutazione analitica medico-legale, sussistono i presupposti per il diritto alla Indennità di Accompagnamento ai sensi della legge 18/1980 e successive modifiche, non potendo assolvere la ricorrente, con sufficienza, a tutti gli atti quotidiani della vita senza necessità di accompagnamento continuo nelle 24 ore a far data dalla visita urologica del 21/09/2024 con riscontro di perdite ematiche vaginali e vescicali da recidiva di K endometrio...”(cfr elaborato peritale depositato in data 17.2.2025).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione.
Risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto ed immuni da rilevi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Le stesse devono recepirsi, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare ulteriori richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n23413/2011).
Anche la decorrenza delle suindicate condizioni di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
In conclusione va riconosciuto il requisito sanitario per lo status di disabilità grave ex art 3 comma 3 L104/92 in capo alla ricorrente , , Controparte_2 dal 30.7.2022 ( data della domanda amministrativa) mentre quello per l'indennità di accompagnamento con decorrenza differita del 21.9.2024.
Quanto alle spese di lite, reclamate dalla parte ricorrente, deve in questa sede farsi applicazione dei principi espressi in tema dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 7889/2019) per la quale, anche in relazione al giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., comma 6, (quale quello in esame), trova applicazione il principio - già enunciato con ordinanza del 21 dicembre 2016 n. 26565 in fattispecie di ricorso proposto, ex art. 111 Cost., avverso il decreto di omologa - secondo cui lo spostamento della decor renza della prestazione, sia pure di pochi mesi, configura una situazione di soccombenza reciproca.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, secondo il condivisibile parere della Suprema Corte, sottende - anche in relazione al principio di causalità - non soltanto l'ipotesi dì una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ma anche l'accoglimento parziale dell'u nica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolt i uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (ex plurímis: Cass. n. 21684 del 2013, n. 22381 del 2009, 31783/2018).
Come già evidenziato nel precedente arresto innanzi citato (Cass. sez. VI , 22 dicembre 2016 nr. 26565), a quest'ultima situazione è riconducibile la fattispecie in cui il requisito sanitario sia stato riconosciuto con decorrenza successiva (anche solo di pochi mesi) rispetto alla domanda della parte privata.
In applicazione di tali principi, attesa la decorrenza da epoca successiva alla proposizione della domanda amministrativa dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, devono compensarsi parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo, nella fattispecie, una situazione di parziale soccombenza reciproca liquidando in favore della ricorrente quanto spettante relativamente alla fase di ATPO per il riconoscimento della condizione di disabilità in relazione all'art 3 comma 3 L104/92 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa già in quella sede.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell' e liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede: dichiara che è in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento: Parte_1
- dell' indennità di accompagnamento con decorrenza dal 21.9.2024 (data differita rispetto a quella della domanda amministrativa);
-dello status di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, ex art 3 comma 3 L104/92, con decorrenza dal 30.7.2022 (data della domanda amministrativa); CP_ condanna l' al pagamento di parte delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.528,00 oltre rimborso spese forfetario del 15% IVA e CAP come per legge da distrarsi;
compensa per il resto;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Foggia, 20.3.2025 ore 14.00
Il Giudice
Rosa Maria Rella