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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO SA RA IC, Presidente MAIONE RA MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto Iãâ° 89900 Vibo Valentia VV
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 326/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 04/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Nominativo_1Resistente/Appellato: Il Dr. si riporta agli atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 326/2022, depositata il 4/07/2022, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Vibo Valentia, in relazione al ricorso del contribuente Ricorrente_1, proposto avverso avviso di intimazione avente ad oggetto tributi vari, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione al credito portato nella cartella di pagamento n.13920150006976474000, rimettendo le parti innanzi al giudice ordinario;
inoltre dichiarava la illegittimità dell'intimazione limitatamente e in relazione ai crediti portati nell'avviso di accertamento n. TD9010300575/2012 e nelle cartelle di pagamento nn.13920120011122313000, 13920130001144911000 e
13920110011697118000, rigettando nel resto detto ricorso. Avverso la suddetta sentenza ha proposto gravame il predetto contribuente (con atto di appello notificato il 2/02/2023), che si riportandosi sostanzialmente ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, ovvero alle eccezioni riguardanti la violazione dell'art.7 della Legge 241/90, nonché alla avvenuta prescrizione della pretesa tributaria, lamentava la nullità della sentenza appellata per carenza di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, asserendo anche il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni e argomentazioni riguardanti la affermata nullità dell'atto impugnato, unitamente a quelle attinenti alla non provata notifica delle cartelle di pagamento in questione.
2 Pertanto, chiedeva che si volesse dichiarare nullo l'avviso di intimazione impugnato, limitatamente e in relazione ai quindici atti indicati nell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vibo Valentia che, contestando nel merito le doglianze dell'appellante, perché infondate e, comunque sottolineando, in via preliminare, che la sentenza appellata in questione era stata già appellata da essa Agenzia delle Entrate innanzi a questa C.G.T. di secondo grado della Calabria e decisa con sentenza n.2325/20023, depositata il 14/09/2023, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 17/12/2025 l'appello viene discusso e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto preliminarmente evidenziato dall'Ufficio, osserva che la stessa sentenza di primo grado oggi appellata dal contribuente in oggetto, riguardante lo stesso avviso di intimazione portante il n. 13920219000238916, era stata in precedenza oggetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, depositato il 3/02/2023, iscritto al n. 221/2023 R.G.A. e deciso da questa C.G.T. di secondo grado della Calabria, con la prodotta sentenza n.2325/2023, depositata il 14/09/2023, con la quale, in riforma della sentenza appellata, era stato rigettato il ricorso introduttivo del contribuente Ricorrente_1, odierno appellante.
Su rileva ancora che nel predetto giudizio di appello il predetto Ricorrente_1 , seppure intimato, non si era costituito.
Stando così le cose, esso contribuente avrebbe potuto utilmente costituirsi in detto giudizio, con controdeduzioni e svolgendo appello incidentale, qualora avesse ritenuto infondato l'appello proposto dall'Ufficio.
Conseguentemente, apparendo evidente che non è consentito presentare un appello in caso di appello già proposto dalla controparte e deciso, per come avvenuto nel caso trattato, il gravame in esame appare inammissibile, così restando assorbite tutte le altre sollevate questioni ed eccezioni.
Atteso che la decisione che si adotta non investe il merito della vertenza, ricorrono motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, addì 17/12/2025
3 4
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EO SA RA IC, Presidente MAIONE RA MARIA, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 408/2023 depositato il 27/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vibo Valentia - Corso Umberto Iãâ° 89900 Vibo Valentia VV
Email_2 elettivamente domiciliata presso
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Viale Kennedy 89900 Vibo Valentia VV
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - pronuncia sentenza n. 326/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale VIBO VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 04/07/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IVA-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920219000238916 IRAP 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
Ricorrente/Appellante: Nessuno è presente Nominativo_1Resistente/Appellato: Il Dr. si riporta agli atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 326/2022, depositata il 4/07/2022, la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di primo grado di Vibo Valentia, in relazione al ricorso del contribuente Ricorrente_1, proposto avverso avviso di intimazione avente ad oggetto tributi vari, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in relazione al credito portato nella cartella di pagamento n.13920150006976474000, rimettendo le parti innanzi al giudice ordinario;
inoltre dichiarava la illegittimità dell'intimazione limitatamente e in relazione ai crediti portati nell'avviso di accertamento n. TD9010300575/2012 e nelle cartelle di pagamento nn.13920120011122313000, 13920130001144911000 e
13920110011697118000, rigettando nel resto detto ricorso. Avverso la suddetta sentenza ha proposto gravame il predetto contribuente (con atto di appello notificato il 2/02/2023), che si riportandosi sostanzialmente ai motivi di impugnazione addotti in primo grado, ovvero alle eccezioni riguardanti la violazione dell'art.7 della Legge 241/90, nonché alla avvenuta prescrizione della pretesa tributaria, lamentava la nullità della sentenza appellata per carenza di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, asserendo anche il mancato esame da parte del primo giudice delle deduzioni e argomentazioni riguardanti la affermata nullità dell'atto impugnato, unitamente a quelle attinenti alla non provata notifica delle cartelle di pagamento in questione.
2 Pertanto, chiedeva che si volesse dichiarare nullo l'avviso di intimazione impugnato, limitatamente e in relazione ai quindici atti indicati nell'atto di appello, con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio e distrazione a favore del difensore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Vibo Valentia che, contestando nel merito le doglianze dell'appellante, perché infondate e, comunque sottolineando, in via preliminare, che la sentenza appellata in questione era stata già appellata da essa Agenzia delle Entrate innanzi a questa C.G.T. di secondo grado della Calabria e decisa con sentenza n.2325/20023, depositata il 14/09/2023, chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del giudizio.
All'udienza del 17/12/2025 l'appello viene discusso e trattenuto in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in linea con quanto preliminarmente evidenziato dall'Ufficio, osserva che la stessa sentenza di primo grado oggi appellata dal contribuente in oggetto, riguardante lo stesso avviso di intimazione portante il n. 13920219000238916, era stata in precedenza oggetto dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, depositato il 3/02/2023, iscritto al n. 221/2023 R.G.A. e deciso da questa C.G.T. di secondo grado della Calabria, con la prodotta sentenza n.2325/2023, depositata il 14/09/2023, con la quale, in riforma della sentenza appellata, era stato rigettato il ricorso introduttivo del contribuente Ricorrente_1, odierno appellante.
Su rileva ancora che nel predetto giudizio di appello il predetto Ricorrente_1 , seppure intimato, non si era costituito.
Stando così le cose, esso contribuente avrebbe potuto utilmente costituirsi in detto giudizio, con controdeduzioni e svolgendo appello incidentale, qualora avesse ritenuto infondato l'appello proposto dall'Ufficio.
Conseguentemente, apparendo evidente che non è consentito presentare un appello in caso di appello già proposto dalla controparte e deciso, per come avvenuto nel caso trattato, il gravame in esame appare inammissibile, così restando assorbite tutte le altre sollevate questioni ed eccezioni.
Atteso che la decisione che si adotta non investe il merito della vertenza, ricorrono motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello. Spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, addì 17/12/2025
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