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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 6257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6257 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO Parte_1
CALIGIURI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
5.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 a partire dalla domanda amministrativa (18.5.2022), con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 24.6.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4895/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 222/84, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato detto decreto di omologa all' in data 25.6.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 25.6.2024, alla competente sede zonale, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 16.09.2025, si è costituito in giudizio l'ente convenuto, rappresentando che “in data odierna si è provveduto, come da allegato provvedimento, alla liquidazione degli arretrati da omologa. Gli arretrati verranno corrisposti con la rata di novembre 2025”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio. A tal fine, ha evidenziato come la liquidazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dopo l'inoltro di diversi solleciti. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6257 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO Parte_1
CALIGIURI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ALESSIA MANNO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
5.11.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 L. 222/84 a partire dalla domanda amministrativa (18.5.2022), con conseguente condanna dell' alla CP_1 corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 24.6.2024, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 4895/2023, lo riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 222/84, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato detto decreto di omologa all' in data 25.6.2024; CP_1
- di aver trasmesso, in data 25.6.2024, alla competente sede zonale, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 16.09.2025, si è costituito in giudizio l'ente convenuto, rappresentando che “in data odierna si è provveduto, come da allegato provvedimento, alla liquidazione degli arretrati da omologa. Gli arretrati verranno corrisposti con la rata di novembre 2025”; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa è stata discussa all'udienza del
28.10.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nelle note suddette, il procuratore del ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta, ha CP_1
aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio. A tal fine, ha evidenziato come la liquidazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, nonché dopo l'inoltro di diversi solleciti. Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (modello Te08), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
IO Busoli