Articolo 98 bis del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 98Articolo 98 ter
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24 dicembre 2021
Art. 98-bis. (( (Costo degli obblighi di servizio universale) )) (( (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) ))

(( 1. Allorche' l'Autorita' ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorita' puo' alternativamente:
a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o piu' fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonche' servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalita' stabilite nell'allegato 7;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.
2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorita' o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorita'. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.
Entrata in vigore il 24 dicembre 2021
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