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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 98/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
- Dott. Emanuele De Gregorio Presidente relatore
- Dott. Gaetano Sole Consigliere
- Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 98/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
448/2020 resa nel procedimento n. 1015/2015 R.G. dal Tribunale civile di Caltanissetta, pubblicata in data 24 novembre 2020, proposto da:
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nel Nuovo Centro Parte_1
Comparto n. 31 - Lotto 43 (C.F. ), e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
di Belice il 16.09.1953 ed ivi residente nella Contrada Insigna s.n.c. (C.F. ), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Di Grado (C.F.
, fax n. 0925.1900650, P.E.C. CodiceFiscale_3 Email_1
e dall'Avv. Salvatore Craparo (C.F. , fax n. 0925.25238, P.E.C. CodiceFiscale_4
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Email_2
Caltanissetta, Via Piedigrotta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico appellanti
Contro
GI con sede legale in Caltanissetta, Via S. Controparte_1 Controparte_2
Spirito n. 87 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via Giulietta Masina, 19 C.F. Controparte_3
, rappresenta e difesa sia unitamente che disgiuntamente dall'Avv. Michele C.F._5
Lupo (CF. ) e dall' Avv. Sandra Lupo (CF: ), che CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
1 hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 0934-563441 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_3
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Viale Sicilia Email_4
n.176, presso il loro studio, giusta procura in atti appellata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di citazione in appello:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- Ritenere e dichiarare improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile la pretesa azionata dalla con il ricorso monitorio per cui è causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o Controparte_2
privare di qualunque efficacia il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.01.2015, per i motivi di cui in narrativa sub I.
- Ritenere e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado iscritto al n. 1015/2015 R.G. del
Tribunale di Caltanissetta e della Sentenza n. 448/2020, che lo ha definito, per i motivi (violazione dell'art. 102 comma 2 c.p.c.) di cui in narrativa sub II.
- Ritenere e dichiarare la nullità assoluta dell'atto accollo dell'11.07.2013 e del preliminare di compravendita (terza convenzione) di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013, per i motivi di cui in narrativa sub III e IV e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o privare di qualunque efficacia il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta in data 19.01.2015.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, per intero quelle del primo grado, nonché quelle del presente giudizio”.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
19.07.2021: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
Rigettata ogni contraria domanda, azione, istanza ed eccezione:
- rigettare l'appello avanzato dai sigg. e , e per l'effetto confermare Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza eventualmente disponendo la correzione/modifica della motivazione secondo quanto indicato nella parte motiva del presente atto, accogliendo le conclusioni formulate dall'esponente nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
2 - rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte per i motivi di cui al punto 4 della narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2015 e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la (oggi denominata Controparte_2 [...]
per proporre opposizione (giudizio iscritto al n. 1015/2015 R.G. Tribunale di CP_1
Caltanissetta) avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso in data 19 gennaio 2015 dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_2 somma di € 48.800,00, oltre gli interessi legali, dalla data di notifica della diffida di pagamento al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio ivi liquidate.
Il sopra citato decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla in virtù di una Controparte_2
scrittura privata datata 11.07.2013 con la quale e si erano accollati Parte_1 Parte_2
i debiti contratti da titolare della ditta individuale B.N. Auto Di Parte_3
RR AN Lina, nell'esercizio della sua impresa.
Più specificamente, nel ricorso monitorio si faceva riferimento ad un credito complessivo di
€ 58.918,95 vantato dalla nei confronti della , nella spiegata Controparte_2 Parte_3
qualità, per rapporti di carattere commerciale aventi ad oggetto la vendita di autovetture.
Gli opponenti evidenziavano che si trattava del medesimo credito per il quale la CP_2
aveva chiesto ed ottenuto da Tribunale di Caltanissetta il decreto ingiuntivo n. 19/2015
[...]
nei confronti della , contro il quale era stata proposta opposizione pendente dinanzi Parte_3
al Tribunale di Caltanissetta (causa iscritta al n. 643/2015 R.G.).
Col primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo e deducevano Parte_1 Parte_2
l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della pretesa azionata dall'opposta con il ricorso monitorio, in considerazione del fatto che la aveva GI ottenuto decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 19/2025 nei confronti del debitore principale, decreto ingiuntivo Parte_3
opposto dalla medesima, con procedimento all'epoca ancora pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Caltanissetta.
Deducevano, quindi, l'illegittimità della condotta processuale della consistita nella Controparte_2
proposizione di due procedimenti monitori per il recupero del medesimo credito.
Col secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo i deducevano la nullità della scrittura Pt_1 privata di accollo dell'11.07.2013, ritenendola parte di una più ampia e complessa operazione
3 negoziale posta in essere dalle parti diretta ad eludere il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c..
Evidenziavano che tanto si desumeva dalla circostanza che, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di accollo dell'11.07.2013, le stesse parti avevano stipulato anche un contratto preliminare di compravendita immobiliare, contenente n. 4 convenzioni, con cui i medesimi
[...]
e si erano obbligati a vendere alla società creditrice immobili di loro proprietà Pt_1 Parte_2
(cfr. terza convenzione) e con cui era stato pattuito che per la futura compravendita si sarebbe dovuto pagare un prezzo per l'intero e senza interessi al momento della stipula dell'atto pubblico, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2013. Dal collegamento temporale e funzionale dei negozi (tutti conclusi tra le parti lo stesso giorno) facevano derivare l'evidente finalità di assicurare alla CP_2
una garanzia reale per l'eventuale inadempimento dell'obbligazione pecuniaria vantata nei
[...]
confronti della debitrice principale e degli stessi accollanti e Parte_3 Parte_1
, in violazione dell'art. 2744 c.c.. Chiedevano, quindi, che venisse dichiarata la nullità degli Pt_2
stessi patti.
Concludevano chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 25/2015 opposto, la revoca dello stesso.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 10.07.2015, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, contestando tutto quanto dedotto dalle parti opponenti nella Controparte_2
proposta opposizione a decreto ingiuntivo, ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio di opposizione.
Segnatamente, in merito al primo motivo di opposizione, la società opposta affermava la procedibilità della domanda, sostenendo come la stessa non configurasse alcun abuso processuale, come affermato dalle controparti, poiché i due decreti ingiuntivi erano stati ottenuti nei confronti di soggetti diversi e sulla base di titoli esecutivi differenti.
Anche con riguardo al secondo motivo di opposizione, eccepiva l'infondatezza delle censure mosse dagli opponenti, in ragione del fatto che una eventuale sanzione di nullità, disposta in relazione all'art. 2744 c.c., per violazione del divieto del patto commissorio, non poteva comunque colpire anche l'atto di accollo dell'11.07.2013, ma soltanto il preliminare di compravendita di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013.
Concludeva opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4 All'udienza del 17.09.2015, la causa, iscritta al n. 1015/2015 R.G., veniva riunita a quella portante il n.r.g. 643/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2015 proposta da
Parte_3
All'udienza del 7.04.2016, in ragione dell'intervenuto fallimento della B.N. AUTO di Di RR
AN Lina, veniva dichiarata l'interruzione del processo;
successivamente, con ordinanza del
30.04.2018, a seguito di istanza di riassunzione presentata da e , veniva Parte_1 Parte_4
fissata udienza per la prosecuzione del giudizio nrg 1015/2015. Contestualmente, il giudice di prime cure rigettava le istanze istruttorie degli opponenti e la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento di Parte_3
Il Tribunale di Caltanissetta definiva la causa iscritta al n. 1015/2015 R.G. con la sentenza n.
448/2020, pubblicata il 24/11/2020, con cui statuiva come di seguito: “…il Tribunale rigetta
l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso da questo tribunale il 19.1.2015 e condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società convenuta, che liquida in € 5.534,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale come per legge.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, articolato in quattro Parte_1 Parte_2
motivi.
Col primo motivo di appello hanno censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui i medesimi avevano rilevato l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della pretesa creditoria azionata dalla per illegittimo frazionamento della domanda e abuso del processo. Controparte_2
Segnatamente, hanno dedotto che il Tribunale nisseno abbia errato nel non ravvisare nella proposizione di un ulteriore procedimento monitorio (rispetto a quello GI avviato nei confronti di
[...]
da parte della , nei confronti di e , un Parte_3 CP_2 Parte_1 Parte_2
illegittimo frazionamento della domanda. La stessa società, infatti, aveva GI ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di rispetto al quale pendeva procedimento Parte_3
di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale.
e hanno rilevato che i due procedimenti monitori avevano ad oggetto il Parte_1 Parte_2 medesimo credito unitario, quello contratto da nell'esercizio della sua impresa Parte_3
commerciale, seppur riconducibile a differenti rapporti obbligatori (quello di vendita intercorrente tra la e la ditta B.N. Auto Di RR e quello di accollo, intercorrente tra Controparte_2 Parte_3
la stessa e i sigg.ri ). Controparte_2 Pt_1
Gli appellanti hanno sostenuto che tanto configura una illegittima duplicazione della domanda giudiziale, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ai fini di una declaratoria di
5 improcedibilità o di inammissibilità della domanda, tenuto conto anche del conseguente inevitabile aggravio della posizione economica della controparte, in ragione della duplice liquidazione delle spese del procedimento monitorio e di quelli ad esso connessi.
Hanno, quindi, ribadito l'illegittimità del contegno processuale della finalizzato Controparte_2
ad ottenere due distinti titoli esecutivi aventi ad oggetto il medesimo credito, in violazione della regola generale della buona fede di cui all'art. 1175 c.c., del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, nonché dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., e di quello di economia processuale.
Hanno sostenuto che quando le pretese creditorie, oltre a far capo al medesimo rapporto tra le parti, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, per concludere che, non avendo la società opposta, odierna appellata, allegato né provato un interesse oggettivamente valutabile alla “tutela processuale frazionata”, la sentenza di primo grado deve essere modificata nel senso di ritenere l'azione improcedibile e/o improponibile e/ o inammissibile.
Col secondo motivo di appello hanno contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo
(nullità dell'atto di accollo e del collegato preliminare di compravendita - terza convenzione, per violazione del divieto di patto commissorio). Hanno sostenuto che tale statuizione ha determinato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., poiché il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., piuttosto che far ricadere le conseguenze di una eventuale non integrità del contraddittorio (rilevata rispetto a tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'accollo e il contestuale preliminare di compravendita, ritenuti litisconsorti necessari) sulla valutazione inerente all'ammissibilità della domanda. Hanno concluso rilevando che la conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio che il giudice avrebbe dovuto disporre, anche in sede decisionale, nei confronti dei soggetti individuati dal medesimo come litisconsorti necessari, non potrà che essere la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado, e quindi anche della sentenza che lo ha definito, per manifesta violazione della norma di cui all'art. 102, comma 2, c.p.c..
Col terzo motivo di appello hanno censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il
Tribunale nisseno ha ritenuto il secondo motivo di opposizione a (nullità dell'atto di accollo e Pt_3
del collegato preliminare di compravendita - Terza convenzione, per violazione del divieto di patto
6 commissorio) non meritevole di accoglimento. Hanno dedotto che il giudice di primo grado ha errato per non aver tenuto conto della esistenza di una complessa operazione negoziale, realizzata attraverso la contestuale stipula di più contratti tra loro collegati, dai quali emergerebbe un quadro complessivo di interessi tale da far ritenere che il trasferimento del bene dei debitori non sia stato finalizzato ad un semplice scambio, ma a far conseguire alla società odierna appellata una garanzia reale.
Gli appellanti hanno sostenuto che la simultanea stipula dell'atto di accollo e del preliminare di compravendita, nonché dell'atto di proroga della scadenza del debito e del contestuale atto di proroga del termine per la stipula dei definitivi (entrambi con identico termine) costituirebbero una palese elusione del divieto di patto commissorio, trattandosi di negozi tutti intrinsecamente e strumentalmente collegati tra loro, aventi quale unico scopo quello di far conseguire alla CP_2
una garanzia per il caso di inadempimento del debito da parte della Il
[...] Parte_3
Giudice di prime cure, quindi, avrebbe errato a ritenere presumibile solamente il collegamento strumentale tra il preliminare di vendita (terza convenzione) e l'atto di accollo.
Hanno concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la nullità dell'atto di accollo e del contratto preliminare di compravendita (Terza convenzione), entrambi datati 11 luglio 2013, nonché degli atti di proroga stipulati il 27 dicembre 2013, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal Tribunale di Caltanissetta.
Col quarto motivo di appello hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza per non avere essa dichiarato la nullità del preliminare di compravendita - Terza convenzione, stante l'evidente ravvisabilità in esso di un patto commissorio vietato dalla legge;
hanno richiamato una sentenza del
Tribunale di Caltanissetta, confermata in grado di appello, che ha definito una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli stessi odierni appellanti contro la società Controparte_4 pure coinvolta nella stipula dei “contratti preliminari di compravendita” dell'11.07.2013.
Gli appellanti, quindi, hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
La (GI , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 Controparte_2
primo motivo di appello, sulla asserita indebita proposizione di una pluralità di azioni giudiziarie per il recupero del medesimo credito unitario, deducendo che i due decreti ingiuntivi sono stati richiesti nei confronti di soggetti distinti e traggono origine da titoli diversi. Ha affermato che, mentre il ricorso monitorio avviato nei confronti di trova fondamento nelle fatture allegate, nei Parte_3
documenti di trasporto e nei passaggi di proprietà allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, quello incardinato contro i trova, invece, il suo titolo nella scrittura Pt_1 privata con la quale i predetti si sono accollati il debito della nei limiti di € 48.800,00. Ha Parte_3
sostenuto che il giudice di prime cure ha correttamente rigettato il primo motivo di opposizione a d.i., poiché non può ritenersi che la condotta processuale della abbia integrato alcuna CP_1
7 ipotesi di illegittimo frazionamento del credito, anche in considerazione della diversità degli importi da ingiungere.
In merito al secondo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che, a seguito della disposta riunione dei due procedimenti di opposizione, quello proposto dalle parti appellanti e quello proposto da
[...]
il contradditorio è stato integro, avendo partecipato al giudizio tutti i soggetti Parte_3
interessati alla scrittura di accollo: . Ha rilevato, Parte_3 Controparte_5
inoltre, che, allorquando la stessa parte opposta aveva sollevato il problema della non integrità del contraddittorio, la parte opponente aveva chiesto il rigetto dell'eccezione; che, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c., la nullità dell'atto processuale non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa o dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente. Ha ritenuto che la doglianza di parte appellante sulla presunta violazione dell'art. 102 c.p.c. da parte del giudice sia destituita di fondamento e che, in ogni caso, in considerazione della fondatezza nel merito della pretesa creditoria, la Corte può semplicemente correggere la motivazione della sentenza impugnata, rigettando, comunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo per la sua manifesta infondatezza nel merito.
La società appellata ha eccepito anche l'infondatezza del terzo motivo di appello, sulla connessione funzionale tra l'atto di accollo e il preliminare di compravendita stipulati in data 11.07.2013, al fine di eludere il divieto del patto commissorio in favore della Ha sostenuto che la funzione CP_1 della norma dell'art. 2744 c.c. non è quella di tutelare il debito originario né la sua assunzione da parte di terzi, ma soltanto quella di impedire l'apprensione diretta al creditore del bene immobile del debitore;
che, pertanto, la nullità ex art. 2744 c.c. può investire soltanto l'alienazione in garanzia e il relativo atto notarile di proroga dei termini del 27 dicembre 2013, non anche l'atto di accollo dell'11.07.2013. Neanche il collegamento negoziale potrebbe ritenersi sufficiente per giungere ad una declaratoria di nullità di tutti i negozi collegati, tenuto conto che l'allora parte opponente, nel giudizio di primo grado, non avrebbe fornito alcuna prova sulla circostanza che la non CP_1
lo avrebbe stipulato in mancanza della stipula dei contratti preliminari.
In merito al quarto motivo di appello, con cui gli appellanti hanno contestato la mancata pronuncia di nullità del preliminare di compravendita (terza convenzione) l'appellata ha ribadito che il decreto ingiuntivo opposto non si basasse su tale compravendita, ma esclusivamente sull'atto di accollo, non ancora adempiuto da e . Ha evidenziato la legittimità della richiesta di Parte_1 Parte_2
emissione del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo su cui avrebbe, successivamente, basato una ordinaria procedura esecutiva anziché eseguire il preliminare di compravendita, con conseguente impossibilità di rilevare alcuna violazione del divieto del patto commissorio.
La società appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, come in epigrafe indicato.
8 La Corte, all'esito della prima udienza di trattazione del 15.09.2021, con ordinanza in data
28.10.2021, ritenuta la necessità di comporre diversamente il Collegio, ha rinviato la causa all'udienza del 16.02.2022.
Sciogliendo la riserva assunta in quella sede, con ordinanza del 28.03.2022, ha accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli appellanti in prime cure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nei confronti di (GI e, per il caso di rifiuto Controparte_1 Controparte_2
o mancato adempimento da parte di quest'ultima, nei confronti dell'Avv. Sofio Rio, Notaio in Florida, delle tre procure speciali rep nn. 18254, 18255 e 18256 dell'11.07.2013, a firme da quest'ultimo autenticate, entro il termine del 31.07.2022. Contestualmente, ha rigettato la prova testimoniale chiesta dagli appellanti (GI rigettata dal giudice di primo grado) nella stessa memoria, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 settembre 2024.
In data 14.07.2022 ha ottemperato all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 28 CP_1
marzo 2022.
All'udienza del 26.09.2024, svoltasi mediante il deposito di note sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, mentre la parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è infondato.
9 Il giudice di prime cure ha correttamente osservato che “il creditore può ben munirsi di due titoli esecutivi, da far valere nei confronti del debitore principale e dell'accollante, senza che ciò integri una ipotesi di frazionamento del credito”, rilevando che nella fattispecie non esiste alcuna ipotesi di frazionamento del credito, in ragione della riconducibilità del debito a rapporti giuridici differenti: per ciò che riguarda a rapporti commerciali con consistenti Parte_3 Controparte_2 nella vendita di autoveicoli, per ciò che riguarda e , invece, all'atto di Parte_2 Parte_1 accollo dell'11.07.2013.
Il Tribunale nisseno non ha ritenuto, quindi, ravvisabile nel cumulo dei titoli nei confronti di più soggetti coobbligati ottenuto da un abusivo frazionamento del credito, in ragione della CP_2
configurazione giuridica dell'accollo e delle relazioni obbligatorie che esso crea. Ha evidenziato, a ragione, che l'accollo non liberatorio, pur atteggiandosi a rapporto obbligatorio unico (poiché il creditore può agire sia nei confronti degli accollanti, sia nei confronti dell'accollato per il soddisfacimento del suo credito), è, comunque, riconducibile a due obbligazioni che restano formalmente distinte: nella fattispecie, l'accollata rimane obbligata originariamente per i Parte_3
rapporti di vendita, mentre gli accollanti e subentrano come coobbligati, in virtù Parte_2 Pt_1 dell'atto di accollo sottoscritto, senza liberare l'accollata.
Vi è, quindi, una pluralità di possibilità per il creditore di ottenere il pagamento dovuto, poiché gli accollanti e l'accollata sono entrambi responsabili verso il creditore per la stessa obbligazione, tuttavia, essi mantengono posizioni giuridiche distinte, tali da legittimare una duplicazione della domanda giudiziaria.
Sul punto è utile ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia di illegittimo frazionamento del credito.
Con la sentenza n. 23726/2007, le Sezioni Unite hanno chiarito che il creditore non può frazionare un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio in più azioni giudiziarie, salvo che vi sia un interesse oggettivamente valutabile a tale frazionamento. Tale scissione è stata ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza, e configurerebbe un abuso del processo.
Con la sentenza n. 4090/2017, le Sezioni Unite hanno affrontato nuovamente la questione, specificando che il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre che derivare dallo stesso rapporto tra le parti, sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo. In tali casi, la domanda frazionata deve essere dichiarata improponibile.
Nel caso in esame non è ravvisabile una duplice azione giudiziaria, frazionata su un medesimo credito tra le stesse parti, essendo state intraprese azioni parallele basate su titoli differenti e riconducibili a soggetti diversi: nella qualità di debitore principale, e Parte_3 Pt_1
10 e nella qualità di accollanti non liberatori. Il titolo per ciascuno è giuridicamente Pt_1 Parte_2 distinto: da un lato un rapporto commerciale diretto (fornitura di veicoli) e dall'altro un contratto di accollo cumulativo, sottoscritto in data 11.07.2013. Non vi è, quindi, un tentativo del creditore di parcellizzare il credito per moltiplicare pretestuosamente ed ingiustificatamente i giudizi al fine di aggravare la posizione processuale dei debitori.
Quindi la ha esercitato lecitamente il suo diritto di agire su più fronti per garantire la CP_2
tutela del proprio credito (giova ribadire, riconducibile a titoli formalmente distinti, facente capo a diversi soggetti e a rapporti giuridici differenti).
E' infondato anche il secondo motivo di appello, afferente la questione preliminare avente ad oggetto la dedotta non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rispetto a tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'atto di accollo e il contestuale preliminare di compravendita.
Nella fattispecie sono, infatti, parti della terza convenzione dell'atto denominato “contratti preliminari di vendita”, dell'11.07.2013, “per il diritto di nuda proprietà per l'altro un Parte_1
mezzo indiviso per gli immobili infra descritti alle lettere a), b) e d) e per il diritto di piena proprietà per l'immobile infra descritto alla lettera c), per il diritto di usufrutto in ragione di un Parte_5 mezzo indiviso per gli immobili infra descritti alle lettere a), b) e d)” e la Controparte_2
Tenuto conto dell'avvenuta riunione dei procedimenti di opposizione a d.i., quello iscritto al n.
1015/2015 R.G., proposto dagli odierni appellanti, e quello incardinato da Parte_3
portante nrg 643/2015, non può affermarsi che il contraddittorio in primo grado non sia stato integro, atteso che tutti i soggetti parti della terza convenzione hanno partecipato ad esso, fatta eccezione per , il quale, peraltro, essendo mero usufruttuario rispetto al bene oggetto Parte_5
della terza convenzione, non può è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. E', infatti, pacifica in giurisprudenza l'assoluta autonomia del diritto dell'usufruttuario rispetto al diritto del nudo proprietario. Sul punto, si veda Cass. 3659/1968: “Nella fase di impugnazione il concetto di causa inscindibile va riferito all'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ad esso può farsi ricorso quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia unico e comune a più persone, così da non potersi atteggiare se non in maniera identica nei confronti di tutte (litisconsorzio necessario di diritto sostanziale), ovvero quando il giudice abbia ordinato l'intervento in causa del terzo (litisconsorzio di diritto processuale). Tali ipotesi non ricorrono nei confronti dell'usufruttuario nel caso in cui il nudo proprietario sia stato convenuto in giudizio per l'adempimento del contratto preliminare di vendita, data l'assoluta autonomia del diritto dell'uno rispetto al diritto dell'altro”.
Si rileva, inoltre, che , parte opponente/ appellante, non risulta essere parte stipulante Parte_2
della terza convenzione.
11 Sono, invece, fondati il terzo ed il quarto motivo di appello, i quali sono strettamente connessi e quindi possono essere congiuntamente esaminati.
Con il terzo e con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'esistenza di un'articolata operazione negoziale, posta in essere mediante la stipula simultanea di diversi accordi tra loro collegati e da tali atti emergerebbe chiaramente un assetto di interessi tale da evidenziare come il programmato trasferimento del bene non avesse una causa di scambio ma sarebbe stato piuttosto volto a garantire alla società appellata una forma di garanzia reale in violazione del divieto di patto commissorio.
Gli appellanti hanno sostenuto che la simultanea stipula dell'atto di accollo e del preliminare di compravendita immobiliare, nonché dell'atto di proroga della scadenza del debito e del contestuale atto di proroga del termine per la stipula dei definitivi (entrambi con identico termine) costituiscono una palese elusione del divieto di patto commissorio, trattandosi di negozi tutti intrinsecamente e strumentalmente collegati tra loro, aventi quale unico scopo quello di far conseguire alla CP_2
una garanzia per il caso di inadempimento del debito da parte della
[...] Parte_3
Il giudice di prime cure, a tale riguardo, ha affermato (cfr. pagine 6-7 della motivazione) che
“La coeva stipulazione del preliminare di vendita rispetto al predetto accollo dei debiti della
[...]
può solo lasciare presumere che la promessa di vendita stipulata dagli odierni opponenti Pt_3
sia stata priva della finalità di scambio e che abbia avuto piuttosto l'intento di offrire una garanzia ulteriore (di natura immobiliare) rispetto ai debiti assunti dagli accollanti, ponendosi così in violazione rispetto al divieto del patto commissorio (…). Tuttavia, non può ritenersi anche, che, in assenza del citato preliminare, gli opponenti non avrebbero comunque convenuto l'accollo dei debiti di . Trattasi, infatti, di un collegamento negoziale privo di un rapporto di Parte_3
stretta reciprocità, nel senso che solo il preliminare risulta funzionalmente collegato all'accollo, avendo spiegato una funzione di garanzia rispetto al debito assunto dagli accollanti, mentre non risulta anche vero il contrario. Può infatti ben ritenersi che anche senza il preliminare gli odierni opponenti e la avrebbero convenuto l'accollo in questione. Pertanto un'eventuale nullità Parte_3 del preliminare per violazione dell'art. 2744 c.c. non produrrebbe alcun effetto sulla validità dell'accollo”.
La Corte osserva che, dall'esame della documentazione in atti (cfr. documenti 3 e 4 allegati nel fascicolo degli opponenti in prime cure) e dal contegno extraprocessuale delle parti, appare provato che il contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui alla terza convenzione dell'atto denominato “contratti preliminari di compravendita”, sottoscritto in data 11.07.2013, ed i negozi ad esso collegati, in primo luogo la separata scrittura privata contenente l'atto di accollo,
12 concluso dai con la in pari data, sono funzionali alla conclusione di una Pt_1 CP_2
complessiva operazione giuridico-economica che viola l'art. 2744 c.c..
Va comunque chiarito che nullità per violazione dell'art. 2744 c.c. non può essere dichiarata, in questa sede, per le altre convenzioni del preliminare in data 11.7.2013 (la prima, la seconda e la quarta) in quanto non partecipa al presente giudizio la promittente acquirente
[...]
che pure è stata parte di quelle convenzioni (non della terza). Controparte_4
E' comunque sintomatico che le quattro convenzioni aventi ad oggetto i preliminari di compravendita risultino contenute in una unica scrittura tutte con firme autenticate dallo stesso notaio e che a esse, complessivamente, hanno partecipato, i , la , la Pt_1 Parte_3
oltre alla e che l'atto di accollo, redatto in pari data Controparte_2 Controparte_4
11.7.2013 su separata scrittura privata, abbia visto ugualmente la partecipazione dei , Pt_1
della , della e della Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
La contestualità degli atti non può non assumere valore sintomatico di una unitaria finalità economica e giuridica degli atti.
Con particolare riferimento all'atto di accollo volto a vincolare i due nei confronti della Pt_1
(cfr. doc. 4 scrittura privata datata 11.7.2013) non risultano comprovate le ragioni CP_2 sottese alla “liberalità indiretta”, per come indicate alla pag. 3 dell'atto stesso, quale motivo per il quale e si sarebbero determinati ad accollarsi il debito di Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
E', di contro, sintomatica la condotta di il quale, in pari data 11.07.2013, ha Parte_1 sottoscritto l'atto di accollo avente ad oggetto il debito della insieme a e Parte_3 Parte_2 ha anche partecipato, quale nudo proprietario, insieme a (quest'ultimo nella qualità Parte_5 di usufruttuario), all'ulteriore negozio giuridico concluso lo stesso 11.07.2013 con la CP_2
nei confronti della quale si obbligava a vendere la sua proprietà, così assumendo un ruolo
[...]
centrale e indispensabile nella vicenda negoziale, complessivamente diretta ad aggirare il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.
Il complessivo comportamento delle parti, per come esso si è esteriorizzato in occasione degli atti conclusi in pari data 11.7.2013, non può spiegarsi altrimenti, sul piano logico, se non in ragione di un complessivo collegamento tra il contratto preliminare di compravendita (terza convenzione, art. 5, vincolante per e ), l'interesse della debitrice Parte_1 CP_2 principale e l'atto di accollo sottoscritto dai due con scrittura privata Parte_3 Pt_1
in pari data.
E' stata raggiunta la prova adeguata della nullità dell'atto negoziale per contrarietà all'art. 2744
c.c., che sancisce il divieto del patto commissorio.
13 Il preliminare di compravendita, nella specie, assume una funzione pratica concreta di garanzia, con patologia che si estende anche ai negozi collegati (atto di accollo), per cui la nullità di uno dei contratti collegati si estende agli altri, in presenza di un collegamento funzionale, come nella fattispecie, ove è evidente che i contratti sono stati diretti a definire unitariamente un determinato assetto dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Il programma negoziale in questione appare cronologicamente e funzionalmente costituito da negozi stipulati fra le parti con il preciso intento di eludere il divieto sancito dall'art. 2744 c.c., al fine di consentire alla di conseguire una garanzia reale per il caso di inadempimento del Controparte_2 credito vantato nei confronti della debitrice , nonché a seguito dell'accollo dei sigg. Parte_3 [...]
e , sui beni degli stessi. Pt_1 Parte_2
Appare chiara, nella specie, la finalità della di garantire il proprio credito Controparte_2
attraverso la complessiva operazione negoziale in questione.
Invero, attraverso l'ampliamento soggettivo dei soggetti obbligati (atto di accollo) e l'atto stipulato contestualmente (preliminare, terza convenzione), la ha costituito un illecito Controparte_2
sistema convenzionale di garanzie alternativo a quello tipico-legale. Negozi tutti collegati funzionalmente, giacché aventi per causa in concreto, ovvero come ragione giustificatrice dell'affare quella di garantire mediante il trasferimento dei beni l'adempimento dell'obbligazione.
La combinazione di più negozi giuridici isolatamente leciti, ma volti unitamente a realizzare una finalità illecita, comporta la comminatoria di integrale nullità dell'intera manovra negoziale. Infatti, la nullità del patto commissorio deriva dall'esigenza di tutelare il debitore, quale contraente economicamente più debole, per impedire che possa subire pressioni dal creditore che lo inducano a garantire il proprio adempimento mediante la cessione di un bene di valore superiore al debito contratto.
La sanzione per la violazione del divieto in questione non può che essere rivolta all'intero blocco negoziale, preordinato nel suo complesso allo scopo di eludere l'art. 2744 c.c.
Il divieto del patto commissorio, posto dall'art. 2744 c.c., va interpretato non secondo un criterio formalistico e strettamente letterale, ma secondo un criterio ermeneutico e funzionale, finalizzato ad una più efficace tutela del debitore e ad assicurare la par condicio creditorum, in tal modo contrastando l'attuazione di strumenti di garanzia diversi da quelli legali, il patto commissorio - con la conseguente sanzione di nullità - è ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura meramente obbligatoria, o traslativa, o reale del contratto, ovvero dal momento temporale in cui
14 l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia. Il suddetto divieto opera anche nell'ipotesi di patto occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui.
Il divieto di patto commissorio, sancito dagli articoli 2744 e 1273 c.c., si applica non solo ai negozi giuridici che costituiscono direttamente una garanzia reale, ma anche a quelli che, pur conservando una causa autonoma, sono funzionalmente collegati e finalizzati a realizzare un assetto negoziale unitario volto ad aggirare la predetta norma imperativa. Pertanto, la vendita di un bene immobile, accompagnata dalla contestuale concessione di un mutuo da parte dell'acquirente al venditore, è nulla per violazione del divieto di patto commissorio qualora emerga che il trasferimento della proprietà non sia stato voluto per una causa di scambio, ma per costituire una posizione di garanzia provvisoria a favore del mutuante, destinata a divenire definitiva solo in caso di mancata restituzione della somma mutuata entro il termine stabilito. In tali ipotesi, il negozio di vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa e, pertanto, esprime una causa illecita che ne determina la nullità ai sensi dell'articolo 1344 c.c. L'accertamento della sussistenza di tale collegamento negoziale e della finalità di garanzia perseguita dalle parti rientra nell'ambito del giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. Civ. n. 15112 del 2019).
L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il
15 ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire) (cfr. Cass civ. n. 27362 del 2021).
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il patto ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (cfr. Cass. Civ. n. 13210 del 2024).
Non è dubbio, quindi, che il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. si estenda a qualunque negozio attraverso il quale le parti abbiano inteso realizzare il fine vietato dal legislatore ed operi quindi, anche nell'ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di debitori a garanzia del debito altrui (cfr. Cass.
Civ. n. 5426 del 2010).
I suindicati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità bene si applicano anche al caso concreto e da ciò consegue che i negozi sottoscritti dai con la in data Pt_1 CP_2
13.7.2013 sono complessivamente nulli, in applicazione dell'art. 1344 c.c., perché la causa concreta dei detti negozi è stata diretta ad eludere la norma imperativa dell'art. 2744 c.c. (divieto del patto commissorio).
Nel caso in esame, l'atto di accollo, data la sua contestualità sostanziale, temporale e negoziale, con la terza convenzione contenente la promessa di vendita alla non ha come Controparte_2 causa negoziale quella tipica di “assunzione di un debito altrui”, ma quella diversa di costituzione di una garanzia reale (sui beni degli accollanti) diversa da quelle tipiche previste e consentite dall'ordinamento. Il precipuo scopo di garanzia è l'unico ad emergere dalla operazione negoziale realizzata, la quale è stata ideata e realizzata solo con lo scopo di offrire al creditore CP_2
in caso di inadempimento, una economicamente rilevante garanzia reale del proprio credito.
[...]
L'atto di accollo posto alla base del ricorso monitorio, dunque, va dichiarato nullo in quanto elemento essenziale e costitutivo del patto commissorio.
L'accoglimento del terzo e del quarto motivo comporta che la sentenza di primo grado deve essere riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio
2015, in favore di oggi e revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_2 Controparte_1
25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio 2015, in favore di CP_2
[...]
16 Va dichiarata la nullità dell'atto accollo dell'11.07.2013 e del preliminare di compravendita
(limitatamente alla terza convenzione per le ragioni suesposte in quanto al presente giudizio non partecipano la e la ) di cui alla scrittura privata autenticata Controparte_4 Parte_3 dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013, in quanto essi sono negozi giuridici collegati e diretti ad eludere il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Le spese del giudizio di appello devono seguire ex art. 91 c.p.c. la finale soccombenza della e sono liquidate come segue, tenuto conto del valore dichiarato della Controparte_2 controversia (€ 59.918,95), facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 nel testo vigente “ratione temporis”: 1) quanto al giudizio di primo grado euro 407,50 per esborsi ed
€ 7.052,00 per compensi (fase studio: € 1.276,00; fase introduttiva: € 814,00; fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00; fase decisoria: € 2.127,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) quanto al giudizio di appello euro 804,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi (fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisoria € 2.552,00), oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Non sussistono, in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 448/2020, pubblicata in data 24 novembre 2020, appellata da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
1) accoglie l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio 2015, in favore di CP_2
oggi e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2015, emesso dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta, in data 19 gennaio 2015, in favore di Controparte_2
2) dichiara la nullità dell'atto accollo dell'11.07.2013, del preliminare di compravendita (terza convenzione) di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013;
3) condanna l'appellata GI al pagamento delle spese processuali del CP_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio, liquidate in favore di e , come segue: 1) quanto Parte_2 Parte_1
al giudizio di primo grado euro 407,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi (fase studio: €
1.276,00; fase introduttiva: € 814,00; fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00; fase decisoria: €
2.127,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) quanto al giudizio di
17 appello euro 804,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi (fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisoria € 2.552,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Emanuele De Gregorio
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
- Dott. Emanuele De Gregorio Presidente relatore
- Dott. Gaetano Sole Consigliere
- Dott.ssa Flavia Strazzanti Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 98/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.
448/2020 resa nel procedimento n. 1015/2015 R.G. dal Tribunale civile di Caltanissetta, pubblicata in data 24 novembre 2020, proposto da:
[...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nel Nuovo Centro Parte_1
Comparto n. 31 - Lotto 43 (C.F. ), e , nato a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
di Belice il 16.09.1953 ed ivi residente nella Contrada Insigna s.n.c. (C.F. ), CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giacomo Di Grado (C.F.
, fax n. 0925.1900650, P.E.C. CodiceFiscale_3 Email_1
e dall'Avv. Salvatore Craparo (C.F. , fax n. 0925.25238, P.E.C. CodiceFiscale_4
, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Email_2
Caltanissetta, Via Piedigrotta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Amico appellanti
Contro
GI con sede legale in Caltanissetta, Via S. Controparte_1 Controparte_2
Spirito n. 87 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ivi residente nella via Giulietta Masina, 19 C.F. Controparte_3
, rappresenta e difesa sia unitamente che disgiuntamente dall'Avv. Michele C.F._5
Lupo (CF. ) e dall' Avv. Sandra Lupo (CF: ), che CodiceFiscale_6 CodiceFiscale_7
1 hanno dichiarato di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 0934-563441 e agli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_3
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, in Viale Sicilia Email_4
n.176, presso il loro studio, giusta procura in atti appellata
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come da atto di citazione in appello:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del proposto appello e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- Ritenere e dichiarare improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile la pretesa azionata dalla con il ricorso monitorio per cui è causa e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o Controparte_2
privare di qualunque efficacia il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19.01.2015, per i motivi di cui in narrativa sub I.
- Ritenere e dichiarare la nullità del giudizio di primo grado iscritto al n. 1015/2015 R.G. del
Tribunale di Caltanissetta e della Sentenza n. 448/2020, che lo ha definito, per i motivi (violazione dell'art. 102 comma 2 c.p.c.) di cui in narrativa sub II.
- Ritenere e dichiarare la nullità assoluta dell'atto accollo dell'11.07.2013 e del preliminare di compravendita (terza convenzione) di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013, per i motivi di cui in narrativa sub III e IV e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o privare di qualunque efficacia il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal
Tribunale di Caltanissetta in data 19.01.2015.
- Con vittoria di spese e compensi professionali, per intero quelle del primo grado, nonché quelle del presente giudizio”.
Per l'appellata come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
19.07.2021: “Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Caltanissetta
Rigettata ogni contraria domanda, azione, istanza ed eccezione:
- rigettare l'appello avanzato dai sigg. e , e per l'effetto confermare Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza eventualmente disponendo la correzione/modifica della motivazione secondo quanto indicato nella parte motiva del presente atto, accogliendo le conclusioni formulate dall'esponente nella comparsa di costituzione del primo grado di giudizio;
2 - rigettare le richieste istruttorie avanzate da controparte per i motivi di cui al punto 4 della narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di difesa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 22 aprile 2015 e convenivano Parte_1 Parte_2
in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta la (oggi denominata Controparte_2 [...]
per proporre opposizione (giudizio iscritto al n. 1015/2015 R.G. Tribunale di CP_1
Caltanissetta) avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso in data 19 gennaio 2015 dal Tribunale di Caltanissetta, con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in favore della la Controparte_2 somma di € 48.800,00, oltre gli interessi legali, dalla data di notifica della diffida di pagamento al soddisfo, e le spese del procedimento monitorio ivi liquidate.
Il sopra citato decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla in virtù di una Controparte_2
scrittura privata datata 11.07.2013 con la quale e si erano accollati Parte_1 Parte_2
i debiti contratti da titolare della ditta individuale B.N. Auto Di Parte_3
RR AN Lina, nell'esercizio della sua impresa.
Più specificamente, nel ricorso monitorio si faceva riferimento ad un credito complessivo di
€ 58.918,95 vantato dalla nei confronti della , nella spiegata Controparte_2 Parte_3
qualità, per rapporti di carattere commerciale aventi ad oggetto la vendita di autovetture.
Gli opponenti evidenziavano che si trattava del medesimo credito per il quale la CP_2
aveva chiesto ed ottenuto da Tribunale di Caltanissetta il decreto ingiuntivo n. 19/2015
[...]
nei confronti della , contro il quale era stata proposta opposizione pendente dinanzi Parte_3
al Tribunale di Caltanissetta (causa iscritta al n. 643/2015 R.G.).
Col primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo e deducevano Parte_1 Parte_2
l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della pretesa azionata dall'opposta con il ricorso monitorio, in considerazione del fatto che la aveva GI ottenuto decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 19/2025 nei confronti del debitore principale, decreto ingiuntivo Parte_3
opposto dalla medesima, con procedimento all'epoca ancora pendente dinanzi allo stesso Tribunale di Caltanissetta.
Deducevano, quindi, l'illegittimità della condotta processuale della consistita nella Controparte_2
proposizione di due procedimenti monitori per il recupero del medesimo credito.
Col secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo i deducevano la nullità della scrittura Pt_1 privata di accollo dell'11.07.2013, ritenendola parte di una più ampia e complessa operazione
3 negoziale posta in essere dalle parti diretta ad eludere il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c..
Evidenziavano che tanto si desumeva dalla circostanza che, contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di accollo dell'11.07.2013, le stesse parti avevano stipulato anche un contratto preliminare di compravendita immobiliare, contenente n. 4 convenzioni, con cui i medesimi
[...]
e si erano obbligati a vendere alla società creditrice immobili di loro proprietà Pt_1 Parte_2
(cfr. terza convenzione) e con cui era stato pattuito che per la futura compravendita si sarebbe dovuto pagare un prezzo per l'intero e senza interessi al momento della stipula dell'atto pubblico, da effettuarsi entro e non oltre il 31.12.2013. Dal collegamento temporale e funzionale dei negozi (tutti conclusi tra le parti lo stesso giorno) facevano derivare l'evidente finalità di assicurare alla CP_2
una garanzia reale per l'eventuale inadempimento dell'obbligazione pecuniaria vantata nei
[...]
confronti della debitrice principale e degli stessi accollanti e Parte_3 Parte_1
, in violazione dell'art. 2744 c.c.. Chiedevano, quindi, che venisse dichiarata la nullità degli Pt_2
stessi patti.
Concludevano chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 25/2015 opposto, la revoca dello stesso.
Con comparsa di costituzione depositata in cancelleria in data 10.07.2015, si costituiva in giudizio l'opposta la quale, contestando tutto quanto dedotto dalle parti opponenti nella Controparte_2
proposta opposizione a decreto ingiuntivo, ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio di opposizione.
Segnatamente, in merito al primo motivo di opposizione, la società opposta affermava la procedibilità della domanda, sostenendo come la stessa non configurasse alcun abuso processuale, come affermato dalle controparti, poiché i due decreti ingiuntivi erano stati ottenuti nei confronti di soggetti diversi e sulla base di titoli esecutivi differenti.
Anche con riguardo al secondo motivo di opposizione, eccepiva l'infondatezza delle censure mosse dagli opponenti, in ragione del fatto che una eventuale sanzione di nullità, disposta in relazione all'art. 2744 c.c., per violazione del divieto del patto commissorio, non poteva comunque colpire anche l'atto di accollo dell'11.07.2013, ma soltanto il preliminare di compravendita di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013.
Concludeva opponendosi alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4 All'udienza del 17.09.2015, la causa, iscritta al n. 1015/2015 R.G., veniva riunita a quella portante il n.r.g. 643/2015 R.G., avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 19/2015 proposta da
Parte_3
All'udienza del 7.04.2016, in ragione dell'intervenuto fallimento della B.N. AUTO di Di RR
AN Lina, veniva dichiarata l'interruzione del processo;
successivamente, con ordinanza del
30.04.2018, a seguito di istanza di riassunzione presentata da e , veniva Parte_1 Parte_4
fissata udienza per la prosecuzione del giudizio nrg 1015/2015. Contestualmente, il giudice di prime cure rigettava le istanze istruttorie degli opponenti e la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti del fallimento di Parte_3
Il Tribunale di Caltanissetta definiva la causa iscritta al n. 1015/2015 R.G. con la sentenza n.
448/2020, pubblicata il 24/11/2020, con cui statuiva come di seguito: “…il Tribunale rigetta
l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso da questo tribunale il 19.1.2015 e condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società convenuta, che liquida in € 5.534,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, i.v.a. e cassa previdenziale come per legge.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, articolato in quattro Parte_1 Parte_2
motivi.
Col primo motivo di appello hanno censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, con cui i medesimi avevano rilevato l'improcedibilità e/o improponibilità e/o inammissibilità della pretesa creditoria azionata dalla per illegittimo frazionamento della domanda e abuso del processo. Controparte_2
Segnatamente, hanno dedotto che il Tribunale nisseno abbia errato nel non ravvisare nella proposizione di un ulteriore procedimento monitorio (rispetto a quello GI avviato nei confronti di
[...]
da parte della , nei confronti di e , un Parte_3 CP_2 Parte_1 Parte_2
illegittimo frazionamento della domanda. La stessa società, infatti, aveva GI ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di rispetto al quale pendeva procedimento Parte_3
di opposizione dinanzi allo stesso Tribunale.
e hanno rilevato che i due procedimenti monitori avevano ad oggetto il Parte_1 Parte_2 medesimo credito unitario, quello contratto da nell'esercizio della sua impresa Parte_3
commerciale, seppur riconducibile a differenti rapporti obbligatori (quello di vendita intercorrente tra la e la ditta B.N. Auto Di RR e quello di accollo, intercorrente tra Controparte_2 Parte_3
la stessa e i sigg.ri ). Controparte_2 Pt_1
Gli appellanti hanno sostenuto che tanto configura una illegittima duplicazione della domanda giudiziale, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare ai fini di una declaratoria di
5 improcedibilità o di inammissibilità della domanda, tenuto conto anche del conseguente inevitabile aggravio della posizione economica della controparte, in ragione della duplice liquidazione delle spese del procedimento monitorio e di quelli ad esso connessi.
Hanno, quindi, ribadito l'illegittimità del contegno processuale della finalizzato Controparte_2
ad ottenere due distinti titoli esecutivi aventi ad oggetto il medesimo credito, in violazione della regola generale della buona fede di cui all'art. 1175 c.c., del dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, nonché dei principi del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., e di quello di economia processuale.
Hanno sostenuto che quando le pretese creditorie, oltre a far capo al medesimo rapporto tra le parti, siano anche inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, per concludere che, non avendo la società opposta, odierna appellata, allegato né provato un interesse oggettivamente valutabile alla “tutela processuale frazionata”, la sentenza di primo grado deve essere modificata nel senso di ritenere l'azione improcedibile e/o improponibile e/ o inammissibile.
Col secondo motivo di appello hanno contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo
(nullità dell'atto di accollo e del collegato preliminare di compravendita - terza convenzione, per violazione del divieto di patto commissorio). Hanno sostenuto che tale statuizione ha determinato violazione e/o falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., poiché il giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 102 comma 2 c.p.c., piuttosto che far ricadere le conseguenze di una eventuale non integrità del contraddittorio (rilevata rispetto a tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'accollo e il contestuale preliminare di compravendita, ritenuti litisconsorti necessari) sulla valutazione inerente all'ammissibilità della domanda. Hanno concluso rilevando che la conseguenza della mancata integrazione del contraddittorio che il giudice avrebbe dovuto disporre, anche in sede decisionale, nei confronti dei soggetti individuati dal medesimo come litisconsorti necessari, non potrà che essere la declaratoria di nullità dell'intero giudizio di primo grado, e quindi anche della sentenza che lo ha definito, per manifesta violazione della norma di cui all'art. 102, comma 2, c.p.c..
Col terzo motivo di appello hanno censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il
Tribunale nisseno ha ritenuto il secondo motivo di opposizione a (nullità dell'atto di accollo e Pt_3
del collegato preliminare di compravendita - Terza convenzione, per violazione del divieto di patto
6 commissorio) non meritevole di accoglimento. Hanno dedotto che il giudice di primo grado ha errato per non aver tenuto conto della esistenza di una complessa operazione negoziale, realizzata attraverso la contestuale stipula di più contratti tra loro collegati, dai quali emergerebbe un quadro complessivo di interessi tale da far ritenere che il trasferimento del bene dei debitori non sia stato finalizzato ad un semplice scambio, ma a far conseguire alla società odierna appellata una garanzia reale.
Gli appellanti hanno sostenuto che la simultanea stipula dell'atto di accollo e del preliminare di compravendita, nonché dell'atto di proroga della scadenza del debito e del contestuale atto di proroga del termine per la stipula dei definitivi (entrambi con identico termine) costituirebbero una palese elusione del divieto di patto commissorio, trattandosi di negozi tutti intrinsecamente e strumentalmente collegati tra loro, aventi quale unico scopo quello di far conseguire alla CP_2
una garanzia per il caso di inadempimento del debito da parte della Il
[...] Parte_3
Giudice di prime cure, quindi, avrebbe errato a ritenere presumibile solamente il collegamento strumentale tra il preliminare di vendita (terza convenzione) e l'atto di accollo.
Hanno concluso chiedendo alla Corte di dichiarare la nullità dell'atto di accollo e del contratto preliminare di compravendita (Terza convenzione), entrambi datati 11 luglio 2013, nonché degli atti di proroga stipulati il 27 dicembre 2013, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 25/2015 emesso dal Tribunale di Caltanissetta.
Col quarto motivo di appello hanno chiesto la riforma dell'impugnata sentenza per non avere essa dichiarato la nullità del preliminare di compravendita - Terza convenzione, stante l'evidente ravvisabilità in esso di un patto commissorio vietato dalla legge;
hanno richiamato una sentenza del
Tribunale di Caltanissetta, confermata in grado di appello, che ha definito una causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dagli stessi odierni appellanti contro la società Controparte_4 pure coinvolta nella stipula dei “contratti preliminari di compravendita” dell'11.07.2013.
Gli appellanti, quindi, hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
La (GI , costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del Controparte_1 Controparte_2
primo motivo di appello, sulla asserita indebita proposizione di una pluralità di azioni giudiziarie per il recupero del medesimo credito unitario, deducendo che i due decreti ingiuntivi sono stati richiesti nei confronti di soggetti distinti e traggono origine da titoli diversi. Ha affermato che, mentre il ricorso monitorio avviato nei confronti di trova fondamento nelle fatture allegate, nei Parte_3
documenti di trasporto e nei passaggi di proprietà allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, quello incardinato contro i trova, invece, il suo titolo nella scrittura Pt_1 privata con la quale i predetti si sono accollati il debito della nei limiti di € 48.800,00. Ha Parte_3
sostenuto che il giudice di prime cure ha correttamente rigettato il primo motivo di opposizione a d.i., poiché non può ritenersi che la condotta processuale della abbia integrato alcuna CP_1
7 ipotesi di illegittimo frazionamento del credito, anche in considerazione della diversità degli importi da ingiungere.
In merito al secondo motivo di appello, l'appellata ha dedotto che, a seguito della disposta riunione dei due procedimenti di opposizione, quello proposto dalle parti appellanti e quello proposto da
[...]
il contradditorio è stato integro, avendo partecipato al giudizio tutti i soggetti Parte_3
interessati alla scrittura di accollo: . Ha rilevato, Parte_3 Controparte_5
inoltre, che, allorquando la stessa parte opposta aveva sollevato il problema della non integrità del contraddittorio, la parte opponente aveva chiesto il rigetto dell'eccezione; che, pertanto, alla luce del disposto di cui all'art. 157, comma 3 c.p.c., la nullità dell'atto processuale non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa o dalla parte che vi ha rinunciato anche tacitamente. Ha ritenuto che la doglianza di parte appellante sulla presunta violazione dell'art. 102 c.p.c. da parte del giudice sia destituita di fondamento e che, in ogni caso, in considerazione della fondatezza nel merito della pretesa creditoria, la Corte può semplicemente correggere la motivazione della sentenza impugnata, rigettando, comunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo per la sua manifesta infondatezza nel merito.
La società appellata ha eccepito anche l'infondatezza del terzo motivo di appello, sulla connessione funzionale tra l'atto di accollo e il preliminare di compravendita stipulati in data 11.07.2013, al fine di eludere il divieto del patto commissorio in favore della Ha sostenuto che la funzione CP_1 della norma dell'art. 2744 c.c. non è quella di tutelare il debito originario né la sua assunzione da parte di terzi, ma soltanto quella di impedire l'apprensione diretta al creditore del bene immobile del debitore;
che, pertanto, la nullità ex art. 2744 c.c. può investire soltanto l'alienazione in garanzia e il relativo atto notarile di proroga dei termini del 27 dicembre 2013, non anche l'atto di accollo dell'11.07.2013. Neanche il collegamento negoziale potrebbe ritenersi sufficiente per giungere ad una declaratoria di nullità di tutti i negozi collegati, tenuto conto che l'allora parte opponente, nel giudizio di primo grado, non avrebbe fornito alcuna prova sulla circostanza che la non CP_1
lo avrebbe stipulato in mancanza della stipula dei contratti preliminari.
In merito al quarto motivo di appello, con cui gli appellanti hanno contestato la mancata pronuncia di nullità del preliminare di compravendita (terza convenzione) l'appellata ha ribadito che il decreto ingiuntivo opposto non si basasse su tale compravendita, ma esclusivamente sull'atto di accollo, non ancora adempiuto da e . Ha evidenziato la legittimità della richiesta di Parte_1 Parte_2
emissione del decreto ingiuntivo, titolo esecutivo su cui avrebbe, successivamente, basato una ordinaria procedura esecutiva anziché eseguire il preliminare di compravendita, con conseguente impossibilità di rilevare alcuna violazione del divieto del patto commissorio.
La società appellata ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, come in epigrafe indicato.
8 La Corte, all'esito della prima udienza di trattazione del 15.09.2021, con ordinanza in data
28.10.2021, ritenuta la necessità di comporre diversamente il Collegio, ha rinviato la causa all'udienza del 16.02.2022.
Sciogliendo la riserva assunta in quella sede, con ordinanza del 28.03.2022, ha accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesto dagli appellanti in prime cure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., nei confronti di (GI e, per il caso di rifiuto Controparte_1 Controparte_2
o mancato adempimento da parte di quest'ultima, nei confronti dell'Avv. Sofio Rio, Notaio in Florida, delle tre procure speciali rep nn. 18254, 18255 e 18256 dell'11.07.2013, a firme da quest'ultimo autenticate, entro il termine del 31.07.2022. Contestualmente, ha rigettato la prova testimoniale chiesta dagli appellanti (GI rigettata dal giudice di primo grado) nella stessa memoria, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 settembre 2024.
In data 14.07.2022 ha ottemperato all'ordine di esibizione di cui all'ordinanza del 28 CP_1
marzo 2022.
All'udienza del 26.09.2024, svoltasi mediante il deposito di note sostitutiva dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Gli appellanti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica, mentre la parte appellata ha depositato la comparsa conclusionale.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c..
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di appello è infondato.
9 Il giudice di prime cure ha correttamente osservato che “il creditore può ben munirsi di due titoli esecutivi, da far valere nei confronti del debitore principale e dell'accollante, senza che ciò integri una ipotesi di frazionamento del credito”, rilevando che nella fattispecie non esiste alcuna ipotesi di frazionamento del credito, in ragione della riconducibilità del debito a rapporti giuridici differenti: per ciò che riguarda a rapporti commerciali con consistenti Parte_3 Controparte_2 nella vendita di autoveicoli, per ciò che riguarda e , invece, all'atto di Parte_2 Parte_1 accollo dell'11.07.2013.
Il Tribunale nisseno non ha ritenuto, quindi, ravvisabile nel cumulo dei titoli nei confronti di più soggetti coobbligati ottenuto da un abusivo frazionamento del credito, in ragione della CP_2
configurazione giuridica dell'accollo e delle relazioni obbligatorie che esso crea. Ha evidenziato, a ragione, che l'accollo non liberatorio, pur atteggiandosi a rapporto obbligatorio unico (poiché il creditore può agire sia nei confronti degli accollanti, sia nei confronti dell'accollato per il soddisfacimento del suo credito), è, comunque, riconducibile a due obbligazioni che restano formalmente distinte: nella fattispecie, l'accollata rimane obbligata originariamente per i Parte_3
rapporti di vendita, mentre gli accollanti e subentrano come coobbligati, in virtù Parte_2 Pt_1 dell'atto di accollo sottoscritto, senza liberare l'accollata.
Vi è, quindi, una pluralità di possibilità per il creditore di ottenere il pagamento dovuto, poiché gli accollanti e l'accollata sono entrambi responsabili verso il creditore per la stessa obbligazione, tuttavia, essi mantengono posizioni giuridiche distinte, tali da legittimare una duplicazione della domanda giudiziaria.
Sul punto è utile ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale in materia di illegittimo frazionamento del credito.
Con la sentenza n. 23726/2007, le Sezioni Unite hanno chiarito che il creditore non può frazionare un credito derivante da un unico rapporto obbligatorio in più azioni giudiziarie, salvo che vi sia un interesse oggettivamente valutabile a tale frazionamento. Tale scissione è stata ritenuta contraria ai principi di buona fede e correttezza, e configurerebbe un abuso del processo.
Con la sentenza n. 4090/2017, le Sezioni Unite hanno affrontato nuovamente la questione, specificando che il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre che derivare dallo stesso rapporto tra le parti, sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo. In tali casi, la domanda frazionata deve essere dichiarata improponibile.
Nel caso in esame non è ravvisabile una duplice azione giudiziaria, frazionata su un medesimo credito tra le stesse parti, essendo state intraprese azioni parallele basate su titoli differenti e riconducibili a soggetti diversi: nella qualità di debitore principale, e Parte_3 Pt_1
10 e nella qualità di accollanti non liberatori. Il titolo per ciascuno è giuridicamente Pt_1 Parte_2 distinto: da un lato un rapporto commerciale diretto (fornitura di veicoli) e dall'altro un contratto di accollo cumulativo, sottoscritto in data 11.07.2013. Non vi è, quindi, un tentativo del creditore di parcellizzare il credito per moltiplicare pretestuosamente ed ingiustificatamente i giudizi al fine di aggravare la posizione processuale dei debitori.
Quindi la ha esercitato lecitamente il suo diritto di agire su più fronti per garantire la CP_2
tutela del proprio credito (giova ribadire, riconducibile a titoli formalmente distinti, facente capo a diversi soggetti e a rapporti giuridici differenti).
E' infondato anche il secondo motivo di appello, afferente la questione preliminare avente ad oggetto la dedotta non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, rispetto a tutti i soggetti che avevano sottoscritto l'atto di accollo e il contestuale preliminare di compravendita.
Nella fattispecie sono, infatti, parti della terza convenzione dell'atto denominato “contratti preliminari di vendita”, dell'11.07.2013, “per il diritto di nuda proprietà per l'altro un Parte_1
mezzo indiviso per gli immobili infra descritti alle lettere a), b) e d) e per il diritto di piena proprietà per l'immobile infra descritto alla lettera c), per il diritto di usufrutto in ragione di un Parte_5 mezzo indiviso per gli immobili infra descritti alle lettere a), b) e d)” e la Controparte_2
Tenuto conto dell'avvenuta riunione dei procedimenti di opposizione a d.i., quello iscritto al n.
1015/2015 R.G., proposto dagli odierni appellanti, e quello incardinato da Parte_3
portante nrg 643/2015, non può affermarsi che il contraddittorio in primo grado non sia stato integro, atteso che tutti i soggetti parti della terza convenzione hanno partecipato ad esso, fatta eccezione per , il quale, peraltro, essendo mero usufruttuario rispetto al bene oggetto Parte_5
della terza convenzione, non può è litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. E', infatti, pacifica in giurisprudenza l'assoluta autonomia del diritto dell'usufruttuario rispetto al diritto del nudo proprietario. Sul punto, si veda Cass. 3659/1968: “Nella fase di impugnazione il concetto di causa inscindibile va riferito all'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che ad esso può farsi ricorso quando il rapporto sostanziale dedotto in giudizio sia unico e comune a più persone, così da non potersi atteggiare se non in maniera identica nei confronti di tutte (litisconsorzio necessario di diritto sostanziale), ovvero quando il giudice abbia ordinato l'intervento in causa del terzo (litisconsorzio di diritto processuale). Tali ipotesi non ricorrono nei confronti dell'usufruttuario nel caso in cui il nudo proprietario sia stato convenuto in giudizio per l'adempimento del contratto preliminare di vendita, data l'assoluta autonomia del diritto dell'uno rispetto al diritto dell'altro”.
Si rileva, inoltre, che , parte opponente/ appellante, non risulta essere parte stipulante Parte_2
della terza convenzione.
11 Sono, invece, fondati il terzo ed il quarto motivo di appello, i quali sono strettamente connessi e quindi possono essere congiuntamente esaminati.
Con il terzo e con il quarto motivo di appello, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di primo grado avrebbe errato nel non considerare l'esistenza di un'articolata operazione negoziale, posta in essere mediante la stipula simultanea di diversi accordi tra loro collegati e da tali atti emergerebbe chiaramente un assetto di interessi tale da evidenziare come il programmato trasferimento del bene non avesse una causa di scambio ma sarebbe stato piuttosto volto a garantire alla società appellata una forma di garanzia reale in violazione del divieto di patto commissorio.
Gli appellanti hanno sostenuto che la simultanea stipula dell'atto di accollo e del preliminare di compravendita immobiliare, nonché dell'atto di proroga della scadenza del debito e del contestuale atto di proroga del termine per la stipula dei definitivi (entrambi con identico termine) costituiscono una palese elusione del divieto di patto commissorio, trattandosi di negozi tutti intrinsecamente e strumentalmente collegati tra loro, aventi quale unico scopo quello di far conseguire alla CP_2
una garanzia per il caso di inadempimento del debito da parte della
[...] Parte_3
Il giudice di prime cure, a tale riguardo, ha affermato (cfr. pagine 6-7 della motivazione) che
“La coeva stipulazione del preliminare di vendita rispetto al predetto accollo dei debiti della
[...]
può solo lasciare presumere che la promessa di vendita stipulata dagli odierni opponenti Pt_3
sia stata priva della finalità di scambio e che abbia avuto piuttosto l'intento di offrire una garanzia ulteriore (di natura immobiliare) rispetto ai debiti assunti dagli accollanti, ponendosi così in violazione rispetto al divieto del patto commissorio (…). Tuttavia, non può ritenersi anche, che, in assenza del citato preliminare, gli opponenti non avrebbero comunque convenuto l'accollo dei debiti di . Trattasi, infatti, di un collegamento negoziale privo di un rapporto di Parte_3
stretta reciprocità, nel senso che solo il preliminare risulta funzionalmente collegato all'accollo, avendo spiegato una funzione di garanzia rispetto al debito assunto dagli accollanti, mentre non risulta anche vero il contrario. Può infatti ben ritenersi che anche senza il preliminare gli odierni opponenti e la avrebbero convenuto l'accollo in questione. Pertanto un'eventuale nullità Parte_3 del preliminare per violazione dell'art. 2744 c.c. non produrrebbe alcun effetto sulla validità dell'accollo”.
La Corte osserva che, dall'esame della documentazione in atti (cfr. documenti 3 e 4 allegati nel fascicolo degli opponenti in prime cure) e dal contegno extraprocessuale delle parti, appare provato che il contratto preliminare di compravendita immobiliare di cui alla terza convenzione dell'atto denominato “contratti preliminari di compravendita”, sottoscritto in data 11.07.2013, ed i negozi ad esso collegati, in primo luogo la separata scrittura privata contenente l'atto di accollo,
12 concluso dai con la in pari data, sono funzionali alla conclusione di una Pt_1 CP_2
complessiva operazione giuridico-economica che viola l'art. 2744 c.c..
Va comunque chiarito che nullità per violazione dell'art. 2744 c.c. non può essere dichiarata, in questa sede, per le altre convenzioni del preliminare in data 11.7.2013 (la prima, la seconda e la quarta) in quanto non partecipa al presente giudizio la promittente acquirente
[...]
che pure è stata parte di quelle convenzioni (non della terza). Controparte_4
E' comunque sintomatico che le quattro convenzioni aventi ad oggetto i preliminari di compravendita risultino contenute in una unica scrittura tutte con firme autenticate dallo stesso notaio e che a esse, complessivamente, hanno partecipato, i , la , la Pt_1 Parte_3
oltre alla e che l'atto di accollo, redatto in pari data Controparte_2 Controparte_4
11.7.2013 su separata scrittura privata, abbia visto ugualmente la partecipazione dei , Pt_1
della , della e della Parte_3 Controparte_2 Controparte_4
La contestualità degli atti non può non assumere valore sintomatico di una unitaria finalità economica e giuridica degli atti.
Con particolare riferimento all'atto di accollo volto a vincolare i due nei confronti della Pt_1
(cfr. doc. 4 scrittura privata datata 11.7.2013) non risultano comprovate le ragioni CP_2 sottese alla “liberalità indiretta”, per come indicate alla pag. 3 dell'atto stesso, quale motivo per il quale e si sarebbero determinati ad accollarsi il debito di Parte_2 Parte_1 Parte_3
[...]
E', di contro, sintomatica la condotta di il quale, in pari data 11.07.2013, ha Parte_1 sottoscritto l'atto di accollo avente ad oggetto il debito della insieme a e Parte_3 Parte_2 ha anche partecipato, quale nudo proprietario, insieme a (quest'ultimo nella qualità Parte_5 di usufruttuario), all'ulteriore negozio giuridico concluso lo stesso 11.07.2013 con la CP_2
nei confronti della quale si obbligava a vendere la sua proprietà, così assumendo un ruolo
[...]
centrale e indispensabile nella vicenda negoziale, complessivamente diretta ad aggirare il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.
Il complessivo comportamento delle parti, per come esso si è esteriorizzato in occasione degli atti conclusi in pari data 11.7.2013, non può spiegarsi altrimenti, sul piano logico, se non in ragione di un complessivo collegamento tra il contratto preliminare di compravendita (terza convenzione, art. 5, vincolante per e ), l'interesse della debitrice Parte_1 CP_2 principale e l'atto di accollo sottoscritto dai due con scrittura privata Parte_3 Pt_1
in pari data.
E' stata raggiunta la prova adeguata della nullità dell'atto negoziale per contrarietà all'art. 2744
c.c., che sancisce il divieto del patto commissorio.
13 Il preliminare di compravendita, nella specie, assume una funzione pratica concreta di garanzia, con patologia che si estende anche ai negozi collegati (atto di accollo), per cui la nullità di uno dei contratti collegati si estende agli altri, in presenza di un collegamento funzionale, come nella fattispecie, ove è evidente che i contratti sono stati diretti a definire unitariamente un determinato assetto dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Il programma negoziale in questione appare cronologicamente e funzionalmente costituito da negozi stipulati fra le parti con il preciso intento di eludere il divieto sancito dall'art. 2744 c.c., al fine di consentire alla di conseguire una garanzia reale per il caso di inadempimento del Controparte_2 credito vantato nei confronti della debitrice , nonché a seguito dell'accollo dei sigg. Parte_3 [...]
e , sui beni degli stessi. Pt_1 Parte_2
Appare chiara, nella specie, la finalità della di garantire il proprio credito Controparte_2
attraverso la complessiva operazione negoziale in questione.
Invero, attraverso l'ampliamento soggettivo dei soggetti obbligati (atto di accollo) e l'atto stipulato contestualmente (preliminare, terza convenzione), la ha costituito un illecito Controparte_2
sistema convenzionale di garanzie alternativo a quello tipico-legale. Negozi tutti collegati funzionalmente, giacché aventi per causa in concreto, ovvero come ragione giustificatrice dell'affare quella di garantire mediante il trasferimento dei beni l'adempimento dell'obbligazione.
La combinazione di più negozi giuridici isolatamente leciti, ma volti unitamente a realizzare una finalità illecita, comporta la comminatoria di integrale nullità dell'intera manovra negoziale. Infatti, la nullità del patto commissorio deriva dall'esigenza di tutelare il debitore, quale contraente economicamente più debole, per impedire che possa subire pressioni dal creditore che lo inducano a garantire il proprio adempimento mediante la cessione di un bene di valore superiore al debito contratto.
La sanzione per la violazione del divieto in questione non può che essere rivolta all'intero blocco negoziale, preordinato nel suo complesso allo scopo di eludere l'art. 2744 c.c.
Il divieto del patto commissorio, posto dall'art. 2744 c.c., va interpretato non secondo un criterio formalistico e strettamente letterale, ma secondo un criterio ermeneutico e funzionale, finalizzato ad una più efficace tutela del debitore e ad assicurare la par condicio creditorum, in tal modo contrastando l'attuazione di strumenti di garanzia diversi da quelli legali, il patto commissorio - con la conseguente sanzione di nullità - è ravvisabile anche rispetto a più negozi tra loro collegati, qualora scaturisca un assetto di interessi complessivo tale da far ritenere che il meccanismo negoziale attraverso il quale deve compiersi il trasferimento di un bene del creditore sia effettivamente collegato, piuttosto che alla funzione di scambio, ad uno scopo di garanzia, a prescindere dalla natura meramente obbligatoria, o traslativa, o reale del contratto, ovvero dal momento temporale in cui
14 l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, nonché dagli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e, persino, dalla identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti, sempre che tra le diverse pattuizioni sia ravvisabile un rapporto di interdipendenza e le stesse risultino funzionalmente preordinate allo scopo finale di garanzia. Il suddetto divieto opera anche nell'ipotesi di patto occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di venditori a garanzia del debito altrui.
Il divieto di patto commissorio, sancito dagli articoli 2744 e 1273 c.c., si applica non solo ai negozi giuridici che costituiscono direttamente una garanzia reale, ma anche a quelli che, pur conservando una causa autonoma, sono funzionalmente collegati e finalizzati a realizzare un assetto negoziale unitario volto ad aggirare la predetta norma imperativa. Pertanto, la vendita di un bene immobile, accompagnata dalla contestuale concessione di un mutuo da parte dell'acquirente al venditore, è nulla per violazione del divieto di patto commissorio qualora emerga che il trasferimento della proprietà non sia stato voluto per una causa di scambio, ma per costituire una posizione di garanzia provvisoria a favore del mutuante, destinata a divenire definitiva solo in caso di mancata restituzione della somma mutuata entro il termine stabilito. In tali ipotesi, il negozio di vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato, costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa e, pertanto, esprime una causa illecita che ne determina la nullità ai sensi dell'articolo 1344 c.c. L'accertamento della sussistenza di tale collegamento negoziale e della finalità di garanzia perseguita dalle parti rientra nell'ambito del giudizio di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici o giuridici (cfr. Cass. Civ. n. 15112 del 2019).
L'intento elusivo del divieto legale del patto commissorio è configurabile allorché sussista, tra le diverse pattuizioni, un nesso di interdipendenza tale da far emergere la loro funzionale preordinazione allo scopo finale di garanzia piuttosto che a quello di scambio, sicché il giudice non deve limitarsi a verificare il solo tenore letterale delle clausole inserite nel contratto, o nei contratti, posti in essere dalle parti, ma è tenuto ad accertare la funzione economica sottesa alla fattispecie negoziale posta in essere, restando a tal fine irrilevanti sia la natura obbligatoria o reale del contratto, o dei contratti, sia il momento temporale in cui l'effetto traslativo sia destinato a verificarsi, sia, infine, quali siano gli strumenti negoziali destinati alla sua attuazione e perfino l'identità dei soggetti che abbiano stipulato i negozi collegati, complessi o misti. (Nella specie, i giudici di merito, in violazione del suddetto principio, avevano invece escluso la ricorrenza, in concreto, del patto illecito di garanzia in quanto il contratto di compravendita esaminato era stato concluso da parti diverse dal creditore e solo parzialmente coincidenti con il debitore, oltre ad essere privo di clausole che consentissero la retrocessione del bene compravenduto ai proprietari e di riferimenti all'evento condizionante il
15 ritrasferimento, ossia il pagamento dei debiti del venditore, e ai tempi nei quali il pagamento sarebbe potuto avvenire) (cfr. Cass civ. n. 27362 del 2021).
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. deve essere interpretato in maniera funzionale, sicché in forza della sua previsione risulta colpito da nullità non solo il patto ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito (cfr. Cass. Civ. n. 13210 del 2024).
Non è dubbio, quindi, che il divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c. si estenda a qualunque negozio attraverso il quale le parti abbiano inteso realizzare il fine vietato dal legislatore ed operi quindi, anche nell'ipotesi di patto commissorio occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, i quali assumono la figura di debitori a garanzia del debito altrui (cfr. Cass.
Civ. n. 5426 del 2010).
I suindicati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità bene si applicano anche al caso concreto e da ciò consegue che i negozi sottoscritti dai con la in data Pt_1 CP_2
13.7.2013 sono complessivamente nulli, in applicazione dell'art. 1344 c.c., perché la causa concreta dei detti negozi è stata diretta ad eludere la norma imperativa dell'art. 2744 c.c. (divieto del patto commissorio).
Nel caso in esame, l'atto di accollo, data la sua contestualità sostanziale, temporale e negoziale, con la terza convenzione contenente la promessa di vendita alla non ha come Controparte_2 causa negoziale quella tipica di “assunzione di un debito altrui”, ma quella diversa di costituzione di una garanzia reale (sui beni degli accollanti) diversa da quelle tipiche previste e consentite dall'ordinamento. Il precipuo scopo di garanzia è l'unico ad emergere dalla operazione negoziale realizzata, la quale è stata ideata e realizzata solo con lo scopo di offrire al creditore CP_2
in caso di inadempimento, una economicamente rilevante garanzia reale del proprio credito.
[...]
L'atto di accollo posto alla base del ricorso monitorio, dunque, va dichiarato nullo in quanto elemento essenziale e costitutivo del patto commissorio.
L'accoglimento del terzo e del quarto motivo comporta che la sentenza di primo grado deve essere riformata, con accoglimento dell'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio
2015, in favore di oggi e revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_2 Controparte_1
25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio 2015, in favore di CP_2
[...]
16 Va dichiarata la nullità dell'atto accollo dell'11.07.2013 e del preliminare di compravendita
(limitatamente alla terza convenzione per le ragioni suesposte in quanto al presente giudizio non partecipano la e la ) di cui alla scrittura privata autenticata Controparte_4 Parte_3 dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013, in quanto essi sono negozi giuridici collegati e diretti ad eludere il divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.).
Le spese del giudizio di appello devono seguire ex art. 91 c.p.c. la finale soccombenza della e sono liquidate come segue, tenuto conto del valore dichiarato della Controparte_2 controversia (€ 59.918,95), facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. 55/2014 nel testo vigente “ratione temporis”: 1) quanto al giudizio di primo grado euro 407,50 per esborsi ed
€ 7.052,00 per compensi (fase studio: € 1.276,00; fase introduttiva: € 814,00; fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00; fase decisoria: € 2.127,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) quanto al giudizio di appello euro 804,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi (fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisoria € 2.552,00), oltre
15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Non sussistono, in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, i presupposti processuali di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 448/2020, pubblicata in data 24 novembre 2020, appellata da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
1) accoglie l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1 Parte_2
25/2015, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 19 gennaio 2015, in favore di CP_2
oggi e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 25/2015, emesso dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Caltanissetta, in data 19 gennaio 2015, in favore di Controparte_2
2) dichiara la nullità dell'atto accollo dell'11.07.2013, del preliminare di compravendita (terza convenzione) di cui alla scrittura privata autenticata dell'11.07.2013, nonché dei relativi atti di proroga del 27.12.2013;
3) condanna l'appellata GI al pagamento delle spese processuali del CP_1 Controparte_2
doppio grado di giudizio, liquidate in favore di e , come segue: 1) quanto Parte_2 Parte_1
al giudizio di primo grado euro 407,50 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi (fase studio: €
1.276,00; fase introduttiva: € 814,00; fase istruttoria/trattazione: € 2.835,00; fase decisoria: €
2.127,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) quanto al giudizio di
17 appello euro 804,00 per esborsi ed euro 4.997,00 per compensi (fase studio: € 1.489,00; fase introduttiva: € 956,00; fase decisoria € 2.552,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali,
IVA e CPA.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Emanuele De Gregorio
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