Accoglimento
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/07/2025, n. 6224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6224 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06224/2025REG.PROV.COLL.
N. 05733/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5733 del 2023, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Passarelli, Mauro Sferrazza e Vincenzo Stumpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Starbus di GI ST & C. S.n.c., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 677/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l’annullamento di, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- provvedimento della sede INPS di C/Mare di Stabia n. 510190075081 del 24/01/2022 di rigetto della domanda di C.I.G. Ordinaria con n. protocollo INPS.5101.18/08/2021. 0293357;
- provvedimento della sede INPS di C/Mare di Stabia n. 510190075082 del 24/01/2022 di rigetto della domanda di C.I.G. Ordinaria con n. protocollo INPS.5101.04/11/2021.0371627;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- provvedimento della sede INPS di C/Mare di Stabia n. 510190075081 del 24/01/2022, di reiezione della domanda di C.I.G. Ordinaria con n. protocollo INPS.5101.18/08/2021. 0293357;
- provvedimento della sede INPS di C/Mare di Stabia n. 510190075082 del 24/01/2022 di reiezione della domanda di C.I.G. Ordinaria con n. protocollo INPS.5101.04/11/2021.0371627.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società Starbus s.n.c. opera nel settore del trasporto turistico, e, dopo aver fruito sino al 30 giugno 2021 della Cassa integrazione guadagni ordinaria (qui di seguito, C.I.G. ordinaria) con causale Covid, perdurando la crisi del settore turistico, ha avanzato richiesta di C.I.G. ordinaria per il periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021 e una ulteriore richiesta di C.I.G. ordinaria per il periodo dal 20 ottobre 2021 (data di inizio effettivo) al 2 gennaio 2022.
Tali istanze sono state respinte dall’INPS con due provvedimenti coevi in data 24 gennaio 2022, per tardivo espletamento della procedura di consultazione sindacale ex art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Nello specifico, le articolazioni territoriali delle associazioni ritenute dall’Istituto comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono state informate solo in data 4 agosto 2021 dalla società Starbus dell’affermata necessità di sospendere l’attività lavorativa dei propri dipendenti a decorrere dal 5 luglio 2021.
2. – Insorta innanzi al TAR per la Campania, la Società ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti di diniego impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto, in sostanza: l’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non disporrebbe alcuna comminatoria di improcedibilità delle istanze di C.I.G. ordinaria, per la ipotesi in cui alla procedura di consultazione sindacale si provveda in data coeva o posteriore a quella di inizio effettivo dell’evento per cui è chiesta la prestazione; né sarebbe richiesta una modalità specifica per la comunicazione di attivazione della procedura di consultazione, per cui importante è il raggiungimento del c.d. "effetto utile", rappresentato dalla effettiva e dimostrabile acquisizione, in capo alla sigla sindacale, degli elementi informativi suscettibili di consentirne la partecipazione alla procedura di consultazione; effetto utile che, nel caso in questione, sarebbe stato raggiunto perché alla consultazione sindacale ha preso parte la sigla sindacale presente in azienda con una propria R.S.A., libere le altre sigle sindacali di non prendervi parte; il supplemento istruttorio con riferimento alla prima domanda sarebbe stato attivato dall’INPS tardivamente, mentre con riferimento alla seconda domanda l’INPS non avrebbe attivato neppure il soccorso istruttorio.
3. – Il TAR per la Campania ha accolto il ricorso in parte qua con riferimento solo alla domanda di C.I.G.O. per il periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021. Il primo giudice ha ritenuto, infatti, di confermare i propri precedenti arresti (cfr. TAR Campania, sentenze nn. 6916 e 6917 del 2021) secondo cui gli obblighi informativi previsti dall’art. 14 del d.lgs. n.148 del 2015 non debbano necessariamente precedere l’istanza di integrazione o, rectius , che la disposizione non sia assistita da previsioni sanzionatorie in caso di inosservanza dell’obbligo di informativa preventiva rispetto all’evento, cosicché sarebbe possibile regolarizzare la violazione attraverso una informazione successiva. Benché il primo comma dell’articolo 14 del d.lgs. n.148 del 2015 prescriva che la consultazione debba essere preventiva, il TAR ha ritenuto, invero, che la previsione in caso di inosservanza della preventiva comunicazione della inammissibilità della domanda costituisca una sanzione non prevista, ma anche non proporzionata dato che la norma prevede una consultazione sindacale, però non subordina l’accesso al beneficio all’assenso delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e non può, quindi, escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento. Nel caso in esame, quanto all’istanza di C.I.G.O. per il periodo dal 5 luglio al 3 ottobre 2021, il primo giudice ha considerato raggiunto lo scopo della norma in quanto la prescritta informativa alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative c’è comunque stata, anche se successivamente all’inizio dell’evento, come da evidenze documentali in atti; è stato quindi loro consentito di esprimere il proprio avviso e non risulta che esse abbiano manifestato contrarietà o riserve sull’iniziativa per il periodo in questione e, inoltre, la R.S.A. (oltre la NA che però non è sindacato comparativamente più rappresentativo dei lavoratori del trasporto) ha concordato sull’iniziativa per il periodo indicato, come da verbale del 4 agosto 2021 depositato in atti.
4. – L’INPS ha appellato la sentenza affidando il gravame ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 e dell’art. 64 c.p.a oltre al difetto motivazionale della pronuncia gravata. Secondo la tesi dell’appellante, il dato di fatto incontroverso della comunicazione alle R.S.A. ed alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale successiva all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa escluderebbe ex se ed in radice la possibilità di considerare la procedura sindacale affetta da una mera irregolarità, a pena di sterilizzare altrimenti la chiara portata precettiva della norma e lo scopo di permettere alle OO.SS. di chiedere un informato confronto con il datore di lavoro prima che sia disposta la sospensione dell’attività lavorativa.
5. – In sede di scambio di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., la difesa dell’Istituto appellante ha dato conto di alcune recenti pronunce di questa Sezione di segno contrario - la n. 2952 del 7 aprile 2025 e la n. 3056 del 9 aprile 2025 – confutandone le argomentazioni.
La Società appellata non si è costituita nel giudizio di appello.
6. – La causa è stata discussa all’udienza del 22 maggio 2025 ed è stata successivamente incamerata per la decisione.
7. – L’appello è fondato per le ragioni che si espongono dappresso.
8. – La disamina deve prendere le mosse dal dato testuale del paradigma normativo di riferimento – l’art. 14 d.lgs. n. 148/2015, rubricato “ Informazione e consultazione sindacale ” – giusta il quale “ Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. […] 6. All’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo ”.
8.1. – L’esegesi testuale e teleologicamente orientata del dato normativo depone a favore della tesi dell’obbligatorietà della comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali delle cause di sospensione o riduzione dell’attività produttiva:
a. Sul piano testuale, la littera legis del comma 1 (“ comunicare preventivamente ”) si giustappone al segmento logico-procedurale successivo – l’esame congiunto di cui al comma 2 – e si salda, infine, con la previsione del comma 6, a tenore del quale il richiedente deve dare conto dell’avvenuto espletamento degli incombenti informativi e concertativi “ all’atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale ” in guisa da configurare la previa informazione e la consultazione sindacale quale presupposto indefettibile per la procedibilità dell’istanza.
b. Sul versante teleologico, la giurisprudenza di questa Sezione ha avuto modo di precisare che la ratio legis della disposizione è quella di coinvolgere tutte le sigle sindacali territoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di evitare che situazioni di crisi possano andare in danno dei lavoratori (in termini, ord. Cons. Stato, Sez. III, 1° settembre 2023, n. 3705) e di favorire il raggiungimento di un accordo preventivo sull'integrazione salariale, ma anche di rendere trasparente il percorso che segue alla crisi dell'impresa ( cfr . Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2024, n. 9174 e 9176).
8.2. – Non può, dunque, condividersi la ratio decidendi del primo giudice, giusta la quale “ la consultazione ha d’altro lato essenzialmente la funzione di assicurare la piena trasparenza della procedura e delle strategie aziendali; non può quindi escludersi che lo scopo della norma possa dirsi raggiunto anche nel caso in cui la consultazione avvenga dopo la verificazione dell’evento ”.
A ben vedere, la ratio legis della disposizione in commento è composita e travalica lo scopo di assicurare la mera trasparenza della procedura giacché l’informazione preventiva è finalizzata a propiziare un esame congiunto delle cause scatenanti la situazione di necessitata sospensione o riduzione dell’attività produttiva ventilando, altresì, la possibilità di individuare misure concertate che elidano o attenuino gli impatti pregiudizievoli sui livelli produttivi. Ne riviene che posticipare tale segmento procedurale a valle della sospensione/riduzione dell’attività produttiva vanificherebbe in larga parte tale ratio relegando tale incombente ad una mera funzione informativa. Tale soluzione esegetica è confortata dalla più risalente giurisprudenza della Sezione ( cfr . Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741, Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2023, n. 2902) e confermata da pronunce più recenti di altre sezioni (così la Seconda Sezione, con la pronuncia n. 3389/2023, che, richiamando due ulteriori precedenti - la sentenza n. 8174/2019 e la n. 8759/2019 -, ha affermato che “ per la procedura di comunicazione preventiva della crisi d’impresa alle organizzazioni sindacali non sia prevista alcuna modalità formale di espletamento. Lo scopo della norma, che giustifica un’interpretazione letterale, è garantire l’informazione dei lavoratori e favorire contatti con le loro rappresentanze sindacali utili a trovare un accordo tra i lavoratori e l'impresa in situazione di crisi temporanea, per soddisfare e contemperare l'interesse dell'impresa privata a proseguire l'attività e quello dei lavoratori dipendenti di non trovarsi senza occupazione ”).
9. – Nondimeno, non può tralasciarsi che nella recente giurisprudenza della Sezione si sono registrate pronunce di segno dissonante di cui è ben consapevole la difesa dell’Istituto: si tratta delle pronunce n. 2952 del 7 aprile 2025 e la n. 3056 del 9 aprile 2025.
9.1. – La prima enuncia una ratio decidendi dichiaratamente condizionata dalle peculiarità fattuali della fattispecie dedotta ossia il fatto che prima dell’istanza ci sia stato comunque l’accordo con la R.S.A. di una organizzazione sindacale in guisa da ritenere soddisfatto nel caso di specie il requisito del carattere preventivo dell'avviso, secondo un criterio di proporzionalità e adeguatezza, propugnando la tesi evolutiva che “ Le due comunicazioni (quella, preventiva, ritenuta insufficiente; e quella, successiva, che la completa) afferiscono ad un unico segmento di attività che nel caso di specie si è originato secondo la scansione temporale (peraltro relazionale) stabilita dalla norma ” (Cons. Stato, sez. III, 9 aprile 2025, n. 3056).
Come ben si evince dalla ricostruzione, tale ratio decidendi non può trovare applicazione nel caso di specie, giacché l’informazione è avvenuta pacificamente dopo l’avvio della sospensione dell’attività produttiva.
9.2. – La seconda (Cons. Stato, sez. III, 7 aprile 2025, n. 2952), pur dando atto della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Sez. I, 2 novembre 2022, n. 1741) che ha ritenuto necessaria la comunicazione preventiva alle OO.SS., tuttavia, ha rilevato che il caso all’esame presentava la peculiarità che la comunicazione fosse concomitante alla richiesta presentata dall’impresa.
9.3. – Le peculiarità fattuali delle due fattispecie – non ricorrenti nel caso qui in esame - consentono, pertanto, al Collegio di riaffermare l’orientamento generale seguito dalla Sezione nel senso dell’indefettibile carattere preventivo dell’informazione sindacale senza entrare in contrasto con tali pronunce di segno dissonante.
10. – Tutto ciò considerato, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
11. – Le oscillazioni giurisprudenziali rilevate in subiecta materia giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO