Articolo 22 della Legge 6 giugno 1975, n. 197
Articolo 21Articolo 23
Versione
29 giugno 1975
Art. 22.
L' articolo 16 della legge 17 agosto 1974, n. 396 , e' sostituito dal seguente:
"Al sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo:
"L'inquadramento decorre dal 1 gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1 luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sara' assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 ".
Entrata in vigore il 29 giugno 1975