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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1205/2012 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 07/01/2025
E' presente l'avv. Alessandro Bonifacio il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata e conclude come da verbale del 12.04.2017 le cui richieste devono intendersi qui riportate e trascritte. Il giudice alle ore 12,15, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice monocratico e in persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. De Caro Rosaria e con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli (Sa) alla via Isca di Mare n. 33;
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bonifacio Alessandro e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (Sa), alla via Filippo Patella n. 29;
OPPOSTA
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2012, con Parte_1 cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 18.159,96 oltre interessi e spese del procedimento per il pagamento di merce che il creditore assumeva aver fornito, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, la . Controparte_1
Il disconosceva tutta la documentazione ex adverso esibita e, in particolare, le Parte_1 sottoscrizioni dei documenti di trasporto, sostenendo di aver sempre pagato la merce fornita - previo controllo e dopo alcuni mesi dalla consegna - fino a quando la Controparte_1 non aveva iniziato a fornire bibite mal conservate, prossime alla scadenza o, addirittura, scadute e che i pagamenti erano avvenuti generalmente in contanti e, qualche volta, tramite assegni.
Rappresentava, ancora, l'opponente che, dopo aver fatto le opportune contestazioni al fornitore, aveva omesso, per tale ragione, il pagamento delle fatture ricevute nei mesi di agosto 2008 e luglio- agosto 2010, venendo rassicurato dall'opposta in ordine alla non emissione della relativa fatturazione e all'annullamento delle fatture già emesse, ricevendo anche una proposta di sconti sugli ordinativi futuri, che ciononostante nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, la società opposta aveva continuato a consegnare prodotti scaduti o prossimi alla scadenza e che ciò aveva comportato un danno all'immagine dell'esercizio commerciale e che in ogni caso aveva cessato l'attività successivamente al mese di novembre 2010.
Alla luce di quanto rappresentato, dunque, il chiedeva la revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 177/2012, spiegando al contempo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della società opposta al risarcimento del danno d'immagine subito dalla S.a.s. AN
IU & Co. e, per essa, dal sig. da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e Parte_1 prudenzialmente quantificato in €5.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che contestava tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dalla controparte. In particolare, la società opposta evidenziava la non veridicità di quanto affermato dall'opponente sia in ordine alla consegna di prodotti in cattivo stato di conservazione, scaduti o prossimi alla scadenza, sia in ordine all'avvenuto pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle stesse da parte dell'opponente, proponeva, se ritenuto necessario – anche mediante nomina di c.t.u. – istanza di verificazione.
Rappresentava, poi, che l'opponente non aveva mai effettuato contestazioni al momento della consegna della merce, o comunque entro otto giorni dalla scoperta dei vizi lamentati, sicché
2 eccepiva la decadenza del diritto di garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione dello stesso essendo decorso ben più di un anno dal momento della consegna della merce a quello della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, della spiegata opposizione. Sottolineava, ancora, che lo scioglimento della società non veniva portato a conoscenza del fornitore e che la cancellazione della stessa dal registro delle imprese avveniva soltanto nel mese di febbraio 2011, evidenziando altresì che, in ogni caso, i rapporti commerciali tra le parti si protraevano anche successivamente alla data di cessazione dell'attività indicata dall'opponente (novembre 2010), sicché eventuali ulteriori pagamenti non potevano ascriversi alle somme di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, ma ad altri ordini effettuati. In definitiva, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, il rigetto della spiegata opposizione con domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 gennaio 2025.
Preliminarmente occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso;
ne consegue che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass. Sez. Un.
13533/2001).
Ebbene, nella fattispecie concreta, l'opposta – attrice in senso sostanziale – ha compiutamente
3 provato il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Il credito risultante dalla documentazione prodotta nella fase monitoria trovava conferma nel corso dell'istruttoria espletata mediante l'audizione di tre testimoni. In particolare i testi Testimone_1
e , dipendenti con mansione di autista della Testimone_2 Controparte_1 confermavano tutto quanto dedotto ed eccepito dalla società opposta ed il , CP_2 dipendente con qualifica di magazziniere della parimenti confermava Controparte_1 tutte le circostanze inerenti la fase antecedente al momento dell'effettiva consegna, ovverosia la corretta conservazione e preparazione della merce da consegnare.
Va poi osservato che la fornitura della merce, in sé, non è stata neppure oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Quest'ultimo, invero, pur dichiarando di non riconoscere le sottoscrizioni apposte alle fatture allegate al ricorso monitorio, ha confermato i rapporti commerciali intrattenuti con la stessa nel corso degli anni e l'avvenuta consegna della merce, limitandosi ad eccepire la sussistenza di vizi tali da rendere i prodotti consegnati invendibili e giustificare l'omesso pagamento delle relative fatture, con conseguente irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni.
Giova in proposito rammentare che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (cfr.
Cass. nn. 18125/2013, 13695/2007 e 8963/1998). Inoltre, eccepita dal venditore la tardività della denuncia dei vizi rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente anche la prova della tempestività di tale denuncia (cfr. ex multis Cass. nn. 12130/2008, 13695/2007 e 1031/2000).
Nella fattispecie concreta, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Dall'espletata istruttoria, invero, non sono emersi elementi tali da consentire a questo Giudice di ritenere provata la tempestività della contestazione del vizio poi dedotto in sede di opposizione.
Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di doglianze in merito da parte dell'odierno opponente né è stato prodotto alcuno scritto a sostegno di quanto affermato nell'atto di opposizione;
ciò porta a ritenere che l'opponente sia decaduto dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.
Destituita di fondamento, per mancanza di qualsivoglia prova, si presenta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni all'immagine derivanti dalla fornitura dei prodotti asseritamente viziati.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con
4 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna necessità di procedere alla verificazione delle sottoscrizioni pure richiesta da parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione proposta nell'interesse di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
[...] così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 177/2012;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Vallo della Lucania, 7/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 07/01/2025
E' presente l'avv. Alessandro Bonifacio il quale si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed a ogni richiesta, deduzione ed eccezione in uno con la produzione depositata e conclude come da verbale del 12.04.2017 le cui richieste devono intendersi qui riportate e trascritte. Il giudice alle ore 12,15, dato atto che nessuno è presente, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice monocratico e in persona della dott.ssa
Elvira Bellantoni, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1205 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. De Caro Rosaria e con la stessa elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli (Sa) alla via Isca di Mare n. 33;
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Bonifacio Alessandro e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agropoli (Sa), alla via Filippo Patella n. 29;
OPPOSTA
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 7/1/2025.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2012, con Parte_1 cui gli era stato ingiunto il pagamento di € 18.159,96 oltre interessi e spese del procedimento per il pagamento di merce che il creditore assumeva aver fornito, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, la . Controparte_1
Il disconosceva tutta la documentazione ex adverso esibita e, in particolare, le Parte_1 sottoscrizioni dei documenti di trasporto, sostenendo di aver sempre pagato la merce fornita - previo controllo e dopo alcuni mesi dalla consegna - fino a quando la Controparte_1 non aveva iniziato a fornire bibite mal conservate, prossime alla scadenza o, addirittura, scadute e che i pagamenti erano avvenuti generalmente in contanti e, qualche volta, tramite assegni.
Rappresentava, ancora, l'opponente che, dopo aver fatto le opportune contestazioni al fornitore, aveva omesso, per tale ragione, il pagamento delle fatture ricevute nei mesi di agosto 2008 e luglio- agosto 2010, venendo rassicurato dall'opposta in ordine alla non emissione della relativa fatturazione e all'annullamento delle fatture già emesse, ricevendo anche una proposta di sconti sugli ordinativi futuri, che ciononostante nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010, la società opposta aveva continuato a consegnare prodotti scaduti o prossimi alla scadenza e che ciò aveva comportato un danno all'immagine dell'esercizio commerciale e che in ogni caso aveva cessato l'attività successivamente al mese di novembre 2010.
Alla luce di quanto rappresentato, dunque, il chiedeva la revoca del decreto Parte_2 ingiuntivo n. 177/2012, spiegando al contempo domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna della società opposta al risarcimento del danno d'immagine subito dalla S.a.s. AN
IU & Co. e, per essa, dal sig. da liquidarsi ai sensi dell'art. 1226 c.c. e Parte_1 prudenzialmente quantificato in €5.000,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che contestava tutto quanto dedotto ed Controparte_1 eccepito dalla controparte. In particolare, la società opposta evidenziava la non veridicità di quanto affermato dall'opponente sia in ordine alla consegna di prodotti in cattivo stato di conservazione, scaduti o prossimi alla scadenza, sia in ordine all'avvenuto pagamento delle fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e, visto il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alle stesse da parte dell'opponente, proponeva, se ritenuto necessario – anche mediante nomina di c.t.u. – istanza di verificazione.
Rappresentava, poi, che l'opponente non aveva mai effettuato contestazioni al momento della consegna della merce, o comunque entro otto giorni dalla scoperta dei vizi lamentati, sicché
2 eccepiva la decadenza del diritto di garanzia per vizi ai sensi dell'art. 1495 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione dello stesso essendo decorso ben più di un anno dal momento della consegna della merce a quello della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e, conseguentemente, della spiegata opposizione. Sottolineava, ancora, che lo scioglimento della società non veniva portato a conoscenza del fornitore e che la cancellazione della stessa dal registro delle imprese avveniva soltanto nel mese di febbraio 2011, evidenziando altresì che, in ogni caso, i rapporti commerciali tra le parti si protraevano anche successivamente alla data di cessazione dell'attività indicata dall'opponente (novembre 2010), sicché eventuali ulteriori pagamenti non potevano ascriversi alle somme di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, ma ad altri ordini effettuati. In definitiva, l'opposta chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito, il rigetto della spiegata opposizione con domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ammessa ed espletata la prova orale richiesta da parte opposta nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7 gennaio 2025.
Preliminarmente occorre ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si caratterizza per essere uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire soltanto formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso;
ne consegue che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, tenendo conto delle difese svolte dalle parti. In particolare, in conformità di quanto statuito dalla Suprema Corte, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte - negoziale o legale - del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero l'eventuale fatto modificativo (cfr. ex multis Cass. Sez. Un.
13533/2001).
Ebbene, nella fattispecie concreta, l'opposta – attrice in senso sostanziale – ha compiutamente
3 provato il diritto di credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Il credito risultante dalla documentazione prodotta nella fase monitoria trovava conferma nel corso dell'istruttoria espletata mediante l'audizione di tre testimoni. In particolare i testi Testimone_1
e , dipendenti con mansione di autista della Testimone_2 Controparte_1 confermavano tutto quanto dedotto ed eccepito dalla società opposta ed il , CP_2 dipendente con qualifica di magazziniere della parimenti confermava Controparte_1 tutte le circostanze inerenti la fase antecedente al momento dell'effettiva consegna, ovverosia la corretta conservazione e preparazione della merce da consegnare.
Va poi osservato che la fornitura della merce, in sé, non è stata neppure oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Quest'ultimo, invero, pur dichiarando di non riconoscere le sottoscrizioni apposte alle fatture allegate al ricorso monitorio, ha confermato i rapporti commerciali intrattenuti con la stessa nel corso degli anni e l'avvenuta consegna della merce, limitandosi ad eccepire la sussistenza di vizi tali da rendere i prodotti consegnati invendibili e giustificare l'omesso pagamento delle relative fatture, con conseguente irrilevanza del disconoscimento delle sottoscrizioni.
Giova in proposito rammentare che, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza (cfr.
Cass. nn. 18125/2013, 13695/2007 e 8963/1998). Inoltre, eccepita dal venditore la tardività della denuncia dei vizi rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente anche la prova della tempestività di tale denuncia (cfr. ex multis Cass. nn. 12130/2008, 13695/2007 e 1031/2000).
Nella fattispecie concreta, l'opponente non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico.
Dall'espletata istruttoria, invero, non sono emersi elementi tali da consentire a questo Giudice di ritenere provata la tempestività della contestazione del vizio poi dedotto in sede di opposizione.
Nessuno dei testimoni escussi ha riferito di doglianze in merito da parte dell'odierno opponente né è stato prodotto alcuno scritto a sostegno di quanto affermato nell'atto di opposizione;
ciò porta a ritenere che l'opponente sia decaduto dalla garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.
Destituita di fondamento, per mancanza di qualsivoglia prova, si presenta, conseguentemente, la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento dei danni all'immagine derivanti dalla fornitura dei prodotti asseritamente viziati.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con
4 conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, senza alcuna necessità di procedere alla verificazione delle sottoscrizioni pure richiesta da parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine all'opposizione proposta nell'interesse di nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta,
[...] così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 177/2012;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in € 2.500,00 per competenze legali oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Vallo della Lucania, 7/1/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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