Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 802/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, VIA LUDOVICO ARIOSTO 28/V, presso lo studio dell'Avv. MANTO GIOVANNA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E nato a PALERMO (PA), in [...] Parte_2
01/11/1986, elettivamente domiciliato in VILLABATE (PA), VIA GIULIO
CESARE SNC, presso lo studio dell'Avv. NAPOLI VINCENZO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio celebrato a Palermo, il 30/04/2014 alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 17/2/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 9 maggio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso depositato e sottoscritto il 3/10/2024, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1). Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2). Assegnazione casa coniugale
L'immobile situato a Palermo nella via Empedocle n. 39, condotto in locazione dalla SI.re , rimane assegnato alla medesima, con tutti gli Pt_1 arredi e suppelletti allo stato ivi presenti, per continuare ad abitarvi con la propria figliola.
3). Affidamento esclusivo dei figli minori per eSIenze logistiche, scolastiche e di salute
Disporre l'affidamento esclusivo di figli minori e , con Per_1 Per_2 dimora prevalente presso il domicilio della madre, sito in Palermo nella via
Empedocle n. 39, la quale dovrà prendere tutte le decisioni che rivestono particolare importanza riguardo la prole, stante la notevole distanza chilometrica che divide la coppia (Palermo-Brasile) che rende difficoltosa qualsivoglia eSIenza dei figli, come ad esempio, una semplice iscrizione a scuola ect. Tenuto conto che la SI.ra nulla ostare a ritornare Pt_1 all'affidamento condiviso al momento del rientro con dimora stabile del SI. nel territorio italiano. Parte_2
4). Regime sul diritto di visita, periodo delle festività Natalizie e Pasquali, estive/nonché tempi e modalità di presenza dei figli con il padre.
Il SI. conviene con la SI ra , di non regolarizzare, oggi, il Parte_2 Pt_1 diritto di visita dei figli, stante l'impossibilità dello stesso di far rientro a
Palermo, data la distanza geografica e l'attuale situazione di domicilio stabile e lavorativo, in Brasile.
Conviene, indi, di voler regolarizzare le chiamate telefoniche e
2 videochiamate con cadenza settimanale, possibilmente, il martedi e giovedi, con orari flessibili, tenendo conto, anche, degli impegni di lavoro del medesimo e di quelli di salute, scolastiche dei figli e del menage familiare ed impegni personali della SI ra . Pt_1
Ne consegue che, per tale ragione, i procuratori delle parti non depositano il piano genitoriale dei figli per la ragione appena SInificata ut supra.
5). Contributo al mantenimento dei figli
Quanto al mantenimento, il SI provvederà a corrispondere a Parte_2 titolo di mantenimento per i soli figli, la somma complessiva di € 400,00, ossia
€ 200,00 cad uno figlio. Tale somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 5 di ogni mese, e sarà soggetta annualmente agli adeguamenti ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo al provvedimento di omologa.
L'importo sopra indicato dovrà essere canalizzato dal SInor sul Parte_2 conto della SInora su sua richiesta ed in tal caso la stessa si obbliga a Pt_1 communicare al medesimo le sue coordinate bancarie e/o postali.
Per quanto riguarda il regime dei cosiddetti AUU "Assegno Unico Universale sarà, per accordo intrapreso congiuntamente, percepito al 100%, nell'interesse dei figli dalla SIr , rinunciando il SI. già con la Pt_1 Parte_2 sottoscrizione del presente atto, alla relativa percezione della quota di propria spettanza.
6). Spese straordinarie per i figli
Il SInor provvederà, per una quota pari al 50% alle spese Parte_2 straordinarie per i figlioli che si dovessero rendere necessarie, per le quali si rimanda al CNF le cui linee guida del 04.07.2019 vengono sottoscritte dalle parti da formare tutt'uno con il presente ricorso.
7) Rimborso spese straordinarie
Le spese straordinarne da sostenere nell'interesse della prole se debitamente documentate e preventivamente concordate dai genitori, saranno dovute da questi ultimi contestualmente al momento in cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato, con fattura e ricevute e scontrini fiscali.
8) Rapporto con i nonni materni e paterni
I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i minore ed con i onni materni e paterni, quest'ultimi potranno, se Per_1 Per_3
3 vorranno, vedere i nipoti, un giorno alla settimana da concordare con la SI.ra
(ovviamente nel pomeriggio un paio d'ore, senza pernottamento) e nei Pt_1 fine settimana a week end alternati con la madre, dandone comunicazione alla stessa, almeno 48 ore prima.
9). Assenza di contribuzione delle parti
A tal proposito, le parti, concordemente, dichiarano di rinunciare a qualunque contribuzione di mantenimento l'uno verso l'altro, né mensile né uno tantum.
10). Rilascio del passaporto
I coniugi danno il loro reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e/o delle carte d'identità valide per l'espatrio, per uso turistico o di lavoro senza la presenza dei minori.
Per il rilascio del passaporto ai figli minor, le parti dovranno prestare il loro consenso dinanzi Autorità competente.
11). Situazione relativa all'autoveicolo.
Per quanto riguarda l'autovettura Fiat Panda 312 PXW P14F con numero di tanga Tg FL859CR di proprietà di del SI. riconosce l'odiemo Parte_2 possesso dell'autoveicolo nei confronti della SI.ra con l'eventuale Pt_1 passaggio di proprietă a carico della stessa;
12) Momento di decorrenza dei patti
I patti concordati decorrono dalla sottoscrizione del presente ricorso per separazione consensuale, e perderanno efficacia ex tunc in caso di mancata loro conferma o non omologazione”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Il giudizio deve proseguire, coma da separata ordinanza, per la trattazione della domanda congiunta di divorzio, proposta contestualmente dalle parti ex art. 473bis.49 e 51 c.p.c.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale in composizione collegiale, nel procedimento di separazione e divorzio iscritto al n. 802/2025:
- omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto del 3/10/2024 e riportate in parte motiva;
4 - dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese processuali;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 43 p. 1, dell'anno 2014).
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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