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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3008/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio C.F._1
degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.9.2023 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento CP_1
dell'origine professionale delle patologie a suo dire contratte a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa.
Già beneficiario di indennizzo in capitale per danno biologico nella
pagina 1 misura dell'8% per la patologia dell'ernia discale lombare, egli aveva presentato due distinte domande di malattia professionale: la prima in data 13.7.2022 per la patologia “lesioni alle spalle, la seconda in data
17.2.2023 per le patologie “lesioni alle mani, STC, angioneurosi”.
A tali domande erano stati allegati la certificazione medica ed i referti specialistici.
Il ricorrente aveva quindi richiesto il riconoscimento di un'ulteriore riduzione dell'integrità psico-fisica, da conglobarsi con il danno biologico già riconosciuto e liquidato dall' . CP_1
A fondamento del ricorso, l' ha esposto di aver prestato la Pt_1
propria attività lavorativa, dal 1978 al 2023, come carpentiere e ferraiolo edile, addetto alla realizzazione di strutture in cemento armato per la costruzione di civili abitazioni, presso diversi datori di lavoro.
Ha allegato di esser stato esposto, per circa tre/quattro ore al giorno,
alla movimentazione manuale dei ferri utilizzati per le armature del cemento armato, con un peso variabile dai 15 ai 30 kg ciascuno (gli stessi venivano movimentati manualmente per essere legati e posizionati all'interno della carpenteria, con sforzi ripetuti delle spalle e delle mani).
Ha allegato di utilizzare, per la legatura ed il posizionamento dei ferri,
le tronchesine, il martello, il piegaferro, e varie tipologie di seghe per il taglio a misura delle casseforme e dei ferri.
Ha allegato, inoltre, di aver utilizzato strumenti e macchine vibranti che trasmettevano vibrazioni al sistema mano-braccio quali, a seconda delle esigenze aziendali, la c.d. ballerina, il vibratore per il cemento, la mola smeriglio, il martello demolitore ed il trapano a percussione per l'esecuzione delle tracce murarie.
Ha allegato di essersi anche occupato, per tre ore al giorno, della realizzazione delle fondazioni, della legatura e del montaggio dei ferri e del getto del cemento, che doveva essere compattato con l'uso di vibratori per l'eliminazione delle bolle d'aria nel calcestruzzo;
tale attività comportava movimenti ripetuti delle mani e degli arti superiori.
pagina 2 Ha quindi affermato che, nell'esercizio di tali lavorazioni, aveva contratto un'angioneurosi, lesioni agli arti superiori ed una STC di origine professionale, meglio descritte nella documentazione medica prodotta.
Le domande amministrative non erano state accolte dall' , così CP_1
come i successivi ricorsi amministrativi in opposizione.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda, contestando lo svolgimento delle attività lavorative indicate nel ricorso ed il nesso causale fra queste e le patologie lamentate.
In particolar modo, l' ha sottolineato come difettasse sia la CP_1
prova delle mansioni concretamente esercitate dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa, sia della pretesa esposizione al rischio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
4.1. Deve ritenersi che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo sia stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale.
In particolare, i testimoni e colleghi di lavoro Tes_1 Tes_2 Tes_3
del ricorrente, hanno confermato lo svolgimento, da parte sua, delle mansioni per come dedotte in ricorso.
4.2. Al fine di verificare la sussistenza delle malattie denunciate in ricorso e la derivanza causale di queste dall'attività lavorativa di cui si è
dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, e dopo aver eseguito un'attenta diagnosi differenziale, ha riscontrato quanto segue: è affetto da Parte_1
sindrome della cuffia dei rotatori con rottura e ricostruzione chirurgica
de tendine del sovraspinato e della cuffia, angioneurosi, artrosi alle
mani, sindrome del tunnel carpale bilaterale operato.
Per quanto riguarda la Sindrome del tunnel carpale bilaterale - si
pagina 3 deve rilevare che il paziente è stato sottoposto ad intervento chirurgico
per decompressione del tunnel carpale, nel 1990 a destra e nel 1992 a
sinistra. Dal punto di vista etiopatogenetico si può affermare che sia
particolari attività manuali ripetitive, quali l'uso di smerigliatrice in
quanto addetto al taglio del ferro, possono aver agito nel determinismo
dell'affezione. Sebbene non esistano al momento prove scientifiche a
riguardo, sembra che la ripetizione di certi movimenti con le mani e con
il polso determini dei microtraumi a livello del tunnel carpale, che
sfociano poi in uno restringimento e in una sofferenza di ciò che vi
transita attraverso.
Considerato, che dal punto di vista funzionale si è rilevato che non
presenta significativo deficit di forza nella prensione di entrambe le
mani, che non si rilevano segni di ipotrofia muscolare a carico
dell'eminenza tenar ed ipotenar, si ritiene congrua una valutazione di
quattro punti percentuali applicando il codice 163.
In merito all'angioneurosi - si deve rilevare che gli esami
fotopletismografici effettuati, evidenziano una situazione clinica
compatibile con la diagnosi di angioneurosi. Questa malattia o
sindrome, in cui la manifestazione più vistosa è rappresentata da un
disturbo vasomotorio (vasodilatazione o vasocostrizione), al quale
possono associarsi disturbi sensitivi, secretori e trofici. Tutti questi
sintomi sono generalmente da attribuirsi a un'alterata regolazione del
sistema nervoso vegetativo, anche se, verosimilmente, la genesi è più
complessa.
Considerata la sintomatologia accusata e la limitazione funzionale
rilevata negli arti superiori, chi scrive ritiene che appaia corretto
stimare il deficit funzionale complessivo in cinque punti percentuali
applicando il codice n. 18.
In merito alla affezione determinate le lesioni articolari del complesso
spalla-mano, con particolare riferimento alla sindrome della cuffia dei
rotatori, si specifica che la cuffia dei rotatori, composta dai muscoli
pagina 4 sopraspinato, infraspinato, piccolo rotondo e sottoscapolare insieme a
tricipiti e bicipiti, aiuta a stabilizzare la testa dell'omero nella cavità
glenoidea della scapola durante molti movimenti del braccio al di sopra
della testa, cosiddetti “overhead” (p. es., nel lancio, nel nuoto, nel
sollevamento pesi, negli sport in cui si utilizza una racchetta). La
patologia della cuffia dei rotatori comprende le tendinopatie e le rotture
parziali o complete. La borsite subacromiale può derivare da una
tendinite. I sintomi sono dolore a livello della spalla e, in caso di gravi
lacerazioni, debolezza.
Considerata l'attività lavorativa svolta, così come nel dettaglio specificata nell'anamnesi lavorativa e le prove testimoniali, chi scrive
ritiene che le alterazioni rilevate strumentalmente siano sicuramente
compatibili con le sollecitazioni avute dal ricorrente nel corso della sua
attività. Si può quindi affermare che nel caso in esame sussiste un nesso
causale tra l'attività lavorativa svolta e la patologia interessante la
spalla. Infatti, sia gli arti superiori, sia le articolazioni scapolo-omerali,
sono in genere fortemente sollecitati dai movimenti effettuati per
effettuare l'attività lavorativa svolta dall'assicurato.
In merito alla valutazione del danno lo scrivente, per quanto concerne
la sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, considerati gli
accertamenti strumentali effettuati, le consulenze specialistiche e la
obiettività rilevata ritiene congrua, considerata la bilateralità
dell'affezione, una valutazione di 15 (quindici) punti percentuali
applicando i codici 223 e 227.
Per quanto concerne, infine, l'affezione rizoartrosi, lo scrivente,
considerata l'età dell'assicurato, ritiene che, nel caso in esame, la
patologia degenerativa che interessa le articolazioni delle mani, considerate l'attività manuale svolta per un lungo periodo, la
significativa alterazione rilevata radiograficamente, nonostante possa sussistere una meiopragia individuale, l'attività lavorativa svolta rivesta
un ruolo almeno concausale nel determinismo della lesione
pagina 5 diagnosticata.
Considerato che dal punto di vista funzionale si è rilevato che non
presenta significativi deficit di forza nella prensione di entrambe le mani
che non si rilevano segni di ipotrofia muscolare si ritiene congrua una
valutazione di quattro punti percentuali applicando il codice 267 (per
analogia).
Per quanto sopra esposto questo CTU ritiene che la valutazione
globale del danno, inerente alle affezioni denunciate possa essere
congruamente stimata in 26 (ventisei) punti percentuali.
Tale danno biologico, relativo a malattie professionali, sommato a
quello inerente al precedente riconoscimento (già indennizzato in
capitale del 8% per “ernia discale lombare”), deve essere valutato con
33 (trentatré) punti percentuali.
La decorrenza è da identificare al momento della presentazione
dell'istanza”.
Chiariti gli aspetti controversi sollevati da parte ricorrente, in merito alla richiesta di rivalutazione del danno da angioneurosi, il perito officiato dal Tribunale ha concluso nel senso che la patologia denunciata comporta una “valutazione di danno biologico permanente fino a 5 punti
percentuali, in considerazione della esigua sintomatologia sofferta dal
ricorrente. Una valutazione di 12 punti, come richiede la parte attrice,
risulta eccessiva per una sintomatologia così lieve”.
Le argomentate conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
Conglobato con le preesistenze dell'8%, il danno complessivo è stato valutato dal c.t.u. nella misura del 33% (pag. 22 della relazione da ultimo citata).
In ragione di quanto fin qui esposto, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del 33% a far data dalla seconda domanda amministrativa del 17.2.2023.
pagina 6 Il ricorrente ha inoltre diritto al pagamento del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, maturato e calcolato con decorrenza di legge come segue:
a) dalla domanda amministrativa del 13.7.2022 e fino al 17.2.2023,
sulla sorte capitale di un indennizzo commisurato ad un danno biologico del 15%;
b) dalla domanda amministrativa del 17.2.2023, sulla sorte capitale di un indennizzo commisurato ad un danno biologico del 33%.
L' deve perciò essere condannato all'erogazione CP_1
dell'indennizzo in favore del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati come per legge, con le decorrenze sopra indicate.
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00).
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese CP_1
di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire l'indennizzo rapportato ad un danno biologico complessivo del
33%, a far data dalla domanda amministrativa del 17.2.2023;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1
pagina 7 favore del ricorrente, siccome rapportato ad un danno biologico accertato nella misura complessiva del 33%, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge come segue: a) dalla domanda amministrativa del 13.7.2022 e fino al
17.2.2023, sulla sorte capitale di un indennizzo commisurato ad un danno biologico del 15%; b) dalla domanda amministrativa del 17.2.2023, sulla sorte capitale di un indennizzo commisurato ad un danno biologico del
33%;
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida CP_1
in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 6.593,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 8