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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati: dott.ssa Marcella Celesti Presidente dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere dott.ssa Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1084/2022 R.G., promossa da
(p.iva ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore unico sig.ra (cod. Parte_2
fisc. ), (cod. fisc. C.F._1 Parte_3
) e (cod.fisc. C.F._2 Parte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Andreta, C.F._3
Appellanti
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del presidente legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dall' Avv. Ivano
Marcedone,
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.574/2022, pubblicata il 24.5.2022, il Tribunale del lavoro di Siracusa rigettava i ricorsi separatamente proposti dalla società
in persona di (Nrg.2900/2018), Parte_1 Parte_2 Pt_4 (Nrg. 2918/2018) e (Nrg.2917/2018),
[...] Parte_3
successivamente riuniti, finalizzati all'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016009823/DDL del 06.04.2018, in forza del quale l disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato tra la società CP_1
e e aveva Parte_4 Parte_3 Parte_2
provveduto all'iscrizione degli stessi alla gestione commercianti diffidandoli al pagamento della relativa contribuzione.
In particolare, riteneva il decidente che dall'accertamento ispettivo erano emersi plurimi elementi concordanti e idonei a far ritenere provati i presupposti dell'obbligazione contributiva, tali da escludere in radice l'esistenza della subordinazione e da giustificare l'iscrizione di Pt_4
, e alla gestione commercianti.
[...] Parte_3 Parte_2
Rilevava come le dichiarazioni rese in sede ispettiva fossero convergenti nel riconoscere che l'intera attività aziendale era affidata ai soci Pt_4
, e i quali si dividevano i
[...] Parte_3 Parte_2
compiti gestori nell'ambito della società ( si occupava Parte_4
prevalentemente delle operazioni di vendita al banco, della consegna delle merci e della gestione del magazzino;
serviva al banco Parte_3
all'interno del magazzino, faceva gli scontrini della merce venduta, faceva la chiusura della cassa e compilava il registro dei corrispettivi;
[...]
dal 14.5.2013, si dedicava alle attività di apertura e chiusura del Pt_2
magazzino, ai rapporti con i clienti e con i fornitori, alla gestione del magazzino e dei conti correnti bancari).
Il Tribunale escludeva il vincolo di subordinazione con riferimento alla ricorrente invocando il principio enunciato dalla Parte_2
Corte di Cassazione: “la qualifica di amministratore unico di una società non è compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso
l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione” (Cass.
13009/2003). Quanto a e riteneva che Parte_4 Parte_3
il disconoscimento scaturisse dall'impossibilità di ravvisare nei rapporti intrattenuti dai soci con la elementi idonei a supportare il Parte_1
requisito dell'etero-direzione, ossia l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società,
l'esistenza di vincolo gerarchico, l'imposizione di un orario di lavoro prestabilito.
Con ricorso del 19.11.2022, proponeva appello parte soccombente;
resisteva al gravame l . CP_1
La causa è stata posta in decisione in data 2 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti censurano la sentenza per aver il tribunale negato la qualità di lavoratori subordinati ai soci e Parte_4 Parte_3
Rilevano al riguardo che, a differenza di Parte_2 Pt_4
e non rivestono la qualità di amministratori,
[...] Parte_3
ragione per cui il giudice di prime cure ha errato nell'escludere il vincolo della subordinazione in virtù dello stesso principio applicato all'amministratrice della società. Osservano che la qualità di socio di società di capitali non è di per sé incompatibile con la posizione di lavoratore dipendente del socio stesso purché sia ravvisabile in concreto tra società e socio un effettivo vincolo di subordinazione nonché la sussistenza di determinate condizioni, ricorrenti nella fattispecie, come, ad esempio, non fare parte dell'organo amministrativo o, in caso contrario, non avere il potere di interferire nelle decisioni e non essere socio di maggioranza.
2. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui, operando un'inversione dell'onere della prova, fanno gravare sul lavoratore il compito di dimostrare la subordinazione. Sostengono invece che spetti all' dimostrare i fatti costitutivi del credito preteso, CP_1
rispetto ai quali il verbale ispettivo non ha di per sé sufficiente efficacia probatoria.
Rilevano che la semplice produzione in atti del verbale ispettivo, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova solo di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona, mentre le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono, invece, essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo, in mancanza della predetta conferma, il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, in concorso con altri elementi.
Gli appellanti lamentano che nella valutazione dei fatti, il giudice ha trascurato le prove da loro prodotte (lettere di richiamo disciplinare) e i documenti richiesti dallo stesso (LUL, UNILAV e contratti di CP_1
lavoro), che rappresentano elementi fondanti del rapporto di lavoro subordinato.
3. Con il terzo motivo, lamentano l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva.
Dall'esame di queste ultime non emergerebbero, infatti, elementi tali da far presumere che i due soci, formalmente inquadrati come dipendenti, potessero sottrarsi ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro ovvero il loro inserimento nell'organizzazione aziendale.
Aggiungono che nei verbali non vi è nessuna affermazione da parte di e di aver svolto attività gestorie, e anzi Parte_4 Parte_3
al contrario le dichiarazioni raccolte dagli ispettori sono inadeguate a qualificare l'attività dei soci come gestoria, posto che dagli UNILAV prodotti in giudizio risulta che i soci e Parte_4 Parte_3 erano stati entrambi assunti, in periodi diversi e solo temporaneamente coincidenti, con contratto di lavoro part-time per 18 ore settimanali come addetti alle vendite all'ingrosso, e inquadrati nel V livello del CCNL per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi. Dai soli verbali prodotti dall emergono anzi circostanze di fatto tali da CP_1
prefigurare, piuttosto che una partecipazione all'attività di gestione dell'azienda, il programmatico valersi da parte del titolare, ai fini dell'organizzazione dell'attività stessa, dell'apporto della prestazione lavorativa, nonché la corresponsione di un compenso a cadenze fisse, anch'essa maggiormente compatibile con la logica del corrispettivo della prestazione piuttosto che con la partecipazione sociale.
Gli appellanti poi censurano la sentenza laddove il tribunale ha ricondotto la prestazione lavorativa resa da nell'ambito Parte_3
dell'impresa familiare. Sostengono che i criteri relativi all'impresa familiare e alla gestione familiare ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali trovano principale applicazione nei rapporti instaurati nell'ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa (ad esempio, studi professionali), e non possono trovare applicazione pacifica nel caso delle società di capitali. Inoltre, il primo giudice ha erroneamente equiparato situazioni del tutto diverse, nulla dicendo su non Parte_4
convivente con la madre e la sorella, il cui rapporto di lavoro dipendente è stato disconosciuto pur non presentando le stesse caratteristiche del rapporto di lavoro di Parte_3
Sostengono gli appellanti che dai verbali ispettivi è emerso che i soci rispettavano un ben definito orario lavorativo, predeterminato dalla natura di esercizio aperto al pubblico del punto vendita;
è altresì emersa la sussistenza di un vincolo gerarchico dato dalla ridotta percentuale di quote sociali possedute dai soci e dalla presenza di un organo amministrativo “altro” rispetto ai soci (sul quale essi non avevano potere nemmeno congiuntamente), nonché l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro, derivante dalla stessa natura delle mansioni operative che dovevano essere eseguite nell'ambito dell'indirizzo aziendale di vendita delle merci e infine l'assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro che, qualora danneggiato dall'inadempienza dei dipendenti, non avrebbe esitato a sanzionarli o a sostituirli.
4. I motivi di appello, esaminati congiuntamente non sono meritevoli di accoglimento.
In materia di accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra una società di capitali e il socio lavoratore, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio generale, pur richiamato dagli appellanti, secondo il quale “ … la qualità di socio di una società di capitali (nella specie una società a responsabilità limitata) non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro con la società stessa purchè colui che intenda fare valere il rapporto di lavoro subordinato ne provi in modo certo l'elemento tipico qualificante e, cioè, il requisito della subordinazione, il quale deve essere inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, caratterizzato dalla emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo della esecuzione delle prestazioni lavorative.” (Cassazione civile sez. lav., 19/01/2021, n.813, ex multis).
In buona sostanza, ai fini della individuazione di un rapporto di subordinazione del socio della s.r.l. non è sufficiente che questi non partecipi al capitale sociale con una percentuale che gli consente di esercitare il potere di direzione e controllo e che il suo voto nelle delibere assembleari non risulti determinante per le relative decisioni, ma è necessario che il socio sia soggetto al potere gerarchico del datore di lavoro, ovvero di un organo superiore rappresentativo della società. Dall'esame degli atti di causa non emerge che i soci Parte_3
e , siano stati soggetti a tale potere, quanto piuttosto che questi si Pt_4
siano divisi concordemente le attività costituenti l'oggetto sociale dell'impresa, occupandosi ciascuno autonomamente della commercializzazione, della preparazione di preventivi, della vendita, dell'attività di fatturazione, della spedizione delle merci. Non risulta infatti che gli stessi abbiano espletato le rispettive mansioni seguendo le direttive di un superiore gerarchico, né che abbiano dato conto dell'osservanza di un orario di lavoro, tra l'altro nemmeno specificamente indicato;
nessuna allegazione viene fatta in ordine all'assenza per permessi, malattie o alla fruizione di ferie.
Preme evidenziare al riguardo che entrambi gli appellanti hanno dichiarato di non ricordare i periodi di assunzione e la retribuzione percepita, privando così l'asserito rapporto di lavoro delle caratteristiche della subordinazione sotto il profilo dell'onerosità della prestazione e del rispetto delle modalità temporali della stessa. Invero, appare effettivamente inverosimile che un lavoratore dipendente non ricordi, neppure sommariamente, l'importo della retribuzione percepita e le modalità di tempo e di luogo di esecuzione della prestazione.
4.1 Quanto all'onere della prova, va escluso che la sentenza impugnata abbia violato il principio di cui all'art. 2697 c.c., ipotesi che si configura solo nel caso in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni. Il Tribunale, infatti, non ha gravato i ricorrenti dell'onere di provare la sussistenza della subordinazione, ma ha analizzato tutto il materiale probatorio acquisito al processo, traendo le conclusioni ritenute più opportune.
Il primo giudice ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di onere probatorio nella materia oggetto del presente giudizio, e in particolare del principio secondo cui “nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che CP_1
l' fondi su rapporto ispettivo”. Per tali ragioni, quando il verbale CP_1
ispettivo dei funzionari indica gli elementi da cui trae origine, è CP_1
attendibile fino a prova contraria, rimanendo comunque, liberamente valutabile dal giudice unitamente agli altri elementi probatori raccolti nel giudizio (v. Cass. 19982/2020).
Nella fattispecie il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese dai ricorrenti nell'immediatezza dell'accesso ispettivo, che appaiono convergenti sulle attività espletate dai soci e sui rapporti con la società, ritenendoli idonei ai fini della dimostrazione dell'insussistenza di vincoli di subordinazione, nonché implicitamente prevalenti sulla documentazione di contenuto contrario esistente in atti (Unilav, LUL, contratti di lavoro).
Del resto, va considerato che a fronte di un verbale ispettivo avente ad oggetto il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato dei soci, sul quale l ha fondato le sue pretese, gli appellanti non hanno fornito CP_1
alcun elemento contrario, essendosi anch'essi limitati a rinviare alle dichiarazioni rese dai soci agli ispettori, prospettandone una diversa lettura,
e alla documentazione rinvenuta in occasione dell'accesso ispettivo
(UNILAV, LUL, …), la cui provenienza dalla stessa parte datrice è inidonea a superare le circostanze emerse in sede ispettiva, che dimostrano l'assenza dei rapporti di lavoro subordinato disconosciuti dall . CP_1
La sentenza di primo grado di conseguenza va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo che segue, ex D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell appellato, CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.906,00 oltre spese forfettarie 15%.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio all'esito dell'udienza del 2.10.2025
Il Giudice Ausiliario rel. La Presidente dott.ssa Stefania Interdonato dott.ssa Marcella Celesti