Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6116/2023
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e
281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 25.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6116/20230 R.G. promossa da: ditta rappresentata e difesa, in virtù di procura in Controparte_1
calce al ricorso, dagli avv.ti EL SO e NO ON, tutti elettivamente domiciliati in Scafati (SA) alla Via P. Melchiade – C.le Ferrara n. 8;
RICORRENTE nei confronti di pagina 1 di 6
RESISTENTE CONTUMACE
E dott. , domiciliato in Napoli alla Via Cintia n. 48 alla via Vittorio CP_3
Emanuele n, 232, in proprio e n.q, di amministratore p.t. del Controparte_4
sito in Casalnuovo (NA) alla via Seneca n. 2;
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
avente ad oggetto: consegna documenti condominiali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. la ditta deduceva Controparte_1
di essere creditrice del sito in Terzigno (NA) alla via Controparte_2
Nazionale Passanti n. 12/16, in persona dell'amm.re p.t. dott. , in virtù di CP_3
decreto ingiuntivo n. 1034/2020 emesso dal Giudice di Pace di Nola, giudice dott.ssa
Maria Cuomo, in data 18/07/2020, pubblicato il 21/07/2020 e notificato il 30/10/2020, munito di formula esecutiva in data 14/01/2021, della somma di Euro 3.480,00, oltre interessi, nonché spese e compensi.
La ditta ricorrente deduceva che, a fronte della inadempienza del predetto CP_2
alla propria obbligazione di pagamento, perdurata anche a seguito della notifica di atto di precetto (per euro 5.218,03, oltre interessi dal 16/04/2020 fino al 20/04/2023 e le spese di registrazione dell'atto giudiziario se dovute), con pec del 19/10/2023, la invitava l'amministratore del Condominio alla CP_1 Controparte_1
comunicazione dell'elenco dei condomini morosi tenuti al pagamento delle somme dovute ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c. (ved. all. 4 del ricorso).
La pec inoltrata dalla ditta ricorrente restava priva di riscontro e la richiesta, pertanto, risultava inevasa.
pagina 2 di 6 Sulle base delle suesposte premesse, la ditta Controparte_1
instaurava il presente procedimento chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Ordinare ai sensi dell'art.63 disp.att. c.c. al dott. CP_3
domiciliato con studio professionale in Napoli(NA) – 80126 - alla Via Cintia n. 48, perché amministratore pro tempore del sito in Terzigno (NA) alla Controparte_2
Via Nazionale Passanti n. 12/26, ovvero al sito in Terzigno (NA) Controparte_2
alla Via Nazionale Passanti n. 12/26, in persona dell'amministratore e l.r.p.t., dott.
, di comunicare alla , nominativi e CP_3 Controparte_1
generalità dei condomini che non hanno versato la quota relativa all'importo dovuto e maturato sulla base del Decreto Ingiuntivo n. 1034/2020 (RG 4403/2020) emesso dal
Giudice di Pace di Nola e del successivo atto di precetto notificato in data 05/09/2022;
2) Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art 614 bis c.p.c. il dott. , CP_3
ovvero il sito in Terzigno (NA) alla Via Nazionale Passanti n. Controparte_2
12/26 in persona dell'amministratore e l.r.p.t., dott. , a versare alla CP_3 [...]
la somma di euro 100,00, o quella diversa ritenuta di giustizia, Controparte_1
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;
3) Condannare il dott. (Codice Fiscale: ), ovvero il CP_3 C.F._1
sito in Terzigno (NA) alla Via Nazionale Passanti n. 12/26 in Controparte_2
persona dell'amministratore e l.r.p.t., dott. al risarcimento del danno non CP_3
patrimoniale subito dalla quantificato in Euro 2.000,00 Controparte_1
ovvero, nella somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà equa.”; il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori, così come per legge.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il convenuto ed il suo amministratore, Controparte_2
dott. , restavano contumaci. CP_3
All'udienza del 25/02/2025, la ricorrente affermava, nelle relative note di partecipazione, che il è rimasto inerte ed ha insistito, pertanto, CP_2
pagina 3 di 6 nell'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso, con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
In punto di fatto, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge la sussistenza della dedotta posta creditoria a favore della stessa, in virtù del predetto decreto ingiuntivo n. 1034/2020 emesso dal Giudice di Pace di Nola, giudice dott.ssa
Maria Cuomo, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 4403/2020 (ved. all.2 del ricorso).
Emerge, inoltre, che a mezzo del proprio procuratore, la stessa inoltrava atto di precetto al citato Condominio e, successivamente, pec di richiesta all'amministratore, dott.
, dell'elenco completo delle generalità dei condomini morosi (cfr. all. 4). CP_3
In punto di diritto si osserva che, in base alla nuova formulazione dell'art. 63 disp. att c.p.c. così come modificato dalla legge n. 220/2012 l'amministratore del condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
Si tratta per l'amministratore di un dovere legale di salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale, in virtù del quale si delinea, in capo all'amministratore, un obbligo di cooperazione con il terzo creditore impostogli direttamente dalla legge e che esula dal contenuto del programma interno di mandato corrente tra lui ed i condomini.
Ebbene, come noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere pagina 4 di 6 della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(v., per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie, a fronte della prova fornita dalla ricorrente, in virtù della documentazione sopra richiamata, in ordine alla titolarità del credito vantato ed alla attivazione della richiesta nei confronti del citato , alcuna prova CP_2
dell'adempimento del corrispondente obbligo gravante sull'ente di gestione è stata fornita dalla parte resistente, rimasta contumace.
La domanda della ricorrente di condanna della controparte alla comunicazione dei nominativi dei condomini morosi deve, dunque, trovare accoglimento.
La domanda di condanna dei resistenti al risarcimento del danno non può invece trovare accoglimento, in quanto formulata in modo generico e sfornita del necessario supporto probatorio.
La ricorrente, infatti, si è limitata a richiedere la somma di € 2.000,00 (ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia) a titolo di risarcimento del danno, senza in alcun modo specificare il danno subito e non suscettibile di essere ristorato già in virtù della corresponsione degli interessi sull'importo dovuto e del riconoscimento delle spese di giudizio.
La suddetta domanda va, pertanto, rigettata.
Stante, infine, la natura infungibile degli obblighi di fare rimasti inadempiuti, deve essere accolta la richiesta di condanna del resistente ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di danaro per ogni ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, che, tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione, si stima equo determinare in euro 50,00 per ogni giorno di protratto ritardo. La somma sarà dovuta fino all'esecuzione del provvedimento e comunque (onde evitare che le
“astreintes”, per effetto del progressivo cumularsi nel corso del tempo, assumano un ammontare complessivo manifestamente iniquo) per non oltre 300 giorni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018,
pagina 5 di 6 con attribuzione in favore degli avv.ti EL SO e NO ON, dichiaratisi anticipatari.
PQM
a) in parziale accoglimento del ricorso, ordina al dott. amm.re p.t. CP_3
del sito in Terzigno (NA) alla via Nazionale Passanti n. 12/16, di Controparte_2
comunicare alla ricorrente l'elenco dei condomini morosi nel pagamento delle quote relative al credito portato, in favore della ricorrente, dal decreto ingiuntivo n. 1034/2020 emesso dal Giudice di Pace di Nola, giudice dott.ssa Maria Cuomo, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 4403/2020, con l'indicazione delle loro generalità e delle loro quote di debito sulla base delle rispettive quote millesimali, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
b) condanna il sito in Terzigno (NA) alla via Nazionale Passanti Controparte_2
n. 12/16, in persona dell'amm.re p.t., dott. , al pagamento, in favore della CP_3
ricorrente, della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui sopra, fino all'esecuzione del provvedimento e comunque per non oltre 300 giorni;
c) condanna il sito in Terzigno (NA) alla via Nazionale Passanti Controparte_2
n. 12/16, in persona dell'amm.re p.t., dott. , al pagamento, in favore della CP_3
ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.545,00, di cui euro 76,00 per spese ed euro 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori EL SO e NO
ON, dichiaratisi anticipatari.
Nola, 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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