Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1739 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé medesimo, elettivamente domiciliato in Brancaleone (RC), Via V.
Emanuele n. 2
Ricorrente
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Minniti, con il quale è elettivamente domiciliata in Siderno (RC), Via Spalato n. 60
Resistente
OGGETTO: quantificazione pensione di invalidità al lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1 7 / 0 5 / 2 0 2 2 , il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, essendo affetto da gravi patologie, ha presentato alla
[...]
domanda volta all'accertamento Controparte_1
del proprio stato di invalidità;
- che la Commissione Medica della lo ha riconosciuto: “invalido CP_1
con capacità all'esercizio della professione forense ridotta in modo continuativo a meno di un terzo con decorrenza dal 05-06-2009”;
- che tale esito si evince anche dalla sentenza n. 1326/2018 emessa dal
Tribunale di Locri, che riporta un presunto debito nei confronti dell'Ente previdenziale, successivamente annullato dalla Corte d'Appello di Reggio
Calabria-Sezione Lavoro con sentenza n. 90/2021;
- che, in seguito all'adesione alle c.d. procedure di rottamazione “bis” e
“ter”, ha saldato quanto dovuto alla Controparte_1
[...]
- che è stato iscritto alla dal 21/03/1985 e, ai sensi degli artt. 1 e 2 CP_1
del Regolamento generale (D.M. 28 settembre 1995), l'iscrizione ai soli fini assistenziali è eseguita d'ufficio appena sia pervenuta notizia dell'iscrizione in un albo forense;
- che, pertanto, il conteggio ai fini della pensione di invalidità decorre dalla data del 21/03/1985 e non dal 13/05/1988 come sostenuto dall'
[...]
; CP_2
- che, trattandosi di invalidità sul lavoro, la è tenuta a CP_1
corrispondere i ratei maturati e non riscossi sin dall'anno 2009;
- che, in data 14/05/2015, è stato vittima di un tentato omicidio per ragioni riconducibili all'esercizio della professione;
- che, malgrado le richieste avanzate, la è rimasta inerte;
CP_1
- che ha diritto ad ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta. 3
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il chiarissimo Tribunale adito: 1) Nominare CTU che quantifichi le somme spettanti all'avv. quale pensione di invalidità al lavoro a far Pt_1
data dal 05-06-2009 come contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di
Reggio Calabria, con accessori di legge;
per l'effetto condannare la
[...]
alla corresponsione all'avv. Controparte_1
della pensione di invalidità per come quantificata dal CTU a far Parte_1
data dal 05-06-2009; con accessori di legge, vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita la
[...]
, eccependo: Controparte_1
- che, dall'esame delle ricevute di pagamento allegate dal ricorrente, non
è possibile ricostruire i pagamenti effettuati;
- che il ricorso è inammissibile in quanto il disposto ex art. 445 bis c.p.c. non riguarda tutte le controversie in tema di invalidità pensionabile, bensì solo le controversie aventi ad oggetto le prestazioni erogate dall' CP_3
in materia di invalidità civile e invalidità pensionabile, ai sensi della L. n.
222/1984;
- che l'importo eventualmente spettante al ricorrente a titolo di trattamento previdenziale e sulla base della contribuzione versata ammonta a €
556,40 e non a € 1.200,00 mensili, con decorrenza dal 1/07/2009 (data dell'invio della domanda).
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 28/11/2022, questo giudicante ha disposto il mutamento del rito da rito ex art. 445 bis c.p.c. a rito ordinario, ex artt. 409 e ss. c.p.c., come richiamati dall'art. 442 c.p.c.
Istruita la causa e disposta C.T.U. contabile, all'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato 4
lettura.
*** Giova premettere che parte ricorrente agisce per la quantificazione delle somme spettanti all'avv. a titolo di pensione di invalidità al lavoro, con Pt_1
decorrenza dal 05-06-2009, secondo quanto riconosciuto dalla sentenza della
Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 90/2021.
Non è, dunque, oggetto di contestazione la spettanza della pensione al ricorrente, con decorrenza dal 5/06/2009.
Ed infatti, sebbene la abbia dedotto di aver proposto ricorso in CP_1
Cassazione avverso la sentenza n. 90/2021 (che, nel confermare il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione con decorrenza dal 5/06/2009, come sancita dalla sentenza del Tribunale di Locri n. 1326/2018, ha ritenuto che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorressero a formare l'anzianità contributiva nei limiti della contribuzione versata e ha accolto l'appello incidentale promosso dall'odierno ricorrente, stabilendo, in considerazione dell'adesione del professionista alla definizione agevolata di cui all'art. 1 del F.L. n. 148/2017, che non fosse dovuta alcuna altra quota fin al 2012, anno in cui la si è costituita in giudizio spiegando domanda CP_1
riconvenzionale) nulla ha provato o allegato in tal senso.
Nel merito, la contesta che l'importo eventualmente spettante al CP_1
ricorrente, sulla base della contribuzione versata, ammonterebbe, con decorrenza dall'1/07/2009 (data della domanda inviata dal professionista) ad €
556,40 e non ad € 1.200,00.
Nondimeno, la non ha confutato né contestato la mancata CP_1
corresponsione delle somme spettanti dal ricorrente.
Incontestata la spettanza della pensione in capo al ricorrente, con la decorrenza individuata dalla Corte di Appello, ai fini della quantificazione dell'importo spettante e non liquidato, fa piena prova la C.T.U. contabile redatta nel corso del presente giudizio, perché coerente con la documentazione in atti, fondata su un calcolo congruo e conforme a quanto stabilito dal 5
Regolamento per le prestazioni previdenziali” della
[...]
, il cui art. 10 comma 3 stabilisce che: “La Controparte_1
misura della quota di base della pensione è pari al 70% di quella risultante dall'applicazione dell'art. 4 e non può essere inferiore al 70% della pensione prevista dall'art. 5. 1° comma per l'anno della decorrenza”, fissato come base per l'anno 2008 in € 10.160,00. Tale importo, va rivalutato annualmente, in proporzione alla variazione media dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT secondo specifici criteri”.
All'esito di analitici e persuasivi calcoli, puntualmente illustrati nella relazione peritale, i C.T.U. ha concluso che l'importo spettante al ricorrente a titolo di pensione di invalidità al lavoro a far data dal 05/06/2009 a tutto l'anno 2024 ammonta ad € 127.133,35, tenendo conto, secondo quanto osservato anche dal Consulente della in sede di operazioni peritali, che CP_1
le pensioni vengono rivalutate a partire dal secondo anno successivo a quello della decorrenza…” ai sensi dell'art. 60 del Regolamento unico della previdenza forense e della circostanza che: “Relativamente agli indici di rivalutazione, si fa presente che la non ha rivalutato l'importo CP_1
di pensione, laddove l'indice sia risultato negativo”.
In merito, rispondendo in maniera coerente e persuasiva alle osservazioni trasmesse da parte ricorrente, il CTU ha rilevato che: “A tale proposito, il comma 5 dello stesso articolo, prevede che “All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra” e che, dunque, l'integrazione al trattamento minimo, non è un elemento definitivo, che spetta “tout court” a chi ha una pensione di 6
importo inferiore al trattamento minino, bensì spetta a seguito di specifica domanda (alla sussistenza dei requisiti che la previdenza dovrà CP_1
verificare), essendo, altresì, tale integrazione, periodicamente soggetta a
“verifica” con la possibilità che venga “revocata” al venir meno dei requisiti reddituali.
E, dunque, tale aspetto esula dall'oggetto del presente giudizio, che, come si evince dalle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo, è volto esclusivamente alla quantificazione di quanto riconosciuto all'esito della sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 90/2021.
Tale circostanza rende superflua l'acquisizione della documentazione da ultimo allegata da parte ricorrente che, tra l'altro, è in parte inconferente rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, osserva il giudicante che è infondata l'eccezione, formulata dalla parte ricorrente al termine dell'udienza di discussione, relativa all'assenza di una delega scritta da parte del procuratore costituito per la in CP_1
favore del delegato di udienza.
Infatti, premesso che non è prevista una forma ad substantiam per la delega, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l'eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito (Cass, Sez. 3, Sentenza n. 12597 del 16/10/2001;
Sez. 2, Sentenza n. 16216 del 16/06/2008).
Nella specie, la parte ricorrente solo al termine dell'udienza di discussione ha eccepito il difetto di una delega scritta chiedendo ex post la cancellazione delle richieste già formulate in udienza dal difensore delegato della . CP_1
Pertanto, il ricorso va accolto, con gli importi indicati dal C.T.U. 7
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, vanno compensate nella misura della metà, in considerazione del concreto dispiegarsi del giudizio e dell'iniziale introduzione con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ponendo la rimanente parte a carico della Controparte_1
[...]
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
Restano, inoltre, a cario della Controparte_1
le spese della C.T.U, espletata nel corso del giudizio, come
[...]
liquidate con separato e contestuale decreto in favore del Dott. Per_1
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1739 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
-Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. a Controparte_1
corrispondere al ricorrente l'importo di € 127.133,35, oltre interessi, come per legge, a titolo di pensione di invalidità;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà, ponendo la rimanente parte a carico della Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in € 2319,00,
[...]
oltre accessori, come per legge;
- Pone definitivamente a carico della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. , le spese della
[...]
C.T.U. espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del Dott. Persona_1
Locri, 03/04/2025
Il giudice 8
Dott.ssa Maria Fenucci