CASS
Sentenza 28 ottobre 2021
Sentenza 28 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/10/2021, n. 30601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30601 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 5650-2019 proposto da: COVISIAN S.P.A. quale incorporante della VISIANT NEXT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR n. 19 presso Lo STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
- ricorrente -
contro DI AU IA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE lI N. 209, presso lo studio 2021 235 Civile Sent. Sez. L Num. 30601 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 28/10/2021 dell'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 7247/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 1880/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLO .RENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza;
udito l'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato MARIA CRISTINA PANSARELLA. n. 5650/2019 R.G. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7247 depositata il 12/11/2018 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato - nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 - l'illegittimità del licenziamento intimato da Visiant Next s.p.a. a IA Di RO in data 24/5/2017 per omessi controlli e segnalazioni relativamente all'attività di concorrenza illecita avviata dai colleghi OL e RI e per concorso, con evidente colpa grave, all'avvio di detta attività , ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970. 2. La Corte, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ha ritenuto che la Di RO non aveva avuto alcuna conoscenza delle condotte di OL e di RI né, quindi, aveva potuto compiere l'omissione di riferirne ai suoi superiori;
non aveva avuto mai alcun motivo per dubitare della condotta dei suoi collaboratori, rappresentando, anzi il OL un riferimento importante per tutti i colleghi né era compito della Di RO controllare le assenze del personale (considerate le frequenti assenze dei colleghi OL e RI nei mesi di ottobre e novembre 2016), anche considerato la presenza solo parziale (tre giorni a settimana) nella sede di Napoli e lo svolgimento dell'attività in una stanza separata rispetto alla zona open space occupata dagli altri colleghi. Non essendo stata, dunque, provata la conoscenza dell'evento da parte della lavoratrice (e, di conseguenza, l'insorgenza di un obbligo di intervenire) e ritenuta, dunque, insussistente sia la condotta materiale - asseritamente omissiva - della lavoratrice sia la sua illiceità giuridica, la Corte territoriale ha applicato il comma 4 dell'art. 18, della legge n. 300 del 1970, anche e ulteriormente considerato che la fattispecie contrattuale di giusta causa (art. 48, lett. b), del CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni) richiede quale elemento costitutivo il "grave nocumento morale o materiale", insussistente nel caso di specie. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a un motivo di ricorso. Resiste la lavoratrice con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 300 del 1970 avendo, la Corte distrettuale, 1 0/1/u n. 5650/2019 R.G. effettuato un procedimento logico errato nella misura in cui ha ricollegato automaticamente la sanzione reintegratoria all'accertamento della illegittimità del licenziamento. Invero, una volta accertata l'illegittimità del licenziamento attraverso i tradizionali canoni interpretativi (ovvero se il fatto sia in astratto sussumibile nelle nozioni di giusta causa o giustificato motivo soggettivo) è necessario - ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria - svolgere un ulteriore e logicamente successiva operazione di verifica, ossia dimostrare che il fatto contestato (inteso quale fatto materiale caratterizzato da elementi di illiceità e antigiuridicità) non sussiste o che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa dal contratto collettivo applicabile in azienda. Ebbene, non v'è dubbio che alla luce delle risultanze istruttorie richiamate nella stessa sentenza impugnata, la Di RO ha tenuto una condotta negligente ed omissiva (avendo messo qualsivoglia attività di vigilanza e/o di controllo sull'operato dei suoi più stretti collaboratori, essendo questa la condotta addebitata): tale fatto, nella sua materialità è certamente sussistente e avrebbe, dunque, imposto - anche a voler ritenere non integrata una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo - l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 300. 2. Il motivo è inammissibile. In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella prima parte dell'intestazione del motivo di ricorso, la censura si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718). 2 4,9 n. 5650/2019 R.G. La sentenza in esame (pubblicata dopo 1'11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L'intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al "minimo costituzionale", ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)". Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto intende prospettare il ricorrente, ha accertato che la lavoratrice non ha assunto alcuna condotta omissiva e negligente, avendo l'istruttoria dimostrato che la Di RO non aveva avuto alcuna conoscenza delle condotte (di concorrenza sleale) dei collaboratori OL e RI né si erano mai presentati motivi per dubitare della condotta, sempre corretta, degli stessi (e non essendo conseguentemente insorto, alcun obbligo di avvisare i propri superiori e di intervenire per impedire l'evento). La Corte territoriale, a fronte dell'accertata assenza assoluta di una condotta inadempiente della lavoratrice, ha ritenuto insussistente la ricorrenza sia di una giusta causa che di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento (legale oltre che di fonte contrattuale) e, in coerenza con l'accertamento istruttorio acquisito, ha ritenuto integrato il requisito della "insussistenza del fatto" ai fini dell'individuazione dell'apparato sanzionatorio applicabile. La Corte si è, quindi, conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in base al quale il giudice di merito deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012 "modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo" (così Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017). 3 /5,0 n. 5650/2019 R.G. Nel caso in cui il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell'art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria ("insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili"), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, "da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale" (ancora Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017; cfr. tra le tante, Cass. nn. 12365 e 31839 del 2019; Cass. nn. 3076 e 17492 del 2020). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deli t ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dekricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott. Umberto Berrino
- ricorrente -
contro DI AU IA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE lI N. 209, presso lo studio 2021 235 Civile Sent. Sez. L Num. 30601 Anno 2021 Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: BOGHETICH ELENA Data pubblicazione: 28/10/2021 dell'avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 7247/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/12/2018 R.G.N. 1880/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLO .RENZO che ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza;
udito l'Avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO;
udito l'Avvocato MARIA CRISTINA PANSARELLA. n. 5650/2019 R.G. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7247 depositata il 12/11/2018 la Corte di appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato - nell'ambito della procedura di cui all'art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 - l'illegittimità del licenziamento intimato da Visiant Next s.p.a. a IA Di RO in data 24/5/2017 per omessi controlli e segnalazioni relativamente all'attività di concorrenza illecita avviata dai colleghi OL e RI e per concorso, con evidente colpa grave, all'avvio di detta attività , ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento di un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970. 2. La Corte, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, ha ritenuto che la Di RO non aveva avuto alcuna conoscenza delle condotte di OL e di RI né, quindi, aveva potuto compiere l'omissione di riferirne ai suoi superiori;
non aveva avuto mai alcun motivo per dubitare della condotta dei suoi collaboratori, rappresentando, anzi il OL un riferimento importante per tutti i colleghi né era compito della Di RO controllare le assenze del personale (considerate le frequenti assenze dei colleghi OL e RI nei mesi di ottobre e novembre 2016), anche considerato la presenza solo parziale (tre giorni a settimana) nella sede di Napoli e lo svolgimento dell'attività in una stanza separata rispetto alla zona open space occupata dagli altri colleghi. Non essendo stata, dunque, provata la conoscenza dell'evento da parte della lavoratrice (e, di conseguenza, l'insorgenza di un obbligo di intervenire) e ritenuta, dunque, insussistente sia la condotta materiale - asseritamente omissiva - della lavoratrice sia la sua illiceità giuridica, la Corte territoriale ha applicato il comma 4 dell'art. 18, della legge n. 300 del 1970, anche e ulteriormente considerato che la fattispecie contrattuale di giusta causa (art. 48, lett. b), del CCNL personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni) richiede quale elemento costitutivo il "grave nocumento morale o materiale", insussistente nel caso di specie. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a un motivo di ricorso. Resiste la lavoratrice con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, commi 4 e 5 della legge n. 300 del 1970 avendo, la Corte distrettuale, 1 0/1/u n. 5650/2019 R.G. effettuato un procedimento logico errato nella misura in cui ha ricollegato automaticamente la sanzione reintegratoria all'accertamento della illegittimità del licenziamento. Invero, una volta accertata l'illegittimità del licenziamento attraverso i tradizionali canoni interpretativi (ovvero se il fatto sia in astratto sussumibile nelle nozioni di giusta causa o giustificato motivo soggettivo) è necessario - ai fini dell'applicazione della tutela reintegratoria - svolgere un ulteriore e logicamente successiva operazione di verifica, ossia dimostrare che il fatto contestato (inteso quale fatto materiale caratterizzato da elementi di illiceità e antigiuridicità) non sussiste o che rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa dal contratto collettivo applicabile in azienda. Ebbene, non v'è dubbio che alla luce delle risultanze istruttorie richiamate nella stessa sentenza impugnata, la Di RO ha tenuto una condotta negligente ed omissiva (avendo messo qualsivoglia attività di vigilanza e/o di controllo sull'operato dei suoi più stretti collaboratori, essendo questa la condotta addebitata): tale fatto, nella sua materialità è certamente sussistente e avrebbe, dunque, imposto - anche a voler ritenere non integrata una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo - l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 300. 2. Il motivo è inammissibile. In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nella prima parte dell'intestazione del motivo di ricorso, la censura si risolve nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718). 2 4,9 n. 5650/2019 R.G. La sentenza in esame (pubblicata dopo 1'11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134). L'intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al "minimo costituzionale", ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta)". Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell'apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. La sentenza impugnata, contrariamente a quanto intende prospettare il ricorrente, ha accertato che la lavoratrice non ha assunto alcuna condotta omissiva e negligente, avendo l'istruttoria dimostrato che la Di RO non aveva avuto alcuna conoscenza delle condotte (di concorrenza sleale) dei collaboratori OL e RI né si erano mai presentati motivi per dubitare della condotta, sempre corretta, degli stessi (e non essendo conseguentemente insorto, alcun obbligo di avvisare i propri superiori e di intervenire per impedire l'evento). La Corte territoriale, a fronte dell'accertata assenza assoluta di una condotta inadempiente della lavoratrice, ha ritenuto insussistente la ricorrenza sia di una giusta causa che di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento (legale oltre che di fonte contrattuale) e, in coerenza con l'accertamento istruttorio acquisito, ha ritenuto integrato il requisito della "insussistenza del fatto" ai fini dell'individuazione dell'apparato sanzionatorio applicabile. La Corte si è, quindi, conformata all'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il Collegio intende ribadire, in base al quale il giudice di merito deve accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, secondo le previgenti nozioni fissate dalla legge, non avendo la riforma del 2012 "modificato le norme sui licenziamenti individuali, di cui alla legge n. 604 del 1966, laddove stabiliscono che il licenziamento del prestatore non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. o per giustificato motivo" (così Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017). 3 /5,0 n. 5650/2019 R.G. Nel caso in cui il giudice escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, deve svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno di una delle due condizioni previste dal comma 4 dell'art. 18 per accedere alla tutela reintegratoria ("insussistenza del fatto contestato" ovvero fatto rientrante "tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili"), dovendo, in assenza, applicare il regime dettato dal comma 5, "da ritenersi espressione della volontà del legislatore di attribuire alla cd. tutela indennitaria forte una valenza di carattere generale" (ancora Cass. SS.UU. n. 30985 del 2017; cfr. tra le tante, Cass. nn. 12365 e 31839 del 2019; Cass. nn. 3076 e 17492 del 2020). 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deli t ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dekricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021. Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott. Umberto Berrino