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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 28/10/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri -Presidente
Dott.ssa Enrica Drago -Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 389/2024 R.G. promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore rappresentata e difesa dall'Avv. BONINI PAOLO
1 appellante nei confronti di
e MANTO CONCETTA Controparte_1
elettivamente domiciliati presso il difensore rappresentati e difesi dagli Avv.ti TORNINCASA SALVATORE e PISANO
FA
appellati
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia la Corte d'appello adita, riformare per i Parte_1
motivi sopra esposti la sentenza n. 694 del Tribunale di La Spezia emessa in data
04.10.2023, depositata il 05.10.2023, non notificata, e per l'effetto in via preliminare concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico n.
536/2017 emesso dal Tribunale di La Spezia, per i motivi illustrati in narrativa in via principale - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte dei sigg.ri e di procedere ad esecuzione forzata per Controparte_1 Parte_2
mancata e/o omessa e/o inesistente notificazione del decreto ingiuntivo n. 536/2017, con conseguente declaratoria di inefficacia del medesimo decreto ai sensi dell'art. 644
c.p.c.;
In via subordinata si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico, in caso di accoglimento della richiesta di conversione sopra formulata,
l'acquisizione dei seguenti documenti.
1) Contratto di locazione relativo all'appartamento n. 223;
2) Contratto di locazione relativo all'appartamento n. 101;
2 3) Racc. A.R. del 12.12.2007 inviata dai coniugi all'Agenzia Viaggi CP_1
Carpediem Holiday Club e a con richiesta di prenotazione viaggio in USA Parte_1
in commutazione dei canoni di locazione da loro maturati negli anni 2006 e 2007;
4) Estratto conto n. 58 emesso in data 23/05/2006 da Carpediem Holiday Club Srl intestato a “Spett.le attestante l'avvenuto soggiorno di n. 4 persone Parte_3
in Puglia, dal 6 al 20 agosto 2005, presso il Villaggio Cala Corvino;
5) Atto di messa in mora trasmesso in data 11.02.2010 a mezzo raccomandata a
Carpediem Holiday Club Srl dall'Avv. Alfredo Laganà sottoscritto dai sigg.ri e Controparte_1 Parte_3
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati e Controparte_1 [...]
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d' Appello adita, respinta ogni contraria Pt_3
istanza, in via preliminare, dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza ex art. 348 bis e ter c.p.c.; sempre in via preliminare, dichiarare comunque l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e per violazione dell'art. 345 c.p.c.; in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello in quanto infondato per tutte le ragioni esposte nel presente atto, con conferma della sentenza impugnata, e condanna della delle spese di Giudizio. Vittoria di spese, Parte_1
competenze professionali, oltre spese Generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con atto di citazione regolarmente notificato, la società svolgeva opposizione avverso l'atto di precetto con cui Parte_1 [...]
e le avevano intimato il pagamento della complessiva CP_1 Parte_3
3 somma di Euro 23.325,29 di cui al decreto ingiuntivo n. 536/2017 emesso dall'intestato
Tribunale in data 18.5.2017 e reso esecutivo per mancata opposizione in data
24.1.2018.
L'opponente contestava il diritto di controparte di agire esecutivamente, eccependo in particolare di avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo solo a seguito di notifica intervenuta unitamente all'atto di precetto in data 8.4.2021, avendo riscontrato problemi nell'apertura del file allegato alla notifica a mezzo PEC eseguita in precedenza dal difensore dei ricorrenti in data 14.7.2017, in quanto in formato .p7m.
L'opponente deduceva quindi la pretesa inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, che sarebbe conseguentemente divenuto inefficace ai sensi dell'art. 644
c.p.c. e rilevava in ogni caso il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le somme oggetto di ricorso monitorio si riferivano a canoni di locazione per alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio (RM) e sulla base di accordi intervenuti tra le parti, i proprietari (coniugi ) avevano accettato di commutare il canone CP_1
annuo in credito equivalente da utilizzare presso un'agenzia di viaggi.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il GI dichiarava la contumacia dei convenuti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa era trattenuta in decisione.
In sede di comparsa conclusionale, l'opponente chiedeva che il GI convertisse l'opposizione a precetto in opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. e la causa fosse rimessa in istruttoria al fine di poter produrre ulteriore documentazione comprovante il proprio difetto di legittimazione passiva” (sentenza di primo grado pagg. 2-3).
Con sentenza definitiva n. 694/2023 del 5/10/2025, il Tribunale di La Spezia, in composizione monocratica, così decideva: “Rigetta l'opposizione svolta da Pt_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 8.4.2021 da parte di
[...] [...]
e Nulla sulle spese”. CP_1 Parte_3
4 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Parte_1
con atto notificato in data 4.04.2024, formulando tre censure (PRIMO MOTIVO:
Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti e degli elementi di causa posti a fondamento del giudizio riguardo al vizio della notificazione ritenuto non riconducibile all'inesistenza; violazione dell'art. 615 c.p.c. SECONDO MOTIVO: Erronea e/o omessa valutazione circa la sussistenza dei presupposti riguardo alla possibilità di conversione del giudizio di opposizione a precetto in opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c.; violazione del principio iura novit curia. TERZO MOTIVO: Erronea valutazione ed interpretazione delle richieste istruttorie.)
Con comparsa si costituivano e Controparte_1 [...]
, i quali eccepivano l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e Pt_3
348 c.p.c., instando per il rigetto del gravame.
Con ordinanza in data 14.11.2024, il CI, ritenuto di procedere ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., fissava l'udienza dell'08.01.2025, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 15.10.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Sull'eccezione ex art. 342 c.p.c.
L'eccezione della parte appellata è infondata e deve essere respinta.
I motivi sono ammissibili ex art. 342 c.p.c. in quanto sufficientemente articolati, come in seguito esposto nell'esame degli stessi.
5 Inoltre, gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
L'appello in applicazione dei predetti principi è pienamente ammissibile.
II. Sui motivi di appello
II.
1. PRIMO MOTIVO: Erronea ricostruzione e valutazione dei fatti e degli elementi di causa posti a fondamento del giudizio riguardo al vizio della notificazione ritenuto non riconducibile all'inesistenza; violazione dell'art. 615
c.p.c.
Con il primo motivo, l'appellante si duole che la sentenza abbia ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo non fosse inesistente in quanto era onere della società dotarsi di un indirizzo PEC e degli strumenti necessari per potere prendere visione di un file in formato p7m.
L'appellante, in particolare, deduce invece che: i) “gli operatori della società appellante che hanno provato ad aprire il file hanno seguito le istruzioni indicate nella finestra recante l'avviso “impossibile aprire il file” che compariva sul desktop ad ogni tentativo di apertura dell'allegato” (atto d'appello, pag. 4); ii) “Non è stato possibile accertare la causa dell'inconveniente che ha impedito l'apertura e la lettura del file, se essa, cioè, sia ascrivibile agli operatori di che purtuttavia hanno seguito pedissequamente Pt_1
le istruzioni per aprire il file ovvero imputabile al mittente per i rilevati problemi di
6 firma diagnosticati dal sistema come si legge nella ricevuta di invio messaggio del
14.07.2017 (Cfr. doc. 1, fascicolo di primo grado)” (atto d'appello, pag. 4); iii) nonostante l'immediata comunicazione via pec di relativa all'impossibilità di Pt_1
aprire il file il difensore degli odierno appellati restava silente;
iv) secondo l'appellante si sarebbe trattato di una scelta processuale al fine di “ non permettere a di Pt_1
avere contezza del contenuto dell'atto lo si ricava non solo dalle due ricevute attestanti l'accettazione e la consegna al suddetto legale del messaggio trasmesso a mezzo pec da (Cfr. docc. 4 e 5), ma consegue nondimeno all'iniziativa assunta quattro Pt_1
anni dopo dal medesimo avvocato di notificare a stavolta in formato PDF Parte_1
e dunque leggibile, l'atto di precetto e, nuovamente benché non necessario, il titolo esecutivo – decreto ingiuntivo - già notificato in precedenza in formato p7m” (atto d'appello, pag. 5); v) “il mittente, venuto a conoscenza della mancata lettura dei file da parte di (Cfr. doc. 2) non ha provveduto a rinnovare la notifica dell'atto” Parte_1
(atto d'appello, pag. 6).
Il motivo non è fondato.
a) Il Tribunale ha ritenuto che “Nel caso di specie, la notifica di documenti in formato p7m non può indurre a ritenere inesistente la notifica, essendo onere del destinatario
(società di capitali, obbligata) quello di dotarsi di un indirizzo PEC e degli strumenti necessari a poter prendere visione dei relativi allegati, inviati in un formato espressamente previsto dall'art.18 DM n. 44/2011, trattandosi di documento sottoscritto con firma digitale CAdES ai fini della stessa autenticità (cfr. sul tema anche
SS.UU. n. 12451/2018) e risultando le ipotesi di inesistenza della notifica confinate a casi eccezionali, in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dallo schema legale nell'ipotesi di nullità della notifica.”, conformandosi pertanto alla costante interpretazione giurisprudenziale cui anche questa Corte intende aderire.
7 b) Costituisce, infatti, principio consolidato che “L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. (Cass.
Sez. 3, 26/05/2023, n. 14692, Rv. 667981 - 01). Da ciò deriva la necessità di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., anziché opposizione a precetto come avvenuto nel caso in esame.
c) Nella specie il vizio della notifica dedotto (impossibilità di apertura dei file aventi estensione p7m) non priva, infatti, l'attività di notificazione degli elementi costitutivi essenziali, non essendo neppure contestato da parte dell'odierno appellante il perfezionamento della notifica ed in specie la fase di consegna, ma esclusivamente
“l'impossibilità di prendere visione degli allegati” (appello pag. 5).
d) In ogni caso parte appellante non ha neppure fornito la prova di quanto dedotto essendosi limitato a produrre delle scansioni della notifica ricevuta (anziché i file in formato eml) ed uno “screen shot” parzialmente illeggibile privo di alcun collegamento verificabile con la notifica ricevuta (cfr. doc. 3 opponente).
Come è insegnato dalla Suprema Corte, infatti, “In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che la produzione della dichiarazione scritta del soggetto
8 che gestiva la casella di posta elettronica della società ricorrente - nella quale si faceva riferimento a generici "malfunzionamenti" - non dimostrasse con certezza che la stessa ricorrente non avesse potuto avere conoscenza della specifica notificazione dell'atto, né che tale impossibilità fosse conseguenza di un evento non imputabile).” (Cass. Sez.
6, 02/03/2022, n. 6912, Rv. 664440 - 01).
IL RIGETTO DEL PRIMO MOTIVO DI APPELLO È DIRIMENTE ED
ASSORBENTE DELLE ALTRE CENSURE.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.
III. Sulle spese di giudizio
Le spese seguono il principio della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e precisamente
[...]
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
e quindi complessivamente € 5.809,00 aumentato ad € 7.551,70 per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
9 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza appellata.
2. condanna a rifondere le spese del presente grado di giudizio Parte_1
liquidate € 7.551,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore delle parti e Controparte_1
da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato Parte_3
antistatario.
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 15.10.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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