Articolo 3 della Legge 3 marzo 1987, n. 61
Articolo 2
Versione
20 marzo 1987
Art. 3. Norme transitorie 1. Per effetto dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato alla data del 31 maggio 1982 e l'importo maturato successivamente ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297 , con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.
3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 10 maggio 1979 e la data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennita' aggiuntiva conseguita in base all' articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31 maggio 1982 e rivalutato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 , per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31 maggio 1982.
4. il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano gia' provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 1084/1971 si veda nelle note all'art. 2.
- La legge n. 297/1982 reca: "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica".
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 1084/1971 e' il seguente:
"Art. 10 (Definizione di retribuzione globale mensile). - Agli effetti della presente legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianita' e per merito, dell'indennita' di contingenza e delle altre eventuali indennita' fisse mensili a carattere continuativo.
Dalla retribuzione globale mensile sono escluse.
a) le quote delle doppie mensilita';
b) le somministrazioni in natura e le indennita' sostitutive di esse;
c) le indennita' di mensa e simili;
d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate".
Entrata in vigore il 20 marzo 1987
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