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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3244 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5535 dell'anno 2024, avverso la sentenza n.
3719/2024, resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data
10.08.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Italia Fiorella Ammaturo (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Gennaro
Vesuviano (NA), Via Poggiomarino n. 17, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
(P.IVA ), quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in
Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa N° 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo ( , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore, via G.
Matteotti n.46, giusta procura in atti;
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la quale Controparte_2
impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 18.02.2017.
A sostengo della domanda l'attore deduceva che il giorno 18.2.2017, alle ore
1,40 circa, mentre si trovava a bordo del veicolo Hyundai, tg. DW009WZ, di proprietà di , in Villaricca, nei pressi dell'incrocio tra Controparte_3
Corso Europa e via Martiri di Cefalonia, perdeva il controllo del veicolo a causa di un'auto Opel Corsa, rimasta non identificata, il cui conducente si immetteva improvvisamente sul Corso Europa svoltando a destra verso
Casoria senza rispettare il segnale di stop. Per evitare l'urto l'istante veniva costretto ad effettuare una brusca frenata e una sterzata sulla propria destra con conseguente perdita di controllo del veicolo che andava a finire contro un muretto e, infine, precipitava nel sottopassaggio pedonale presente all'incrocio. Sul luogo del sinistro intervenivano le autorità e il 118 in quanto l'attore riportava gravi lesioni fisiche che ne richiedevano l'immediato trasporto in ospedale in stato di incoscienza.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la che, nel Controparte_2
contestare la fondatezza dell'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “-in via preliminare declaratoria di improponibilità ed improcedibilità della domanda;
rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata con condanna alle spese del giudizio;
-rigetto della domanda per la mancata prova circa la presenza del veicolo pirata con condanna alle spese di lite;
-rigetto della domanda di personalizzazione massima perché non provata e non dovuta nel caso di specie come pure non dovute le voci relative al danno esistenziale;
-rigetto della domanda di danno patrimoniale da lucro cessante
e riduzione capacità lavorativa massima perché non provata e non dovuta nel caso di specie;
-in via subordinata, ridurre il quantum in base alle risultanze della CTU con compensazione delle spese di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3719/2024, pubblicata in data
10.08.2024, così provvedeva:
“-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Condanna al Parte_1
Con pagamento in favore della , per le causali di cui in parte Controparte_2
motiva, delle spese di lite che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
-Pone definitivamente a carico dell'attore e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.12.2024,
[...]
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di vari Parte_1
motivi di doglianza di seguito sinteticamente enunciati.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda avanzata dall'attore, avrebbe erroneamente valutato i fatti e le prove emersi nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio sulla dinamica del sinistro e mal interpretato le informazioni rese ai
Carabinieri di Qualiano da , quale persona informata dei fatti. Parte_2
In particolare, secondo l'appellante l'informatore non avrebbe direttamente assistito al sinistro de quo, ma avrebbe reso una ricostruzione postuma dei fatti di causa. Lamentava anche il mancato approfondimento di aspetti rilevanti quali la distanza dal luogo del sinistro del negozio in cui si sarebbe trovato l'informatore in qualità di lavoratore-guardiano e l'eventuale presenza di ostacoli alla visibilità. Aggiungeva che non si era proceduto alla citazione di quale testimone anche per un errore di Parte_2
trascrizione del suo nominativo e che vi sarebbero stati errori procedurali nell'ambito della fase istruttoria di primo grado.
Con ulteriori motivi di gravame l'appellante lamentava l'omessa quantificazione dei danni subiti a casa dell'incidente dedotto in giudizio e lamentava vizi ed omissioni da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, che, nonostante la copiosa documentazione prodotta in atti, attribuiva al un danno complessivo irrisorio pari al 41% con una Pt_1
ripercussione del 21% sulla capacità lavorativa generica. Si doleva anche della condanna alle spese di lite e di ctu, chiedendo di porre dette spese a carico della controparte in accoglimento del proposto appello.
In conclusione, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“-– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, revocare, la condanna alle spese del giudizio e la refusione delle spese di controparte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché per tutti i motivi meglio indicati e dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito,
Voglia questa Ill.ma Corte, in riforma della sentenza n. 3719/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, Giudice Dott. Caradonna
Antonio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6055/2022, depositata in cancelleria in data 05.08.2024, e mai notificata, accogliere il presente appello nella parte censurata nel presente atto, a pagina 15 e 16, per i motivi tutti spiegati in narrativa da A) a M), e per l'effetto, fatte salve le questioni preliminari e di legittimità già superate a pagina 3 e 4 dell' impugnata sentenza N.R.G. 6055/2022 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: I) Accertare e dichiarare la sussistenza dell'incidente automobilistico;
II) Dichiarare il conducente dell'autovettura pirata, unico ed esclusivo responsabile del sinistro sopra descritto;
III) Dichiarare, per l'effetto, la – quale Controparte_4
impresa designata per la gestione autonoma del F.G.V.S- tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante a norma dell'art. 283 comma b del
D. Lgs. 209/05 e condannarla mal risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, subiti dall'esponente, come dinanzi descritti, da quantificarsi in corso di causa all'esito della espletata CTU medico – legale, nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nonché alle spese mediche passate e future che si renderanno necessarie, comprese quelle non documentate ma ontologicamente certe nella loro esistenza. IV) Il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo, oltre il danno da ritardo da liquidarsi sotto forma di interessi. V) Condannare la convenuta , nella qualità Controparte_5
sopra spiegata al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si costituiva la quale impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e deduceva la sua infondatezza ne merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “− in via preliminare dichiarare il gravame inammissibile ai sensi del novello art. 348 bis e ter;
nel merito ed in via subordinata, rigettare l'intentato atto di appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, pretestuoso e contraddittorio e confermare integralmente la sentenza n. 3719/2024 resa dal Tribunale di NAPOLI NORD dr. Antonio CARADONNA del 05.08.2024 e pubblicata in data 13.08.2024; -in caso di accoglimento tener presente il limite di massimale prestato dalla compagnia al tempo del sinistro (2017) di € €
5.000.000,00 tetto economico massimo per il coinvolgimento nella presente vicenda processuale di quale FGVS;
-rigettare tutte le Controparte_2
eventuali richieste istruttorie che potrebbe avanzare controparte compresa la richiesta di rinnovo di CTU in quanto inammissibile e tardiva;
condannare l'appellante alla refusione delle spese del giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la trattazione dell'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione precedentemente fissata il 15.05.2025, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che il gravame contiene una chiara e precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, avendo l'appellante affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice. L'appello contiene l'indicazione chiara delle parti del provvedimento appellate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione e all'accogliento della domanda risarcitoria proposta dall'appellante.
2. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato. Giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo”
(cfr. Cass. 10540 del 19/04/2023).
In altri termini, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta del conducente del veicolo pirata rimasto sconosciuto.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che gli elementi forniti dal Pt_1
risultino non solo insufficienti a soddisfare il detto onere su di esso gravante, ma altresì in contrasto con quanto rilevato dalle forze dell'ordine giunte sul posto nell'immediatezza del fatto. Ed invero, si condividono le osservazioni formulate dal Tribunale secondo cui le dichiarazioni della teste, , non sono credibili posto che di essa non vi è alcuna CP_6
menzione nel verbale redatto dalle autorità. Ed anzi, i Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro, provvedevano ad interrogare , quale Parte_2
persona informata sui fatti, il quale dichiarava: “premetto di essere operaio presso un fruttivendolo sito in Corso Europa con funzione di vigilanza presso il suddetto fruttivendolo …ore 01.50 mi trovavo presso il suddetto fruttivendolo e all'improvviso un'autovettura ad alta velocità impattava contro il marciapiede della carreggiata stradale e si rigirava su se stessa andando a finire la corsa all'interno del sottopassaggio in discesa della metropolitana sito sul corso Europa. Riferisco senza ombra di dubbio che si trattava solo di un'autovettura” (cfr. verbale della
Legione Carabinieri Campania, allegato al fascicolo di primo grado).
Le dichiarazioni dell'informatore, guardiano notturno presso un fruttivendolo in Corso Europa, sono chiare e dettagliate nella descrizione della dinamica del sinistro e l'insieme dei puntuali elementi forniti, quali l'alta velocità dell'autovettura, l'improvviso impatto contro il marciapiede, il successivo rigirarsi su se stessa con fine della sua corsa nel sottopassaggio di Corso Europa e, infine, l'esclusione della presenza di altro veicolo oltre quello incidentato, mostrano inequivocabilmente che trattasi di una conoscenza diretta e oculare dei fatti di causa.
L'incidente stradale in questione, dunque, non è attribuibile alla condotta di guida di alcun veicolo rimasto sconosciuto alla luce delle genuine dichiarazioni rilasciate da sentito dai Carabinieri Parte_2
intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Altresì, rileva questa Corte che la teste ha confermato di CP_6
aver saputo “a seguito della lettura di uno dei volantini affissi lungo Corso
Europa… della richiesta di aiuto formulata dal per avere Pt_1
informazioni dettagliate sulla dinamica del sinistro nel quale era rimasto coinvolto”, ma non ha specificato le concrete circostanze di tempo e modali relative alla intervenuta conoscenza della “richiesta di aiuto” tramite volantinaggio, che si stimano tanto più necessarie in considerazione dell'intercorso intervallo temporale rispetto al sinistro e della mancanza in atti di elementi obiettivi di collegamento della teste, residente in [...], con Corso Europa in Villaricca.
Ad abundantiam, la testimonianza resa dalla predetta teste è inidonea a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa del , posto che la teste Pt_1
non ha chiarito con precisione l'asserita condotta colposa del veicolo non identifico e ha pure affermato di non ricordare se vi fosse segnale di stop gravante sulla strada percorsa dal medesimo veicolo. Inoltre, la teste ha fatto riferimento a un'autovettura “investitrice” (in risposta sul capo 3 della prova) in contrasto con quanto sempre dedotto dall'attore in merito alla sussistenza di una mera turbativa alla circolazione senza collisione tra veicoli.
Ne consegue comunque l'inidoneità degli elementi probatori offerti dal a fondare la domanda risarcitoria spiegata in giudizio. Pt_1
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte in giudizio.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.170,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 12.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5535 dell'anno 2024, avverso la sentenza n.
3719/2024, resa dal Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data
10.08.2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Italia Fiorella Ammaturo (c.f. , C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Gennaro
Vesuviano (NA), Via Poggiomarino n. 17, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
(P.IVA ), quale Controparte_1 P.IVA_1
impresa designata dal F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t. con sede in
Mogliano Veneto (TV), alla via Marocchesa N° 14, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Crescenzo ( , elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera Inferiore, via G.
Matteotti n.46, giusta procura in atti;
-Appellata-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la quale Controparte_2
impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, onde sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 18.02.2017.
A sostengo della domanda l'attore deduceva che il giorno 18.2.2017, alle ore
1,40 circa, mentre si trovava a bordo del veicolo Hyundai, tg. DW009WZ, di proprietà di , in Villaricca, nei pressi dell'incrocio tra Controparte_3
Corso Europa e via Martiri di Cefalonia, perdeva il controllo del veicolo a causa di un'auto Opel Corsa, rimasta non identificata, il cui conducente si immetteva improvvisamente sul Corso Europa svoltando a destra verso
Casoria senza rispettare il segnale di stop. Per evitare l'urto l'istante veniva costretto ad effettuare una brusca frenata e una sterzata sulla propria destra con conseguente perdita di controllo del veicolo che andava a finire contro un muretto e, infine, precipitava nel sottopassaggio pedonale presente all'incrocio. Sul luogo del sinistro intervenivano le autorità e il 118 in quanto l'attore riportava gravi lesioni fisiche che ne richiedevano l'immediato trasporto in ospedale in stato di incoscienza.
Nel giudizio così incardinato si costituiva la che, nel Controparte_2
contestare la fondatezza dell'avverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda attorea e rassegnava le seguenti testuali conclusioni: “-in via preliminare declaratoria di improponibilità ed improcedibilità della domanda;
rigetto della domanda perché infondata in fatto e diritto e non provata con condanna alle spese del giudizio;
-rigetto della domanda per la mancata prova circa la presenza del veicolo pirata con condanna alle spese di lite;
-rigetto della domanda di personalizzazione massima perché non provata e non dovuta nel caso di specie come pure non dovute le voci relative al danno esistenziale;
-rigetto della domanda di danno patrimoniale da lucro cessante
e riduzione capacità lavorativa massima perché non provata e non dovuta nel caso di specie;
-in via subordinata, ridurre il quantum in base alle risultanze della CTU con compensazione delle spese di lite”.
Espletata l'attività istruttoria e precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3719/2024, pubblicata in data
10.08.2024, così provvedeva:
“-Rigetta la domanda di parte attrice;
-Condanna al Parte_1
Con pagamento in favore della , per le causali di cui in parte Controparte_2
motiva, delle spese di lite che si liquidano in € 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge;
-Pone definitivamente a carico dell'attore e per l'intero, in solido, a carico di tutte le parti, le spese di CTU liquidate come da separato decreto, al lordo dell'acconto già eventualmente versato”.
Secondo grado di giudizio
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 17.12.2024,
[...]
proponeva appello avverso la predetta sentenza sulla base di vari Parte_1
motivi di doglianza di seguito sinteticamente enunciati.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, nel rigettare la domanda avanzata dall'attore, avrebbe erroneamente valutato i fatti e le prove emersi nel corso del giudizio di primo grado e, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto non attendibili le dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio sulla dinamica del sinistro e mal interpretato le informazioni rese ai
Carabinieri di Qualiano da , quale persona informata dei fatti. Parte_2
In particolare, secondo l'appellante l'informatore non avrebbe direttamente assistito al sinistro de quo, ma avrebbe reso una ricostruzione postuma dei fatti di causa. Lamentava anche il mancato approfondimento di aspetti rilevanti quali la distanza dal luogo del sinistro del negozio in cui si sarebbe trovato l'informatore in qualità di lavoratore-guardiano e l'eventuale presenza di ostacoli alla visibilità. Aggiungeva che non si era proceduto alla citazione di quale testimone anche per un errore di Parte_2
trascrizione del suo nominativo e che vi sarebbero stati errori procedurali nell'ambito della fase istruttoria di primo grado.
Con ulteriori motivi di gravame l'appellante lamentava l'omessa quantificazione dei danni subiti a casa dell'incidente dedotto in giudizio e lamentava vizi ed omissioni da parte del nominato consulente tecnico d'ufficio, che, nonostante la copiosa documentazione prodotta in atti, attribuiva al un danno complessivo irrisorio pari al 41% con una Pt_1
ripercussione del 21% sulla capacità lavorativa generica. Si doleva anche della condanna alle spese di lite e di ctu, chiedendo di porre dette spese a carico della controparte in accoglimento del proposto appello.
In conclusione, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“-– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere, revocare, la condanna alle spese del giudizio e la refusione delle spese di controparte, la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché per tutti i motivi meglio indicati e dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito,
Voglia questa Ill.ma Corte, in riforma della sentenza n. 3719/2024 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Civile, Giudice Dott. Caradonna
Antonio, nell'ambito del giudizio N.R.G. 6055/2022, depositata in cancelleria in data 05.08.2024, e mai notificata, accogliere il presente appello nella parte censurata nel presente atto, a pagina 15 e 16, per i motivi tutti spiegati in narrativa da A) a M), e per l'effetto, fatte salve le questioni preliminari e di legittimità già superate a pagina 3 e 4 dell' impugnata sentenza N.R.G. 6055/2022 , accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: I) Accertare e dichiarare la sussistenza dell'incidente automobilistico;
II) Dichiarare il conducente dell'autovettura pirata, unico ed esclusivo responsabile del sinistro sopra descritto;
III) Dichiarare, per l'effetto, la – quale Controparte_4
impresa designata per la gestione autonoma del F.G.V.S- tenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante a norma dell'art. 283 comma b del
D. Lgs. 209/05 e condannarla mal risarcimento di tutti i danni, patrimoniali
e non patrimoniali, subiti dall'esponente, come dinanzi descritti, da quantificarsi in corso di causa all'esito della espletata CTU medico – legale, nulla di escluso o eccettuato anche se qui non espressamente richiamato, nonché alle spese mediche passate e future che si renderanno necessarie, comprese quelle non documentate ma ontologicamente certe nella loro esistenza. IV) Il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dal dì del dovuto al saldo, oltre il danno da ritardo da liquidarsi sotto forma di interessi. V) Condannare la convenuta , nella qualità Controparte_5
sopra spiegata al pagamento delle spese e competenze del giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo”.
Si costituiva la quale impresa designata dal F.G.V.S., Controparte_2
la quale eccepiva l'inammissibilità del gravame e deduceva la sua infondatezza ne merito, rassegnando le seguenti conclusioni: “− in via preliminare dichiarare il gravame inammissibile ai sensi del novello art. 348 bis e ter;
nel merito ed in via subordinata, rigettare l'intentato atto di appello in quanto infondato, in fatto e in diritto, pretestuoso e contraddittorio e confermare integralmente la sentenza n. 3719/2024 resa dal Tribunale di NAPOLI NORD dr. Antonio CARADONNA del 05.08.2024 e pubblicata in data 13.08.2024; -in caso di accoglimento tener presente il limite di massimale prestato dalla compagnia al tempo del sinistro (2017) di € €
5.000.000,00 tetto economico massimo per il coinvolgimento nella presente vicenda processuale di quale FGVS;
-rigettare tutte le Controparte_2
eventuali richieste istruttorie che potrebbe avanzare controparte compresa la richiesta di rinnovo di CTU in quanto inammissibile e tardiva;
condannare l'appellante alla refusione delle spese del giudizio”.
Precisate dalle parti le definitive conclusioni e depositate note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per la trattazione dell'udienza cartolare di rimessione della causa in decisione precedentemente fissata il 15.05.2025, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. in considerazione del fatto che il gravame contiene una chiara e precisa individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, avendo l'appellante affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice. L'appello contiene l'indicazione chiara delle parti del provvedimento appellate e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Dall'esame dell'atto di appello è possibile desumere chiaramente quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e, soprattutto, quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione e all'accogliento della domanda risarcitoria proposta dall'appellante.
2. Ciò premesso, per le ragioni di seguito esposte, l'appello è infondato. Giova evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo non identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo”
(cfr. Cass. 10540 del 19/04/2023).
In altri termini, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta del conducente del veicolo pirata rimasto sconosciuto.
Nel caso in esame, il Collegio ritiene che gli elementi forniti dal Pt_1
risultino non solo insufficienti a soddisfare il detto onere su di esso gravante, ma altresì in contrasto con quanto rilevato dalle forze dell'ordine giunte sul posto nell'immediatezza del fatto. Ed invero, si condividono le osservazioni formulate dal Tribunale secondo cui le dichiarazioni della teste, , non sono credibili posto che di essa non vi è alcuna CP_6
menzione nel verbale redatto dalle autorità. Ed anzi, i Carabinieri, giunti sul luogo del sinistro, provvedevano ad interrogare , quale Parte_2
persona informata sui fatti, il quale dichiarava: “premetto di essere operaio presso un fruttivendolo sito in Corso Europa con funzione di vigilanza presso il suddetto fruttivendolo …ore 01.50 mi trovavo presso il suddetto fruttivendolo e all'improvviso un'autovettura ad alta velocità impattava contro il marciapiede della carreggiata stradale e si rigirava su se stessa andando a finire la corsa all'interno del sottopassaggio in discesa della metropolitana sito sul corso Europa. Riferisco senza ombra di dubbio che si trattava solo di un'autovettura” (cfr. verbale della
Legione Carabinieri Campania, allegato al fascicolo di primo grado).
Le dichiarazioni dell'informatore, guardiano notturno presso un fruttivendolo in Corso Europa, sono chiare e dettagliate nella descrizione della dinamica del sinistro e l'insieme dei puntuali elementi forniti, quali l'alta velocità dell'autovettura, l'improvviso impatto contro il marciapiede, il successivo rigirarsi su se stessa con fine della sua corsa nel sottopassaggio di Corso Europa e, infine, l'esclusione della presenza di altro veicolo oltre quello incidentato, mostrano inequivocabilmente che trattasi di una conoscenza diretta e oculare dei fatti di causa.
L'incidente stradale in questione, dunque, non è attribuibile alla condotta di guida di alcun veicolo rimasto sconosciuto alla luce delle genuine dichiarazioni rilasciate da sentito dai Carabinieri Parte_2
intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti.
Altresì, rileva questa Corte che la teste ha confermato di CP_6
aver saputo “a seguito della lettura di uno dei volantini affissi lungo Corso
Europa… della richiesta di aiuto formulata dal per avere Pt_1
informazioni dettagliate sulla dinamica del sinistro nel quale era rimasto coinvolto”, ma non ha specificato le concrete circostanze di tempo e modali relative alla intervenuta conoscenza della “richiesta di aiuto” tramite volantinaggio, che si stimano tanto più necessarie in considerazione dell'intercorso intervallo temporale rispetto al sinistro e della mancanza in atti di elementi obiettivi di collegamento della teste, residente in [...], con Corso Europa in Villaricca.
Ad abundantiam, la testimonianza resa dalla predetta teste è inidonea a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa del , posto che la teste Pt_1
non ha chiarito con precisione l'asserita condotta colposa del veicolo non identifico e ha pure affermato di non ricordare se vi fosse segnale di stop gravante sulla strada percorsa dal medesimo veicolo. Inoltre, la teste ha fatto riferimento a un'autovettura “investitrice” (in risposta sul capo 3 della prova) in contrasto con quanto sempre dedotto dall'attore in merito alla sussistenza di una mera turbativa alla circolazione senza collisione tra veicoli.
Ne consegue comunque l'inidoneità degli elementi probatori offerti dal a fondare la domanda risarcitoria spiegata in giudizio. Pt_1
Pertanto, l'appello è infondato e va rigettato con conseguente conferma della pronuncia impugnata. Restano assorbite le ulteriori questioni dedotte in giudizio.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico dell'appellante in favore della controparte secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata in appello.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.170,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e CPA, come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 12.06.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo