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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10662 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023
pendente tra nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Aldo Baldi, c.f. e dall'Avv. CodiceFiscale_2
Angelo Bifulco c.f. giusta procura rilasciata su foglio separato, tutti C.F._3 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Alberto Fadda (c.f. ) C.F._4 sito in Aversa (CE) alla via Kennedy n. 49;
-OPPONENTE-
e con sede in Conegliano (TV), alla via V. Alfieri n. 1 (C.F. e num. di Controparte_1 iscrizione nel registro delle Imprese di Treviso-Belluno: ), in persona del suo P.IVA_1
Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_2 sede in Conegliano (TV), al Viale Italia n. 203 (C.F. e num. di iscrizione nel registro delle
Imprese di Treviso-Belluno: ), a mezzo del designato sig. (nato P.IVA_2 Controparte_3
a Conegliano – TV, il 28.10.1974), in qualità di cessionaria dei crediti, in virtù del contratto di cessione pro-soluto, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999, del 20.4.2018 (avviso nella G.U., parte II, n. 52 del 5.5.2018, cf.r.: all. n. 1a) del Banco di NA S.p.A., con sede in
NA, alla via Toledo n. 177 (P. IVA ), rappresentata, in virtù di procura speciale P.IVA_3
1 per notar di Pordenone del 30.11.2018 (Rep. n. 300077 – Fasc. n. 32828) Persona_1 dalla mandataria (già , con sede in Milano, Bastioni di Porta Controparte_4 CP_5
Nuova n. 19, rappresentata e difesa dal Prof. avv. Nicola Rocco di Torrepadula (C.F.:
) in virtù di procura allegata sub 1a ed elettivamente domiciliata presso C.F._5 il suo studio in NA, alla Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n.1;
-OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15.4.2025
FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att. c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 15.11.2023 dalla Controparte_1
relativo al debito residuo del contratto di mutuo fondiario stipulato dall'opponente in data
10.7.2006 (rep. n. 166481- racc. n. 27772) con l'allora Sanpaolo Banco di NA S.p.A. (cfr. all. 2). Il sig. ha, in particolare, lamentato il difetto di legittimazione e/o titolarità della Parte_1
società cessionaria nonché l'indeterminatezza dell'importo precettato e l'invalidità del piano di ammortamento alla francese.
In ragione di tali contestazioni il sig. D'US ha chiesto al Tribunale di NA Nord di “1. In via preliminare, rilevata la sussistenza dei gravi motivi in ragione delle argomentazione di cui ai capi a), b), c),d) della premessa, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo rappresentato da contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico redatto per notar di Persona_2
NA in data 10.7.2006 (Rep. n. 166481 - Racc. n. 27772) sottostante l'atto di precetto , se del caso anche inaudita altera parte , ovvero, fissando apposita udienza, emettendo i provvedimenti ritenuti opportuni;
In ogni caso:
2. Accertare e dichiarare, per le causali di cui al capo a) di cui sopra, il difetto di legittimazione processuale e sostanziale e/o il difetto di titolarità del credito dell'intimante precettante in persona del suo legale Controparte_1
2 rappresentante p.t. e per essa della mandataria in persona del suo legale Controparte_4
rappresentante p.t e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimate e richieste in atto di precetto e/o comunque l'invalidità e/o l'inefficacia del detto atto di precetto con ogni consequenziale effetto;
3. Accertare per le causali di cui al capo b) di cui sopra, l'assoluta incertezza e/o indeterminatezza e/o non liquidità e/o non esigibilità delle somme così come intimate e richieste in atto di precetto sia a titolo di capitale che di interessi, corrispettivi e moratori, che comunque si contestano nel loro ammontare, così dichiarando questo ultimo nullo e/o invalido e/o inefficace ad ogni effetto di legge;
4. in subordine, per le causali di cui al capo b) di cui sopra , accertare la non debenza degli importi ex adverso richiesti a titolo di capitale e/o comunque a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, che comunque si contestano nel loro ammontare, e per l'effetto, anche in ragione della nullità della clausola pattizia di cui all'art. 4 del contratto, rideterminare gli importi e quindi il rapporto di dare-avere tra le parti al solo tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 tub ovvero al tasso legale.
5. ancora, per le causali di cui al capo c) di cui sopra, accertare la nullità della clausola pattizia di cui all'art. 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico redatto per notar di NA in data 10.7.2006 anche per violazione delle norme sulla trasparenza Persona_2
ed in particolare dell'art. 117 Tub e consequenzialmente rideterminare gli importi al solo tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 tub ovvero al tasso legale così dichiarando la non debenza degli interessi corrispettivi e moratori, così come ex adverso richiesti, ad ogni effetto di legge;
6. accertare, per le causali di cui al capo c) di cui sopra, la indeterminatezza e/o indeterminabilità sia del TAN, sia del TAEG/ISC ovvero la discrasia dei detti tassi, e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola pattizia di cui all'art. 4 del mutuo così rideterminando gli importi in dareavere tra le parti in applicazione dell'art. 117 comma 7 del Tub ad ogni effetto di legge;
7. accertare per le causali di cui al capo c) di cui sopra, l'indeterminatezza del criterio di calcolo ovvero la mancata indicazione in contratto del regime finanziario adottato al fine del calcolo della rata (se semplice o composto) e consequenzialmente dichiarare la nullità per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 141, 1419 c.c. ed art. 117 TUB, della clausola di cui all' art. 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico redatto per notar di NA in data 10.7.2006 con consequenziale ricalcolo delle somme in Persona_2
3 dare/avere in applicazione del tasso sostitutivo bot di cui all'art. 117 comma 7 Tub ovvero del tasso legale;
8. accertare comunque l'assenza di chiara e precisa pattuizione scritta relativa agli interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 comma terzo c.c., e/o l'applicazione del regime di capitalizzazione composta per il calcolo della rata, nonché la produzione di interessi anatocistici vietati in dispregio dell'art. 1283 c.c., e per l'effetto dichiarare la nullità della clausola relativa gli interessi di cui all'art. 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico redatto per notar di NA in data 10.7.2006, con ogni Persona_2
consequenziale effetto, ivi compreso il ricalcolo delle somme in dare/avere anche in applicazione del tasso sostitutivo bot di cui all'art. 117 comma 7 Tub ovvero del tasso legale.
9. Accertare e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 4 del contratto di mutuo fondiario stipulato con atto pubblico redatto per notar di NA in data 10.7.2006 e per Persona_2
l'effetto dichiarare la non debenza di alcun interesse corrispettivo e moratorio così come ex adverso richiesto con ogni consequenziale effetto;
”. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa (cfr. all. n. 3).
Con comparsa depositata in data 22.1.2024 si è costituita la Controparte_1
rilevando come le avverse domande siano inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, da rigettare.
Denegata la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto al denunciato difetto di titolarità del credito si rileva che, se è pur vero che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del
6.2.2024), va altresì preso atto, sempre sulla base dell'indirizzo di legittimità (e segnatamente dell'ultimo arresto citato), che “il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”. In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l'avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque
4 anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti. Orbene, è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Ciò, in primo luogo in ragione della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione e della pacifica inerenza temporale dei mutui in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati.
Ebbene, la è l'attuale creditrice delle somme indicate nell'atto di precetto Controparte_1
in virtù dell'operazione effettuata con contratto del 20 aprile 2018, con cui Intesa Sanpaolo
S.p.A., ha ceduto pro soluto, con efficacia decorrente dal 23 aprile 2018, a CP_1
un portafoglio di crediti, come da avviso ex artt. 4 e 7.1 della legge n. 130/1999,
[...]
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Parte II) n. 52 del 5 maggio 2018 (cfr. all.
8). A pag. 2, ultimo capoverso, della Gazzetta Ufficiale indicata (relativa alla cessione dei crediti in favore di viene espressamente specificato che i dati Controparte_1
identificativi dei crediti oggetto di cessione possono essere reperiti sul sito internet www.intesasanpolo.it. All'interno di tale sito e cliccando sul link https://www.intesasanpaolo.com/content/dam/vetrina/documenti/operazionicessione/2018/ba nco-napoli.pdf si apre l'allegato documento pdf (lista crediti ceduti ex Banco di NA) ove a pag. 60 riga 78 è indicato il credito derivante dal mutuo oggetto di precetto (cfr. all. 9). In particolare, tale credito è identificato con il codice NDG 0431696981000 della NC CE ed il codice rapporto n. 51299525 (relativo al mutuo azionato): tali numerazioni trovano riscontro sia nella lettera di messa in mora inviata dalla NC CE (cfr. all. n. 10) e sia nell'atto di precetto prodromico all'instaurazione della procedura esecutiva RGE 775/2013-
Tribunale di NA (cfr. all. n. 11). Inoltre, è stata trasmessa al debitore la lettera di cessione del 2.10.2019 in cui è stata espressamente indicata l'avvenuta cessione indicando anche il nuovo codice IBAN sul quale procedere al pagamento (cfr. all. 12).
In ogni caso, risulta depositata la certificazione del 10.1.2024 con la quale Intesa Sanpaolo
S.p.A. conferma l'avvenuta cessione del credito in favore di (cfr. all. 13). Controparte_1
Quanto alla denunciata nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto per assoluta indeterminatezza e/o indeterminabilità della somma in esso indicata e richiesta e/o per mancanza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità si rileva quanto segue.
5 L'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (così Cass. n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo. La Corte di Cassazione, richiamando una sua preCE giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione. La giurisprudenza preCE - Cass. n. 4008/2013 e Cass. n. 11281/1993 - era stata specifica non solo nel riconoscere le tassative ipotesi di nullità del precetto, ma altresì nell'escludere che l'intimazione di adempiere all'obbligo risultante dal titolo esecutivo richieda, quale requisito formale richiesto a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Secondo la stessa Corte «ne segue che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligazione di pagare la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo, nonché le ulteriori indicazioni del comma II.»).
Quanto alle ulteriori doglianze relative alle modalità di calcolo degli interessi si rileva che il contratto di mutuo allegato in atti indica esattamente non solo i termini e le modalità di rimborso della somma mutuata ma anche le modalità di calcolo degli interessi mensili. Allo stesso modo, il contratto con i relativi allegati, indica precisamente la durata del mutuo, il periodo di ammortamento, i costi dell'estinzione anticipata, gli interessi applicati, sia corrispettivi sia moratori, le spese, nonché la composizione di ogni singola rata. Risulta evidente, dunque, che, nel caso concreto, non ricorra nessuna delle ipotesi di nullità previste dall'art. 117 TUB.
6 Peraltro, le condizioni economiche risultano essere pattuite per iscritto, non vi è rinvio agli usi su piazza, né a previsioni negoziali peggiorative per il cliente rispetto a quelle pubblicizzate ed il TAEG/ISC, quale indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell'operazione per il cliente (come definito dall'art. 9 Delibera CICR del 4.3.2003), Inoltre, l'accettazione del piano di ammortamento alla francese richiamato in contratto ricomprende anche l'accettazione delle modalità matematico- finanziarie di costruzione del medesimo e alcuna contestazione è, pertanto, fondata.
Quanto alla dedotta illegittimità del sistema di ammortamento alla francese si evidenzia che, in accordo con la prevalente giurisprudenza, il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè
«alla francese») non importa automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi e non è perciò in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza;
invero,
l'interesse non risulta produttivo di altro interesse poiché non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato;
in definitiva, sebbene gli interessi pagati dal mutuatario risultano alla fine di entità maggiore – in quanto nel mutuo alla francese il rimborso del capitale si realizza più lentamente – tuttavia il debitore gode del vantaggio di pagare rate sempre uguali e soprattutto evita il versamento delle rate più onerose all'inizio del finanziamento, quando è maggiore il capitale su cui rientrare ed è più alto l'importo degli interessi.
La legittimità del sistema in esame è stata peraltro riconosciuta dalla Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024; in tale occasione la Suprema Corte ha composto l'annoso contrasto giurisprudenziale in tema di ammortamento alla francese
(contrasto, a dire il vero, che già vedeva la stragrande maggioranza dei precedenti orientata nel senso poi confermato dall'arresto nomofilattico), relativamente alle conseguenze dell'omessa indicazione nel contratto di mutuo del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, nonché della modalità stessa di ammortamento del mutuo;
in particolare ci si chiedeva se a ciò potesse conseguire il rilievo di indeterminatezza dell'oggetto del contratto di mutuo, con conseguente nullità dello stesso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346
e 1418 c.c., nonché la violazione delle norme in tema di trasparenza bancaria di cui all'art. 117, comma 4 T.U.B., che prevede che a pena di nullità i contratti devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati.
7 Con l'occasione, la Suprema Corte analizza anzitutto le caratteristiche del piano di ammortamento alla francese, riconosciuto come il “più diffuso in Italia” nelle disposizioni della
NC d'Italia del 29 luglio 2009 in tema di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Questo piano è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene mediante il pagamento del debito in rate costanti, comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente. Il mutuatario è quindi tenuto a pagare rate di importo sempre identico e le rate costanti sono composte dagli interessi, che vengono calcolati inizialmente sull'intero capitale erogato e successivamente sul capitale residuo, e da frazioni di capitale. La quantificazione di queste frazioni di capitale avviene in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
La pronuncia sottolinea come il calcolo del piano di ammortamento si sviluppi a partire dalla quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale, e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale incluse nella rata in scadenza produce una riduzione del capitale (debito) residuo e una diminuzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi maturati nell'anno. Questo meccanismo determina, fermo l'importo costante della rata (salvo che sia stato pattuito un tasso variabile, ma non su questo verteva il contrasto) una progressiva diminuzione della quota della rata successiva ascrivibile agli interessi e un corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale. In altre parole, all'inizio dell'ammortamento, la quota della rata destinata agli interessi è maggiore, mentre la quota destinata al capitale è minore per poi, con il passare del tempo, e con l'abbattimento del capitale residuo, avere la quota degli interessi che diminuisce progressivamente, mentre quella del capitale aumenta.
Secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità deve dunque escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento alla francese e del regime di capitalizzazione composto degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale;
e ciò anche se l'ammortamento alla francese può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito per effetto del regime composto di capitalizzazione degli interessi, cioè un ulteriore prezzo da esplicitare
8 chiaramente nel contratto, poiché “l'interesse prodotto in ogni periodo si somma al capitale e produce a sua volta interessi”.
Ne discende, dunque, il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase sommaria, seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA Nord, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Annamaria Buffardo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10662/2023 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in €. 8.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
[...]
oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa l'8.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Annamaria Buffardo
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