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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1615/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATO
La Corte, esaminati gli atti;
- rilevato che con atto depositato in data 31.07.2025 gli appellanti Parte_3
e hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., di Parte_4 Parte_2 rinunciare agli atti del giudizio;
- considerato che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione e che, nel caso di specie, l'appellata
[...] non risulta ad oggi costituita;
Controparte_2 che pertanto la rinuncia non necessita di accettazione;
ritenuto che
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 200 del 2002 (in tal senso di veda Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del
12/10/2018: “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
pagina 1 di 2 l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
- visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bologna, in data 05.08.2025
Il Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1615/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO APPELLANTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATO
La Corte, esaminati gli atti;
- rilevato che con atto depositato in data 31.07.2025 gli appellanti Parte_3
e hanno dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c., di Parte_4 Parte_2 rinunciare agli atti del giudizio;
- considerato che, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione e che, nel caso di specie, l'appellata
[...] non risulta ad oggi costituita;
Controparte_2 che pertanto la rinuncia non necessita di accettazione;
ritenuto che
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 200 del 2002 (in tal senso di veda Sez. 5 – Ordinanza n. 25485 del
12/10/2018: “in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude
pagina 1 di 2 l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
- visto l'art. 306 c.p.c.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Bologna, in data 05.08.2025
Il Il Presidente rel. est.
dott. Manuela Velotti
pagina 2 di 2