Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4089 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Pierluigi Ria, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
, contumace;
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: separazione giudiziale
All'udienza del 26/05/2025, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/06/2024, ha esposto: di Parte_1 aver contratto matrimonio con l'11/12/2017, in Santo Controparte_1
Domingo (Repubblica Dominicana), successivamente trascritto nei registri del
Comune di Taviano al n. 25, parte II, sez. C;
che dalla loro unione non sono nati figli;
che l'unione matrimoniale si è bruscamente interrotta allorché la resistente ha abbandonato il tetto coniugale definitivamente, facendo perdere ogni traccia di sé. Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata la separazione personale con addebito, come specificato in ricorso.
1
In data 27/01/2025 il Collegio ha emesso la pronuncia parziale richiesta, rimettendo alla sentenza definitiva ogni statuizione in merito alla domanda di addebito.
Contestualmente, è stata emessa ordinanza di rimessione sul ruolo e la causa è stata rinviata all'udienza del 26/05/2025 per la decisione.
Alla predetta udienza è comparso il solo ricorrente, il quale ha dichiarato di insistere sull'addebito e di rinunciare ai termini per conclusionali;
pertanto, la causa
è stata rimessa al Collegio per la pronuncia definitiva di separazione.
Il Tribunale torna a evidenziare che le deduzioni del ricorrente e il disinteresse per il giudizio di parte convenuta, rimasta contumace, confermano l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'assenza di convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Ai fini della pronuncia sulla domanda di addebito, come già precisato nella sentenza parziale precedentemente richiamata, è necessario verificare che l'abbandono del tetto coniugale abbia assunto efficacia causale nel determinare una non più tollerabile prosecuzione della convivenza. Tale accertamento postula una comparazione tra le condotte di ambedue i coniugi, in quanto solo un raffronto tra queste consente di riscontrare quale incidenza abbiano avuto, nel loro reciproco interferire, relativamente al verificarsi della crisi matrimoniale.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che l'allontanamento dalla casa familiare, attuato senza il consenso dell'altro coniuge o in assenza di una domanda di separazione o di annullamento/ scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio – ai sensi degli artt. 146 e 151 c.c. – costituisce violazione dell'obbligo matrimoniale di coabitazione - ex art. 143 c.c. –
e pertanto, può, ex sé, essere considerato causa di addebito della separazione. In
2 tale direzione, spetta a chi ha posto in essere l'abbandono provare che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge ovvero ha avuto luogo in un momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata (cfr. Cass. civ., sez. VI, n. 12241/2020; Cass. civ., sez. VI, n. 648/2020;
Cass. civ., sez. I, n. 11792/2021; Cass. civ., sez. I, n. 8366/2025).
Tanto premesso, le deduzioni del ricorrente, valutate alla luce dell'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, nonché del totale disinteresse di parte convenuta per le sorti del presente procedimento, giustificano l'accoglimento della domanda di separazione con addebito.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente contumace, con ogni conseguente effetto di legge.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini della pronuncia di divorzio, pure chiesta con l'atto introduttivo.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 13/06/2024 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Santo Controparte_1
Domingo (Repubblica Dominicana), l'11/12/2017 (trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Taviano al n. 25, parte II, serie C, anno 2017), con addebito alla resistente contumace, , con ogni Controparte_1 conseguente effetto di legge;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23/06/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
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