Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/1975, n. 4194
CASS
Sentenza 19 dicembre 1975

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione (art 327 cod proc civ) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, anche quando dell'avvenuto deposito di questa non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art 133 cod proc civ, ed e normalmente sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre ai sensi dell'art 1 della legge n 742 del 1969. ( Conf 4388/74, mass n 373071; V 1625/72, mass n 358446).*

Perde il carattere di urgenza ed e, percio, soggetto alla sospensione dei termini in periodo feriale, il procedimento di denuncia di danno temuto, pervenuto a sentenza di primo grado che abbia dichiarata cessata la materia del contendere - per avvenuta eliminazione del pericolo di danno, e che venga proseguita in grado di appello soltanto per il regolamento delle spese processuali - rispetto al quale le questioni concernenti la denuncia assumono solo rilievo strumentale. ( V 2221/75, mass n 376012; 1643/75, mass n 375250).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/1975, n. 4194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4194
    Data del deposito : 19 dicembre 1975

    Testo completo