Sentenza 19 dicembre 1975
Massime • 2
Il termine annuale di decadenza dell'impugnazione (art 327 cod proc civ) decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, anche quando dell'avvenuto deposito di questa non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art 133 cod proc civ, ed e normalmente sospeso di diritto dal primo agosto al quindici settembre ai sensi dell'art 1 della legge n 742 del 1969. ( Conf 4388/74, mass n 373071; V 1625/72, mass n 358446).*
Perde il carattere di urgenza ed e, percio, soggetto alla sospensione dei termini in periodo feriale, il procedimento di denuncia di danno temuto, pervenuto a sentenza di primo grado che abbia dichiarata cessata la materia del contendere - per avvenuta eliminazione del pericolo di danno, e che venga proseguita in grado di appello soltanto per il regolamento delle spese processuali - rispetto al quale le questioni concernenti la denuncia assumono solo rilievo strumentale. ( V 2221/75, mass n 376012; 1643/75, mass n 375250).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/12/1975, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 1975 |
Testo completo
Perde il carattere di urgenza ed e, percio, soggetto alla sospensione dei termini in periodo feriale, il procedimento di denuncia di danno temuto, pervenuto a sentenza di primo grado che abbia dichiarata cessata la materia del contendere - per avvenuta eliminazione del pericolo di danno, e che venga proseguita in grado di appello soltanto per il regolamento delle spese processuali - rispetto al quale le questioni concernenti la denuncia assumono solo rilievo strumentale. ( V 2221/75, mass n 376012; 1643/75, mass n 375250).*