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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/06/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 221/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catona (RC) alla Parte_1 C.F._1
Via Stazione n. 7 presso lo studio dell'Avv. Filomena Muratore, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Eboli alla Via Veneto n. 1 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignola, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 094220219003192779000, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000, n. 39420130002463682000, n.
39420130003103463000 e n. 394201400000034042000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.02.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 094220219003192779000, notificata in data 1.02.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000, n. 39420130002463682000, n. 39420130003103463000 e n.
394201400000034042000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , eccependo: a) l'omessa CP_1 notifica degli avvisi di addebito impugnati, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
c) l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato;
d) la nullità della sanzione amministrativa per illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27, comma 6 della L. n. 689/1981; e) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente agli avvisi di addebito impugnati, per intervenuta prescrizione e/o per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti i vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' unica responsabile nell'ipotesi di prescrizione e/o altro motivo CP_3 di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notifica di atti interruttivi sino all'anno 2017
e tenuto conto che i crediti azionati non erano, comunque, prescritti al momento della formazione del ruolo;
evidenziava che, nella denegata ipotesi di prescrizione delle somme previdenziali, la stessa doveva intendersi maturata successivamente alla formazione del ruolo e che, di conseguenza, la legittimazione passiva spettava solo all' CP_3
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
b) CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria carenza di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria;
d)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica in data 11.12.2014 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000 ed in data 26.11.2015 dell'intimazione di pagamento n. 09420159019167360000, quali atti interruttivi del corso della prescrizione, nonché della sospensione dei termini durante il periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_3 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Occorre preliminarmente rilevare che l' , con le memorie autorizzate depositate il 5.03.2025, CP_1 ha dedotto che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39420130002463682000 e n.
39420130003103463000 sono stati oggetto di integrale stralcio.
Di conseguenza, stante la mancata contestazione della circostanza sopra evidenziata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
39420130002463682000 e n. 39420130003103463000. 6. Quanto agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000 e n. 394201400000034042000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 28.02.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 1.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981 e per difetto di motivazione.
Si osserva, comunque, che a) l'avviso di addebito n. 39420130000069643000, avente ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali, relativi ai II, III e IV trimestri anno
2010 ed ai III e IV trimestri anno 2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65014583889-6 del
5.04.2013 e consegnato a mani del destinatario in data 9.04.2013;
b) l'avviso di addebito n. 394201400000034042000, avente ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali, relativi ai II, III e IV trimestri anno 2011 ed ai III e IV trimestri anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65024725234-8 del 16.05.2014 e consegnato a mani della moglie in data 21.05.2014.
Ne consegue, dunque, che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, i quali risultano agevolmente riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
7. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, l' ha eccepito di aver posto in essere i seguenti atti interruttivi: CP_1
a) la diffida del 25.09.2013, avente ad oggetto i contributi non versati dal datore di lavoro quota a carico dipendenti – periodo 10/12-12/12, inviata con lettera racc. a/r n. 65015986062-2 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 4.11.2013;
b) la diffida del 15.10.2013, avente ad oggetto i contributi non versati dal datore di lavoro quota a carico dipendenti – periodo 7/12-9/12, inviata con lettera racc. a/r n. 65016158617-8 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 25.11.2013;
c) la nota del 3.08.2017, avente ad oggetto la comunicazione di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), Par periodi 2021/3, 2012/4, 2013/1 e 2013/2 lettera racc. a/r n. 66545150550-4 Parte_2
22.08.2017 e a mani del ricorrente il 25.08.2017. Parte_4
Inoltre, anche l ha dedotto di aver notificato, medio tempore, vari atti interruttivi della CP_3 prescrizione, ed in particolare: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000, avente ad oggetto entrambi gli avvisi di addebito impugnati, inviata con lettera racc. a /r n. 67214980062-4 e Parte_5
[. 11.12.2014 a mani del destinatario;
b) l'intimazione di pagamento n. 09420159019167360000, avente ad oggetto entrambi gli avvisi di addebito opposti, inviata con lettera racc. a/r n. 78974332396-9 e consegnata a mani del destinatario in data 26.11.2015.
Si precisa che l' ha dato prova della rituale notificazione degli atti sopraindicati in quanto ha CP_3 prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, i quali risultano agevolmente riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
Orbene, per quanto concerne i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 39420130000069643000
(notificato il 9.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (01.02.2022), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201400000828000 (11.12.2014), e poi, dell'intimazione di pagamento n.
09420159019167360000 (26.11.2015), ed è rimasto sospeso per complessivi 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere il 26.11.2020, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
394201400000034042000 (notificato il 21.05.2014), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000 (11.12.2014), e poi, dell'intimazione di pagamento n.
09420159019167360000 (26.11.2015), ed è rimasto sospeso per complessivi 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere il 26.11.2020, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
8. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
9. Trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024), le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
39420130002463682000 e n. 39420130003103463000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, per intervenuto stralcio;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 39420130000069643000 e n.
394201400000034042000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in complessivi € 4.076,00 per compensi professionali, di cui € 2.038,00, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere in favore dell' , ed € 2.038,00, oltre accessori CP_1 di legge, da corrispondere in favore dell CP_3
Lamezia Terme, 27.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 221/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catona (RC) alla Parte_1 C.F._1
Via Stazione n. 7 presso lo studio dell'Avv. Filomena Muratore, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Eboli alla Via Veneto n. 1 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vignola, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 094220219003192779000, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000, n. 39420130002463682000, n.
39420130003103463000 e n. 394201400000034042000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.02.2022 proponeva opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 094220219003192779000, notificata in data 1.02.2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000, n. 39420130002463682000, n. 39420130003103463000 e n.
394201400000034042000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , eccependo: a) l'omessa CP_1 notifica degli avvisi di addebito impugnati, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta;
b) l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria;
c) l'illegittimità del regime sanzionatorio applicato;
d) la nullità della sanzione amministrativa per illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27, comma 6 della L. n. 689/1981; e) il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva per l'annullamento dell'intimazione di pagamento, relativamente agli avvisi di addebito impugnati, per intervenuta prescrizione e/o per omessa notifica degli atti presupposti, con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto alla riscossione.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione per CP_1 inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria estraneità rispetto alle questioni concernenti i vizi della procedura di riscossione dei crediti azionati, in quanto di competenza esclusiva dell' unica responsabile nell'ipotesi di prescrizione e/o altro motivo CP_3 di perdita del credito sopravvenuti alla trasmissione del ruolo;
d) nel merito, la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) la conformità delle copie fotostatiche degli atti notificati agli originali analogici;
f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notifica di atti interruttivi sino all'anno 2017
e tenuto conto che i crediti azionati non erano, comunque, prescritti al momento della formazione del ruolo;
evidenziava che, nella denegata ipotesi di prescrizione delle somme previdenziali, la stessa doveva intendersi maturata successivamente alla formazione del ruolo e che, di conseguenza, la legittimazione passiva spettava solo all' CP_3
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
b) CP_3
l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) la propria carenza di legittimazione passiva per questioni attinenti al merito della pretesa creditoria;
d)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in considerazione della notifica in data 11.12.2014 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000 ed in data 26.11.2015 dell'intimazione di pagamento n. 09420159019167360000, quali atti interruttivi del corso della prescrizione, nonché della sospensione dei termini durante il periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 13.05.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 29.04.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che solo l' e l' hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di CP_1 CP_3 trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Occorre preliminarmente rilevare che l' , con le memorie autorizzate depositate il 5.03.2025, CP_1 ha dedotto che i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 39420130002463682000 e n.
39420130003103463000 sono stati oggetto di integrale stralcio.
Di conseguenza, stante la mancata contestazione della circostanza sopra evidenziata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
39420130002463682000 e n. 39420130003103463000. 6. Quanto agli avvisi di addebito n. 39420130000069643000 e n. 394201400000034042000, la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 28.02.2022 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 1.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per illegittimità delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981 e per difetto di motivazione.
Si osserva, comunque, che a) l'avviso di addebito n. 39420130000069643000, avente ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali, relativi ai II, III e IV trimestri anno
2010 ed ai III e IV trimestri anno 2011, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65014583889-6 del
5.04.2013 e consegnato a mani del destinatario in data 9.04.2013;
b) l'avviso di addebito n. 394201400000034042000, avente ad oggetto contributi I.V.S. operai a tempo determinato-comp. individuali, relativi ai II, III e IV trimestri anno 2011 ed ai III e IV trimestri anno 2012, è stato inviato con lettera racc. a/r n. 65024725234-8 del 16.05.2014 e consegnato a mani della moglie in data 21.05.2014.
Ne consegue, dunque, che l'ente creditore ha fornito prova dell'avvenuta notificazione degli avvisi di addebito, avendo prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, i quali risultano agevolmente riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
7. Ciò posto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ebbene, l' ha eccepito di aver posto in essere i seguenti atti interruttivi: CP_1
a) la diffida del 25.09.2013, avente ad oggetto i contributi non versati dal datore di lavoro quota a carico dipendenti – periodo 10/12-12/12, inviata con lettera racc. a/r n. 65015986062-2 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 4.11.2013;
b) la diffida del 15.10.2013, avente ad oggetto i contributi non versati dal datore di lavoro quota a carico dipendenti – periodo 7/12-9/12, inviata con lettera racc. a/r n. 65016158617-8 e restituita al mittente per compiuta giacenza il 25.11.2013;
c) la nota del 3.08.2017, avente ad oggetto la comunicazione di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), Par periodi 2021/3, 2012/4, 2013/1 e 2013/2 lettera racc. a/r n. 66545150550-4 Parte_2
22.08.2017 e a mani del ricorrente il 25.08.2017. Parte_4
Inoltre, anche l ha dedotto di aver notificato, medio tempore, vari atti interruttivi della CP_3 prescrizione, ed in particolare: a) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000, avente ad oggetto entrambi gli avvisi di addebito impugnati, inviata con lettera racc. a /r n. 67214980062-4 e Parte_5
[. 11.12.2014 a mani del destinatario;
b) l'intimazione di pagamento n. 09420159019167360000, avente ad oggetto entrambi gli avvisi di addebito opposti, inviata con lettera racc. a/r n. 78974332396-9 e consegnata a mani del destinatario in data 26.11.2015.
Si precisa che l' ha dato prova della rituale notificazione degli atti sopraindicati in quanto ha CP_3 prodotto sia gli atti notificati, sia i relativi avvisi di ricevimento, i quali risultano agevolmente riconducibili agli atti ai quali sono collegati.
Orbene, per quanto concerne i crediti oggetto dell'avviso di addebito n. 39420130000069643000
(notificato il 9.04.2013), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (01.02.2022), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476201400000828000 (11.12.2014), e poi, dell'intimazione di pagamento n.
09420159019167360000 (26.11.2015), ed è rimasto sospeso per complessivi 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere il 26.11.2020, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione ai crediti di cui all'avviso di addebito n.
394201400000034042000 (notificato il 21.05.2014), atteso che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476201400000828000 (11.12.2014), e poi, dell'intimazione di pagamento n.
09420159019167360000 (26.11.2015), ed è rimasto sospeso per complessivi 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere il 26.11.2020, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021).
8. Ne discende, in parte qua, il rigetto della domanda.
9. Trattandosi di controversia parzialmente definita “ope legis” (cfr. Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2828 del 30.01.2024), le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n.
39420130002463682000 e n. 39420130003103463000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, per intervenuto stralcio;
- rigetta, per il resto, l'opposizione e, per l'effetto, condanna il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali portati dagli avvisi di addebito n. 39420130000069643000 e n.
394201400000034042000, sottesi all'intimazione di pagamento opposta, oltre somme aggiuntive ed interessi calcolati dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di un terzo, condannando il ricorrente al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in complessivi € 4.076,00 per compensi professionali, di cui € 2.038,00, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere in favore dell' , ed € 2.038,00, oltre accessori CP_1 di legge, da corrispondere in favore dell CP_3
Lamezia Terme, 27.06.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino