TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 563/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUNGO ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 23/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 20/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Assegnazione autovettura Hyundai I-10. La proprietà dell'autovettura modello I.10 marca
Hyundai tg. FB 827 ET, intestata ad entrambi sarà trasferita entro 3 mesi alla moglie a carico della quale rimangono tutte le spese di assicurazione e manutenzione. Casa Coniugale e sua ripartizione, dopo divisione L'immobile sito in Latina in L.go Geminiani n.7, risultava inizialmente costituita da: a) Appartamento al primo piano con cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo per un totale di mq 150 ca + US al piano terra costituito da 2 locali e bagno per un totale di mq 57,8 ca comunicante con l'appartamento a) sovrastante tramite una scala interna Foglio 200, particella 474 sub 28, Largo F. Geminiani n.7, piano T-1 e piano T, interno 3, Categoria A/2, Classe 4; b) Garage di 49 mq ca al Foglio 200, particella 474 sub
4, Largo F. Geminiani n.7, piano S, interno 1, Categoria C/6, Classe 2+. c) Posto auto condominiale;
Con lavori di ristrutturazione eseguiti nei mesi scorsi, l'Appartamento e il
US originali (a+b) sono stati divisi in due nuovi appartamenti cosi costituiti:
Appartamento 1 al primo piano con cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo (mq 129 catastali);
Foglio 200, particella 474 sub 35, Largo F. Geminiani n.7, piano primo, interno 3, Categoria
A/2, Classe 3, mqc 129; . Appartamento 2 al piano terra costituito da 2 locali e bagno (mq
65 catastali). Foglio 200, particella 474 sub 34, Largo F. Geminiani n.7, piano Terra, interno d.d., Categoria A/2, Classe 3, mqc 65; Il Garage originale ( c ) è stato diviso in modo da ricavare una nuova cantina, rispettivamente riportati al Catasto Fabbricati del comune di
Latina (Visura catastale pratica nr LT0044679): . Garage (c), Foglio 200, particella 474 sub
36, Largo F. Geminiani n.7, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, mqc 47; . Cantina (e), Foglio
200, particella 474 sub 37, Largo F. Geminiani n.7, piano S1, Categoria C/2, Classe 1, mqc 6. All'atto della Cessazione degli effetti civili del matrimonio l'immobile viene ripartito nelle seguenti porzioni: 1) L'Appartamento 1 + Cantina + Posto Auto vengono assegnati alla sig.ra mentre l'appartamento 2 + Garage vengono assegnati al sig. Parte_2
e tale ripartizione sarà certificata dalle opportune registrazioni Urbanistiche Parte_1
e Catastali e regolare Atto Notarile con cui la sig.ra cederà le proprie Parte_2
quote di possesso relative all'appartamento B e Garage mentre il sig. cederà Parte_1 le proprie quote relative all'appartamento A, Cantina e posto auto. 2) L'Appartamento e il sono già stati fisicamente separati;
i lavori di ristrutturazione (rimozione scala CP_1
interna e chiusura relativo vano, apertura porta di accesso, adeguamento servizi igienici, separazione utenze) sono stati eseguiti in conformità alle attuali normative;
3) le utenze
(acqua, gas, elettricità) sono in corso di separazione e/o voltura da quelle attuali;
ciascun assegnatario provvederà a volturare a proprio carico quelle di competenza della propria porzione;
4) gli oneri relativi alla registrazione delle nuove particelle catastali saranno a carico dei coniugi al 50%; 5) dopo la acquisizione delle proprie quote dall'altro, ciascun assegnatario avrà facoltà di poter alienare tutto o parte della porzione assegnatagli, a proprio insindacabile giudizio trattenendo integralmente il relativo ricavato per sè; l'altro coniuge nulla avrà a pretendere su detto ricavato. Chiusura conto corrente bancario cointestato nr 5235381 su 1) Il conto corrente cointestato presso banca CP_2 CP_2 verrà chiuso e le eventuali giacenze o pendenze divise al 50% fra i coniugi e gli eventuali addebiti automatici (RID) sospesi o reindirizzati. 2) Ciascuno degli intestatari provvederà, contestualmente alle relative volture, a revocare o reindirizzare sul proprio conto corrente personale, gli eventuali addebiti automatici (RID) relativi alle proprie utenze (elettricità, acqua, telefonia mobile) ancora insistenti sul conto cointestato. Mantenimento dei Figli Per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
ciascun genitore non verserà né al figlio né ad altri alcuna somma. Per il mantenimento del figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, i genitori Persona_2
verseranno al figlio stesso le somme di: euro 200,00 (duecento/00) da parte della madre
[...]
; euro 300,00 (trecento/00) da parte del padre;
fino al Parte_2 Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica o al compimento del 26°anno, secondo quale avvenga prima. Le somme saranno rivalutabili in base agli indici ISTAT e/o a mutate condizioni economiche del figlio o dei genitori. Spese straordinarie scolastiche/mediche (Per il solo figlio ) rimane in vigore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Persona_2 economica o al compimento del 26°anno secondo quale avvenga prima, con ripartizione al
50% delle spese fra i genitori e corresponsione della quota al figlio o al coniuge che ha effettivamente sostenuto le spese. Altre spese straordinarie (es. viaggi o altro) dovranno essere preventivamente concordate tra il figlio e i genitori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/08/1991 nel Comune di MANDURIA (TA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
20/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANDURIA (TA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 101, Parte II, Serie
A, dell'anno 1991); compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. , Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LUNGO ANTONIO, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione del 23/09/2025.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 20/03/2025 le parti domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 24/09/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni:
“Assegnazione autovettura Hyundai I-10. La proprietà dell'autovettura modello I.10 marca
Hyundai tg. FB 827 ET, intestata ad entrambi sarà trasferita entro 3 mesi alla moglie a carico della quale rimangono tutte le spese di assicurazione e manutenzione. Casa Coniugale e sua ripartizione, dopo divisione L'immobile sito in Latina in L.go Geminiani n.7, risultava inizialmente costituita da: a) Appartamento al primo piano con cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo per un totale di mq 150 ca + US al piano terra costituito da 2 locali e bagno per un totale di mq 57,8 ca comunicante con l'appartamento a) sovrastante tramite una scala interna Foglio 200, particella 474 sub 28, Largo F. Geminiani n.7, piano T-1 e piano T, interno 3, Categoria A/2, Classe 4; b) Garage di 49 mq ca al Foglio 200, particella 474 sub
4, Largo F. Geminiani n.7, piano S, interno 1, Categoria C/6, Classe 2+. c) Posto auto condominiale;
Con lavori di ristrutturazione eseguiti nei mesi scorsi, l'Appartamento e il
US originali (a+b) sono stati divisi in due nuovi appartamenti cosi costituiti:
Appartamento 1 al primo piano con cucina, 2 bagni, 3 camere, terrazzo (mq 129 catastali);
Foglio 200, particella 474 sub 35, Largo F. Geminiani n.7, piano primo, interno 3, Categoria
A/2, Classe 3, mqc 129; . Appartamento 2 al piano terra costituito da 2 locali e bagno (mq
65 catastali). Foglio 200, particella 474 sub 34, Largo F. Geminiani n.7, piano Terra, interno d.d., Categoria A/2, Classe 3, mqc 65; Il Garage originale ( c ) è stato diviso in modo da ricavare una nuova cantina, rispettivamente riportati al Catasto Fabbricati del comune di
Latina (Visura catastale pratica nr LT0044679): . Garage (c), Foglio 200, particella 474 sub
36, Largo F. Geminiani n.7, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, mqc 47; . Cantina (e), Foglio
200, particella 474 sub 37, Largo F. Geminiani n.7, piano S1, Categoria C/2, Classe 1, mqc 6. All'atto della Cessazione degli effetti civili del matrimonio l'immobile viene ripartito nelle seguenti porzioni: 1) L'Appartamento 1 + Cantina + Posto Auto vengono assegnati alla sig.ra mentre l'appartamento 2 + Garage vengono assegnati al sig. Parte_2
e tale ripartizione sarà certificata dalle opportune registrazioni Urbanistiche Parte_1
e Catastali e regolare Atto Notarile con cui la sig.ra cederà le proprie Parte_2
quote di possesso relative all'appartamento B e Garage mentre il sig. cederà Parte_1 le proprie quote relative all'appartamento A, Cantina e posto auto. 2) L'Appartamento e il sono già stati fisicamente separati;
i lavori di ristrutturazione (rimozione scala CP_1
interna e chiusura relativo vano, apertura porta di accesso, adeguamento servizi igienici, separazione utenze) sono stati eseguiti in conformità alle attuali normative;
3) le utenze
(acqua, gas, elettricità) sono in corso di separazione e/o voltura da quelle attuali;
ciascun assegnatario provvederà a volturare a proprio carico quelle di competenza della propria porzione;
4) gli oneri relativi alla registrazione delle nuove particelle catastali saranno a carico dei coniugi al 50%; 5) dopo la acquisizione delle proprie quote dall'altro, ciascun assegnatario avrà facoltà di poter alienare tutto o parte della porzione assegnatagli, a proprio insindacabile giudizio trattenendo integralmente il relativo ricavato per sè; l'altro coniuge nulla avrà a pretendere su detto ricavato. Chiusura conto corrente bancario cointestato nr 5235381 su 1) Il conto corrente cointestato presso banca CP_2 CP_2 verrà chiuso e le eventuali giacenze o pendenze divise al 50% fra i coniugi e gli eventuali addebiti automatici (RID) sospesi o reindirizzati. 2) Ciascuno degli intestatari provvederà, contestualmente alle relative volture, a revocare o reindirizzare sul proprio conto corrente personale, gli eventuali addebiti automatici (RID) relativi alle proprie utenze (elettricità, acqua, telefonia mobile) ancora insistenti sul conto cointestato. Mantenimento dei Figli Per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
ciascun genitore non verserà né al figlio né ad altri alcuna somma. Per il mantenimento del figlio , maggiorenne, economicamente non autosufficiente, i genitori Persona_2
verseranno al figlio stesso le somme di: euro 200,00 (duecento/00) da parte della madre
[...]
; euro 300,00 (trecento/00) da parte del padre;
fino al Parte_2 Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica o al compimento del 26°anno, secondo quale avvenga prima. Le somme saranno rivalutabili in base agli indici ISTAT e/o a mutate condizioni economiche del figlio o dei genitori. Spese straordinarie scolastiche/mediche (Per il solo figlio ) rimane in vigore, fino al raggiungimento dell'autosufficienza Persona_2 economica o al compimento del 26°anno secondo quale avvenga prima, con ripartizione al
50% delle spese fra i genitori e corresponsione della quota al figlio o al coniuge che ha effettivamente sostenuto le spese. Altre spese straordinarie (es. viaggi o altro) dovranno essere preventivamente concordate tra il figlio e i genitori”.
Le condizioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 21/08/1991 nel Comune di MANDURIA (TA), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il
20/03/2025; ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANDURIA (TA), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atti di matrimonio numero 101, Parte II, Serie
A, dell'anno 1991); compensa le spese di causa.
Latina, 24/09/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Concetta Serino