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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 3957/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3957/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 4-12-2024, con assegnazione del termini ex art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 con sede legale in NA (AV) alla C/da Piani n. 32/A -
P.IVA. e la P.IVA_1 TR in persona del suo legale rappresentante
[...] CP_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] C.F._2
NA (AV) alla C/da Piani n. 32/A int.
2 - P.IVA.
, elettivamente domiciliate in Montecalvo Irpino al V.le P.IVA_2
Europa n.3 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE BELLAROBA (C.F..
CodiceFiscale_3 Email_1 Email_2
) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di
[...] procure agli atti.
APPELLANTI
E , nato a [...] il Controparte_2
26.10.1952 ed ivi residente a[...], (c.f.
) rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Di C.F._4
Simone (C.F. ) con studio in NA C.F._5
(AV) alla Via Nostradonna n. 11, (fax 0825441315; pec:
, giusta mandato e procura Email_3 speciale agli atti e tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Dei Mille n. 40 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Polisi
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20/07/2016 il sig.
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento Controparte_2 le due società odierne appellanti, per ivi sentire dichiarare in via principale l'inefficacia nei confronti dell'attore ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita R.P. A011533W del 23.02.2016 registrato il
24.02.2016 con il quale la , aveva venduto Parte_1
l'autovettura targata ED168SC telaio WP1ZZZ92ZBLA26304 alla
[...]
TR
A sostegno della sua pretesa il sig. aveva esposto di essere CP_2 creditore della della somma di euro Parte_1
11.640,15, giusta decreto ingiuntivo n. 315/2016 emesso dal
Tribunale di Benevento in data 27.07.2016, a seguito del procedimento di sfratto per morosità iscritto al n. 5076/2015 R.G., notificato in forma esecutiva in uno al precetto in data 29.03.2016,
e non opposto.
Aveva dedotto, inoltre, che con l'atto di vendita in parola la società debitrice si era spogliata dell'unico bene di cui era intestataria, che esso era in pregiudizio delle ragioni creditorie e che anche il terzo acquirente ne fosse consapevole.
Concludeva per la dichiarazione di inefficacia del detto atto di vendita e per la condanna della al Parte_1
“pagamento in favore di esso attore della somma di euro 11.640,15 così come portata nell'atto di precetto già notificato”. Con la sentenza n.1238/2019, pubblicata il 02/07/2019, il
Tribunale di Benevento, così statuiva: ”definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di vendita R.P. del 23.02.16 registrato il 24.02.16 Pt_3 con il quale la ebbe a vendere l'autovettura Parte_1 targata ED168SC, telaio m. WP1ZZZ92ZBLA26304 alla
[...]
2) Condanna in solido le TR convenute al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 29/6/2019.”
La predetta sentenza veniva appellata dalle dette società
[...]
e Parte_1 TR
[...
che chiedevano: “in accoglimento integrale dell'appello, riformare la sentenza n.1238/2019 pronunciata fra le parti nel giudizio iscritto al n.3344/2016 R.G. avente ad oggetto “revocatoria ordinaria” dal Tribunale di Benevento Giudice Unico Dott. Flavio
Cusani, in data 29/06/2019, e pubblicata il 02/07/2019, notificata a mezzo PEC il 10/07/2019 e, conseguentemente, sentirla annullare o riformare con il rigetto di ogni avversa domanda per come libellata in citazione, siccome inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio ed accessori, attribuite all'Avv. Giuseppe Bellaroba antistatario e non percettore”.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva: “ rigettare l'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t. e dalla Parte_1 come in atti difesi, TR domiciliati e rappresentati, essendo inammissibile, infondato in fatto ed in diritto;
confermare integralmente la sentenza n. 1238/19 emessa dal Tribunale di Benevento il 29.06.2019 e pubblicata il 2.07.19 emessa nell'ambito del procedimento avente rg. N.
3344/16; condannare gli appellanti con il vincolo solidale alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori, con attribuzione”.
All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Col primo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata per essere la sua motivazione “erronea e solo apparente” sotto il profilo della valutazione e dell'accertamento del requisito oggettivo dell'eventus damni ex articolo 2901 codice civile, in quanto alla data dell'atto dispositivo in oggetto il suo patrimonio come risultante dal bilancio depositato al 31/12/2015 era ampiamente superiore al credito vantato nei suoi confronti dell'odierno appellato nonché agli altri debiti della stessa.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto si rileva che “in materia di azione revocatoria, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore (Corte di cassazione del 6 maggio 1998, n°
4578).
Inoltre, “l'interesse del creditore ad agire in revocatoria - e quindi l'eventus damni - deve essere valutato ex ante, con riferimento, cioè al momento del i venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori. Nella citata sentenza infatti si è precisato che «per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus danni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo: maggiore difficoltà od incertezza (...) che vanno valutate alla data dell'atto dispositivo, e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione" (Cass. n. 27718 del 2005).
Nel caso di specie, l'appellante ha depositato in primo grado una relazione di stima del patrimonio immobiliare intestato alla medesima Società debitrice, affermando la sua provenienza dallo stesso istituto di credito che aveva acceso ipoteca sul compendio medesimo, da cui si evince che il valore degli immobili intestati alla
Società debitrice era pari ad euro 1.282.800,00.
Poi, ha depositato gli estratti conto rilasciati il 19/02/2016 dalla e relativi all'ammortamento del mutuo Controparte_3 ipotecario acceso sul predetto complesso immobiliare si evince che a quella data il debito residuo per estinguere l'ipoteca era pari ad euro
285.000,00 circa, ossia era pari ad un quarto del valore degli immobili.
Inoltre, la appellante ha depositato il proprio bilancio di esercizio al 31-12-2015, da cui emerge che la Società debitrice aveva, alla data dell'atto dispositivo di cui Parte_1 in citazione e a fronte del credito di circa euro 12.000 vantato nei suoi confronti dall'odierno appellato, un patrimonio netto ampiamente positivo, pari ad euro 955.298,00, con un totale di rimanenze di magazzino pari ad euro 667.544,00 ed un totale di crediti vantati verso terzi pari ad euro 60.785,00.
Inoltre, dal detto bilancio risulta che alla data dell'atto dispositivo de quo la debitoria complessiva della società era pari ad euro 500.000,00 circa, compreso il debito da mutuo ipotecario di per residui euro 285.000,00. CP_3
Sempre dal detto bilancio si evince che la debitoria diversa da quella verso le banche era pari ad euro 50.000,00 verso privati fornitori e altri finanziatori e che la gran parte degli stessi erano esigibili oltre l'esercizio successivo e quindi non sono ancora scaduti.
Dunque, rilevato che la provenienza della suddetta documentazione rispettivamente dalla banca mutuante e dalla medesima società debitrice, prodotta tempestivamente in primo grado dall'appellante, non risulta essere stata specificamente contestata e confutata dalla parte appellata nonché il contenuto della stessa non risulta essere stata specificamente contestata dalla medesima parte appellata sotto il profilo del relativo contenuto probatorio e cioè sotto il profilo della valutazione di mercato proveniente dalla banca mutuante e della veridicità ed esattezza delle risultanze del suddetto bilancio al 31-12-20215, secondo questa Corte dalla medesima può senz'altro ricavarsi, sulla base di un semplice raffronto di valori economici, che alla data dell'atto dispositivo de quo il patrimonio residuo della parte appellante anche tenuto conto degli altri debiti Parte_1 risultanti dal bilancio medesimo, fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore odierno appellato peraltro non di notevole entità (pari a circa 11 mila euro) nonché ogni altra pretesa vantata anche da altri creditori.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie non sussista il requisito oggettivo ex art. 2901 c.c. dell'eventus damni e che quindi la revocatoria proposta dalla parte appellata doveva ritenersi infondata.
Ne deriva che il motivo di appello in esame deve ritenersi fondato, con il conseguente assorbimento di altri motivi (relativi in sostanza al requisito soggettivo della scientia damni).
Dunque, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ex articolo 2901 Codice civile proposta dalla parte appellata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PTM la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...] nei confronti di TR
, avverso la sentenza n. 1238/2019 Controparte_2 del Tribunale di Benevento, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
; Controparte_2
• condanna la parte appellata al Controparte_2 pagamento in favore cumulativo delle parti appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di euro 2.600,00 per compenso, oltre spese generali del 15% sul compenso, CPA e I.V.A. come per legge e per il presente grado di giudizio nella somma di euro 355,50 per spese vive e in quella di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% sul compenso, CPA e I.V.A. come per legge per compenso, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv.
Giuseppe Bellaroba.
Così deciso in Napoli il 12-3-2015.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 3957/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3957/2019
R.G.A.C., avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 4-12-2024, con assegnazione del termini ex art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te (C.F. ), Parte_2 C.F._1 con sede legale in NA (AV) alla C/da Piani n. 32/A -
P.IVA. e la P.IVA_1 TR in persona del suo legale rappresentante
[...] CP_1
(C.F. ), con sede legale in
[...] C.F._2
NA (AV) alla C/da Piani n. 32/A int.
2 - P.IVA.
, elettivamente domiciliate in Montecalvo Irpino al V.le P.IVA_2
Europa n.3 presso lo studio dell'Avv. GIUSEPPE BELLAROBA (C.F..
CodiceFiscale_3 Email_1 Email_2
) dal quale sono rappresentate e difese in virtù di
[...] procure agli atti.
APPELLANTI
E , nato a [...] il Controparte_2
26.10.1952 ed ivi residente a[...], (c.f.
) rappresentato e difeso dall'avv. Liliana Di C.F._4
Simone (C.F. ) con studio in NA C.F._5
(AV) alla Via Nostradonna n. 11, (fax 0825441315; pec:
, giusta mandato e procura Email_3 speciale agli atti e tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via
Dei Mille n. 40 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Polisi
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 20/07/2016 il sig.
[...]
conveniva dinanzi al Tribunale di Benevento Controparte_2 le due società odierne appellanti, per ivi sentire dichiarare in via principale l'inefficacia nei confronti dell'attore ex art. 2901 c.c. dell'atto di vendita R.P. A011533W del 23.02.2016 registrato il
24.02.2016 con il quale la , aveva venduto Parte_1
l'autovettura targata ED168SC telaio WP1ZZZ92ZBLA26304 alla
[...]
TR
A sostegno della sua pretesa il sig. aveva esposto di essere CP_2 creditore della della somma di euro Parte_1
11.640,15, giusta decreto ingiuntivo n. 315/2016 emesso dal
Tribunale di Benevento in data 27.07.2016, a seguito del procedimento di sfratto per morosità iscritto al n. 5076/2015 R.G., notificato in forma esecutiva in uno al precetto in data 29.03.2016,
e non opposto.
Aveva dedotto, inoltre, che con l'atto di vendita in parola la società debitrice si era spogliata dell'unico bene di cui era intestataria, che esso era in pregiudizio delle ragioni creditorie e che anche il terzo acquirente ne fosse consapevole.
Concludeva per la dichiarazione di inefficacia del detto atto di vendita e per la condanna della al Parte_1
“pagamento in favore di esso attore della somma di euro 11.640,15 così come portata nell'atto di precetto già notificato”. Con la sentenza n.1238/2019, pubblicata il 02/07/2019, il
Tribunale di Benevento, così statuiva: ”definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'attore l'atto di vendita R.P. del 23.02.16 registrato il 24.02.16 Pt_3 con il quale la ebbe a vendere l'autovettura Parte_1 targata ED168SC, telaio m. WP1ZZZ92ZBLA26304 alla
[...]
2) Condanna in solido le TR convenute al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Così deciso in data 29/6/2019.”
La predetta sentenza veniva appellata dalle dette società
[...]
e Parte_1 TR
[...
che chiedevano: “in accoglimento integrale dell'appello, riformare la sentenza n.1238/2019 pronunciata fra le parti nel giudizio iscritto al n.3344/2016 R.G. avente ad oggetto “revocatoria ordinaria” dal Tribunale di Benevento Giudice Unico Dott. Flavio
Cusani, in data 29/06/2019, e pubblicata il 02/07/2019, notificata a mezzo PEC il 10/07/2019 e, conseguentemente, sentirla annullare o riformare con il rigetto di ogni avversa domanda per come libellata in citazione, siccome inammissibile ed infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, e competenze del doppio grado di giudizio ed accessori, attribuite all'Avv. Giuseppe Bellaroba antistatario e non percettore”.
Si costituiva l'appellato, che chiedeva: “ rigettare l'appello proposto dalla in persona del legale rapp.te p.t. e dalla Parte_1 come in atti difesi, TR domiciliati e rappresentati, essendo inammissibile, infondato in fatto ed in diritto;
confermare integralmente la sentenza n. 1238/19 emessa dal Tribunale di Benevento il 29.06.2019 e pubblicata il 2.07.19 emessa nell'ambito del procedimento avente rg. N.
3344/16; condannare gli appellanti con il vincolo solidale alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre accessori, con attribuzione”.
All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche ex art. 190 c.p.c.
Col primo motivo la parte appellante censura la sentenza impugnata per essere la sua motivazione “erronea e solo apparente” sotto il profilo della valutazione e dell'accertamento del requisito oggettivo dell'eventus damni ex articolo 2901 codice civile, in quanto alla data dell'atto dispositivo in oggetto il suo patrimonio come risultante dal bilancio depositato al 31/12/2015 era ampiamente superiore al credito vantato nei suoi confronti dell'odierno appellato nonché agli altri debiti della stessa.
Il motivo è fondato.
In punto di diritto si rileva che “in materia di azione revocatoria, l'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore (Corte di cassazione del 6 maggio 1998, n°
4578).
Inoltre, “l'interesse del creditore ad agire in revocatoria - e quindi l'eventus damni - deve essere valutato ex ante, con riferimento, cioè al momento del i venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori. Nella citata sentenza infatti si è precisato che «per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'eventus danni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, essendo invece sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo: maggiore difficoltà od incertezza (...) che vanno valutate alla data dell'atto dispositivo, e non a quella futura della effettiva realizzazione del credito dell'attore in revocazione" (Cass. n. 27718 del 2005).
Nel caso di specie, l'appellante ha depositato in primo grado una relazione di stima del patrimonio immobiliare intestato alla medesima Società debitrice, affermando la sua provenienza dallo stesso istituto di credito che aveva acceso ipoteca sul compendio medesimo, da cui si evince che il valore degli immobili intestati alla
Società debitrice era pari ad euro 1.282.800,00.
Poi, ha depositato gli estratti conto rilasciati il 19/02/2016 dalla e relativi all'ammortamento del mutuo Controparte_3 ipotecario acceso sul predetto complesso immobiliare si evince che a quella data il debito residuo per estinguere l'ipoteca era pari ad euro
285.000,00 circa, ossia era pari ad un quarto del valore degli immobili.
Inoltre, la appellante ha depositato il proprio bilancio di esercizio al 31-12-2015, da cui emerge che la Società debitrice aveva, alla data dell'atto dispositivo di cui Parte_1 in citazione e a fronte del credito di circa euro 12.000 vantato nei suoi confronti dall'odierno appellato, un patrimonio netto ampiamente positivo, pari ad euro 955.298,00, con un totale di rimanenze di magazzino pari ad euro 667.544,00 ed un totale di crediti vantati verso terzi pari ad euro 60.785,00.
Inoltre, dal detto bilancio risulta che alla data dell'atto dispositivo de quo la debitoria complessiva della società era pari ad euro 500.000,00 circa, compreso il debito da mutuo ipotecario di per residui euro 285.000,00. CP_3
Sempre dal detto bilancio si evince che la debitoria diversa da quella verso le banche era pari ad euro 50.000,00 verso privati fornitori e altri finanziatori e che la gran parte degli stessi erano esigibili oltre l'esercizio successivo e quindi non sono ancora scaduti.
Dunque, rilevato che la provenienza della suddetta documentazione rispettivamente dalla banca mutuante e dalla medesima società debitrice, prodotta tempestivamente in primo grado dall'appellante, non risulta essere stata specificamente contestata e confutata dalla parte appellata nonché il contenuto della stessa non risulta essere stata specificamente contestata dalla medesima parte appellata sotto il profilo del relativo contenuto probatorio e cioè sotto il profilo della valutazione di mercato proveniente dalla banca mutuante e della veridicità ed esattezza delle risultanze del suddetto bilancio al 31-12-20215, secondo questa Corte dalla medesima può senz'altro ricavarsi, sulla base di un semplice raffronto di valori economici, che alla data dell'atto dispositivo de quo il patrimonio residuo della parte appellante anche tenuto conto degli altri debiti Parte_1 risultanti dal bilancio medesimo, fosse tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore odierno appellato peraltro non di notevole entità (pari a circa 11 mila euro) nonché ogni altra pretesa vantata anche da altri creditori.
Pertanto, deve ritenersi che nel caso di specie non sussista il requisito oggettivo ex art. 2901 c.c. dell'eventus damni e che quindi la revocatoria proposta dalla parte appellata doveva ritenersi infondata.
Ne deriva che il motivo di appello in esame deve ritenersi fondato, con il conseguente assorbimento di altri motivi (relativi in sostanza al requisito soggettivo della scientia damni).
Dunque, l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, deve essere rigettata la domanda di revocatoria ex articolo 2901 Codice civile proposta dalla parte appellata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PTM la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e da Parte_1 [...] nei confronti di TR
, avverso la sentenza n. 1238/2019 Controparte_2 del Tribunale di Benevento, così provvede:
• accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da
; Controparte_2
• condanna la parte appellata al Controparte_2 pagamento in favore cumulativo delle parti appellanti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per il primo grado nella somma di euro 2.600,00 per compenso, oltre spese generali del 15% sul compenso, CPA e I.V.A. come per legge e per il presente grado di giudizio nella somma di euro 355,50 per spese vive e in quella di euro 2.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15% sul compenso, CPA e I.V.A. come per legge per compenso, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv.
Giuseppe Bellaroba.
Così deciso in Napoli il 12-3-2015.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dr. Fulvio Dacomo