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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3739 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3260 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRECO MARIA
APPELLANTE
e
in persona del l.r. p.t., e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casarano nr.
357/2023, depositata in data 20.11.2023
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 06.07.2019, alle 12:00 circa, si trovava Parte_1 nell'abitato di Matino alla guida della Ford Focus tg. BB155JZ, quando, giunto all'intersezione tra Via Piave e Via Basento, è stato impattato dal ciclomotore HM
Baja tg. X7Z2BB, di proprietà di e condotto da Parte_2 Parte_3
.
[...]
L'attore ha dedotto che l'evento è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del , il quale procedeva a velocità eccessiva nonostante la presenza Pt_2 di un incrocio, e ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
società assicuratrice del ciclomotore, si è costituita con propria CP_3 comparsa, ritenendo che l'evento sia stato determinato dall'attore, che ha omesso di prestare la dovuta precedenza al veicolo antagonista, e contestando il quantum richiesto.
La compagnia ha dunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale e si è conclusa con sentenza che, accertata la responsabilità prevalente del nella determinazione Parte_1 dell'evento, ha parzialmente accolto la domanda attorea. ha impugnato la sentenza, contestando la decisione del Parte_1 giudice di pace nel punto in cui ha ritenuto provata la sua responsabilità ed evidenziando contraddizioni nella pronuncia.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento della responsabilità esclusiva del nella determinazione del Pt_2 sinistro, con condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c..
*** Come premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e - quale proprietario del ciclomotore targato CP_4 Parte_2
X7Z2BB e genitore esercente la potestà sul minore - al fine Parte_3 di sentire accertare e dichiarare che l'incidente oggetto di causa è stato determinato da colpa esclusiva di , con condanna della compagnia al Parte_2 risarcimento del danno, calcolato in euro 2.152,62 per i danni alla Ford Focus targata DB155JZ, oltre alle spese di lite. si è costituita con propria comparsa, negando che il sinistro sia da CP_3 addebitarsi a colpa del convenuto e ritenendo, al contrario, che la colpa sia da imputarsi all'attore, per non aver rispettato il segnale di STOP;
la compagnia ha anche contestato il quantum debeatur e chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata istruita in forma documentale e con l'ascolto di testimoni ed è stata decisa con sentenza, con cui è stato dichiarato il concorso di colpa nel sinistro oggetto di causa e la compagnia è stata condannata al pagamento della somma di
1.130,00 €.
Il 16/08/2021, in pendenza di giudizio, il ha depositato denunzia Parte_1 querela contro il teste di parte convenuta per avere questi Testimone_1 dichiarato falsamente di avere assistito al sinistro, nonostante nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri si desse atto dell'assenza di testimoni oculari. Alla denuncia ha fatto seguito il decreto che dispone il giudizio nei confronti del teste per il reato di cui all'art. 372CP, commesso all'udienza Testimone_1 dell'08/7/2021.
Il ha poi proposto appello, contestando la ricostruzione offerta dal Parte_1
Giudice di prime cure in merito alla dinamica del sinistro e alla ritenuta responsabilità prevalente dell'attore, per aver omesso di arrestarsi al segnale di stop. L'appellante ha infatti ritenuto che l'istruttoria abbia dimostrato che fu il convenuto a determinare in misura prevalente o esclusiva il sinistro, a causa della velocità elevata, che non gli ha consentito di vedere il veicolo dell'attore.
In particolare, l'appellante ha negato che i propri testi abbiano confermato solo che l'automobile aveva superato il centro dell'incrocio, come sostenuto dal G.d.P., e ha ritenuto che la prova abbia invece confermato che la Ford aveva interamente superato l'incrocio. In verità, sotto tale profilo deve rilevarsi che la teste , escussa Testimone_2 all'udienza del 10.06.2021, ha riferito “Percorreva il sig. la via Basento in Parte_1
Matino, quando arrivato all'incrocio con via Piave, dopo aver superato l'incrocio, a gran velocità arrivava un motorino con due ragazzi, preciso che uno di loro ricordo non aveva il casco ... al momento dell'impatto l'auto del aveva superato il Parte_1 centro dell'incrocio”; la teste , escussa alla medesima udienza, ha Testimone_3 dichiarato: “la sera del 06.07.2019 ricordo che ero in auto al fianco di mio marito che guidava, avevamo già superato l'incrocio, che intendo come centro dell'incrocio, quando dalla nostra sinistra arrivava un ciclomotore che andava a urtare contro la sportello posteriore sinistro dell'auto”.
È pertanto errata l'affermazione dell'appellante, secondo cui i propri testimoni hanno confermato che egli aveva superato abbondantemente l'incrocio, in quanto i testimoni hanno fatto espresso riferimento “al centro dell'incrocio”, così come accertato dal Giudice di prime cure.
L'appellante ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere che egli non avesse superato l'incrocio, in quanto l'attestazione che l'auto si trovava 2 mt oltre l'incrocio (come indicato nel Verbale dei Carabinieri) avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere che la stessa aveva superato il crocevia, al contrario di quanto ipotizzato dal Giudice di prime cure.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che nel Verbale dei Carabinieri l'auto dell'attore
è riprodotta interamente dopo l'incrocio, tanto che le ruote posteriori si trovano interamente su Via Basento, dopo l'intersezione con Via Piave. Poiché l'urto si è verificato contro lo sportello posteriore sinistro dell'automobile, la planimetria deve ritenersi errata, in quanto nella posizione riportata il motociclo non avrebbe affatto impattato col mezzo (salvo prevedere una svolta a sinistra, mai allegata da alcuno). In ragione di quanto sopra, deve escludersi tanto che i testi abbiano riferito che il aveva superato l'incrocio (poiché, come visto, hanno precisato che aveva Parte_1 superato il centro dello stesso) quanto che l'auto si trovasse, nel momento dell'impatto, nel punto indicato nella planimetria.
L'appellante ha poi ritenuto che l'assenza di tracce di frenata sia stata erroneamente valorizzata dal Giudice di Pace come prova della circostanza che l'auto non aveva superato il centro dell'incrocio, mentre avrebbe dovuto portare alla presunzione che il ciclomotore procedeva a velocità talmente elevata da non consentire neppure la frenata. La presunzione che l'assenza di tracce di frenata dimostri che il veicolo non aveva superato il centro dell'incrocio è stata poi dall'appellante ritenuta in contrasto con il capo successivo della sentenza, ove l'entità dei danni subiti dall'auto porta il Giudice a ritenere che il conducente del ciclomotore viaggiasse a velocità sostenuta.
Sotto tale profilo deve rilevarsi, ancora una volta, che l'assunto attoreo – di avvenuto superamento dell'incrocio e non del centro dello stesso – è stato negato dai suoi testimoni (le cui dichiarazioni sono state parzialmente riportate/sottolineate nell'atto introduttivo) e non è stato confermato dalla planimetria dei Carabinieri. Va poi rilevato che l'assenza di tracce di frenata non può in alcun modo portare alla presunzione di una velocità talmente alta del ciclomotore, da impedire alla CP_5
– che, si ricorda, aveva l'obbligo di arrestarsi allo STOP – ogni manovra di emergenza. Se la velocità fosse stata tale da impedire all'attento conducente del veicolo gravato da STOP di tentare una manovra di frenata, i danni riportati dal e dalla passeggera sarebbero stati certamente più gravi di quelli esistenti. Pt_2
Non vi è alcun elemento noto che porti a presumere che il si sia arrestato Parte_1 allo STOP (come era suo dovere fare), sia ripartito dalla posizione di quiete e si sia improvvisamente trovato nell'incrocio un ciclomotore che viaggiava a velocità tale da impedire anche un tentativo di frenata.
La presunzione invocata dall'appellante non è dunque ammissibile.
Il ha ancora evidenziato che il Giudice di prime cure non ha attribuito Parte_1 rilievo al fatto che i Carabinieri hanno mosso contestazioni nei confronti del conducente del motociclo, elevando i relativi verbali, mentre nessuna infrazione è stata contestata all'attore.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che le contestazioni mosse al sono state di Pt_2 omessa revisione del ciclomotore e di conduzione di mezzo con passeggero all'età di 16 anni, dunque contestazioni del tutto estranee ai profili di responsabilità indicati nella sentenza.
Al fine di esaminare l'evento oggetto di causa, deve ricordarsi che l'attore era gravato dal segnale di STOP e che, in ragione di ciò, aveva l'obbligo di arrestarsi all'incrocio.
Come precisato dal Giudice di Pace, nessuno dei testimoni ha confermato che il si sia fermato allo STOP, tanto che nessuno dei testimoni ha ricordato Parte_1 la presenza di uno STOP: è evidente che, se il si fosse arrestato, le testi Parte_1 avrebbero ricordato la circostanza.
Nel caso di specie, dunque, non sussiste il presupposto invocato dal , Parte_1 secondo cui egli avrebbe tenuto una condotta esente da colpe, tale da imputare interamente al conducente favorito la responsabilità del sinistro.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della “precedenza di fatto”, in quanto le foto dimostrano che il aveva sì superato il centro dell'incrocio, ma non Parte_1 interamente lo stesso: l'impatto si trova in corrispondenza dello sportello posteriore, lasciando l'ampio bagagliaio della SW intatto. La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se
l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”. (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
1992 del 18/01/2024).
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 29503/2025, ha annullato una sentenza di assoluzione emessa da un Giudice di Pace, ribadendo che chi ha l'obbligo legale di fermarsi a un incrocio non può invocare una presunta precedenza “di fatto” per esimersi da colpa in caso di incidente.
La Cassazione ha ribadito che il conducente tenuto a cedere la precedenza deve usare la massima prudenza e diligenza e non può fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti rallentino o si comportino in modo da evitare l'incidente, dovendo al contrario tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, quando questa rientri nei limiti della prevedibilità.
L'eccessiva velocità del veicolo che ha diritto di precedenza, se non costituisce un evento imprevedibile e anomalo (fatto sopravvenuto), può rappresentare al massimo una causa concorrente dell'incidente, ma non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità di chi ha violato l'obbligo di stop.
Conclusivamente, la prova espletata non ha dimostrato che il si sia Parte_1 fermato allo STOP (circostanza invero neppure menzionata in appello) né che al momento dell'impatto avesse superato l'incrocio (di cui aveva superato solo il centro). La precedenza di fatto non può valere quale esclusione di responsabilità dell'appellante, il quale era gravato dall'obbligo di arrestarsi all'incrocio e di accertarsi che dalla strada favorita non provenissero veicoli.
La velocità del ciclomotore (indicata dalla trasportata dalla Ford come “eccessiva”, con evidente valutazione) non può ritenersi talmente elevata da aver trasformato il conducente favorito in elemento imprevedibile dal , con la diligenza che Parte_1 deve esigersi dal conducente di veicolo gravato da In tal senso, le CP_6 dichiarazioni testimoniali dei terzi trasportati sono mere valutazioni non sorrette da alcun calcolo e i danni riportati non sono tali da giustificare una presunzione di velocità sconsiderata.
Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente un concorso di colpa prevalente del conducente della Ford, che non si è arrestato allo STOP e non ha neppure frenato, e un concorso minoritario in capo al conducente del motociclo, per velocità non conforme allo stato dei luoghi.
Le censure mosse alla sentenza si basano in parte su elementi non corretti e in parte su valutazioni non condivisibili.
Infine, la circostanza che per il testimone del convenuto sia stato disposto il rinvio a giudizio (sul cui esito nulla è stato dedotto) è totalmente irrilevante, attesa la presunzione di innocenza. L'esclusione della deposizione del teste altrui non giova comunque all'appellante, il quale resta gravato dall'onere di provare di essersi arrestato allo STOP e di aver fatto il possibile per evitare il danno.
L'appello è dunque rigettato.
Nulla sulle spese.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 3260/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla sulle spese;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Lecce, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa VI ME
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3260 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04/10/2025 e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. GRECO MARIA
APPELLANTE
e
in persona del l.r. p.t., e Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casarano nr.
357/2023, depositata in data 20.11.2023
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 04/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 06.07.2019, alle 12:00 circa, si trovava Parte_1 nell'abitato di Matino alla guida della Ford Focus tg. BB155JZ, quando, giunto all'intersezione tra Via Piave e Via Basento, è stato impattato dal ciclomotore HM
Baja tg. X7Z2BB, di proprietà di e condotto da Parte_2 Parte_3
.
[...]
L'attore ha dedotto che l'evento è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del , il quale procedeva a velocità eccessiva nonostante la presenza Pt_2 di un incrocio, e ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
società assicuratrice del ciclomotore, si è costituita con propria CP_3 comparsa, ritenendo che l'evento sia stato determinato dall'attore, che ha omesso di prestare la dovuta precedenza al veicolo antagonista, e contestando il quantum richiesto.
La compagnia ha dunque chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il convenuto è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata istruita con prova testimoniale e si è conclusa con sentenza che, accertata la responsabilità prevalente del nella determinazione Parte_1 dell'evento, ha parzialmente accolto la domanda attorea. ha impugnato la sentenza, contestando la decisione del Parte_1 giudice di pace nel punto in cui ha ritenuto provata la sua responsabilità ed evidenziando contraddizioni nella pronuncia.
Esposto quanto sopra, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accertamento della responsabilità esclusiva del nella determinazione del Pt_2 sinistro, con condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
Gli appellati sono rimasti contumaci.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previo deposito delle memorie ex art. 189 c.p.c..
*** Come premesso, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e - quale proprietario del ciclomotore targato CP_4 Parte_2
X7Z2BB e genitore esercente la potestà sul minore - al fine Parte_3 di sentire accertare e dichiarare che l'incidente oggetto di causa è stato determinato da colpa esclusiva di , con condanna della compagnia al Parte_2 risarcimento del danno, calcolato in euro 2.152,62 per i danni alla Ford Focus targata DB155JZ, oltre alle spese di lite. si è costituita con propria comparsa, negando che il sinistro sia da CP_3 addebitarsi a colpa del convenuto e ritenendo, al contrario, che la colpa sia da imputarsi all'attore, per non aver rispettato il segnale di STOP;
la compagnia ha anche contestato il quantum debeatur e chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
è rimasto contumace. Parte_2
La causa è stata istruita in forma documentale e con l'ascolto di testimoni ed è stata decisa con sentenza, con cui è stato dichiarato il concorso di colpa nel sinistro oggetto di causa e la compagnia è stata condannata al pagamento della somma di
1.130,00 €.
Il 16/08/2021, in pendenza di giudizio, il ha depositato denunzia Parte_1 querela contro il teste di parte convenuta per avere questi Testimone_1 dichiarato falsamente di avere assistito al sinistro, nonostante nella relazione di servizio redatta dai Carabinieri si desse atto dell'assenza di testimoni oculari. Alla denuncia ha fatto seguito il decreto che dispone il giudizio nei confronti del teste per il reato di cui all'art. 372CP, commesso all'udienza Testimone_1 dell'08/7/2021.
Il ha poi proposto appello, contestando la ricostruzione offerta dal Parte_1
Giudice di prime cure in merito alla dinamica del sinistro e alla ritenuta responsabilità prevalente dell'attore, per aver omesso di arrestarsi al segnale di stop. L'appellante ha infatti ritenuto che l'istruttoria abbia dimostrato che fu il convenuto a determinare in misura prevalente o esclusiva il sinistro, a causa della velocità elevata, che non gli ha consentito di vedere il veicolo dell'attore.
In particolare, l'appellante ha negato che i propri testi abbiano confermato solo che l'automobile aveva superato il centro dell'incrocio, come sostenuto dal G.d.P., e ha ritenuto che la prova abbia invece confermato che la Ford aveva interamente superato l'incrocio. In verità, sotto tale profilo deve rilevarsi che la teste , escussa Testimone_2 all'udienza del 10.06.2021, ha riferito “Percorreva il sig. la via Basento in Parte_1
Matino, quando arrivato all'incrocio con via Piave, dopo aver superato l'incrocio, a gran velocità arrivava un motorino con due ragazzi, preciso che uno di loro ricordo non aveva il casco ... al momento dell'impatto l'auto del aveva superato il Parte_1 centro dell'incrocio”; la teste , escussa alla medesima udienza, ha Testimone_3 dichiarato: “la sera del 06.07.2019 ricordo che ero in auto al fianco di mio marito che guidava, avevamo già superato l'incrocio, che intendo come centro dell'incrocio, quando dalla nostra sinistra arrivava un ciclomotore che andava a urtare contro la sportello posteriore sinistro dell'auto”.
È pertanto errata l'affermazione dell'appellante, secondo cui i propri testimoni hanno confermato che egli aveva superato abbondantemente l'incrocio, in quanto i testimoni hanno fatto espresso riferimento “al centro dell'incrocio”, così come accertato dal Giudice di prime cure.
L'appellante ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia errato nel ritenere che egli non avesse superato l'incrocio, in quanto l'attestazione che l'auto si trovava 2 mt oltre l'incrocio (come indicato nel Verbale dei Carabinieri) avrebbe dovuto portare il Giudice a ritenere che la stessa aveva superato il crocevia, al contrario di quanto ipotizzato dal Giudice di prime cure.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi che nel Verbale dei Carabinieri l'auto dell'attore
è riprodotta interamente dopo l'incrocio, tanto che le ruote posteriori si trovano interamente su Via Basento, dopo l'intersezione con Via Piave. Poiché l'urto si è verificato contro lo sportello posteriore sinistro dell'automobile, la planimetria deve ritenersi errata, in quanto nella posizione riportata il motociclo non avrebbe affatto impattato col mezzo (salvo prevedere una svolta a sinistra, mai allegata da alcuno). In ragione di quanto sopra, deve escludersi tanto che i testi abbiano riferito che il aveva superato l'incrocio (poiché, come visto, hanno precisato che aveva Parte_1 superato il centro dello stesso) quanto che l'auto si trovasse, nel momento dell'impatto, nel punto indicato nella planimetria.
L'appellante ha poi ritenuto che l'assenza di tracce di frenata sia stata erroneamente valorizzata dal Giudice di Pace come prova della circostanza che l'auto non aveva superato il centro dell'incrocio, mentre avrebbe dovuto portare alla presunzione che il ciclomotore procedeva a velocità talmente elevata da non consentire neppure la frenata. La presunzione che l'assenza di tracce di frenata dimostri che il veicolo non aveva superato il centro dell'incrocio è stata poi dall'appellante ritenuta in contrasto con il capo successivo della sentenza, ove l'entità dei danni subiti dall'auto porta il Giudice a ritenere che il conducente del ciclomotore viaggiasse a velocità sostenuta.
Sotto tale profilo deve rilevarsi, ancora una volta, che l'assunto attoreo – di avvenuto superamento dell'incrocio e non del centro dello stesso – è stato negato dai suoi testimoni (le cui dichiarazioni sono state parzialmente riportate/sottolineate nell'atto introduttivo) e non è stato confermato dalla planimetria dei Carabinieri. Va poi rilevato che l'assenza di tracce di frenata non può in alcun modo portare alla presunzione di una velocità talmente alta del ciclomotore, da impedire alla CP_5
– che, si ricorda, aveva l'obbligo di arrestarsi allo STOP – ogni manovra di emergenza. Se la velocità fosse stata tale da impedire all'attento conducente del veicolo gravato da STOP di tentare una manovra di frenata, i danni riportati dal e dalla passeggera sarebbero stati certamente più gravi di quelli esistenti. Pt_2
Non vi è alcun elemento noto che porti a presumere che il si sia arrestato Parte_1 allo STOP (come era suo dovere fare), sia ripartito dalla posizione di quiete e si sia improvvisamente trovato nell'incrocio un ciclomotore che viaggiava a velocità tale da impedire anche un tentativo di frenata.
La presunzione invocata dall'appellante non è dunque ammissibile.
Il ha ancora evidenziato che il Giudice di prime cure non ha attribuito Parte_1 rilievo al fatto che i Carabinieri hanno mosso contestazioni nei confronti del conducente del motociclo, elevando i relativi verbali, mentre nessuna infrazione è stata contestata all'attore.
Sotto tale profilo, deve rilevarsi che le contestazioni mosse al sono state di Pt_2 omessa revisione del ciclomotore e di conduzione di mezzo con passeggero all'età di 16 anni, dunque contestazioni del tutto estranee ai profili di responsabilità indicati nella sentenza.
Al fine di esaminare l'evento oggetto di causa, deve ricordarsi che l'attore era gravato dal segnale di STOP e che, in ragione di ciò, aveva l'obbligo di arrestarsi all'incrocio.
Come precisato dal Giudice di Pace, nessuno dei testimoni ha confermato che il si sia fermato allo STOP, tanto che nessuno dei testimoni ha ricordato Parte_1 la presenza di uno STOP: è evidente che, se il si fosse arrestato, le testi Parte_1 avrebbero ricordato la circostanza.
Nel caso di specie, dunque, non sussiste il presupposto invocato dal , Parte_1 secondo cui egli avrebbe tenuto una condotta esente da colpe, tale da imputare interamente al conducente favorito la responsabilità del sinistro.
Non ricorrono i presupposti per l'applicazione della “precedenza di fatto”, in quanto le foto dimostrano che il aveva sì superato il centro dell'incrocio, ma non Parte_1 interamente lo stesso: l'impatto si trova in corrispondenza dello sportello posteriore, lasciando l'ampio bagagliaio della SW intatto. La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di circolazione stradale, l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se
l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione”. (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
1992 del 18/01/2024).
Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 29503/2025, ha annullato una sentenza di assoluzione emessa da un Giudice di Pace, ribadendo che chi ha l'obbligo legale di fermarsi a un incrocio non può invocare una presunta precedenza “di fatto” per esimersi da colpa in caso di incidente.
La Cassazione ha ribadito che il conducente tenuto a cedere la precedenza deve usare la massima prudenza e diligenza e non può fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti rallentino o si comportino in modo da evitare l'incidente, dovendo al contrario tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui, quando questa rientri nei limiti della prevedibilità.
L'eccessiva velocità del veicolo che ha diritto di precedenza, se non costituisce un evento imprevedibile e anomalo (fatto sopravvenuto), può rappresentare al massimo una causa concorrente dell'incidente, ma non è sufficiente, di per sé, a escludere la responsabilità di chi ha violato l'obbligo di stop.
Conclusivamente, la prova espletata non ha dimostrato che il si sia Parte_1 fermato allo STOP (circostanza invero neppure menzionata in appello) né che al momento dell'impatto avesse superato l'incrocio (di cui aveva superato solo il centro). La precedenza di fatto non può valere quale esclusione di responsabilità dell'appellante, il quale era gravato dall'obbligo di arrestarsi all'incrocio e di accertarsi che dalla strada favorita non provenissero veicoli.
La velocità del ciclomotore (indicata dalla trasportata dalla Ford come “eccessiva”, con evidente valutazione) non può ritenersi talmente elevata da aver trasformato il conducente favorito in elemento imprevedibile dal , con la diligenza che Parte_1 deve esigersi dal conducente di veicolo gravato da In tal senso, le CP_6 dichiarazioni testimoniali dei terzi trasportati sono mere valutazioni non sorrette da alcun calcolo e i danni riportati non sono tali da giustificare una presunzione di velocità sconsiderata.
Correttamente, pertanto, il Giudice di Pace ha ritenuto sussistente un concorso di colpa prevalente del conducente della Ford, che non si è arrestato allo STOP e non ha neppure frenato, e un concorso minoritario in capo al conducente del motociclo, per velocità non conforme allo stato dei luoghi.
Le censure mosse alla sentenza si basano in parte su elementi non corretti e in parte su valutazioni non condivisibili.
Infine, la circostanza che per il testimone del convenuto sia stato disposto il rinvio a giudizio (sul cui esito nulla è stato dedotto) è totalmente irrilevante, attesa la presunzione di innocenza. L'esclusione della deposizione del teste altrui non giova comunque all'appellante, il quale resta gravato dall'onere di provare di essersi arrestato allo STOP e di aver fatto il possibile per evitare il danno.
L'appello è dunque rigettato.
Nulla sulle spese.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 3260/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello;
b) Nulla sulle spese;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
Lecce, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa VI ME